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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/07/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4132/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4132/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRUGNALE Parte_1 C.F._1 PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Roma, 11 65017 PENNEpresso il difensore avv. GRUGNALE PAOLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORMISANI ENZO e dell'avv. , elettivamente CP_1 domiciliato in Via del Baluardo, 63 64100 TERAMOpresso il difensore avv. FORMISANI ENZO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Controparte_2 presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo di dichiarare la Parte_1 responsabilità di in ordine al sinistro del 5 aprile 2013 allorquando,il Controparte_2 CP_2 circa alle 19.55, a bordo di un motociclo non assicurato,percorrendo la strada statale Adriatica a Tortoreto Lido, perdeva il controllo del moto-ciclo, in ripartenza da un semaforo, facendo cadere l'attrice violentemente a terra lasciandola là. Lamenta danni al 23% biologici e temporanei per 412 giorni. Il responsabile e compagno dell'attrice è rimasto contumace;
l'assicurazione contesta l'incomprensibilità della dinamica del sinistro, la prova dello stesso e la quantificazione del danno.
Condotta istruttoria con prove orali e ctu medico legale, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione Pare che il conducente, ripartendo da un semaforo abbia impennato, provocando la caduta della trasportata, come hanno riferito i testi. Ha riportato la frattura pluriframmentaria scomposta di entrambi i malleoli e nel contempo intervento di angioplastica arteriosa. Deriva un danno permanente del 16% e 137 d' invalidità totale temporanea;
l'attrice ha riferito ma non dimostrato saltuari lavori da badante, parrucchiera, barista;
la sua difficoltà a spostarsi e mantenere la posizione eretta;
come ha affermato Cassazione, 5857/24, in ipotesi, quale quella di specie, di invalidità permanente (parziale) causata ad una persona che, al momento dell'evento dannoso, non svolgeva ancora attività lavorativa, "il danno da risarcire, che … consiste nel minor guadagno che l'infortunato percepirà in futuro rispetto a quello che otterrebbe se la sua capacità lavorativa non fosse stata menomata, va determinato (in relazione alle dette conseguenze limitative) con una valutazione approssimativa dei redditi che il danneggiato potrebbe realizzare se non fosse intervenuto l'evento dannoso, basata quindi su una situazione oggettiva già in atto e tale da costituire l'ordinaria causa efficiente dell'incremento patrimoniale … e così con riferimento al tipo di attività lavorativa che presumibilmente il soggetto eserciterà nel futuro: spettando al giudice del merito di accertare quel tipo di attività con criterio di probabilità tenendo conto della posizione sociale ed economica del danneggiato (e della sua famiglia) e delle correlative possibilità di scelta secondo l'id quod plerumque accidit … ed in concreto, quindi, del tipo di studi intrapresi e degli esiti raggiunti da danneggiato con il progredire dell'età e con lo sviluppo o meno degli studi o di una specifica preparazione professionale anche con riguardo alla situazione esistente al momento della decisione" (Così Cass. 11/05/1989, n. 2150; nello stesso senso, v. Cass. 17/01/2003, n. 608; 16/02/2001, n. 2335; 1/07/1998, n. 6420). Ad esso può cumularsi il danno da perdita di capacità lavorativa generica ( 12111/15 Cassazione), inteso come danno da lesione della "capacità lavorativa generica" un pregiudizio (patrimoniale e, come tale, non assorbito nella liquidazione del danno biologico) distinto e non confondibile con il danno da "incapacità lavorativa specifica" e semmai ad esso suscettibile di cumularsi, rappresentato dalla perduta possibilità di "attendere (anche) ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito" . Con l'odierno sistema a punti, quest'ultimo danno può essere computato operando la personalizzazione del danno stesso;
quanto al danno da mancato lavoro come parrucchiera, per cui l'attrice ha dichiarato di essere specializzata, va computato sulla base del minimo, ultimo inquadramento, 1301 euro mensili, per tredici, per venticinque ( anni di attività lavorativa) , detratto del venti per cento ( a titolo di anticipazione e capitalizzazione del reddito, percepito non durante la vita lavorativa ma in un'unica soluzione), come danno intero;
su cui va computato il 16 %, essendo il danno commisurato al triplo della pensione sociale un criterio meramente residuale. Quindi come indennità lavorativa specifica spetteranno euro 54.121,60; e, quanto al danno biologico totale e temporaneo spetteranno euro 101.146,00 operata la personalizzazione massima sia per compensare il danno da interessi e rivalutazione che per adeguatamente compensare la perdita di capacità lavorativa generica per le altre mansioni che l'attrice ha affermato che era in grado di svolgere, e che non è contestato sia così. Pertanto il danno complessivamente computato è per euro 156.267,70 ; oltre interessi, in misura legale, dalla data della pubblicazione della odierna sentenza, già in valori attuali, al pagina 2 di 3 saldo effettivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e condanna i convenuti in solido a pagare all'attrice euro 156.267,70, oltre interessi, in misura legale , dalla data della pubblicazione della odierna sentenza al saldo effettivo;
condanna i convenuti in solido a pagare all'attrice le spese di lite, che liquida in euro 14.103 per compensi, oltre esborsi, accessori, rimborso forfettario del 15%, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come compensate.
Teramo, 17 Luglio 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4132/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRUGNALE Parte_1 C.F._1 PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Roma, 11 65017 PENNEpresso il difensore avv. GRUGNALE PAOLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORMISANI ENZO e dell'avv. , elettivamente CP_1 domiciliato in Via del Baluardo, 63 64100 TERAMOpresso il difensore avv. FORMISANI ENZO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Controparte_2 presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo di dichiarare la Parte_1 responsabilità di in ordine al sinistro del 5 aprile 2013 allorquando,il Controparte_2 CP_2 circa alle 19.55, a bordo di un motociclo non assicurato,percorrendo la strada statale Adriatica a Tortoreto Lido, perdeva il controllo del moto-ciclo, in ripartenza da un semaforo, facendo cadere l'attrice violentemente a terra lasciandola là. Lamenta danni al 23% biologici e temporanei per 412 giorni. Il responsabile e compagno dell'attrice è rimasto contumace;
l'assicurazione contesta l'incomprensibilità della dinamica del sinistro, la prova dello stesso e la quantificazione del danno.
Condotta istruttoria con prove orali e ctu medico legale, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione Pare che il conducente, ripartendo da un semaforo abbia impennato, provocando la caduta della trasportata, come hanno riferito i testi. Ha riportato la frattura pluriframmentaria scomposta di entrambi i malleoli e nel contempo intervento di angioplastica arteriosa. Deriva un danno permanente del 16% e 137 d' invalidità totale temporanea;
l'attrice ha riferito ma non dimostrato saltuari lavori da badante, parrucchiera, barista;
la sua difficoltà a spostarsi e mantenere la posizione eretta;
come ha affermato Cassazione, 5857/24, in ipotesi, quale quella di specie, di invalidità permanente (parziale) causata ad una persona che, al momento dell'evento dannoso, non svolgeva ancora attività lavorativa, "il danno da risarcire, che … consiste nel minor guadagno che l'infortunato percepirà in futuro rispetto a quello che otterrebbe se la sua capacità lavorativa non fosse stata menomata, va determinato (in relazione alle dette conseguenze limitative) con una valutazione approssimativa dei redditi che il danneggiato potrebbe realizzare se non fosse intervenuto l'evento dannoso, basata quindi su una situazione oggettiva già in atto e tale da costituire l'ordinaria causa efficiente dell'incremento patrimoniale … e così con riferimento al tipo di attività lavorativa che presumibilmente il soggetto eserciterà nel futuro: spettando al giudice del merito di accertare quel tipo di attività con criterio di probabilità tenendo conto della posizione sociale ed economica del danneggiato (e della sua famiglia) e delle correlative possibilità di scelta secondo l'id quod plerumque accidit … ed in concreto, quindi, del tipo di studi intrapresi e degli esiti raggiunti da danneggiato con il progredire dell'età e con lo sviluppo o meno degli studi o di una specifica preparazione professionale anche con riguardo alla situazione esistente al momento della decisione" (Così Cass. 11/05/1989, n. 2150; nello stesso senso, v. Cass. 17/01/2003, n. 608; 16/02/2001, n. 2335; 1/07/1998, n. 6420). Ad esso può cumularsi il danno da perdita di capacità lavorativa generica ( 12111/15 Cassazione), inteso come danno da lesione della "capacità lavorativa generica" un pregiudizio (patrimoniale e, come tale, non assorbito nella liquidazione del danno biologico) distinto e non confondibile con il danno da "incapacità lavorativa specifica" e semmai ad esso suscettibile di cumularsi, rappresentato dalla perduta possibilità di "attendere (anche) ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito" . Con l'odierno sistema a punti, quest'ultimo danno può essere computato operando la personalizzazione del danno stesso;
quanto al danno da mancato lavoro come parrucchiera, per cui l'attrice ha dichiarato di essere specializzata, va computato sulla base del minimo, ultimo inquadramento, 1301 euro mensili, per tredici, per venticinque ( anni di attività lavorativa) , detratto del venti per cento ( a titolo di anticipazione e capitalizzazione del reddito, percepito non durante la vita lavorativa ma in un'unica soluzione), come danno intero;
su cui va computato il 16 %, essendo il danno commisurato al triplo della pensione sociale un criterio meramente residuale. Quindi come indennità lavorativa specifica spetteranno euro 54.121,60; e, quanto al danno biologico totale e temporaneo spetteranno euro 101.146,00 operata la personalizzazione massima sia per compensare il danno da interessi e rivalutazione che per adeguatamente compensare la perdita di capacità lavorativa generica per le altre mansioni che l'attrice ha affermato che era in grado di svolgere, e che non è contestato sia così. Pertanto il danno complessivamente computato è per euro 156.267,70 ; oltre interessi, in misura legale, dalla data della pubblicazione della odierna sentenza, già in valori attuali, al pagina 2 di 3 saldo effettivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e condanna i convenuti in solido a pagare all'attrice euro 156.267,70, oltre interessi, in misura legale , dalla data della pubblicazione della odierna sentenza al saldo effettivo;
condanna i convenuti in solido a pagare all'attrice le spese di lite, che liquida in euro 14.103 per compensi, oltre esborsi, accessori, rimborso forfettario del 15%, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come compensate.
Teramo, 17 Luglio 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3