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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 12083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12083 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
nella causa iscritta al n. 9886 R.G. dell'anno 2024 all'udienza del 24.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Domenico Naso che la rappresenta difende giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, contumace CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 9.3.2024 ed iscritto a ruolo l'11.3.2024 la parte ricorrente in epigrafe nominata esponeva: di essere attualmente dipendente del CP_1 convenuto, con contratto a tempo indeterminato e di prestare attualmente servizio presso l'I.C. “via Rugantino 91” di Roma;
che precedentemente la ricorrente ha prestato servizio con contratto a tempo determinato in favore del convenuto negli anni scolastici 2022/2024, per il quale CP_1 non le è stato concesso di poter usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015; che infatti tale importo non veniva corrisposto agli insegnanti assunti dall'Amministrazione resistente con contratto a tempo determinato, sebbene il profilo professionale e le mansioni svolte da questi ultimi fossero pienamente equiparate a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato. Esposto il quadro normativo di riferimento, argomentato in merito al diritto dell'istante ad usufruire del beneficio di cui in ricorso, la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere:” A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto B) Condannare il Controparte_1 all'assegnazione al ricorrente della somma di € 1.000,00 per gli a.s. 2022/2024. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. Il convenuto, nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto di CP_1 fissazione di udienza, rimaneva contumace. Istruito documentalmente il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine per note e produzione documentale. All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si osserva che la parte ricorrente lamenta la mancata assegnazione della carta elettronica del docente, in ragione della sua assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato. Si osserva che la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente è stata introdotta dall'art. 1 comma 121 della legge 107/2015 che prevede quanto segue:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_3 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_3 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Il d.P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica, nei
“docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. Il successivo d. P.C.M. del 28.11.2016, all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». In tale contesto, si inserisce, altresì, la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il cui punto n. 2 CP_4 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)». Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Il sistema così delineato deve necessariamente essere valutato alla luce del quadro costituzionale e dei principi sanciti a livello europeo. Ciò posto, deve evidenziarsi che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del
[...]
dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta elettronica del docente, ha Controparte_1 ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto CP_1 determini una sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico. Peraltro, tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarità rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015. Secondo quanto condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato nella suindicata sentenza
“L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”. Sulla compatibilità con il diritto dell'unione europea, è peraltro intervenuta la Corte di Giustizia, su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE. Premesso che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, la Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (Corte Giustizia UE sez. VI, Ordinanza del 18/05/2022, causa C-450/21). In materia la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 ha così stabilito:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Nel caso di specie emerge dalla documentazione in atti che la parte ricorrente ha prestato servizio con contratti a tempo determinato nei seguenti anni scolastici:
-Anno Scolastico 2022/2023:” in qualità' di docente supplente fino al termine delle attività' didattiche per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO su tipologia posto INTERNO, con decorrenza dal 12/09/2022 e cessazione al 30/06/2023, per n. 25 ore settimanali di lezione presso I.C. VIA RUGANTINO 91 ”; C.F._1
-Anno Scolastico 2023/2024:”in qualità' di docente supplente fino al termine delle attività' didattiche per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO su tipologia posto INTERNO, con decorrenza dal 11/09/2023 e cessazione al 30/06/2024, per n. 25 ore settimanali di lezione presso I.C. VIA RUGANTINO 91 ”. C.F._1
Per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso), si osserva che parte attrice ha prodotto in corso di causa contratto di assunzione “ in qualità' di docente supplente fino al termine delle attività' didattiche per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO su tipologia posto INTERNO, con decorrenza dal 04/09/2025 e cessazione al 30/06/2026, per n. 25 ore settimanali di lezione presso NA - I.C. OI IM ( ”, C.F._2
Risulta dunque documentato che la parte ricorrente, al momento della presente pronuncia, è interna al sistema delle docenze scolastiche. Ne consegue che, alla luce dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte nella sentenza richiamata n. 29961/2023, va disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria e per l'effetto va dichiarato il diritto di parte ricorrente – tuttora in servizio all'interno del sistema scolastico– alla fruizione del beneficio economico di 500,00 euro annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'attività svolta, sulla scorta di contratti a tempo determinato, negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e conseguentemente il convenuto deve essere condannato al CP_1 pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo di € 1.000,00 euro, tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce nella misura minima attesa la serialità del contenzioso, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente con riferimento agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015;
2) condanna il convenuto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in relazione CP_1 agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 ad attribuire alla ricorrente il beneficio suindicato, tramite la Carta elettronica del docente, nella misura complessiva di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
296,70, di cui € 258,00 per compensi ed € 38,70 per spese generali 15%, oltre IVA e CPA, da distrarsi. Roma, 24.11.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi