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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/09/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1314/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1314 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
TRA
; Parte_1 rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno;
- appellante -
E
, nato a [...] il [...] ); CP_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] ); CP_2 C.F._2
, nata a [...] il [...] ); Controparte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Gaspare Salamone per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2434/2023, pubblicata il 01/06/2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “In accoglimento del presente gravame e in riforma della sentenza, rideterminare, secondo le modalità ed i criteri suesposti, il risarcimento del danno dovuto, scomputando, in ogni caso, previo esercizio dei poteri ex art 210
o 213 c.p.c., le somme percepite dalla sign.ra a titolo di indennizzo ex Pt_2 legge 210/1992. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
1 Per gli appellati: “rigettare l'appello proposto dal e, per Parte_1
l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza appellata, adottando in proposito ogni altro più opportuno e consequenziale provvedimento ritenuto di giustizia.
Vinte le spese del giudizio con attribuzione”.
FATTI DI CAUSA
La sentenza in oggetto dichiarava la carenza di legittimazione passiva della dell' e dell'ospedale civile Andrea Tortora di Pagani Controparte_4 Pt_3
(capo 1 del dispositivo) e condannava il al pagamento in Parte_1 favore degli attori, , e in qualità di CP_1 CP_2 Controparte_3 figli ed eredi legittimi di (originaria attrice, deceduta in corso di Persona_1 causa), della somma di € 1.007.638,00 oltre interessi legali, a titolo di responsabilità extracontrattuale per il risarcimento dei danni conseguenti alla malattia (epatopatia cronica attiva ad evoluzione cirrotica) contratta a seguito di contagio da somministrazione di emoderivati per via trasfusionale presso l'Ospedale di Pagani, ove era stata ricoverata in data 20.5.1968 per “enterite febbrile in gravida 8 mese”.
Il giudice di primo grado liquidava i danni, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio e stante l'evoluzione crescente della epatopatia, in tre fasi: - € 63.748,00 in una prima fase, da marzo 1999 a maggio 2008, di cui € 46.874,00 per danno biologico del 20% (a maggio 1999 l'attrice aveva 58 anni di età) ed € 16.874,00 per danno morale;
- € 264.734,00 per una seconda fase, da giugno 2008 ad aprile 2012, di cui € 176.489,00 per danno biologico del 45% (anni 67) ed € 88.245,00 per danno morale;
- € 529.756,00 per una terza fase, da maggio ad agosto 2012, di cui
€ 357.171,00 per danno biologico del 70 % (anni 71) ed € 176.585,00 per danno morale. Incrementava, poi, tali importi, per la personalizzazione del danno, di una percentuale “che, tenuto conto del tipo di patologia, della sua refluenza sulla sfera psico-fisica del soggetto danneggiato e sui quotidiani rapporti familiari può essere quantificata nella misura del 20%” (€ 9.400,00 prima fase;
€ 35.000,00 seconda fase ed € 70.000,000 terza fase), quindi, complessivamente € 73.148,00 prima fase;
€ 334.734,00 seconda fase ed € 599.756,00 terza fase.
Il proponeva appello avverso la sentenza e, con un primo Parte_1 motivo, criticava “la qualificazione dei danni conseguenza come danni da invalidità permanente” e il relativo criterio di liquidazione.
Secondo l'appellante, la patologia contratta dalla NE (l'epatite C) non può, per sua natura, dar vita ad una condizione di invalidità permanente, ma solo ad un'invalidità temporanea, seppur progressiva e crescente. La nozione medico-legale
2 di “invalidità permanente” presuppone, per definizione, che la malattia sia cessata e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile, inconciliabile con una malattia, quale l'epatite C, inesorabilmente progressiva e mai destinata a regredire del tutto. La circostanza che la malattia possa non manifestarsi per lungo tempo e che possano esserci periodi, più o meno lunghi, di apparente miglioramento e regressione della malattia, non significa che vi sia una sostanziale stabilità dell'organismo colpito. La sua peculiare evoluzione, che raggiunge il massimo di incidenza nella fase terminale, esclude la possibilità di qualificare i danni da essa derivanti come danni da invalidità permanente, la cui liquidazione è agganciata a percentuali computate in un determinato momento storico o di età della danneggiata, che mal si conciliano con la progressione continua della malattia. Ciò
è tanto vero, proseguiva l'appellante, che il giudice di prime cure ha ipotizzato tre distinte, e crescenti, percentuali di invalidità permanente (20%, 45% e 70%) in tre periodi temporali, ma un'invalidità permanente crescente e progressiva è un ossimoro. O l'invalidità è permanente, perché stabile, o l'invalidità non è permanente (ed è quindi temporanea) e allora può crescere o ridursi progressivamente. Non ha senso parlare di permanenza in riferimento ad una malattia che non cessa mai di esistere e di manifestare i suoi effetti. La nozione di danno di tipo “dinamico”, in evoluzione e peggioramento nel corso del tempo, è insuscettibile di una valutazione cristallizzata in un determinato momento o epoca.
L'appellante avversava, pertanto, l'applicazione delle tabelle del Tribunale di
Milano relative alla liquidazione della invalidità permanente e, richiamando una pronuncia di merito, riteneva che il criterio maggiormente congruo al fine di poter computare, nel caso di specie, il danno temporaneo con aggravamento progressivo, considerato anche l'intervenuto decesso della danneggiata, debba essere quello di attribuire valori di invalidità temporanea giornaliera via via crescenti nel corso del tempo, tenendo conto della data di insorgenza degli effetti concretamente pregiudizievoli sulla condizione di vita quotidiana dell'emotrasfuso, e sino all'exitus, con incremento della liquidazione riferita all'ultimo periodo di vita. Ad avviso dell'appellante, i pregiudizi devono farsi risalire al momento di verifica della infezione da epatite cronica HCV, quale desumibile dagli esami effettuati nel 1999 in sede di ricovero, riducendo il valore massimo di invalidità temporanea giornaliera indicato dal Tribunale di Milano (€ 99,00) in misura maggiore nella fase iniziale, in prossimità della media nella fase intermedia della patologia, operando una minima riduzione nella fase terminale, e senza alcuna riduzione nell'ultimo
3 periodo di vita. Volendo mantenere fermi i tre periodi indicati dal Ctu e le percentuali di invalidità del 20%, 45% e 70%, l'appellante propone di liquidare l'invalidità temporanea, nel primo periodo, dal 1999 al 2008 (20% di invalidità) in €
65.000,00 circa, nel secondo periodo, dal 2009 all'aprile 2012 (45% di invalidità), in € 65.000,00 circa e nel terzo periodo di 4 mesi (70% di invalidità) in circa €
8.400,00. Il tutto per un totale di circa € 138.400,00 salvo ulteriori personalizzazioni da giustificarsi sulla base delle specifiche allegazioni di controparte.
Rispondevano gli appellati che si è in presenza di una patologia lungolatente ed ingravescente, per cui correttamente sono state individuati, per la sua evoluzione, diversi stadi della malattia con le corrispondenti percentuali di invalidità permanente, dalla sua insorgenza sino al mese di agosto 2012, indicando, con riferimento a detta data, una percentuale di invalidità permanente pari al 70%; che il contagio da virus C dell'epatite, avutosi in conseguenza delle citate emotrasfusioni,
“portò allo sviluppo di una epatite acuta passata misconosciuta perché sintomatologicamente inespressiva, poi evoluta in una forma cronica, a sua volta sfociata in cirrosi epatica ad esito letale;
che l'epatopatia contratta si caratterizza per il suo processo involutivo graduale (ingravescenza) rapportato alla presenza ed alla diffusione del virus nonché all'età della persona;
che l'incremento del grado percentuale di invalidità non deriva da un nuovo e diverso “evento lesivo”, né tanto meno il fenomeno dell'aggravamento della preesistente patologia costituisce esso stesso un “fatto lesivo nuovo”, venendo piuttosto ad esprimere soltanto una diversa dimensione dell'entità dei postumi derivati dalla medesima etiopatologia, ossia dall'originario evento lesivo della salute (contrazione virus epatite HCV); che in presenza di una patologia “ingravescente con evoluzione” deve affermarsi l'esistenza di un danno biologico da invalidità permanente, come chiarito dalla
Suprema Corte n. 29492 del 14 novembre 2019 e n. 35416 del 1 dicembre 2022.
Il secondo motivo di appello censurava la “omessa pronuncia sulla richiesta di scomputo delle somme percepite a titolo di indennizzo ex L. 210/1992 (compensatio lucri cum damno)”
L'appellante lamentava che il giudice di prime cure ha ignorato la sua richiesta di detrarre le somme percepite, come ammesso dalla stessa attrice, a titolo di indennizzo ex lege n. 210/1992, facendo applicazione della compensatio lucri cum damno, rilevabile anche d'ufficio. Si doleva, inoltre dell'omissione del primo giudice rispetto alle sue richieste istruttorie di fare ordine alla ai sensi CP_4 dell'art. 210 c.p.c., di produrre i documenti relativi all'indennizzo corrisposto, o di
4 avanzare richiesta di informazioni, ai sensi dell'art. 213 c.p.c. Precisava che la difesa erariale, gravata dell'onere probatorio, non è nelle condizioni di poter conoscere l'ammontare delle somme corrisposte alla a titolo di Pt_2 indennizzo, dato che, con il D.P.C.M. del 26.5.2000, le funzioni amministrative in materia di indennizzi ex L. 210/1992 sono state trasferite alle Regioni. La richiesta alla convenuta e costituita nel primo grado, avanzata Controparte_4 dall'Avvocatura dello Stato non ha avuto alcuna risposta. Quanto al dovere del giudice di acquisire le informazioni necessarie, richiama la sentenza della Suprema
Corte 13.6.2023, n. 16808, secondo cui “nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento dei danni, subiti dai congiunti “iure Parte_1 hereditatis” e “iure proprio”, conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del
1992, deve essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio, in applicazione del principio della “compensatio lucri cum damno”; inoltre, costituendo la “compensatio” un'eccezione in senso lato, non è assoggettata a preclusioni essendo rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti”. Chiede di ordinare alla ex art. 210 c.p.c., Controparte_4 di depositare i documenti attestanti la corresponsione dell'indennizzo a favore della sig.ra o di fornire informazioni, ex art. 213 c.p.c. In subordine, essendo Pt_2 pacifica la percezione dell'indennizzo ex L. 210/1992 da parte della Pt_2
l'appellante chiede, ove non fosse possibile stabilire con esattezza le somme oggetto di scomputo, di riformulare la condanna del , anche con Parte_1 formula generica, al risarcimento del danno nei confronti degli eredi della sig.ra
“detratte le somme percepite dalla sig.ra a titolo di indennizzo ex Pt_2 Pt_2 legge 210/1992”.
