CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 151/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
BERARDI ANTONIO MARIA, Relatore
PANTANO GIULIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2126/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso contenzioso.tributi@pec.reggiocal.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8905/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 9 e pubblicata il 12/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230024644821 TARI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230024644821 TASSA RISTORAZI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230024644821 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 8905/9/2024, pronunciata il giorno 25/11/2024 e depositata il giorno 12/12/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione 9°, decideva il ricorso n. 1304/2024 depositato il giorno 8/2/2024, proposto dalla Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. to Difensore_1, contro il Comune di Reggio Calabria nonché contro la Regione Calabria nonché contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il ricorso era stato proposto avverso e per l'annullamento e/o la revisione della cartella di pagamento n.
09420230024644821000 notificata il 18/09/2023.
La cooperativa contestava la pretesa della cartella perché prescritta e coperta da decadenza.
Nel caso in esame opererebbe proprio l'intervenuta decadenza e maturata prescrizione del diritto in capo al Comune di Reggio Calabria, di riscuotere la tassa comunale sui rifiuti solidi urbani così come per la
Regione Calabria di richiedere la tassa mancando comunque i presupposti di legge.
Con il primo motivo di ricorso la cooperativa ricorrente eccepiva la erroneità dei presupposti di fatto, accertamento negativo della pretesa azionata.
Con il secondo motivo di ricorso la cooperativa ricorrente eccepiva la Prescrizione e decadenza.
Con il terzo motivo di ricorso la cooperativa ricorrente eccepiva la erroneità dei criteri adottati per l'accertamento.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e dall' Avv. Difensore_2, si costituiva con controdeduzioni depositate il giorno 12/4/2024.
Il Comune di Reggio Calabria, rappresentato e difeso dal Dott. Nominativo_1, funzionario del Settore Tributi – servizio contenzioso tributario, si costituiva con controdeduzioni depositate il giorno
31/10/2024.
La Regione Calabria rappresentata e difesa dall'Avv. Nominativo_2 dell'Avvocatura Regionale, si costituiva con controdeduzioni depositate il giorno 15/11/2024.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso e condannato parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di giudizio liquidate in complessivi € 780,00 nei confronti del Comune di Reggio Calabria ed euro € 143,00 nei confronti della Regione Calabria, oltre oneri dovuti.
Avverso la sentenza ha proposto appello la Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. to Difensore_1, con atto notificato alle parti il giorno 11/6/2025 e depositato il giorno 12/6/2025.
La Regione Calabria rappresentata e difesa dal dott. Nominativo_3, Dirigente del Settore Contenzioso Tributario, si è costituita nel giudizio di appello con controdeduzioni depositate il giorno 25/7/2025.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e dall' Avv. Difensore_2, si è costituita nel giudizio di appello con controdeduzioni depositate il giorno 26/8/2025.
Il Comune di Reggio Calabria, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_3, dirigente del Settore Tributi – servizio contenzioso tributario, si è costituito nel giudizio di appello con controdeduzioni depositate il giorno 27/10/2025.
Alla Camera di Consiglio odierna il giudizio è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Con il primo motivo di appello l'appellante ha eccepito la violazione di legge per avere la sentenza ritenuto notificato con un accertamento depositato in atti la richiesta di Tassa rifiuti per il 2013.
L'appellante contesta che l'avviso di accertamento sarebbe stato notificato non alla Cooperativa ma al sig.
Nominativo_4 quale amministratore del Ricorrente_1 a r.l. però non avrebbe alcun amministratore, né il sig. Nominativo_4 avrebbe rivestito tale carica, la notifica andrebbe allora considerata nulla in quanto indirizzata a carica inesistente (l'amministratore) per la cooperativa indicata.
Invero, dalla visura camerale storica versata in atti, risulta che il Nominativo_4 è il presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, nonché legale rappresentante. Pertanto l'atto è stato notificato correttamente a chi aveva il potere di ricevere l'accertamento. La qualifica di amministratore, indicata nell'accertamento, invece che Presidente, non può incidere sulla legittimità della notifica. Anche perché al Presidente spettano tutti i poteri di gestione della Cooperativa, come si evince dalla stessa visura.
