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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/11/2025, n. 4467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4467 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter cpc nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10222/2025 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avvPANZARINO ANGELA GIOVANNA Parte_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso DE IS DA giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 21.7.2025, il ricorrente ha proposto opposizione avverso le conclusioni formulate nell'A.T.P. dal ctu nominato. Costui aveva escluso il diritto del ricorrente alla pensione d'invalidità e al riconoscimento dello status di handicap ex art. 3 comma 3 l.n.104/92 già negato in sede amministrativa;
chiedeva il riconoscimento del beneficio.
Si costituiva l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, dopo l'acquisizione documentale, la causa veniva decisa.
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata. Nella relazione tecnica depositata in sede di Atp, che qui integralmente si richiama, il CTU, ha specificatamente dedotto in merito al mancato riconoscimento del beneficio.
Le critiche mosse, si risolvono in una diversa valutazione delle conclusioni cui è giunto il ctu esclusivamente in relazione ad un asserita valutazione globale del quadro clinico della ricorrente, (sebbene con conclusioni diverse da quelle auspicate dall'istante) e specificando che non spetta il beneficio invocato tenuto conto del non grave grado delle patologie sofferte dal ricorrente. Ritiene, pertanto, il giudice di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, atteso le non condivisibili contestazioni mosse da parte ricorrente.
Per tutto quanto detto, si deve rigettare l'opposizione proposta con conferma dell'Atp
Spese irripetibili;
le spese di ctu dell'atp, liquidate con separato decreto, sono definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti , così provvede Parte_2 CP_2
1. Rigetta l'opposizione e conferma l'Atp
2. Spese irripetibili.
3. Spese di ctu della fase di a.t.p. definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 25/11/2025. il Giudice dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter cpc nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10222/2025 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avvPANZARINO ANGELA GIOVANNA Parte_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso DE IS DA giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 21.7.2025, il ricorrente ha proposto opposizione avverso le conclusioni formulate nell'A.T.P. dal ctu nominato. Costui aveva escluso il diritto del ricorrente alla pensione d'invalidità e al riconoscimento dello status di handicap ex art. 3 comma 3 l.n.104/92 già negato in sede amministrativa;
chiedeva il riconoscimento del beneficio.
Si costituiva l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, dopo l'acquisizione documentale, la causa veniva decisa.
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata. Nella relazione tecnica depositata in sede di Atp, che qui integralmente si richiama, il CTU, ha specificatamente dedotto in merito al mancato riconoscimento del beneficio.
Le critiche mosse, si risolvono in una diversa valutazione delle conclusioni cui è giunto il ctu esclusivamente in relazione ad un asserita valutazione globale del quadro clinico della ricorrente, (sebbene con conclusioni diverse da quelle auspicate dall'istante) e specificando che non spetta il beneficio invocato tenuto conto del non grave grado delle patologie sofferte dal ricorrente. Ritiene, pertanto, il giudice di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, atteso le non condivisibili contestazioni mosse da parte ricorrente.
Per tutto quanto detto, si deve rigettare l'opposizione proposta con conferma dell'Atp
Spese irripetibili;
le spese di ctu dell'atp, liquidate con separato decreto, sono definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti , così provvede Parte_2 CP_2
1. Rigetta l'opposizione e conferma l'Atp
2. Spese irripetibili.
3. Spese di ctu della fase di a.t.p. definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 25/11/2025. il Giudice dott. Francesco De Giorgi