Replicavano gli appellati che il ha formulato la richiesta di scomputo Parte_1 dell'indennizzo e la richiesta istruttoria ex art. 210 c.p.c. solo nella comparsa conclusionale, dopo che la causa era stata assegnata a sentenza ed in assenza di qualsiasi contraddittorio;
che nel corso del giudizio di primo grado il non Parte_1 ha depositato alcuna documentazione relativa alle richieste dallo stesso direttamente formulate alla al fine di conoscere gli importi versati all'attrice Controparte_4 per la predetta causale;
che, pertanto, il Tribunale non è incorso in alcuna omessa pronuncia, trattandosi di domanda tardiva ed irrituale;
che la previsione che la domanda in questione possa essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio
5 va intesa nel senso che la stessa deve comunque intervenire prima della rimessione della causa in decisione;
che, comunque, il non ha assolto all'onere di Parte_1 provare la corresponsione e l'ammontare dell'indennizzo; che tanto meno può essere accolta la richiesta istruttoria formulata solo in sede di appello, non avendo la controparte dimostrato di aver in precedenza richiesto alla la Controparte_4 documentazione;
che, in ogni caso, la somma versata a titolo di indennizzo ex lege
210/92 non potrà essere decurtata da eventuali importi riconosciuti a titolo di inabilità temporanea, in quanto fondati su rapporti e titoli di natura diversa.
Con ordinanza del 27.9.2024, la Corte chiedeva alla ai sensi Controparte_4 dell'art. 213 c.p.c., di fornire informazioni relative all'ammontare delle somme erogate negli anni, ai sensi della legge n. 210 del 1992, per il virus dell'epatite contratto a seguito di trasfusione effettuata in data 20.5.1968 dalla sig.ra Per_1
nata a [...] in data [...] e deceduta in
[...]
Battipaglia in data 26.08.2012. Le informazioni venivano trasmesse in data
16.4.2025. Indi, la causa veniva rimessa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Secondo il appellante, la sentenza di primo grado contiene un duplice Parte_1 errore nella liquidazione del danno non patrimoniale patito da per la Persona_1 malattia contratta a causa di emotrasfusioni infette nel 1968, trasmesso iure hereditatis agli odierni appellati: il primo errore si riferisce alla tipologia del danno non patrimoniale (ad avviso dell'appellante, la malattia di cui ha Persona_1 sofferto mentre era in vita, dovuta al contagio del virus C dell'epatite, dà luogo solo ad inabilità temporanea e non, come nella sentenza di primo grado, ad invalidità permanente) e al conseguente criterio di liquidazione (primo motivo di appello); il secondo errore consiste nella mancata detrazione delle somme percepite a titolo di indennizzo ex lege n. 210/1992 (secondo motivo).
Quanto alla tipologia del danno, la sentenza di primo grado ha recepito la consulenza tecnica d'ufficio, la quale ha accertato che la malattia contratta per il contagio da epatite C si è progressivamente aggravata nel corso degli anni, da una epatite acuta sintomatologicamente inespressiva, ad una forma cronica, fino alla cirrosi epatica ad esito letale (con la morte avvenuta il 26.8.2012). In particolare, il
Ctu ha distinto tre fasi: una prima fase da marzo 1999 (primi segni clinici lievi) a maggio 2008 con un danno biologico del 20%; una seconda fase da giugno 2008 ad aprile 2012 con un danno biologico del 45%; una terza fase da maggio al 26.8.2012
(data di decesso) con un danno biologico del 70%.
6 Secondo il giudice di prime cure, a partire dalla manifestazione dei primi segni clinici della malattia (marzo 1999) fino al decesso (agosto 2012) la patologia in evoluzione configurerebbe un'ipotesi di invalidità permanente a stadi progressivi, non un'invalidità temporanea. L'assunto, avversato dall'appellante, non può essere condiviso, poiché equivoca sul significato giuridico di inabilità temporanea e di invalidità permanente.
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'evoluzione di una patologia e delle cure a cui si sottopone il malato può avere come tre possibili esiti: la completa guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell'organismo; oppure la morte;
oppure l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cd. stabilizzazione). Nei primi due casi (guarigione o morte) si ha solo un periodo di invalidità temporanea (totale o parziale), dall'inizio della malattia alla guarigione o alla morte;
nel terzo caso, si ha un periodo di invalidità temporanea
(dall'inizio della malattia alla stabilizzazione dei suoi effetti), seguito dall'invalidità permanente (la menomazione psico-fisica stabilizzatasi al termine del processo morboso). In tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev'essere liquidato alla stregua di invalidità permanente (Cass., 1.12.2022, n. 35416). Con riferimento all'infezione contratta per via di emotrasfusione, la Suprema Corte ha ribadito che il danno iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l'esito mortale ( Cass., 21.2.2024, n. 4658).
Poiché il processo morboso innescato dalle emotrasfusioni non si è mai arrestato e le condizioni di salute di si sono aggravate progressivamente fino Persona_1 alla morte, non è ipotizzabile un'invalidità permanente residuata dalla cessazione della malattia. Tantomeno possono ipotizzarsi gradi crescenti di invalidità permanente, che per sua natura postula la cessazione della malattia e la stabilità della menomazione psico-fisica residuata. È, perciò, fondato il primo motivo di appello, che censura la qualificazione e liquidazione del danno non patrimoniale come danno da invalidità permanente, anziché come danno da invalidità temporanea.
7 Anche per l'invalidità temporanea vale il principio di diritto affermato da Cass.
7.6.2011, n. 12408, secondo cui la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di
Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Principio che è stato ulteriormente definito nel senso che le Tabelle di Milano si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, costituendo pertanto un mero criterio guida, e non già normativa di diritto (Cass., 22.1.2019, n. 1553; Cass., ord., 5.5.2020, n. 8468).
