Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/03/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.1936/2023 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1936/2023 R.G. riservata in decisione in data 10.1.2025 e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARZI SARA e con domicilio eletto in Parte_1 C.F._1
Stradella (PV), Via Garibaldi n. 15
RICORRENTE
E
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CHIAPPONI CARLO e Controparte_1 C.F._2 con domicilio eletto in Casteggio, via Torino N°80,
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
Con le note d'udienza, depositate in data 28.12.2024, le difese delle parti hanno congiuntamente precisato le seguenti conclusioni:
“Disporre l'affido condiviso dei figli minori e ai genitori, i quali pertanto Persona_1 Persona_2 assumeranno congiuntamente le decisioni di particolare importanza attinenti la loro educazione, istruzione e pagina 1 di 4
Per_1
Per_ 2) Disporre la collocazione prevalente di resso la madre;
Per_1
3) Disporre che il padre, nel rispetto della loro prevalente collocazione presso la madre, abbia facoltà di vedere e tenere i figli con sé – prelevandoli e riaccompagnandoli presso l'abitazione materna - a weekend alternati, accogliendoli presso la propria abitazione in San Damiano Al Colle (PV), Via Marconi n. 23, dal sabato mattina alla domenica sera, incluso il pernotto, nonché per un giorno infrasettimanale da concordarsi fra i genitori in relazione agli impegni di lavoro di entrambi, dalle ore 18.00 alle ore 21:00, inclusa la cena;
4) Disporre che durante il periodo di chiusura scolastica, coincidente con le festività natalizie e pasquali, i figli trascorrano pari periodi di tempo presso ciascun genitore, alternando di anno in anno presso la mamma ed il papà
i giorni di Natale e di Pasqua, in modo tale che gli anni in cui il Natale sarà trascorso con la mamma la Pasqua sarà trascorsa con il papà e viceversa;
Disporre che durante il periodo estivo di chiusura scolastica ciascun genitore abbia facoltà di trascorrere con i figli un periodo di vacanza per un tempo continuativo compreso tra un minimo di sette e un massimo di quindici giorni, da concordarsi con adeguato preavviso avendo cura di evitare sovrapposizioni, con specifica per cui i giorni di ferie sovrapponibili saranno ripartiti e trascorsi in pari misura con la mamma e con il papà;
5) Disporre la prosecuzione, per un ulteriore arco temporale, del monitoraggio sul nucleo familiare ad opera del competente Servizio Sociale - Piano di Zona Ambito Distrettuale di Broni e Casteggio;
6) Dare atto che le parti convengono che laddove dovessero insorgere criticità in rapporto alla permanenza e collocazione dei minori presso il padre, la stessa dovrà attuarsi con opportuna gradualità;
7) Dare atto che i genitori si impegnano ad offrirsi reciproca collaborazione nella gestione e collocazione dei figli in rapporto alle rispettive esigenze;
8) Dare atto che i genitori, per i summenzionati periodi in cui avranno i figli con sé, si impegnano reciprocamente a comunicarsi eventuali spostamenti in località diverse dal domicilio ed altresì a darsi reciproca comunicazione di eventuali cambi di recapito telefonico;
Per_
9) Disporre che ciascun genitore contribuisca in via diretta al mantenimento di e occupandosi del loro Per_1 sostentamento e delle loro esigenze quando i figli saranno presso di sé, nonché, in ragione della disparità Per_ economica esistente tra le parti e dei tempi di permanenza e collocazione di e presso l'uno e l'altro Per_1 genitore, porre a carico del SI. il contributo al mantenimento ordinario per i figli in via Controparte_1 indiretta già indicato in sede di adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, pari a complessivi euro 500,00
(cinquecento/00) mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da corrispondersi alla SI.ra Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, altresì disponendo che la SI.ra , genitore collocatario dei figli
[...] Parte_1 minori, benefici integralmente dell'assegno unico nonché degli ulteriori emolumenti e/o benefici eventualmente di pagina 2 di 4 spettanza di in ragione delle patologie dalle quali è affetto;
Le spese extra assegno saranno Persona_1 disciplinate e ripartite secondo il protocollo n. 2323/2016 siglato tra il Tribunale di Pavia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
10) Dare atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Spese integralmente compensate, con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale ex art. 68 L.P.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che innanzi al giudice delegato hanno raggiunto un accordo su tutte le condizioni relative all'affido e al mantenimento dei figli. Il
Tribunale, ritiene che le condizioni proposte possano essere recepite dal Collegio in quanto rispondenti all'interesse della prole. Non vi sono, difatti, in quanto non emersi, motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine all'affidamento e al mantenimento dei figli minori (nato il Per_1
18/02/2019) e (nato il [...]) essendo stato scelto il regime di affidamento condiviso, che è quello Per_2 indicato in via prioritaria dal legislatore, e avendo le parti concordato modalità di incontro padre-figli tali da garantire che i minori abbiano entrambi i genitori quali figure di riferimento per la loro crescita.
La circostanza che i genitori, superate le contrapposizioni iniziali, siano stati in grado di trovare un accordo su tutte le condizioni induce il Collegio a ritenere che sapranno per il futuro mantenere tra di loro rapporti adeguati per seguire l'educazione dei figli. Del resto, anche le relazioni di aggiornamento trasmesse dai servizi sociali non hanno rilevato potenziali situazioni di pregiudizio per la prole e anzi hanno evidenziato come “la situazione familiare si sia ristabilita in maniera positiva, i genitori appaiono in grado di gestire le dinamiche familiari, oltre che essere dei punti di riferimento affettivo, si mostrano capaci di rispondere ai bisogni dei figli, garantendone lo sviluppo e il benessere psico-emotivo” (v. relazioni del 9.9.2024 agli atti).
Non vi sono, del pari, motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine ai loro rapporti economici.
Visto l'esito del giudizio è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come concordemente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- compensa le spese.
Così deciso in data 10.3.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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