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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 04/06/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE UNICA
UDIENZA 04/04/2025 RISERVATA
Ex art. 127 cpc
N. R.G. 812/2021
Il giudice Anna Maria Mancini lette le “note in sostituzione di udienza” redatte e depositate dal opponente
Parte_1
lette le “note in sostituzione di udienza “ redatte e depositate dall' opposta CP_1
[...]
lette le note di discussione depositate dalle parti;
Il Giudice dato atto, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 17:55 dà lettura dell'allegata sentenza mediante invio della stessa tramite l'applicativo consolle del magistrato.
L'Aquila, lì 04/04/2025
Il giudice
Anna Maria Mancini
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 812/2021 R. G emessa ai sensi degli artt.
281 sexies e 127 ter c.p.c., discussa, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 04 giugno 2025 vertente
T R A
in persona dell'amministratore pro-tempore, Parte_1 elettivamente domiciliato in Vico Di Picenze, 25 L'Aquila presso e nello studio dell'avv. LUDOVICI RODOLFO dal quale è rappresentato e difeso
Opponente
E
, dichiarata fallita, in persona del curatore e legale rappresentante CP_1 pro- tempore elettivamente domiciliata in Via Antica Arischia N.185/E L'Aquila presso e nello studio dell' avv. LOPARDI UBALDO dal quale è rappresentato e difeso opposta
OGGETTO: contratto d'appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.,
i verbali di causa e le note conclusionali.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di data 12/05/2021, ritualmente notificato via pec in pari data, il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 113/2021 di data 11/03/2021, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di L' Aquila nel giudizio n.
297/2021 R.G. su conforme richiesta della società con il quale gli era CP_1
stato ingiunto il pagamento di € 25.438,00.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni :
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire:
1) in via preliminare ritenere che la controversia per cui si discute doveva essere affidata ad un giudizio arbitrale, ai sensi dell'art.24 del Contratto d'Appalto e che, di conseguenza, non sussisteva la giurisdizione statale. Per tale motivo si chiede, stante la sollevata eccezione di arbitrato, che la presente opposizione venga accolta tramite
3 la declaratoria di nullità del decreto impugnato. Si chiede, inoltre, che venga esclusa la traslatio iudici, nel rispetto della previsione di cui all'art.819 c.p.c.;
2) revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla società opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione”.
Si costituiva in giudizio la società per contestare tutto quanto ex adverso CP_1
dedotto ed eccepito e insistendo nel rigetto dell'opposizione.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, accertati i presupposti in fatto contenuti nel presente atto e nel ricorso per decreto ingiuntivo, dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o rigettare le avverse pretese in quanto infondate e in fatto e in diritto.
Si chiede che il Tribunale voglia condannare Controparte a corrispondere il risarcimento dei danni, in favore del in via principale, ex art. Parte_2
96 c. 1 c.p.c., in via subordinata, ex art. 96 c. 3 c.p.c.. Con vittoria di spese e competenze professionali”
Instaurato ritualmente il contraddittorio, rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, effettuato con esito negativo il procedimento della negoziazione assistita, concessi i termini ex art. 183, 6° comma,
c.p.c., istruito il giudizio a mezzo prove documentali, sulle conclusioni delle parti la causa viene decisa all'udienza odierna ex art. 281 sexies c.p.c. previa concessione del termine sino a dieci giorni prima di detta udienza per il deposito di note difensive conclusionali.
L'opposizione non è risultata fondata per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente e pregiudizialmente va esaminata, per il suo carattere potenzialmente assorbente, la eccezione di improponibilità della domanda giudiziale basata sulla sussistenza della clausola compromissoria di arbitrato rituale ex art. 24 del Contratto
4 d'appalto del 31/01/2011 stipulato tra il , committente, e il Controparte_2
appaltatore, allegato in atti. Controparte_3
L'esistenza e il contenuto della clausola in esame è pacifica tra le parti. Essa prevede il deferimento al Collegio Arbitrale di qualsiasi controversia concernente il presente contratto – comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione.
Atteso il contenuto della clausola va ritenuto che essa si applica, in mancanza di espressa volontà contraria, unicamente alle controversie aventi titolo nel contratto di appalto del 31/01/2011 che dovessero sorgere tra il Parte_1
committente, e al appaltatore, a cui è completamente estranea la Controparte_3
società laddove, invece, nel contratto di appalto dei lavori di migliorie, CP_1
consistenti nell' integrale rifacimento degli impianti e degli infissi dei singoli condomini non coperti da contributo statale, di data 01/12/2014 ripassato tra il committente e l'appaltatore non è presente alcuna clausola Parte_1 CP_1
compromissoria né può ritenersi che la controversia in esame si riferisca a pretese aventi la causa petendi nel citato contratto di appalto del 31/01/2011.
Pertanto, non operando la clausola compromissoria nella controversia in esame l'eccezione di incompetenza del Tribunale per essere competente il Collegio arbitrale
è infondata e va rigettata.
Passando all'esame del merito va osservato quanto segue.
La pretesa creditoria ingiunta ha il suo fondamento nel contratto di appalto di data
01/12/2014 e nella scrittura privata di data 03/02/2016 entrambe sottoscritte dal committente e dall'appaltatore Parte_1 Controparte_1
Con il contratto di appalto di data 01/12/2014 la società si è obbligata, Controparte_1
nei confronti del , all'integrale rifacimento degli impianti e Parte_1
alla scelta e posa in opera degli infissi in legno- alluminio con accollo da parte dei singoli condomini degli oneri aggiuntivi non coperti dal contributo statale pari ad €
5 152.000,00 (Iva esclusa) per impianti ed € 47.546,90 (Iva esclusa) per gli infissi e serramenti;
sono stati concordati, altresì, i tempi e le modalità di pagamento.
Con la scrittura privata di data 03/02/2016, sottoscritta dal committente
[...]
e dall'appaltatore (oltre che dalla società Parte_1 CP_1 CP_4
cessionaria di un ramo d'azienda del per ciò che non interessa il Controparte_3
presente giudizio), il committente si è impegnato a liquidare in favore Parte_1
della , di cui al SAL n. 10 e al saldo serramenti in alluminio, le seguenti CP_1
somme: € 235.466,00 (al lordo delle r.a.) portati dalle fatture n.142-143 ed €
25.438,00 (al lordo della r.a.) portati dalla fattura n.156 del 30/08/2015 , oggetto della controversia in esame.
Il Condominio, dal suo canto, ha eccepito l'estinzione della pretesa creditoria ingiunta come stabilita nel citato accordo del 03/02/2016, per aver già pagato l'importo di €
25.438,00 alla società nella qualità di cessionaria del ramo d'azienda CP_4
della In particolare, il Condominio, richiamando in punto di diritto Controparte_1
quanto disposto dall' art.2558 c.c. in virtù del quale l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio della stessa e dall'art. 2559 c.c. in virtù del quale la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta ha effetto nei confronti dei terzi, anche in carenza di notifica e/o accettazione, deduceva che, chiamato a rendere la dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c. nella procedura di pignoramento presso terzi a danno della società , aveva reso una dichiarazione positiva affermando CP_4
di avere in cassa una somma pari ad € 26.776,59 , che successivamente era stata assegnata dal G.E. ai creditori della CP_4
Orbene, dalle risultanze istruttorie si evince che l'atto di cessione tra la CP_1
e la era avvenuta in data 30/12/2014 e che la con lettera CP_4 CP_1
di data 17/04/2015 aveva comunicato al di aver trasferito Parte_1
l'intero complesso aziendale denominato “impianti tecnologici ed infrastrutture” alla che in virtù della sopracitata cessione d'azienda, ed in forza di apposito CP_4
decreto autorizzativo emesso dal Tribunale di Padova in data 29 dicembre 2014 prot.
6 N. 62/9, la a far data dal 21 aprile p.v., era subentrata nella conduzione CP_4
del ramo d'azienda “ex Consta”; che la titolarità di tutti i rapporti giuridici derivanti dal menzionato contratto di appalto , ivi comprese tutte le obbligazioni assunte da nei confronti del , fatta eccezione per i soli crediti e debiti CP_1 Parte_1
maturati da per i lavori da essa eseguiti fino alla data del 20 aprile 2015, CP_1
erano stati trasferiti, ad ogni effetto di legge, alla società senza necessità CP_4
di alcun ulteriore atto formale;
che il Condominio aveva reso una dichiarazione di terzo positiva ex art. 547 c.p.c. nella procedura di pignoramento presso terzi in data
21/10/2017.
Orbene, essendo stati trasferiti alla società cessionaria tutti i rapporti CP_4
giuridici attinenti all'azienda a far data dal 20 aprile 2015, il credito ingiunto di €
25.438,00 era rimasto nella titolarità della non essendosi operata CP_1
nessuna successione , come anche espressamente riconosciuto nella scrittura privata del 03/02/2016 dal medesimo Condominio.
Ebbene, il Condominio, nel rendere erroneamente una dichiarazione positiva di terzo ex art. 547 c.p.c. asserendo di essere debitore della per l'importo CP_4
di € 25.438,00, non può certo invocare la buona fede per aver pagato alla società cessionaria. In buona sostanza il pagamento eseguito dal non essendo Parte_1
idoneo a liberarlo nei confronti della società non può considerarsi quale CP_1
causa di estinzione del credito ingiunto.
Alla luce delle suesposte argomentazioni l'opposizione non è risultata fondata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta si ritiene che nella fattispecie il comportamento dell'opponente è stato contenuto nei limiti di quello che è il legittimo diritto di difesa non ravvisandosi elementi riconducibili a mala fede o colpa grave. In considerazione di ciò la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c non può essere accolta.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 147/2022.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'eccezione di incompetenza del Tribunale di L' Aquila;
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 113/2021 di data 11/03/2021, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di L' Aquila nel giudizio n. 297/2021 R.G.;
-condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per compensi , oltre accessori di legge.
Così deciso in L' Aquila il 04/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini
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