Il danno non patrimoniale deve essere, dunque, liquidato in base a quanto previsto dalla Tabella del Tribunale di Milano del 2024, attualmente “vigente”
(nella liquidazione del danno non patrimoniale, occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione: vedi Cass., ord. 1.7.2020, n. 13269), che ha aggiornato i valori delle precedenti tabelle dell'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano.
Le Tabelle del Tribunale di Milano 2024 liquidano € 115,00 al giorno per l'invalidità temporanea totale. Distinguendo i tre periodi di diverso grado di inabilità indicati nella sentenza di primo grado, va liquidato il 20% di € 115,00 al giorno (pari ad € 23,00) per il periodo da marzo 1999 a maggio 2008 (n. 3379 giorni, per un totale di € 77.717,00), il 45% di € 115,00 al giorno (pari ad € 51,75) per il periodo da giugno 2008 ad aprile 2012 (n. 1429 giorni, per un totale di €
73.950,75) ed il 70% di € 115,00 al giorno (pari ad € 80,50) per il periodo da maggio 2012 al 26.8.2012 (n. 117 giorni, per un totale di € 9.418,50).
Pertanto, il danno biologico da invalidità temporanea subito da Persona_1 va liquidato, all'attualità, sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano 2024 in complessivi € 161.086,25 (€ 77.717,00 + 73.950,75 + € 9.418,50). L'importo deve essere aumentato per la personalizzazione del danno nella misura del 20% previsto nella sentenza impugnata, non formando oggetto di specifica censura dell'appellante. Il danno complessivamente liquidabile ammonta ad € 193.303,50.
Non è, invece, fondato il secondo motivo di appello.
L'indennizzo di cui all'art. 2 legge n. 210 del 1992 è riconosciuto a “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica”. Come chiarito dalla
8 Suprema Corte, l'indennizzo è correlato all'invalidità permanente e non può essere portato a detrazione degli importi spettanti per l'invalidità temporanea. “I presupposti di fatto delle due attribuzioni patrimoniali, pur accomunate dalla medesima condotta lesiva e dal medesimo evento di danno, sono diversi, posto che
l'una risarcisce l'inabilità temporanea, l'altra indennizza la menomazione permanente. L'eterogeneità del presupposto di fatto impedisce di configurare
l'ingiustificato arricchimento che presiede all'istituto della compensatio lucri cum damno”. Di qui l'affermazione del principio di diritto secondo cui “nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della
l. n. 210 del 1992, non deve essere scomputato, in applicazione del principio della
“compensatio lucri cum damno”, dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio per
l'invalidità temporanea” (Cass., ord., 19.2.2024, n. 4415).
Pertanto, pur risultando, dal prospetto trasmesso dalla in data Controparte_4
16.4.2025, che a sono stati erogati, a titolo di indennizzo ai sensi Persona_1 della legge n. 210 del 1992, ratei bimestrali da ottobre 2001 ad ottobre 2012, tali importi non possono essere detratti dalla somma liquidata a titolo di danno da invalidità temporanea.
In definitiva, l'appello deve essere parzialmente accolto, rideterminando il danno liquidato in primo grado (€ 1.007.638,00) nella misura inferiore di € 193.303,50.
Trattandosi di una liquidazione all'attualità, il dovrà corrispondere gli Parte_1 interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di € 193.303,50 devalutato alla data della morte (26.8.2012) in base agli indici Istat e, quindi, rivalutato anno per anno fino al momento della pubblicazione della presente sentenza. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Stante l'accoglimento in parte dell'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606).
L'accoglimento parziale dell'appello e la sostanziale riduzione del danno liquidato giustificano la compensazione per un terzo delle spese processuali e la condanna del al rimborso dei restanti due terzi, che si liquidano come in dispositivo, Parte_1 sulla base del valore di € 193.303,50. Su richiesta difensiva ex art. 93, comma 1,
9 c.p.c., gli onorari non riscossi e le spese anticipate sono distratti in favore del difensore, avv. Gaspare Salamone. La riforma anche del capo relativo alle spese processuali, con l'indicazione delle esatte generalità del difensore antistatario, rende superflua la richiesta degli appellati (proposta nella memoria di replica) di correzione dell'errore materiale nel suo nominativo (indicato erroneamente come
Gaspare Salomone) contenuto nella sentenza di primo grado.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1314/2023, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo 2) del dispositivo della sentenza di primo grado, condanna il al Parte_1 risarcimento del danno iure hereditatis in favore di CP_1 [...]
e nella misura complessiva di € 193.303,50 oltre gli CP_2 Controparte_3 interessi legali dal 26.8.2012 da calcolare sulla somma devalutata fino al
26.8.2012 e poi anno per anno rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo sulla somma di € 193.303,50;
2. compensa per un terzo le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida complessivamente in € 900,00 per spese vive di primo grado e in €
16.200,00 per onorari di difesa (di cui € 8.200,00 per il primo grado ed €
8.000,00 per il secondo grado), e condanna il al rimborso Parte_1 dei restanti due terzi in favore di e CP_1 CP_2 [...]
- pari ad € 600,00 per spese vive ed € 10.800,00 per onorari di difesa CP_3
-, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari,
Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv.
Gaspare Salamone, per dichiarato anticipo;
3. conferma per il resto la sentenza impugnata (capi 1 e 3 del dispositivo).
Salerno lì 22/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1314 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
TRA
; Parte_1 rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno;
- appellante -
E
, nato a [...] il [...] ); CP_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] ); CP_2 C.F._2
, nata a [...] il [...] ); Controparte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Gaspare Salamone per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2434/2023, pubblicata il 01/06/2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “In accoglimento del presente gravame e in riforma della sentenza, rideterminare, secondo le modalità ed i criteri suesposti, il risarcimento del danno dovuto, scomputando, in ogni caso, previo esercizio dei poteri ex art 210
o 213 c.p.c., le somme percepite dalla sign.ra a titolo di indennizzo ex Pt_2 legge 210/1992. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
1 Per gli appellati: “rigettare l'appello proposto dal e, per Parte_1
l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza appellata, adottando in proposito ogni altro più opportuno e consequenziale provvedimento ritenuto di giustizia.
Vinte le spese del giudizio con attribuzione”.
FATTI DI CAUSA
La sentenza in oggetto dichiarava la carenza di legittimazione passiva della dell' e dell'ospedale civile Andrea Tortora di Pagani Controparte_4 Pt_3
(capo 1 del dispositivo) e condannava il al pagamento in Parte_1 favore degli attori, , e in qualità di CP_1 CP_2 Controparte_3 figli ed eredi legittimi di (originaria attrice, deceduta in corso di Persona_1 causa), della somma di € 1.007.638,00 oltre interessi legali, a titolo di responsabilità extracontrattuale per il risarcimento dei danni conseguenti alla malattia (epatopatia cronica attiva ad evoluzione cirrotica) contratta a seguito di contagio da somministrazione di emoderivati per via trasfusionale presso l'Ospedale di Pagani, ove era stata ricoverata in data 20.5.1968 per “enterite febbrile in gravida 8 mese”.
Il giudice di primo grado liquidava i danni, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio e stante l'evoluzione crescente della epatopatia, in tre fasi: - € 63.748,00 in una prima fase, da marzo 1999 a maggio 2008, di cui € 46.874,00 per danno biologico del 20% (a maggio 1999 l'attrice aveva 58 anni di età) ed € 16.874,00 per danno morale;
- € 264.734,00 per una seconda fase, da giugno 2008 ad aprile 2012, di cui € 176.489,00 per danno biologico del 45% (anni 67) ed € 88.245,00 per danno morale;
- € 529.756,00 per una terza fase, da maggio ad agosto 2012, di cui
€ 357.171,00 per danno biologico del 70 % (anni 71) ed € 176.585,00 per danno morale. Incrementava, poi, tali importi, per la personalizzazione del danno, di una percentuale “che, tenuto conto del tipo di patologia, della sua refluenza sulla sfera psico-fisica del soggetto danneggiato e sui quotidiani rapporti familiari può essere quantificata nella misura del 20%” (€ 9.400,00 prima fase;
€ 35.000,00 seconda fase ed € 70.000,000 terza fase), quindi, complessivamente € 73.148,00 prima fase;
€ 334.734,00 seconda fase ed € 599.756,00 terza fase.
Il proponeva appello avverso la sentenza e, con un primo Parte_1 motivo, criticava “la qualificazione dei danni conseguenza come danni da invalidità permanente” e il relativo criterio di liquidazione.
Secondo l'appellante, la patologia contratta dalla NE (l'epatite C) non può, per sua natura, dar vita ad una condizione di invalidità permanente, ma solo ad un'invalidità temporanea, seppur progressiva e crescente. La nozione medico-legale
2 di “invalidità permanente” presuppone, per definizione, che la malattia sia cessata e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile, inconciliabile con una malattia, quale l'epatite C, inesorabilmente progressiva e mai destinata a regredire del tutto. La circostanza che la malattia possa non manifestarsi per lungo tempo e che possano esserci periodi, più o meno lunghi, di apparente miglioramento e regressione della malattia, non significa che vi sia una sostanziale stabilità dell'organismo colpito. La sua peculiare evoluzione, che raggiunge il massimo di incidenza nella fase terminale, esclude la possibilità di qualificare i danni da essa derivanti come danni da invalidità permanente, la cui liquidazione è agganciata a percentuali computate in un determinato momento storico o di età della danneggiata, che mal si conciliano con la progressione continua della malattia. Ciò
è tanto vero, proseguiva l'appellante, che il giudice di prime cure ha ipotizzato tre distinte, e crescenti, percentuali di invalidità permanente (20%, 45% e 70%) in tre periodi temporali, ma un'invalidità permanente crescente e progressiva è un ossimoro. O l'invalidità è permanente, perché stabile, o l'invalidità non è permanente (ed è quindi temporanea) e allora può crescere o ridursi progressivamente. Non ha senso parlare di permanenza in riferimento ad una malattia che non cessa mai di esistere e di manifestare i suoi effetti. La nozione di danno di tipo “dinamico”, in evoluzione e peggioramento nel corso del tempo, è insuscettibile di una valutazione cristallizzata in un determinato momento o epoca.
