Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 151
CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge per notifica avviso di accertamento a carica inesistente

    La Corte ha ritenuto che l'atto fosse stato notificato correttamente al legale rappresentante della società, nonostante la qualifica di 'amministratore' fosse errata rispetto a quella di 'Presidente', poiché i poteri di gestione erano comunque in capo a tale figura.

  • Accolto
    Violazione di legge per prescrizione e decadenza

    La Corte ha ritenuto che i termini di decadenza per la notifica della cartella esattoriale non fossero soggetti alla sospensione prevista dalla normativa emergenziale COVID-19, poiché il termine 'naturale' di scadenza (31.12.2022) non cadeva in uno degli anni di sospensione. Pertanto, la notifica del 18 settembre 2023 è intervenuta oltre i termini.

  • Rigettato
    Omessa impugnazione avviso di accertamento presupposto

    La Corte ha confermato la legittimità della pretesa della Regione Calabria, dato che l'avviso di accertamento prodromico era stato notificato il 19 ottobre 2021 e non impugnato, rendendolo definitivo e non contestabile nei suoi vizi di merito in questa sede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 151
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 151
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo