Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Catalano Anna Carla Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 30.1.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2647/2023 r.g. sez. lav., vertente tra in persona del l.r.p.t. rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Alessandra Ingangi presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in
AP, Via Michele Zannotti n.20 -appellante-
e
, c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_2 C.F._1
Calcedonio Porzio e Marco Luongo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in AP, Viale
Michelangelo n.21 -appellato-
FATTO E DIRITTO
Con atto d'appello parziale, depositato in data 1.11.2023, la Parte_1
impugnava la sentenza del giudice del lavoro Tribunale di AP n. 2890 del
[...]
2.5.2023 con la quale, in accoglimento di due ricorsi riuniti proposti da – Parte_2
aventi ad oggetto la richiesta di pagamento a titolo risarcitorio delle somme derivanti dalla mancata esecuzione della sentenza n. 7161/2019 del Tribunale di AP (confermata in grado di appello con sentenza n. 388/2023, passata in giudicato), che aveva dichiarato il diritto del Parte_2 all'assunzione con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della
[...]
con inquadramento nel profilo professionale Quadro Q2 del c.c.n.l. Parte_1
La società appellante censura la gravata decisione reiterando i medesimi argomenti difensivi di cui alla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado.
In particolare, deduce l'erroneità della sentenza laddove ha riconosciuto il risarcimento per il periodo successivo al giugno 2020, epoca di cessazione dell'appalto, ed anche sul quantum riconosciuto.
Ricostituito il contraddittorio, all'odierna udienza, svoltasi in modalità di trattazione scritta con deposito di note da parte dei procuratori delle parti, la causa veniva riservata in decisione.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Parte appellante, richiamando le medesime argomentazioni proposte nella memoria difensiva del giudizio riunito, r.g. n. 3676/2021, deduce l'impossibilità sopravvenuta, oggettiva e assoluta, di adempiere la prestazione dal giugno 2020, essendo stato revocato l'affidamento dell'appalto per cui
è causa, con conseguente carenza di organizzazione lavorativa da parte della società
[...]
Parte_1
Ne consegue, sostiene la appellante, che alcun risarcimento può essere riconosciuto a far data dal giugno 2020, valorizzando a tal proposito la comunicazione del aggiudicatario Parte_3 dell'appalto, poi affidato alla appellante quale consorziata e le visure del gennaio 2020 e del settembre 2021 prodotte in atti, asseritamente ignorate dal primo giudice.
Premesso che è coperto da giudicato quanto statuito nella citata sentenza n. 388/2023 della Corte
d'Appello di AP, che ha rigettato il ricorso proposto dall'odierna appellante avverso la sentenza n. 7161/2019 resa dal Tribunale di AP, che aveva accertato in favore del il diritto ad Parte_2
essere assunto alle sue dipendenze con contratto a tempo indeterminato dal 16.6.2017 nel profilo professionale Quadro Q2 del c.c.n.l. Mobilità/Area Attività Ferroviaria, con condanna al pagamento delle retribuzioni maturate dalla predetta data.
La Corte ha ribadito la sussistenza di un obbligo di assunzione in capo alla
[...]
nei confronti del , con inquadramento nel profilo professionale Controparte_1 Parte_2
Q2 scaturente dal verbale di accordo del 26.5.2017, intervenuto tra l'odierna appellante, la società
il C.N.C.P. e le OO.SS. e dell'art.16 del c.c.n.l. 16.12.2016 Mobilità/Area Controparte_2
Attività Ferroviaria “..mantenendo il profilo professionale di appartenenza ed il livello professionale dei lavoratori nonché i medesimi trattamenti economici, retributivi e normativi previsti dal c.c.n.l. Mobilità Area Attività Ferroviaria del 167.12.2016” (cfr. all. 10, produzione appellante).
Le doglianze proposte con il presente gravame, riguardanti il riconoscimento del diritto del
[...]
al risarcimento del danno per la mancata assunzione da parte della società appellante, sono Pt_2
pertanto circoscritte al periodo temporale successivo al giugno 2020, essendo, a quell'epoca, sopravvenuta la cessazione dell'appalto nel quale la era subentrata succedendo Parte_1
alla società CP_2
La cessazione dell'appalto valorizzata da parte appellante si sostanzia in realtà in un passaggio di cantiere tra società all'interno del medesimo Controparte_3
come si evince dalla comunicazione del 19.5.2020, con cui il suddetto informa
[...] Parte_3
e per conoscenza ed del fatto che è in CP_4 Controparte_5 CP_6 corso una ristrutturazione logico/amministrativa all'interno del , con conseguente Parte_3
ridistribuzione delle attività tra le cooperative consorziate. Ferma restando, quindi, la responsabilità del connessa alla stipula ed esecuzione dell'appalto, il CNCP comunica che “a decorrere Parte_3
dal 1° giugno 2020, le attività già eseguite dalla saranno eseguite Controparte_5 dalla consorziata (cfr. all.6, produzione appellante). Controparte_7
Osserva il Collegio, che la mera cessione dell'appalto non implica di per sé, né costituisce prova dell'impossibilità (oggettiva e assoluta) sopravvenuta dell'assunzione del da parte della Parte_2
odierna appellante, atteso che i lavoratori dell'appalto possono essere assunti dalla nuova aggiudicataria dello stesso, o, ancora, possono transitare su altri cantieri della stessa società, trattandosi, peraltro, nella fattispecie, di società consorziate.
Sul punto, la Cassazione civile sez. lav. con sentenza del 28/01/2020, n.1888, citata nell'impugnata sentenza e richiamata dalla stessa società appellante, include tra le cause di estinzione del vincolo obbligatorio di reintegra “la sopravvenuta materiale impossibilità totale e definitiva di adempiere l'obbligazione, non imputabile a norma dell'art. 1256 c.c., che è ravvisabile nella sopraggiunta cessazione totale dell'attività aziendale, da accertare, caso per caso, anche ove l'imprenditore sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori (in tali termini, Cass. n. 7267 del 1998)”.
Non vi è stata nel caso che ci occupa alcuna cessazione totale dell'attività di impresa da parte della ed anche una eventuale riduzione dell'attività stessa non avrebbe Controparte_5 comunque comportato l'estinzione del vincolo obbligatorio di assunzione in capo alla appellante.
Risulta infondata anche la seconda censura riguardante la quantificazione della pretesa del ricorrente, riconosciuta in primo grado. La questione è stata già affrontata nella citata sentenza della Corte d'Appello di AP n. 388/2023, coperta dal giudicato: nel riconoscere l'obbligo di assunzione in capo alla la Parte_1
Corte riconosce altresì l'obbligo di assicurare i medesimi trattamenti economici, retributivi e normativi previsti dal c.c.n.l. Mobilità Area Attività Ferrovia del 16.12.2016.
Dello stesso tenore è la sentenza della Corte d'Appello di AP n. 4229/2023 - intervenuta tra le parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, definito in primo grado con sentenza n.
106/2021 di rigetto del ricorso - anch'essa passata in giudicato, che ha ribadito l'obbligo di mantenere gli stessi trattamenti economici, retributivi e normativi previsti dal suddetto c.c.n.l., negando altresì qualsivoglia errore nella quantificazione delle retribuzioni riconosciute da parte del primo giudice, il quale le ha correttamente parametrate alla retribuzione percepita dall'appellato alle dipendenze della soc. precedente datore di lavoro. CP_2
Quand'anche si volesse superare la barriera del giudicato, parte appellante si è comunque limitata a contestare genericamente la quantificazione operata dal Tribunale, basata sul consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il datore di lavoro che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subìto durante tutto il periodo in cui si è protratto l'inadempimento datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Il danno da omessa assunzione, pertanto, come avviene per l'illegittimo licenziamento, deve essere quantificato nelle retribuzioni non percepite e che avrebbe invece conseguito qualora fosse stato tempestivamente assunto.
Appare priva di pregio a tal proposito, la prospettazione della appellante laddove individua il parametro di quantificazione nella retribuzione che in astratto il lavoratore avrebbe percepito dalla anziché in quella effettivamente corrisposta dal precedente appaltatore Parte_1 CP_2
Per le suesposte considerazioni, assorbito ogni altro rilievo, l'appello va rigettato con conferma della gravata decisione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014 considerata la non complessità del giudizio ed il mancato espletamento di attività istruttoria, con attribuzione in solido, in favore degli avvocati costituiti, Calcedonio Porzio e Marco
Luongo, dichiaratisi antistatari.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello; -condanna l'appellante alla refusione in favore di delle spese del grado che Parte_2
liquida in complessivi euro 4.997,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa, come per legge, con attribuzione in solido, in favore degli avvocati costituiti, Calcedonio Porzio e Marco Luongo, antistatari;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, con riferimento alla società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in AP, il 30.1.2025
Il cons. estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente