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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 13667/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente rel. est. dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 13667 /2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BIAMONTE MICHELE, Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA GENOVA, 8, 87036 RENDE presso il difensore
RICORRENTE contro Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
BOLOGNA, domiciliati presso indirizzo telematico di CP_1
RESISTENTE/I CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 27/12/2024; parte resistente come da memoria di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 23/10/2023, il ricorrente, cittadino del PAKISTAN, nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna del 06/10/2023, notificato il 13/10/2023, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998
n. 286, presentata in data 10/12/2021.
Ha in particolare chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1.e 1.2. con condanna di CP_2 controparte alle spese di lite.
Pagina 1 Con decreto del 24 ottobre 2023 l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ordinando alla Questura di il rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio in favore del ricorrente fino alla CP_1 definizione del giudizio di merito.
Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo di respingere l'avverso Controparte_1 ricorso in quanto infondato e di confermare il provvedimento del Questore;
All'udienza dell'11 settembre 2024, dinnanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, in lingua italiana, le seguenti dichiarazioni:
D: da quanto tempo è in Italia?
R: da otto anni (in lingua italiana)
D: per quale ragione ha lasciato il Pakistan?
R: dove abitavo, la zona non era tranquilla. La mia vita era in pericolo
D: dove abita e con chi vive?
R: vivo a IG (in lingua italiana), con un cinese
D: è sposato?
R: sì e ho cinque figli, sono tutti in Pakistan
D: dove lavora?
R: lavoro a IG, in via Don Milani (in italiano)
D: da quanto tempo?
R: da due anni
D: quanto guadagna?
R: dipende da quante ore faccio, 1.000, 1.200, a volte anche 1.300 euro
D: ha fatto corsi di lingua italiana?
R: non sono andato a scuola, ora sto imparando tramite You-Tube
D: cosa fa nel tempo libero dal lavoro?
R: nel tempo libero cerco di imparare l'italiano e cucino
D: ha amici che frequenta in Italia?
R: sì, alcuni colleghi di lavoro
D: ha subito condanne o è mai stato denunciato per un reato da quando è in Italia?
R: no (in italiano)
Il difensore del ricorrente ha depositato in atti ampia documentazione relativa all'integrazione dell'assistito. In particolare, sono stati depositati: contratti di lavoro, comunicazione obbligatoria unificato lav, buste paga, dichiarazioni di ospitalità, copia documenti ospitante, estratti contributivi
INPS, certificato penale, cud, modulo di iscrizione a percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.
Pagina 2 All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale aggiornata, rinviando all'udienza collegiale del 22/01/2025, sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
****
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n. 286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d.
Decreto Cutro) prevede, al comma 1.1.: “(….) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722,
e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1. la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
Ebbene, ritiene il Collegio che la protezione speciale contemplata dalla nuova normativa ricalchi la precedente protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul risetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU e anzi per alcuni aspetti ne ampli la portata, dal momento che parrebbe ritenere non indispensabile il giudizio comparativo elaborato dalla precedente giurisprudenza tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese in cui deve dimostrarsi la possibile grave deprivazione dei diritti umani
(cfr. Cass. 4455/2018: “il paramento dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”).
Pagina 3 Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di una integrazione effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante e non solo un inserimento lavorativo.
Già sotto il vigore della precedente normativa, per il riconoscimento della protezione umanitaria,
l'inserimento lavorativo non era considerato sufficiente (cfr. Cass. 13529/19 secondo cui il mero svolgimento di una prestazione lavorativa, di per sé, non era espressivo del raggiungimento di un grado adeguato di integrazione sociale, legata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano, espresso dai seguenti parametri: conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro;
tenuto conto, in ogni caso, anche dele condizioni di privazione dei diritti umani nel Paese di origine).
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che: «il decreto legge n.
130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto art. 8 in termini di tutela del
“radicamento” del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite al potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (…) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (…) le quali concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei sui aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolte la sua personalità”».
Ciò posto, non può dunque dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla
Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che “non risultano presenti cause di inespellibilità ai sensi dell'art. 19 T.U.I.”
Nel parere della Commissione Territoriale del 28/09/2023 agli atti si legge in particolare che:
l'istante ha fatto ingresso in Italia il 16/01/2017; in data 09/03/2017 ha presentato domanda di protezione internazionale alla Questura di Gorizia formalizzando il C3 e la competente
Commissione territoriale ha deciso di non riconoscere la protezione internazionale in data
19/02/2018, non ha presentato ricorso;
nelle more del procedimento otteneva permesso di
Pagina 4 soggiorno per richiesta asilo valido al 09/03/2017 e regolarmente rinnovato fino al 02/05/2020; asserisce che il livello della conoscenza italiana sia bassa;
ha svolto attività lavorativa dal
31/12/2017 presso la impresa di BI Shabbaz fino al 31/0/2022, con l'ultimo stipendio percepito in data 31/12/2021, per licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
le ultime attività lavorative svolte presso la ditta IA TI (dal 14/04/2023 al 30/06/2023) e presso la S.r.L. F.A. TA
(dal 05/07/2023 al 31/07/2023) non risultano inserite in SILER, e risultano solo dalla consultazione della banca dati Inps.
Sulla scorta di tali valutazioni, la CT ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ebbene, il ricorrente ha portato all'attenzione del collegio il proficuo percorso intrapreso verso la completa autonomia, compendiati dalla documentazione prodotta.
Dalla documentazione prodotta e da quanto dichiarato dall'istante in udienza, è emerso, infatti, che il medesimo, di anni 54, si è allontanato dal paese di provenienza facendo ingresso in Itala nel gennaio del 2017. È sul territorio del Paese ospitante da circa otto anni.
Ha iniziato a prestare attività lavorativa regolare fin dal suo ingresso, sottoscrivendo diversi contratti, più volte prorogati. Attualmente è assunto da circa due anni con contratto a tempo pieno e determinato dalla ditta FA TA S.r.l. (cfr. contratto e trasformazione a tempo pieno), percependo un guadagno mensile di circa 1.300 euro.
Il reddito percepito tramite l'attività lavorativa è sufficiente al suo mantenimento: in particolare, come si evince dalla documentazione depositata (cfr., CUD 2019, CUD 2020; CUD 2021. CUD
2023 BI Shahbaz, CUD 2023 Da Vinci confezioni S.r.L., CUD 2023 ) il ricorrente ha Per_1 gradualmente aumentato i propri redditi, percependo nell'anno 2019 un guadagno complessivo di circa euro 4.949,92, nel 2020 di euro 7.244,76, nel 2021 di euro 12.892,79, nel 2023 di euro 11.609,7.
Il medesimo è inoltre iscritto ad un corso di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana per l'a.s. 2024/2025 (cfr. domanda di iscrizione) ed in udienza ha dichiarato di dedicare parte del suo tempo libero allo studio della lingua tramite piattaforme digitali. Il discreto livello di comprensione e di comunicazione della lingua gli ha consentito di sostenere l'audizione in questo procedimento.
Oltre all'attività lavorativa, il ricorrente nel lungo tempo trascorso in Italia ha intrecciato buoni legami sociali ed attualmente è ospite presso un cittadino cinese a IG (cfr. comunicazione di ospitalità e documenti ospitante).
È indubbio che, negli oltre otto anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale, sia per la costante attività lavorativa sin qui svolta, sia in virtù delle relazioni amicali e non inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
Pagina 5 È convincimento del Tribunale che la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo per protezione sociale, anche dopo le novità legislative del 2018 e del 2020, non possa prescindere da una valutazione personalizzata che consta di due termini di paragone:
1. La verifica se la situazione obiettiva del paese di provenienza consenta, quanto ai diritti umani, il rispetto quanto meno del livello minimo atto ad assicurare la tutela della dignità umana;
2. Il percorso di integrazione raggiunto sul territorio nazionale, tanto che un suo allontanamento rappresenterebbe un inaccettabile sradicamento, violativo dei suoi diritti fondamentali.
Si è già dato atto del percorso di integrazione attuato dal richiedete. La soglia di radicamento dal medesimo raggiunta può essere considerata significativa, tenuto conto dello svolgimento costante di attività lavorativa, della percezione di guadagni atti al proprio sostentamento, del progressivo apprendimento della lingua italiana, nonché delle relazioni amicali ed affettive intrecciate nel paese ospitante, circostanze di rilevante “peso” nel giudizio comparativo con la situazione del Paese di provenienza, che il soggetto ha lasciato da diversi anni.
Nel bilanciamento tra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
C.E.D.U. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.2.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_2 Per_3 bilanciamento, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Il richiedente non risulta gravato da alcun precedente penale.
All'esito di tale valutazione, il Collegio ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: la partenza dal Paese di origine ormai otto anni fa, l'assenza di precedenti penali, la capacità dimostrata di creare ed intrattenere nuovi e duraturi legami sociali, di saper cogliere le occasioni di inserimento ed integrazione messe a sua disposizione dopo il percorso migratorio compiuto sono i termini del confronti che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata e familiare come realizzata in Italia.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1. nella formulazione successiva al Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 20213, n. 50, e come per altro verso l'art. 7, secondo comma, della novella legislativa, preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del
Pagina 6 presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicchè non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, per cui lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Parte ricorrente ha chiesto la condanna alle spese dell'amministrazione resistente, circostanza che richiede di verificare se fossero sussistenti le condizioni al momento della presentazione della domanda in Questura.
Non è chi non veda come la prova relativa alla sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno invocato sia risultata successivamente comprovata a seguito dell'istruttoria svolta nel presente giudizio.
Le superiori considerazioni consentono di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del D. Lgs. N. 25/2008 e 19, comma 1 e 1.1. del D. Lgs. N. 286/98.
DISPIONE, di conseguenza, la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di anni due, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno di motivi di lavoro.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio della sezione in data 26.3.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Luca Minniti
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente rel. est. dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 13667 /2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BIAMONTE MICHELE, Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA GENOVA, 8, 87036 RENDE presso il difensore
RICORRENTE contro Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
BOLOGNA, domiciliati presso indirizzo telematico di CP_1
RESISTENTE/I CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 27/12/2024; parte resistente come da memoria di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 23/10/2023, il ricorrente, cittadino del PAKISTAN, nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna del 06/10/2023, notificato il 13/10/2023, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998
n. 286, presentata in data 10/12/2021.
Ha in particolare chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1.e 1.2. con condanna di CP_2 controparte alle spese di lite.
Pagina 1 Con decreto del 24 ottobre 2023 l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ordinando alla Questura di il rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio in favore del ricorrente fino alla CP_1 definizione del giudizio di merito.
Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo di respingere l'avverso Controparte_1 ricorso in quanto infondato e di confermare il provvedimento del Questore;
All'udienza dell'11 settembre 2024, dinnanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, in lingua italiana, le seguenti dichiarazioni:
D: da quanto tempo è in Italia?
R: da otto anni (in lingua italiana)
D: per quale ragione ha lasciato il Pakistan?
R: dove abitavo, la zona non era tranquilla. La mia vita era in pericolo
D: dove abita e con chi vive?
R: vivo a IG (in lingua italiana), con un cinese
D: è sposato?
R: sì e ho cinque figli, sono tutti in Pakistan
D: dove lavora?
R: lavoro a IG, in via Don Milani (in italiano)
D: da quanto tempo?
R: da due anni
D: quanto guadagna?
R: dipende da quante ore faccio, 1.000, 1.200, a volte anche 1.300 euro
D: ha fatto corsi di lingua italiana?
R: non sono andato a scuola, ora sto imparando tramite You-Tube
D: cosa fa nel tempo libero dal lavoro?
R: nel tempo libero cerco di imparare l'italiano e cucino
D: ha amici che frequenta in Italia?
R: sì, alcuni colleghi di lavoro
D: ha subito condanne o è mai stato denunciato per un reato da quando è in Italia?
R: no (in italiano)
Il difensore del ricorrente ha depositato in atti ampia documentazione relativa all'integrazione dell'assistito. In particolare, sono stati depositati: contratti di lavoro, comunicazione obbligatoria unificato lav, buste paga, dichiarazioni di ospitalità, copia documenti ospitante, estratti contributivi
INPS, certificato penale, cud, modulo di iscrizione a percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.
Pagina 2 All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale aggiornata, rinviando all'udienza collegiale del 22/01/2025, sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
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Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n. 286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d.
Decreto Cutro) prevede, al comma 1.1.: “(….) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722,
e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1. la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
Ebbene, ritiene il Collegio che la protezione speciale contemplata dalla nuova normativa ricalchi la precedente protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul risetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU e anzi per alcuni aspetti ne ampli la portata, dal momento che parrebbe ritenere non indispensabile il giudizio comparativo elaborato dalla precedente giurisprudenza tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese in cui deve dimostrarsi la possibile grave deprivazione dei diritti umani
(cfr. Cass. 4455/2018: “il paramento dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”).
Pagina 3 Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di una integrazione effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante e non solo un inserimento lavorativo.
Già sotto il vigore della precedente normativa, per il riconoscimento della protezione umanitaria,
l'inserimento lavorativo non era considerato sufficiente (cfr. Cass. 13529/19 secondo cui il mero svolgimento di una prestazione lavorativa, di per sé, non era espressivo del raggiungimento di un grado adeguato di integrazione sociale, legata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano, espresso dai seguenti parametri: conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro;
tenuto conto, in ogni caso, anche dele condizioni di privazione dei diritti umani nel Paese di origine).
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che: «il decreto legge n.
130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto art. 8 in termini di tutela del
“radicamento” del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite al potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (…) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (…) le quali concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei sui aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolte la sua personalità”».
Ciò posto, non può dunque dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla
Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che “non risultano presenti cause di inespellibilità ai sensi dell'art. 19 T.U.I.”
Nel parere della Commissione Territoriale del 28/09/2023 agli atti si legge in particolare che:
l'istante ha fatto ingresso in Italia il 16/01/2017; in data 09/03/2017 ha presentato domanda di protezione internazionale alla Questura di Gorizia formalizzando il C3 e la competente
Commissione territoriale ha deciso di non riconoscere la protezione internazionale in data
19/02/2018, non ha presentato ricorso;
nelle more del procedimento otteneva permesso di
Pagina 4 soggiorno per richiesta asilo valido al 09/03/2017 e regolarmente rinnovato fino al 02/05/2020; asserisce che il livello della conoscenza italiana sia bassa;
ha svolto attività lavorativa dal
31/12/2017 presso la impresa di BI Shabbaz fino al 31/0/2022, con l'ultimo stipendio percepito in data 31/12/2021, per licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
le ultime attività lavorative svolte presso la ditta IA TI (dal 14/04/2023 al 30/06/2023) e presso la S.r.L. F.A. TA
(dal 05/07/2023 al 31/07/2023) non risultano inserite in SILER, e risultano solo dalla consultazione della banca dati Inps.
Sulla scorta di tali valutazioni, la CT ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ebbene, il ricorrente ha portato all'attenzione del collegio il proficuo percorso intrapreso verso la completa autonomia, compendiati dalla documentazione prodotta.
Dalla documentazione prodotta e da quanto dichiarato dall'istante in udienza, è emerso, infatti, che il medesimo, di anni 54, si è allontanato dal paese di provenienza facendo ingresso in Itala nel gennaio del 2017. È sul territorio del Paese ospitante da circa otto anni.
Ha iniziato a prestare attività lavorativa regolare fin dal suo ingresso, sottoscrivendo diversi contratti, più volte prorogati. Attualmente è assunto da circa due anni con contratto a tempo pieno e determinato dalla ditta FA TA S.r.l. (cfr. contratto e trasformazione a tempo pieno), percependo un guadagno mensile di circa 1.300 euro.
Il reddito percepito tramite l'attività lavorativa è sufficiente al suo mantenimento: in particolare, come si evince dalla documentazione depositata (cfr., CUD 2019, CUD 2020; CUD 2021. CUD
2023 BI Shahbaz, CUD 2023 Da Vinci confezioni S.r.L., CUD 2023 ) il ricorrente ha Per_1 gradualmente aumentato i propri redditi, percependo nell'anno 2019 un guadagno complessivo di circa euro 4.949,92, nel 2020 di euro 7.244,76, nel 2021 di euro 12.892,79, nel 2023 di euro 11.609,7.
Il medesimo è inoltre iscritto ad un corso di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana per l'a.s. 2024/2025 (cfr. domanda di iscrizione) ed in udienza ha dichiarato di dedicare parte del suo tempo libero allo studio della lingua tramite piattaforme digitali. Il discreto livello di comprensione e di comunicazione della lingua gli ha consentito di sostenere l'audizione in questo procedimento.
Oltre all'attività lavorativa, il ricorrente nel lungo tempo trascorso in Italia ha intrecciato buoni legami sociali ed attualmente è ospite presso un cittadino cinese a IG (cfr. comunicazione di ospitalità e documenti ospitante).
È indubbio che, negli oltre otto anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale, sia per la costante attività lavorativa sin qui svolta, sia in virtù delle relazioni amicali e non inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
Pagina 5 È convincimento del Tribunale che la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo per protezione sociale, anche dopo le novità legislative del 2018 e del 2020, non possa prescindere da una valutazione personalizzata che consta di due termini di paragone:
1. La verifica se la situazione obiettiva del paese di provenienza consenta, quanto ai diritti umani, il rispetto quanto meno del livello minimo atto ad assicurare la tutela della dignità umana;
2. Il percorso di integrazione raggiunto sul territorio nazionale, tanto che un suo allontanamento rappresenterebbe un inaccettabile sradicamento, violativo dei suoi diritti fondamentali.
Si è già dato atto del percorso di integrazione attuato dal richiedete. La soglia di radicamento dal medesimo raggiunta può essere considerata significativa, tenuto conto dello svolgimento costante di attività lavorativa, della percezione di guadagni atti al proprio sostentamento, del progressivo apprendimento della lingua italiana, nonché delle relazioni amicali ed affettive intrecciate nel paese ospitante, circostanze di rilevante “peso” nel giudizio comparativo con la situazione del Paese di provenienza, che il soggetto ha lasciato da diversi anni.
Nel bilanciamento tra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
C.E.D.U. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.2.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_2 Per_3 bilanciamento, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Il richiedente non risulta gravato da alcun precedente penale.
All'esito di tale valutazione, il Collegio ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: la partenza dal Paese di origine ormai otto anni fa, l'assenza di precedenti penali, la capacità dimostrata di creare ed intrattenere nuovi e duraturi legami sociali, di saper cogliere le occasioni di inserimento ed integrazione messe a sua disposizione dopo il percorso migratorio compiuto sono i termini del confronti che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata e familiare come realizzata in Italia.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1. nella formulazione successiva al Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 20213, n. 50, e come per altro verso l'art. 7, secondo comma, della novella legislativa, preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del
Pagina 6 presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicchè non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, per cui lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Parte ricorrente ha chiesto la condanna alle spese dell'amministrazione resistente, circostanza che richiede di verificare se fossero sussistenti le condizioni al momento della presentazione della domanda in Questura.
Non è chi non veda come la prova relativa alla sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno invocato sia risultata successivamente comprovata a seguito dell'istruttoria svolta nel presente giudizio.
Le superiori considerazioni consentono di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del D. Lgs. N. 25/2008 e 19, comma 1 e 1.1. del D. Lgs. N. 286/98.
DISPIONE, di conseguenza, la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di anni due, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno di motivi di lavoro.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio della sezione in data 26.3.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Luca Minniti
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