Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/04/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 273 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con gli avv.ti VARANI MANUELA, MUSCARI FRANCESCO TOMAIOLI, PARISI Pt_1
SILVIA,
appellante
E
, con l'avv. ABBRUZZESE FABIO CP_1
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari giudice del lavoro, n. 484/2022, pubblicata in data 23/03/2022; ripetizione indebito previdenziale.
FATTO.
1.Il Giudice del lavoro di Castrovillari, in accoglimento del ricorso proposto da , ha CP_1 dichiarato l'insussistenza dell'obbligo del ricorrente di restituire all' , che ne aveva fatto Pt_1 richiesta in data 08/09/2017, la somma di euro di € 3.332,42, percepita nell'anno 2013 a titolo di disoccupazione cat. DS n. 560547/2013.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto sussistenti in quanto incontestati sia lo stato di disoccupazione involontaria che il requisito assicurativo e contributivo e ha rilevato che l'Istituto
1
2.L' ha appellato tale decisione e ne ha chiesto la riforma, ribadendo che: Pt_1
La prestazione richiesta non spetta in quanto l'odierno appellato ha omesso di comunicare eventuale reddito da lavoro autonomo entro i termini dei 30 gg dalla presentazione della domanda.
La prestazione SP, richiesta a luglio 2013, era stata riconosciuta perché il sig. , CP_1
nella domanda non aveva indicato di svolgere alcuna attività autonoma (come si evince dall'estratto “dettaglio domanda” prodotto agli atti del giudizio di primo grado). In tale contesto la domanda veniva accolta. Successivamente, in fase di ulteriore verifica, è emerso che il signor
era titolare di una partita iva aperta dal 21/09/2019, che non aveva dichiarato al momento CP_1
della presentazione della domanda e che non aveva comunicato entro il termine perentorio dei 30 giorni dalla data di presentazione della domanda la dichiarazione del reddito presunto. Pertanto, venuti meno i requisiti per l'accoglimento della domanda, si è generato un debito pari a quanto corrisposto a titolo di indennità SP per il periodo dal 08/07/2013 al 07/10/2013.>>.
3.L'appellato, ritualmente costituito, ha chiesto il rigetto del gravame, assumendone l'integrale infondatezza.
4. La Corte, disposta ai sensi dell'art.127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza già fissata per la discussione con il deposito di note scritte, all'esito, ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
5.L'appello va respinto.
6. E' ben vero quanto sostiene l'Istituto ossia che la normativa in materia di SP (che a partire dal
2015 ha sostituito l'ASPI di cui oggi si discute) impone a colui che ne abbia fatto richiesta, di comunicare l' inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale entro un mese dall'inizio dell'attività, sanzionando l'eventuale omissione con decadenza e restituzione delle somme percepite1.
7.Senonchè, nella specie, come già rilevato dal Tribunale, non vi sono elementi per potere affermare, come pretenderebbe l'Istituto appellante, che all'epoca di presentazione della domanda, nel 2013, il avesse intrapreso un'attività di lavoro autonomo o di impresa e che da questa CP_1 potessero derivargli o gli siano derivati redditi nel periodo in cui ha percepito l'indennità.
8.A tal fine, invero, non è sufficiente l'allegazione difensiva dell' , nella quale insiste con il Pt_1 gravame, relativa all'apertura da parte dell'appellato della partita IVA nel 2019: non si comprende come il CA avrebbe potuto fare comunicazione di detta evenienza all' nel 2013 né come Pt_1
essa, a distanza di 6 anni dalla presentazione della domanda di ASPI possa costituire indice ( e l'appellante neanche lo spiega e men che meno lo documenta) inequivoco di una attività di lavoro autonomo iniziata in quell'anno.
9. Conclusivamente la sentenza va confermata.
10. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mediante applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e succ.modif. in relazione alle fasi di studio introduzione, trattazione e decisione della causa.
11. Si dà atto, stante l'esito dell'impugnazione, che sussistono i presupposti di cui all'art.13, co.
1- quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso depositato Pt_1
il 13/04/2022 , avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 484/2022 , pubblicata in data 23/03/2022 , così provvede:
c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
art.10 comma I: 1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di Pt_ disoccupazione, deve informare l entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei Pt_ redditi è tenuto a presentare all un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
3 - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 1460,00, oltre accessori di legge, da distrarre;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 10/02/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 11 dlgs n.22/2015:
Decadenza
1. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:
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