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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 28/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione collegiale, composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 335/2024 avente per oggetto: modifica delle condizioni di affidamento dei figli
Promossa da:
nata a [...]. Dominicana) il 27.08.1987 (cod. Parte_1 fisc. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fimiani C.F._1
- RICORRENTE -
Nei confronti di:
, nato a [...]. Dominicana) il 13.03.1993 Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“a) pronunciare come in premessa in ordine all'affido super esclusivo alla ricorrente del minore
, ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e Persona_1 ritenuto nell'interesse del minore;
b) in subordine, pronunciare come in premessa in ordine all'affido esclusivo alla ricorrente del minore , ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto Persona_1
e ritenuto nell'interesse del minore;
c) confermare l'obbligo del al versamento, a titolo di contributo Controparte_1
mensile per il mantenimento del figlio minorenne, della somma di euro 250,00, ammonendolo in tal senso, visto il mancato rispetto da parte del Ramos delle disposizioni in punto economico già adottate da questo Tribunale con il provvedimento del 20.10.2022;
d) confermare l'obbligo del a contribuire in modo paritario alle Controparte_1 spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del minore, ammonendolo in tal senso, visto il mancato rispetto da parte del Ramos delle disposizioni in punto economico già adottate da questo
Tribunale con il provvedimento del 20.10.2022”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.02.2024 ha dedotto: di aver intrattenuto una Parte_1
relazione more uxorio con dalla quale è nato in data [...] il figlio CP_1 Persona_2
(regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori); che dopo la fine della relazione (occorsa quando il minore aveva due anni) il padre si sarebbe disinteressato del figlio, frequentandolo solo saltuariamente e contribuendo in modo irregolare al suo mantenimento;
che il Tribunale della Spezia, all'esito del procedimento iscritto al R.G. n. 1324/2022 e con provvedimento n. 4145/2022 emesso in data 24.10.2022, ha disposto (nella contumacia di l'affidamento condiviso, la CP_1
collocazione del minore presso la madre, un calendario delle visite con il genitore non collocatario,
l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento tramite il versamento di un assegno mensile di 250,00 euro (oltre alla ripartizione paritaria di tutte le spese straordinarie); che a distanza di quasi un anno e mezzo, l'odierno convenuto, nonostante la regolare notifica e ricezione del suddetto provvedimento, non avrebbe mostrato alcun tipo di responsabilizzazione del proprio ruolo genitoriale, non concordando con la madre la permanenza del minore presso di lui così come regolamentata dal Tribunale, né versando alla stessa il contributo dovuto (costringendola ad avviare, senza successo, una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi); che nell'aprile 2023 al minore
è stata diagnosticata “una disregolazione emotivo-comportamentale con disturbo del linguaggio espressivo”; di non aver avuto modo di far fronte alla spesa necessaria per fare seguire il figlio da una psicologa dell'infanzia; di aver trovato solo nell'aprile del 2023 un impiego in qualità di OSS;
di risiedere con la madre in un immobile sito alla , non dovendo sostenere spese di locazione ma Pt_2
collaborando al pagamento dei costi per le utenze e per il condominio.
La parte ha quindi chiesto la modifica delle condizioni in essere con previsione dell'affidamento c.d. super esclusivo in proprio favore.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
All'udienza tenutasi il giorno 24.10.2024 il convenuto, pur ritualmente notificato (in rinnovazione), non è comparso.
La ricorrente, interrogata liberamente, ha precisato che il padre non incontra da molto Persona_2 tempo (“lui ha avuto un figlio dalla nuova compagna, due anni fa, da allora ha messo nostro figlio da parte, quando capita che si incontrano fa finta di non vederlo;
il bambino ormai ha capito che il padre non ha interesse, ci rimane male, piange;
lui non lo chiama neppure al telefono”).
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. è stato disposto l'affidamento esclusivo del minore in favore della madre.
All'udienza del 15.1.2025 sono stati sentiti i due testimoni dedotti dalla ricorrente: la madre, Tes_1
e la cugina, le quali hanno in sostanza confermato le
[...] Parte_3
allegazioni di ricorso.
La parte ha infine precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione in esito dell'udienza del 20.2.2025.
Tanto premesso, il Collegio ritiene di poter accogliere la domanda di ricorso, risultando il prolungato disinteresse dell'odierno convenuto, che ha da tempo non ha più partecipato alla vita del figlio.
Sussistono, dunque, i presupposti eccezionali per disporre l'affidamento c.d. super esclusivo di
[...]
in favore della madre, cioè con competenze genitoriali concentrate anche in ordine alle scelte Per_2
più importanti riguardanti la prole, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, secondo quanto consentito dall'art. 337-quater comma III c.c.
Come detto, si tratta di misura resa necessaria dalla ormai prolungata assenza paterna e senz'altro funzionale all'interesse del minore, consentendo che le decisioni che lo riguardino siano assunte dal solo genitore in grado di conoscere effettivamente il suo carattere ed i suoi bisogni (cfr. Cass. n.
38005/2022).
In atti, d'altro canto, non vi sono elementi che possano far dubitare dell'idoneità educativa della ricorrente.
Nulla va disposto in merito alle visite padre-figlio, considerata la situazione in essere, ormai stabilizzatasi, caratterizzata dall'assoluta assenza di frequentazioni.
Laddove l'odierno convenuto dovesse in futuro assumere una qualche iniziativa al riguardo, gli incontri del caso non potranno che essere rimessi al consenso della madre.
Diversamente, sarà necessario l'interessamento dei servizi sociali territorialmente competenti e l'instaurazione di un apposito procedimento giudiziale da parte del genitore interessato.
Va confermato il contributo di mantenimento già previsto (la ricorrente sul punto non ha chiesto modifiche di sorta).
Risultando anche sotto questo punto di vista il grave inadempimento paterno, in accoglimento dell'istanza formulata sul punto, il convenuto deve essere qui ammonito a non reiterare tale condotta omissiva.
Le spese di lite sono poste a carico della parte contumace. La liquidazione è effettuata ai sensi del D.M. 55/2024, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non elevata complessità della stessa e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori minimi di tabella per le quattro fasi in rilievo
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe:
a parziale modifica delle condizioni di cui al provvedimento del Tribunale della Spezia citato in parte motiva: dispone l'affidamento esclusivo in favore della madre del figlio , con possibilità per il Persona_2
genitore affidatario di assumere in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino;
dispone che la frequentazione del padre con il figlio possa avvenire solo con il consenso dell'altro genitore e sempre compatibilmente con le esigenze del minore;
diversamente essendo subordinata all'attivazione da parte del convenuto di un apposito intervento dei servizi sociali;
condanna il convenuto a pagare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in 3.808,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso alla Spezia in data 27.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione collegiale, composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 335/2024 avente per oggetto: modifica delle condizioni di affidamento dei figli
Promossa da:
nata a [...]. Dominicana) il 27.08.1987 (cod. Parte_1 fisc. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fimiani C.F._1
- RICORRENTE -
Nei confronti di:
, nato a [...]. Dominicana) il 13.03.1993 Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“a) pronunciare come in premessa in ordine all'affido super esclusivo alla ricorrente del minore
, ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e Persona_1 ritenuto nell'interesse del minore;
b) in subordine, pronunciare come in premessa in ordine all'affido esclusivo alla ricorrente del minore , ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto Persona_1
e ritenuto nell'interesse del minore;
c) confermare l'obbligo del al versamento, a titolo di contributo Controparte_1
mensile per il mantenimento del figlio minorenne, della somma di euro 250,00, ammonendolo in tal senso, visto il mancato rispetto da parte del Ramos delle disposizioni in punto economico già adottate da questo Tribunale con il provvedimento del 20.10.2022;
d) confermare l'obbligo del a contribuire in modo paritario alle Controparte_1 spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del minore, ammonendolo in tal senso, visto il mancato rispetto da parte del Ramos delle disposizioni in punto economico già adottate da questo
Tribunale con il provvedimento del 20.10.2022”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.02.2024 ha dedotto: di aver intrattenuto una Parte_1
relazione more uxorio con dalla quale è nato in data [...] il figlio CP_1 Persona_2
(regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori); che dopo la fine della relazione (occorsa quando il minore aveva due anni) il padre si sarebbe disinteressato del figlio, frequentandolo solo saltuariamente e contribuendo in modo irregolare al suo mantenimento;
che il Tribunale della Spezia, all'esito del procedimento iscritto al R.G. n. 1324/2022 e con provvedimento n. 4145/2022 emesso in data 24.10.2022, ha disposto (nella contumacia di l'affidamento condiviso, la CP_1
collocazione del minore presso la madre, un calendario delle visite con il genitore non collocatario,
l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento tramite il versamento di un assegno mensile di 250,00 euro (oltre alla ripartizione paritaria di tutte le spese straordinarie); che a distanza di quasi un anno e mezzo, l'odierno convenuto, nonostante la regolare notifica e ricezione del suddetto provvedimento, non avrebbe mostrato alcun tipo di responsabilizzazione del proprio ruolo genitoriale, non concordando con la madre la permanenza del minore presso di lui così come regolamentata dal Tribunale, né versando alla stessa il contributo dovuto (costringendola ad avviare, senza successo, una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi); che nell'aprile 2023 al minore
è stata diagnosticata “una disregolazione emotivo-comportamentale con disturbo del linguaggio espressivo”; di non aver avuto modo di far fronte alla spesa necessaria per fare seguire il figlio da una psicologa dell'infanzia; di aver trovato solo nell'aprile del 2023 un impiego in qualità di OSS;
di risiedere con la madre in un immobile sito alla , non dovendo sostenere spese di locazione ma Pt_2
collaborando al pagamento dei costi per le utenze e per il condominio.