Con il secondo motivo di appello l'appellante ha eccepito la violazione di legge in ordine all'interpretazione ed all'errata applicazione dei vizi lamentati di maturata prescrizione ed intervenuta decadenza.
Tale motivo di appello è fondato.
Si legge nella sentenza appellata che in relazione alla eccepita decadenza il Comune aveva documentato che la cartella derivava dall'avviso di accertamento n. 10028 con il quale veniva richiesta la Tares 2013 e che detto atto era stato notificato tramite messi notificatori presso la residenza del sig. Nominativo_4, legale rappresentante della Società, in Reggio Calabria, Indirizzo_1 ex art. 140 cpc il 24 novembre 2018.
In base ai termini ordinari di cui all'art. 1, comma 163, L. 296 del 2006 la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2022 (essendo divenuto definitivo l'accertamento nel 2019).
Ma a giudizio della Corte di primo grado i termini erano stati tuttavia stati sospesi dalla normativa emergenziale di contrasto al COVID previsti dall'articolo 68 del dl 18/2020 che con il comma 1 concede la proroga giornaliera
(542 giorni); mentre con il comma 2 la proroga biennale ovvero quella che scade al 31.12.2023, in quanto calcolata dall'anno in cui è terminata la sospensione.
Nel caso in esame, poiché l'accertamento era divenuto definitivo nel 2019 (60 giorni dopo la notifica) e il termine ultimo per notificare la cartella sarebbe scaduto il 31 dicembre 2022, si applicherebbe la proroga di
542 giorni prevista dal comma 1 dell'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 con la conseguenza che nessuna decadenza sarebbe maturata atteso che la notifica della cartella era avvenuta il 18 settembre 2023, mentre la data ultima per eseguire la notifica scadeva il 25 giugno 2024.
Tale assunto non è condivisibile.
Si conviene con il primo giudice nel ritenere che a seguito della notifica dell'avviso di accertamento n. 10028, con il quale veniva richiesta la Tares 2013, avvenuta in data 24 novembre 2018, il termine decadenziale triennale per la notifica del pedissequo atto riscossivo, ex art. 1 co. 163 L. 296/06, veniva a scadere, in assenza di sospensioni, il 31.12.22 (ossia al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo).
Ma tale termine non soggiace alla sospensione emergenziale, ai sensi dell'art. 68 D.L. 18/20.
Infatti, il comma I del predetto articolo prevede che: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 Marzo al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e
30 del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 Luglio 2010 n.
122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”. Nella fattispecie, assume altresì rilievo anche il comma II del predetto art. 68, laddove prevede che le disposizioni del comma I, sopra riportate, si applicano, tra l'altro, anche atti di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 27 Dicembre 2019,
n. 160, ossia agli avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali, nonché alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, categoria che ricomprende appieno anche l'atto di cui quivi si discorre.
L'art. 12 d.lgs. 159/15 - richiamato dall'art. 68 co. I D.L. 18/20 - per la parte che quivi interessa, prevede, al comma II, che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”
Pertanto, alla sospensione dei termini per i versamenti contemplata dall'8.3.20 al 31.8.21 è stato accompagnato uno slittamento biennale dei termini di decadenza e prescrizione scadenti al 31 dicembre degli anni in cui si verifica la sospensione. Nella specie, tuttavia, il termine decadenziale “naturale”, al netto della disciplina emergenziale, veniva a scadere il 31.12.22, e dunque non in uno degli anni nei quali si è verificata la sospensione. Pertanto, non si assiste allo slittamento biennale della scadenza del termine decadenziale “al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Né ricorre alcuna altra ipotesi di sospensione ex art. 68 D.L. 18/20: la norma riguarda le sospensioni relative ai carichi “affidati all'agente della riscossione”; essa concerne, dunque, i carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo emergenziale, nonché, secondo un'interpretazione estensiva, avallata anche dalla
S.C. (v. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 960/25 del 15.1.25) ai carichi iscritti a ruolo ancor prima del periodo emergenziale, determinandosi una stasi generalizzata delle attività di riscossione, per tutto il periodo emergenziale, dall'8.3.20 al 31.8.21, con correlata sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione.
Nessuna delle disposizioni di cui all'art. 68 cit. fa riferimento a carichi iscritti a ruolo dopo il periodo emergenziale, tranne quella di cui al comma IV bis, che riguarda, tuttavia, esclusivamente le dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (ambito del tutto eccentrico rispetto alla fattispecie in esame).
Nella specie, sennonché, si tratta di un'iscrizione a ruolo effettuata nell'anno 2023, ben oltre la cessazione del periodo emergenziale.
Quanto invece alla contestazione nei confronti della Regione Calabria è emerso invece, in corso di causa, che il prodromico avviso di accertamento è stato notificato il 19 ottobre 2021 e non è stato impugnato.
In relazione alla notifica della cartella avvenuta, come si è detto, il 18 settembre 2023 nessuna decadenza o prescrizione è maturata a carico della Regione Calabria.
L'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento ne ha poi determinato l'irretrattabilità con la conseguenza che in questa sede non posso essere esaminati eventuali vizi di merito.
Trova infatti applicazione al caso in esame il principio espresso da Cassazione Civile, Sez. Trib., 10/04/2013,
n. 8704 secondo il quale “è giurisprudenza univoca di questa Corte che, in presenza di una cartella esattoriale, recante intimazione di pagamento di credito tributario avente il titolo in un precedente avviso di accertamento notificato ed, a suo tempo, non impugnato, essa può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario, e può da tali organi essere invalidata, solo per vizi propri, e non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto”.
Ulteriori motivi di appello restano assorbiti.
L'appello va dunque accolto parzialmente con annullamento della cartella impugnata limitatamente alla tassa comunale sui rifiuti solidi urbani pretesa dal Comune di Reggio Calabria unitamente alle sanzioni ed interessi ad essa relativi, mentre va confermata con riferimento alla tassa annuale sulle concessioni regionali relativamente all'annualità tributaria 2017 dovuta alla Regione Calabria.
L'accoglimento solo parziale dell'appello e la difficoltà interpretativa sulle norme sulla sospensione VI determinano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie parzialmente l'appello, nei sensi di cui in motivazione, e dispone la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
BERARDI ANTONIO MARIA, Relatore
PANTANO GIULIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2126/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso contenzioso.tributi@pec.reggiocal.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8905/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 9 e pubblicata il 12/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230024644821 TARI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230024644821 TASSA RISTORAZI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230024644821 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 8905/9/2024, pronunciata il giorno 25/11/2024 e depositata il giorno 12/12/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione 9°, decideva il ricorso n. 1304/2024 depositato il giorno 8/2/2024, proposto dalla Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. to Difensore_1, contro il Comune di Reggio Calabria nonché contro la Regione Calabria nonché contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il ricorso era stato proposto avverso e per l'annullamento e/o la revisione della cartella di pagamento n.
09420230024644821000 notificata il 18/09/2023.
La cooperativa contestava la pretesa della cartella perché prescritta e coperta da decadenza.
Nel caso in esame opererebbe proprio l'intervenuta decadenza e maturata prescrizione del diritto in capo al Comune di Reggio Calabria, di riscuotere la tassa comunale sui rifiuti solidi urbani così come per la
Regione Calabria di richiedere la tassa mancando comunque i presupposti di legge.
Con il primo motivo di ricorso la cooperativa ricorrente eccepiva la erroneità dei presupposti di fatto, accertamento negativo della pretesa azionata.
Con il secondo motivo di ricorso la cooperativa ricorrente eccepiva la Prescrizione e decadenza.
Con il terzo motivo di ricorso la cooperativa ricorrente eccepiva la erroneità dei criteri adottati per l'accertamento.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e dall' Avv. Difensore_2, si costituiva con controdeduzioni depositate il giorno 12/4/2024.
Il Comune di Reggio Calabria, rappresentato e difeso dal Dott. Nominativo_1, funzionario del Settore Tributi – servizio contenzioso tributario, si costituiva con controdeduzioni depositate il giorno
31/10/2024.
La Regione Calabria rappresentata e difesa dall'Avv. Nominativo_2 dell'Avvocatura Regionale, si costituiva con controdeduzioni depositate il giorno 15/11/2024.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso e condannato parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di giudizio liquidate in complessivi € 780,00 nei confronti del Comune di Reggio Calabria ed euro € 143,00 nei confronti della Regione Calabria, oltre oneri dovuti.