L'appellante avversava, pertanto, l'applicazione delle tabelle del Tribunale di
Milano relative alla liquidazione della invalidità permanente e, richiamando una pronuncia di merito, riteneva che il criterio maggiormente congruo al fine di poter computare, nel caso di specie, il danno temporaneo con aggravamento progressivo, considerato anche l'intervenuto decesso della danneggiata, debba essere quello di attribuire valori di invalidità temporanea giornaliera via via crescenti nel corso del tempo, tenendo conto della data di insorgenza degli effetti concretamente pregiudizievoli sulla condizione di vita quotidiana dell'emotrasfuso, e sino all'exitus, con incremento della liquidazione riferita all'ultimo periodo di vita. Ad avviso dell'appellante, i pregiudizi devono farsi risalire al momento di verifica della infezione da epatite cronica HCV, quale desumibile dagli esami effettuati nel 1999 in sede di ricovero, riducendo il valore massimo di invalidità temporanea giornaliera indicato dal Tribunale di Milano (€ 99,00) in misura maggiore nella fase iniziale, in prossimità della media nella fase intermedia della patologia, operando una minima riduzione nella fase terminale, e senza alcuna riduzione nell'ultimo
3 periodo di vita. Volendo mantenere fermi i tre periodi indicati dal Ctu e le percentuali di invalidità del 20%, 45% e 70%, l'appellante propone di liquidare l'invalidità temporanea, nel primo periodo, dal 1999 al 2008 (20% di invalidità) in €
65.000,00 circa, nel secondo periodo, dal 2009 all'aprile 2012 (45% di invalidità), in € 65.000,00 circa e nel terzo periodo di 4 mesi (70% di invalidità) in circa €
8.400,00. Il tutto per un totale di circa € 138.400,00 salvo ulteriori personalizzazioni da giustificarsi sulla base delle specifiche allegazioni di controparte.
Rispondevano gli appellati che si è in presenza di una patologia lungolatente ed ingravescente, per cui correttamente sono state individuati, per la sua evoluzione, diversi stadi della malattia con le corrispondenti percentuali di invalidità permanente, dalla sua insorgenza sino al mese di agosto 2012, indicando, con riferimento a detta data, una percentuale di invalidità permanente pari al 70%; che il contagio da virus C dell'epatite, avutosi in conseguenza delle citate emotrasfusioni,
“portò allo sviluppo di una epatite acuta passata misconosciuta perché sintomatologicamente inespressiva, poi evoluta in una forma cronica, a sua volta sfociata in cirrosi epatica ad esito letale;
che l'epatopatia contratta si caratterizza per il suo processo involutivo graduale (ingravescenza) rapportato alla presenza ed alla diffusione del virus nonché all'età della persona;
che l'incremento del grado percentuale di invalidità non deriva da un nuovo e diverso “evento lesivo”, né tanto meno il fenomeno dell'aggravamento della preesistente patologia costituisce esso stesso un “fatto lesivo nuovo”, venendo piuttosto ad esprimere soltanto una diversa dimensione dell'entità dei postumi derivati dalla medesima etiopatologia, ossia dall'originario evento lesivo della salute (contrazione virus epatite HCV); che in presenza di una patologia “ingravescente con evoluzione” deve affermarsi l'esistenza di un danno biologico da invalidità permanente, come chiarito dalla
Suprema Corte n. 29492 del 14 novembre 2019 e n. 35416 del 1 dicembre 2022.
Il secondo motivo di appello censurava la “omessa pronuncia sulla richiesta di scomputo delle somme percepite a titolo di indennizzo ex L. 210/1992 (compensatio lucri cum damno)”
L'appellante lamentava che il giudice di prime cure ha ignorato la sua richiesta di detrarre le somme percepite, come ammesso dalla stessa attrice, a titolo di indennizzo ex lege n. 210/1992, facendo applicazione della compensatio lucri cum damno, rilevabile anche d'ufficio. Si doleva, inoltre dell'omissione del primo giudice rispetto alle sue richieste istruttorie di fare ordine alla ai sensi CP_4 dell'art. 210 c.p.c., di produrre i documenti relativi all'indennizzo corrisposto, o di
4 avanzare richiesta di informazioni, ai sensi dell'art. 213 c.p.c. Precisava che la difesa erariale, gravata dell'onere probatorio, non è nelle condizioni di poter conoscere l'ammontare delle somme corrisposte alla a titolo di Pt_2 indennizzo, dato che, con il D.P.C.M. del 26.5.2000, le funzioni amministrative in materia di indennizzi ex L. 210/1992 sono state trasferite alle Regioni. La richiesta alla convenuta e costituita nel primo grado, avanzata Controparte_4 dall'Avvocatura dello Stato non ha avuto alcuna risposta. Quanto al dovere del giudice di acquisire le informazioni necessarie, richiama la sentenza della Suprema
Corte 13.6.2023, n. 16808, secondo cui “nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento dei danni, subiti dai congiunti “iure Parte_1 hereditatis” e “iure proprio”, conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del
1992, deve essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio, in applicazione del principio della “compensatio lucri cum damno”; inoltre, costituendo la “compensatio” un'eccezione in senso lato, non è assoggettata a preclusioni essendo rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti”. Chiede di ordinare alla ex art. 210 c.p.c., Controparte_4 di depositare i documenti attestanti la corresponsione dell'indennizzo a favore della sig.ra o di fornire informazioni, ex art. 213 c.p.c. In subordine, essendo Pt_2 pacifica la percezione dell'indennizzo ex L. 210/1992 da parte della Pt_2
l'appellante chiede, ove non fosse possibile stabilire con esattezza le somme oggetto di scomputo, di riformulare la condanna del , anche con Parte_1 formula generica, al risarcimento del danno nei confronti degli eredi della sig.ra
“detratte le somme percepite dalla sig.ra a titolo di indennizzo ex Pt_2 Pt_2 legge 210/1992”.
Replicavano gli appellati che il ha formulato la richiesta di scomputo Parte_1 dell'indennizzo e la richiesta istruttoria ex art. 210 c.p.c. solo nella comparsa conclusionale, dopo che la causa era stata assegnata a sentenza ed in assenza di qualsiasi contraddittorio;
che nel corso del giudizio di primo grado il non Parte_1 ha depositato alcuna documentazione relativa alle richieste dallo stesso direttamente formulate alla al fine di conoscere gli importi versati all'attrice Controparte_4 per la predetta causale;
che, pertanto, il Tribunale non è incorso in alcuna omessa pronuncia, trattandosi di domanda tardiva ed irrituale;
che la previsione che la domanda in questione possa essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio
5 va intesa nel senso che la stessa deve comunque intervenire prima della rimessione della causa in decisione;
che, comunque, il non ha assolto all'onere di Parte_1 provare la corresponsione e l'ammontare dell'indennizzo; che tanto meno può essere accolta la richiesta istruttoria formulata solo in sede di appello, non avendo la controparte dimostrato di aver in precedenza richiesto alla la Controparte_4 documentazione;
che, in ogni caso, la somma versata a titolo di indennizzo ex lege
210/92 non potrà essere decurtata da eventuali importi riconosciuti a titolo di inabilità temporanea, in quanto fondati su rapporti e titoli di natura diversa.
Con ordinanza del 27.9.2024, la Corte chiedeva alla ai sensi Controparte_4 dell'art. 213 c.p.c., di fornire informazioni relative all'ammontare delle somme erogate negli anni, ai sensi della legge n. 210 del 1992, per il virus dell'epatite contratto a seguito di trasfusione effettuata in data 20.5.1968 dalla sig.ra Per_1
nata a [...] in data [...] e deceduta in
[...]
Battipaglia in data 26.08.2012. Le informazioni venivano trasmesse in data
16.4.2025. Indi, la causa veniva rimessa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Secondo il appellante, la sentenza di primo grado contiene un duplice Parte_1 errore nella liquidazione del danno non patrimoniale patito da per la Persona_1 malattia contratta a causa di emotrasfusioni infette nel 1968, trasmesso iure hereditatis agli odierni appellati: il primo errore si riferisce alla tipologia del danno non patrimoniale (ad avviso dell'appellante, la malattia di cui ha Persona_1 sofferto mentre era in vita, dovuta al contagio del virus C dell'epatite, dà luogo solo ad inabilità temporanea e non, come nella sentenza di primo grado, ad invalidità permanente) e al conseguente criterio di liquidazione (primo motivo di appello); il secondo errore consiste nella mancata detrazione delle somme percepite a titolo di indennizzo ex lege n. 210/1992 (secondo motivo).
Quanto alla tipologia del danno, la sentenza di primo grado ha recepito la consulenza tecnica d'ufficio, la quale ha accertato che la malattia contratta per il contagio da epatite C si è progressivamente aggravata nel corso degli anni, da una epatite acuta sintomatologicamente inespressiva, ad una forma cronica, fino alla cirrosi epatica ad esito letale (con la morte avvenuta il 26.8.2012). In particolare, il
Ctu ha distinto tre fasi: una prima fase da marzo 1999 (primi segni clinici lievi) a maggio 2008 con un danno biologico del 20%; una seconda fase da giugno 2008 ad aprile 2012 con un danno biologico del 45%; una terza fase da maggio al 26.8.2012
(data di decesso) con un danno biologico del 70%.
6 Secondo il giudice di prime cure, a partire dalla manifestazione dei primi segni clinici della malattia (marzo 1999) fino al decesso (agosto 2012) la patologia in evoluzione configurerebbe un'ipotesi di invalidità permanente a stadi progressivi, non un'invalidità temporanea. L'assunto, avversato dall'appellante, non può essere condiviso, poiché equivoca sul significato giuridico di inabilità temporanea e di invalidità permanente.
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'evoluzione di una patologia e delle cure a cui si sottopone il malato può avere come tre possibili esiti: la completa guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell'organismo; oppure la morte;
oppure l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cd. stabilizzazione). Nei primi due casi (guarigione o morte) si ha solo un periodo di invalidità temporanea (totale o parziale), dall'inizio della malattia alla guarigione o alla morte;
nel terzo caso, si ha un periodo di invalidità temporanea
(dall'inizio della malattia alla stabilizzazione dei suoi effetti), seguito dall'invalidità permanente (la menomazione psico-fisica stabilizzatasi al termine del processo morboso). In tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev'essere liquidato alla stregua di invalidità permanente (Cass., 1.12.2022, n. 35416). Con riferimento all'infezione contratta per via di emotrasfusione, la Suprema Corte ha ribadito che il danno iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l'esito mortale ( Cass., 21.2.2024, n. 4658).
Poiché il processo morboso innescato dalle emotrasfusioni non si è mai arrestato e le condizioni di salute di si sono aggravate progressivamente fino Persona_1 alla morte, non è ipotizzabile un'invalidità permanente residuata dalla cessazione della malattia. Tantomeno possono ipotizzarsi gradi crescenti di invalidità permanente, che per sua natura postula la cessazione della malattia e la stabilità della menomazione psico-fisica residuata. È, perciò, fondato il primo motivo di appello, che censura la qualificazione e liquidazione del danno non patrimoniale come danno da invalidità permanente, anziché come danno da invalidità temporanea.
7 Anche per l'invalidità temporanea vale il principio di diritto affermato da Cass.
7.6.2011, n. 12408, secondo cui la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di
Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Principio che è stato ulteriormente definito nel senso che le Tabelle di Milano si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, costituendo pertanto un mero criterio guida, e non già normativa di diritto (Cass., 22.1.2019, n. 1553; Cass., ord., 5.5.2020, n. 8468).
