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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/07/2025, n. 3665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3665 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N. 9026/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente relatore dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice nella causa iscritta al N. 9026/2024 R.G. promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter del D. Lgs. n.
150/2011 depositato in data 08.05.2024 da:
(c.f. ) con l'avv. LESSIO TOMMASO, Parte_1 C.F._1
ricorrente, contro
(c.f. ), con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1 P.IVA_1
VENEZIA, resistente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
, nato in [...] il [...], ha impugnato il provvedimento del Parte_1
12.09.2023 della Questura di Padova, Cat.A12/2023/Imm. , notificato il 06.03.2024, che ha Numer_1
negato il rilascio del permesso di soggiorno di protezione speciale.
pagina 1 di 3 Preliminarmente, va osservato che il ricorso è stato presentato in data 08.05.2024 unitamente all'istanza di rimessione in termini, deducendo quanto segue: “A fronte di una procedura gestita sin dalle prime fasi da un professionista, infatti, il sig. ha potuto accertare che il ricorso non fosse stato proposto nei termini, pur avendone i Pt_1
requisiti, ed anzi non fosse affatto stato proposto, nel confronto intercorso con il precedente legale Avv. Zagni in data
16.04.2024, a termini di impugnazione già decorsi da pochi giorni” (cfr. pag. 2 del ricorso).
L'istanza di rimessione in termini non può trovare accoglimento con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto tardivo.
Nella prospettazione di parte ricorrente, il tardivo deposito del presente ricorso nascerebbe dall'inattività del precedente procuratore che lo avrebbe coadiuvato nelle fasi amministrative antecedenti all'emissione del provvedimento impugnato.
Tale prospettazione non solo non trova conferma nel dato letterale e documentale ma non può essere in alcun modo presa in considerazione come motivo incolpevole di decadenza del termine di impugnazione previsto per legge.
A nulla rileva che il precedente procuratore del ricorrente non abbia depositato il ricorso nella misura in cui ben potrebbe aver valutato con il proprio assistito l'inopportunità di svolgere tale attività e l'inconsistenza degli elementi a sostegno di un eventuale ricorso.
Diversamente opinando si consentirebbe un deposito tardivo non appena individuato un procuratore che sostenga le proprie ragioni a fronte di precedenti difensori che potrebbero aver ritenuto di far desistere il proprio assistito, ponendo nel nulla la disciplina rigorosa dei termini di impugnazione del provvedimento con evidenti carenze sotto un profilo del principio di stabilità degli atti.
Si aggiunga che il deposito del presente ricorso non risulta intempestivo di pochi giorni ma di un tempo tale (oltre un mese) da consentire al ricorrente una concreta presa di coscienza del contesto procedurale, stante anche l'assistenza ricevuta dal legale nelle fasi prodromiche alla presente.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed, in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto dello scaglione di riferimento (indeterminabile complessità bassa) e delle sole fasi introduttiva e di studio, stante la mancata celebrazione delle ulteriori fasi, nei valori minimi stante la scarsa attività svolta, vanno liquidate in una somma pari ad € 1453,00, oltre rimborso forfettario pari al 15%, oltre accessori come per legge.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 9026/2024 R.G. promossa da Parte_1
contro , ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: Controparte_1
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente liquidate in una somma pari ad € € 1453,00, oltre rimborso forfettario pari al 15%, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 03.07.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Alice Zorzi
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