Avverso la sentenza ha proposto appello la Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. to Difensore_1, con atto notificato alle parti il giorno 11/6/2025 e depositato il giorno 12/6/2025.
La Regione Calabria rappresentata e difesa dal dott. Nominativo_3, Dirigente del Settore Contenzioso Tributario, si è costituita nel giudizio di appello con controdeduzioni depositate il giorno 25/7/2025.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e dall' Avv. Difensore_2, si è costituita nel giudizio di appello con controdeduzioni depositate il giorno 26/8/2025.
Il Comune di Reggio Calabria, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_3, dirigente del Settore Tributi – servizio contenzioso tributario, si è costituito nel giudizio di appello con controdeduzioni depositate il giorno 27/10/2025.
Alla Camera di Consiglio odierna il giudizio è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Con il primo motivo di appello l'appellante ha eccepito la violazione di legge per avere la sentenza ritenuto notificato con un accertamento depositato in atti la richiesta di Tassa rifiuti per il 2013.
L'appellante contesta che l'avviso di accertamento sarebbe stato notificato non alla Cooperativa ma al sig.
Nominativo_4 quale amministratore del Ricorrente_1 a r.l. però non avrebbe alcun amministratore, né il sig. Nominativo_4 avrebbe rivestito tale carica, la notifica andrebbe allora considerata nulla in quanto indirizzata a carica inesistente (l'amministratore) per la cooperativa indicata.
Invero, dalla visura camerale storica versata in atti, risulta che il Nominativo_4 è il presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, nonché legale rappresentante. Pertanto l'atto è stato notificato correttamente a chi aveva il potere di ricevere l'accertamento. La qualifica di amministratore, indicata nell'accertamento, invece che Presidente, non può incidere sulla legittimità della notifica. Anche perché al Presidente spettano tutti i poteri di gestione della Cooperativa, come si evince dalla stessa visura.
Con il secondo motivo di appello l'appellante ha eccepito la violazione di legge in ordine all'interpretazione ed all'errata applicazione dei vizi lamentati di maturata prescrizione ed intervenuta decadenza.
Tale motivo di appello è fondato.
Si legge nella sentenza appellata che in relazione alla eccepita decadenza il Comune aveva documentato che la cartella derivava dall'avviso di accertamento n. 10028 con il quale veniva richiesta la Tares 2013 e che detto atto era stato notificato tramite messi notificatori presso la residenza del sig. Nominativo_4, legale rappresentante della Società, in Reggio Calabria, Indirizzo_1 ex art. 140 cpc il 24 novembre 2018.
In base ai termini ordinari di cui all'art. 1, comma 163, L. 296 del 2006 la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2022 (essendo divenuto definitivo l'accertamento nel 2019).
Ma a giudizio della Corte di primo grado i termini erano stati tuttavia stati sospesi dalla normativa emergenziale di contrasto al COVID previsti dall'articolo 68 del dl 18/2020 che con il comma 1 concede la proroga giornaliera
(542 giorni); mentre con il comma 2 la proroga biennale ovvero quella che scade al 31.12.2023, in quanto calcolata dall'anno in cui è terminata la sospensione.
Nel caso in esame, poiché l'accertamento era divenuto definitivo nel 2019 (60 giorni dopo la notifica) e il termine ultimo per notificare la cartella sarebbe scaduto il 31 dicembre 2022, si applicherebbe la proroga di
542 giorni prevista dal comma 1 dell'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 con la conseguenza che nessuna decadenza sarebbe maturata atteso che la notifica della cartella era avvenuta il 18 settembre 2023, mentre la data ultima per eseguire la notifica scadeva il 25 giugno 2024.
Tale assunto non è condivisibile.
Si conviene con il primo giudice nel ritenere che a seguito della notifica dell'avviso di accertamento n. 10028, con il quale veniva richiesta la Tares 2013, avvenuta in data 24 novembre 2018, il termine decadenziale triennale per la notifica del pedissequo atto riscossivo, ex art. 1 co. 163 L. 296/06, veniva a scadere, in assenza di sospensioni, il 31.12.22 (ossia al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo).
Ma tale termine non soggiace alla sospensione emergenziale, ai sensi dell'art. 68 D.L. 18/20.
Infatti, il comma I del predetto articolo prevede che: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 Marzo al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e
30 del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 Luglio 2010 n.
122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”. Nella fattispecie, assume altresì rilievo anche il comma II del predetto art. 68, laddove prevede che le disposizioni del comma I, sopra riportate, si applicano, tra l'altro, anche atti di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 27 Dicembre 2019,
n. 160, ossia agli avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali, nonché alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, categoria che ricomprende appieno anche l'atto di cui quivi si discorre.
L'art. 12 d.lgs. 159/15 - richiamato dall'art. 68 co. I D.L. 18/20 - per la parte che quivi interessa, prevede, al comma II, che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”
Pertanto, alla sospensione dei termini per i versamenti contemplata dall'8.3.20 al 31.8.21 è stato accompagnato uno slittamento biennale dei termini di decadenza e prescrizione scadenti al 31 dicembre degli anni in cui si verifica la sospensione. Nella specie, tuttavia, il termine decadenziale “naturale”, al netto della disciplina emergenziale, veniva a scadere il 31.12.22, e dunque non in uno degli anni nei quali si è verificata la sospensione. Pertanto, non si assiste allo slittamento biennale della scadenza del termine decadenziale “al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Né ricorre alcuna altra ipotesi di sospensione ex art. 68 D.L. 18/20: la norma riguarda le sospensioni relative ai carichi “affidati all'agente della riscossione”; essa concerne, dunque, i carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo emergenziale, nonché, secondo un'interpretazione estensiva, avallata anche dalla
S.C. (v. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 960/25 del 15.1.25) ai carichi iscritti a ruolo ancor prima del periodo emergenziale, determinandosi una stasi generalizzata delle attività di riscossione, per tutto il periodo emergenziale, dall'8.3.20 al 31.8.21, con correlata sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione.
Nessuna delle disposizioni di cui all'art. 68 cit. fa riferimento a carichi iscritti a ruolo dopo il periodo emergenziale, tranne quella di cui al comma IV bis, che riguarda, tuttavia, esclusivamente le dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (ambito del tutto eccentrico rispetto alla fattispecie in esame).
Nella specie, sennonché, si tratta di un'iscrizione a ruolo effettuata nell'anno 2023, ben oltre la cessazione del periodo emergenziale.
Quanto invece alla contestazione nei confronti della Regione Calabria è emerso invece, in corso di causa, che il prodromico avviso di accertamento è stato notificato il 19 ottobre 2021 e non è stato impugnato.
In relazione alla notifica della cartella avvenuta, come si è detto, il 18 settembre 2023 nessuna decadenza o prescrizione è maturata a carico della Regione Calabria.
L'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento ne ha poi determinato l'irretrattabilità con la conseguenza che in questa sede non posso essere esaminati eventuali vizi di merito.
Trova infatti applicazione al caso in esame il principio espresso da Cassazione Civile, Sez. Trib., 10/04/2013,
n. 8704 secondo il quale “è giurisprudenza univoca di questa Corte che, in presenza di una cartella esattoriale, recante intimazione di pagamento di credito tributario avente il titolo in un precedente avviso di accertamento notificato ed, a suo tempo, non impugnato, essa può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario, e può da tali organi essere invalidata, solo per vizi propri, e non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto”.
Ulteriori motivi di appello restano assorbiti.
L'appello va dunque accolto parzialmente con annullamento della cartella impugnata limitatamente alla tassa comunale sui rifiuti solidi urbani pretesa dal Comune di Reggio Calabria unitamente alle sanzioni ed interessi ad essa relativi, mentre va confermata con riferimento alla tassa annuale sulle concessioni regionali relativamente all'annualità tributaria 2017 dovuta alla Regione Calabria.
L'accoglimento solo parziale dell'appello e la difficoltà interpretativa sulle norme sulla sospensione VI determinano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie parzialmente l'appello, nei sensi di cui in motivazione, e dispone la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.