Il danno non patrimoniale deve essere, dunque, liquidato in base a quanto previsto dalla Tabella del Tribunale di Milano del 2024, attualmente “vigente”
(nella liquidazione del danno non patrimoniale, occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione: vedi Cass., ord. 1.7.2020, n. 13269), che ha aggiornato i valori delle precedenti tabelle dell'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano.
Le Tabelle del Tribunale di Milano 2024 liquidano € 115,00 al giorno per l'invalidità temporanea totale. Distinguendo i tre periodi di diverso grado di inabilità indicati nella sentenza di primo grado, va liquidato il 20% di € 115,00 al giorno (pari ad € 23,00) per il periodo da marzo 1999 a maggio 2008 (n. 3379 giorni, per un totale di € 77.717,00), il 45% di € 115,00 al giorno (pari ad € 51,75) per il periodo da giugno 2008 ad aprile 2012 (n. 1429 giorni, per un totale di €
73.950,75) ed il 70% di € 115,00 al giorno (pari ad € 80,50) per il periodo da maggio 2012 al 26.8.2012 (n. 117 giorni, per un totale di € 9.418,50).
Pertanto, il danno biologico da invalidità temporanea subito da Persona_1 va liquidato, all'attualità, sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano 2024 in complessivi € 161.086,25 (€ 77.717,00 + 73.950,75 + € 9.418,50). L'importo deve essere aumentato per la personalizzazione del danno nella misura del 20% previsto nella sentenza impugnata, non formando oggetto di specifica censura dell'appellante. Il danno complessivamente liquidabile ammonta ad € 193.303,50.
Non è, invece, fondato il secondo motivo di appello.
L'indennizzo di cui all'art. 2 legge n. 210 del 1992 è riconosciuto a “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica”. Come chiarito dalla
8 Suprema Corte, l'indennizzo è correlato all'invalidità permanente e non può essere portato a detrazione degli importi spettanti per l'invalidità temporanea. “I presupposti di fatto delle due attribuzioni patrimoniali, pur accomunate dalla medesima condotta lesiva e dal medesimo evento di danno, sono diversi, posto che
l'una risarcisce l'inabilità temporanea, l'altra indennizza la menomazione permanente. L'eterogeneità del presupposto di fatto impedisce di configurare
l'ingiustificato arricchimento che presiede all'istituto della compensatio lucri cum damno”. Di qui l'affermazione del principio di diritto secondo cui “nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della
l. n. 210 del 1992, non deve essere scomputato, in applicazione del principio della
“compensatio lucri cum damno”, dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio per
l'invalidità temporanea” (Cass., ord., 19.2.2024, n. 4415).
Pertanto, pur risultando, dal prospetto trasmesso dalla in data Controparte_4
16.4.2025, che a sono stati erogati, a titolo di indennizzo ai sensi Persona_1 della legge n. 210 del 1992, ratei bimestrali da ottobre 2001 ad ottobre 2012, tali importi non possono essere detratti dalla somma liquidata a titolo di danno da invalidità temporanea.
In definitiva, l'appello deve essere parzialmente accolto, rideterminando il danno liquidato in primo grado (€ 1.007.638,00) nella misura inferiore di € 193.303,50.
Trattandosi di una liquidazione all'attualità, il dovrà corrispondere gli Parte_1 interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di € 193.303,50 devalutato alla data della morte (26.8.2012) in base agli indici Istat e, quindi, rivalutato anno per anno fino al momento della pubblicazione della presente sentenza. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Stante l'accoglimento in parte dell'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606).
L'accoglimento parziale dell'appello e la sostanziale riduzione del danno liquidato giustificano la compensazione per un terzo delle spese processuali e la condanna del al rimborso dei restanti due terzi, che si liquidano come in dispositivo, Parte_1 sulla base del valore di € 193.303,50. Su richiesta difensiva ex art. 93, comma 1,
9 c.p.c., gli onorari non riscossi e le spese anticipate sono distratti in favore del difensore, avv. Gaspare Salamone. La riforma anche del capo relativo alle spese processuali, con l'indicazione delle esatte generalità del difensore antistatario, rende superflua la richiesta degli appellati (proposta nella memoria di replica) di correzione dell'errore materiale nel suo nominativo (indicato erroneamente come
Gaspare Salomone) contenuto nella sentenza di primo grado.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1314/2023, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo 2) del dispositivo della sentenza di primo grado, condanna il al Parte_1 risarcimento del danno iure hereditatis in favore di CP_1 [...]
e nella misura complessiva di € 193.303,50 oltre gli CP_2 Controparte_3 interessi legali dal 26.8.2012 da calcolare sulla somma devalutata fino al
26.8.2012 e poi anno per anno rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo sulla somma di € 193.303,50;
2. compensa per un terzo le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida complessivamente in € 900,00 per spese vive di primo grado e in €
16.200,00 per onorari di difesa (di cui € 8.200,00 per il primo grado ed €
8.000,00 per il secondo grado), e condanna il al rimborso Parte_1 dei restanti due terzi in favore di e CP_1 CP_2 [...]
- pari ad € 600,00 per spese vive ed € 10.800,00 per onorari di difesa CP_3
-, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari,
Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv.
Gaspare Salamone, per dichiarato anticipo;
3. conferma per il resto la sentenza impugnata (capi 1 e 3 del dispositivo).
Salerno lì 22/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
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