La parte ha quindi chiesto la modifica delle condizioni in essere con previsione dell'affidamento c.d. super esclusivo in proprio favore.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
All'udienza tenutasi il giorno 24.10.2024 il convenuto, pur ritualmente notificato (in rinnovazione), non è comparso.
La ricorrente, interrogata liberamente, ha precisato che il padre non incontra da molto Persona_2 tempo (“lui ha avuto un figlio dalla nuova compagna, due anni fa, da allora ha messo nostro figlio da parte, quando capita che si incontrano fa finta di non vederlo;
il bambino ormai ha capito che il padre non ha interesse, ci rimane male, piange;
lui non lo chiama neppure al telefono”).
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. è stato disposto l'affidamento esclusivo del minore in favore della madre.
All'udienza del 15.1.2025 sono stati sentiti i due testimoni dedotti dalla ricorrente: la madre, Tes_1
e la cugina, le quali hanno in sostanza confermato le
[...] Parte_3
allegazioni di ricorso.
La parte ha infine precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione in esito dell'udienza del 20.2.2025.
Tanto premesso, il Collegio ritiene di poter accogliere la domanda di ricorso, risultando il prolungato disinteresse dell'odierno convenuto, che ha da tempo non ha più partecipato alla vita del figlio.
Sussistono, dunque, i presupposti eccezionali per disporre l'affidamento c.d. super esclusivo di
[...]
in favore della madre, cioè con competenze genitoriali concentrate anche in ordine alle scelte Per_2
più importanti riguardanti la prole, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, secondo quanto consentito dall'art. 337-quater comma III c.c.
Come detto, si tratta di misura resa necessaria dalla ormai prolungata assenza paterna e senz'altro funzionale all'interesse del minore, consentendo che le decisioni che lo riguardino siano assunte dal solo genitore in grado di conoscere effettivamente il suo carattere ed i suoi bisogni (cfr. Cass. n.
38005/2022).
In atti, d'altro canto, non vi sono elementi che possano far dubitare dell'idoneità educativa della ricorrente.
Nulla va disposto in merito alle visite padre-figlio, considerata la situazione in essere, ormai stabilizzatasi, caratterizzata dall'assoluta assenza di frequentazioni.
Laddove l'odierno convenuto dovesse in futuro assumere una qualche iniziativa al riguardo, gli incontri del caso non potranno che essere rimessi al consenso della madre.
Diversamente, sarà necessario l'interessamento dei servizi sociali territorialmente competenti e l'instaurazione di un apposito procedimento giudiziale da parte del genitore interessato.
Va confermato il contributo di mantenimento già previsto (la ricorrente sul punto non ha chiesto modifiche di sorta).
Risultando anche sotto questo punto di vista il grave inadempimento paterno, in accoglimento dell'istanza formulata sul punto, il convenuto deve essere qui ammonito a non reiterare tale condotta omissiva.
Le spese di lite sono poste a carico della parte contumace. La liquidazione è effettuata ai sensi del D.M. 55/2024, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non elevata complessità della stessa e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori minimi di tabella per le quattro fasi in rilievo
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe:
a parziale modifica delle condizioni di cui al provvedimento del Tribunale della Spezia citato in parte motiva: dispone l'affidamento esclusivo in favore della madre del figlio , con possibilità per il Persona_2
genitore affidatario di assumere in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino;
dispone che la frequentazione del padre con il figlio possa avvenire solo con il consenso dell'altro genitore e sempre compatibilmente con le esigenze del minore;
diversamente essendo subordinata all'attivazione da parte del convenuto di un apposito intervento dei servizi sociali;
condanna il convenuto a pagare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in 3.808,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso alla Spezia in data 27.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI