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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 11/06/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5128/2024
TRIBUNALE DI PERUGIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
e Protezione Internazionale
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
dott.ssa Loredana Giglio Presidente
dott. Luca Marzullo Giudice Giudice rel.est.
dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA Ai sensi degli artt. 19 ter D.lvo 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c.
nel procedimento iscritto al n. 5128/24 R.G., avente ad oggetto: ricorso ex art. 281-decies c.p.c. avverso di diniego di rilascio del permesso per protezione speciale da parte del Questore di Perugia, con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato per gravi e circostanziate ragioni, promosso da:
, nato in [...], il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Lombardi Parte_1
Baiardini;
Ricorrente
Contro
Controparte_1
di – Sezione di Perugia;
[...] CP_2
Resistente
e con la partecipazione del Pubblico – Procura della Repubblica presso il Tribunale di CP_1
Perugia
pagina 1 di 9 SINTETICA ESPOSIZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il sig. , proveniente dal Marocco, con tempestivo ricorso del 25.12.2024, ha impugnato il Pt_1 provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore, notificato in data 28.12.2024, proponendo ricorso ex art. 737 c.p.c. e 702 bis c.p.c. nonché, ancora art. 35 e
35 bis d. lgs. 25/2008 (ricorso da intendersi proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., ratione temporis applicabile.
1.1. Il ricorrente ha dedotto di essere giunto per la prima volta in Italia nel 2007 e, a seguito di una condanna per un reato per il quale espiava la relativa pena, di essere tornato in Marocco ove ha costituito una famiglia composta dalla moglie e due figli: nato il Controparte_3 Persona_1
25.6.2016 e nata il [...]. Persona_2
Ha ancora dedotto di aver fatto rientro in Italia il 5 dicembre 2022 insieme alla famiglia ove la moglie presentava istanza di protezione internazionale, in relazione ad una vicenda di persecuzione asseritamente subita da un gruppo estremista islamico nel suo paese.
1.1. La domanda della signora è stata dichiarata infondata dalla ma, CP_3 Controparte_1 all'esito della impugnazione, con provvedimento del Tribunale di Perugia del 27 gennaio 2025, la stessa ha ottenuto il riconoscimento della protezione speciale in ragione della documentazione attestante la dimora sul territorio italiano col marito e i due figli, lo stato di maternità, in attesa del terzo figlio (nato nel frattempo), l'iscrizione scolastica alla scuola primaria, classe II, per l'anno 2023/2024 del figlio più grande, la documentazione che attesta l'attività lavorativa a tempo determinato del marito (titolare di permesso di soggiorno per cure mediche), nonché atto notarile di acquisto della casa di . Persona_3
1.2. Quanto al proprio percorso, riferisce il ricorrente di aver presentato anch'egli autonoma domanda di permesso per protezione speciale al Questore di Perugia in data 26 maggio 2023, sul solo presupposto della presenza in Italia della moglie e dei figli.
Nondimeno, la Questura di Perugia, tenuto conto del parere sfavorevole della Controparte_1 di Perugia del 21.08.2024, con provvedimento del 15 novembre 2024, ha rigettato la richiesta di permesso, tenuto conto della condanna in via definitiva del 12.03.2009 ex art. 444 c.p.p. ad anni 2 di reclusione e al pagamento di una multa di 9.000,00 per il reato di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990
(in materia di spaccio di sostanze stupefacenti) e della condanna a 6 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 625 c. 1 parte 7 c.p. (furto aggravato, fatto del 05.02.2008), altresì rilevando l'assenza di documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa e del poco tempo trascorso in Italia, a fronte del lungo percorso di vita costruito nel suo paese di origine.
1.3. Il ricorrente ha quindi contestato la decisione della Questura, rilevando:
pagina 2 di 9 - che il reato ostativo è risalente nel tempo al primo soggiorno in Italia, periodo 2007-2009, per il quale si riserva di chiedere la riabilitazione, avendo espiato la pena, e non avendo avuto altri problemi con la giustizia da quando è rientrato sul territorio;
- di aver acquistato in data 31.1.2023 acquistato un alloggio in Via Franco Storelli Persona_3 con i soldi che aveva precedentemente risparmiato in Marocco e quindi creando un accrescimento al nostro Paese;
- di parlare correttamente italiano;
- di aver conseguito un attestato di formazione per lavoratori ad alto rischio;
- ha un lavoro presso la FCM costruzioni srls dal 20.09.2023 come operaio edile e guadagna oltre €.
1.200,00 mensili;
- di vivere con la moglie e due figli, in attesa del terzo;
- che i figli sono molto integrati e vanno a scuola: la più piccola frequenta la classe Prima Per_2 della scuola dell'infanzia di , mentre frequenta la classe Terzo della Persona_3 Persona_1 scuola primaria di;
Persona_3
- che dal suo rientro in Italia, nel 2022, il ricorrente ha sempre tenuto un comportamento corretto non avendo mai commesso reati.
1.3.1. A conmpletare il quadro delle deduzioni ed allegazioni, si aggiunge che con memoria del 20 maggio 2025, il ricorrente ha, altresì, documentato l'assunzione con contratto a tempo determinato dal
06.03.2025 al 31.08.2025 presso l'azienda Appennino Carni srls con la mansione di macellatore, con stipendio di euro 700 mensili.
1.4. Per tali motivi, il sig. ha chiesto la sospensiva dell'efficacia esecutiva del provvedimento, Pt_1 espressamente prevista dal co. 5 dell'art. 19 ter del D.lvo 150/2011, poi oggetto di rinuncia, nonché
l'accoglimento del ricorso con conseguente riconoscimento della protezione speciale.
1.5. Instaurato il giudizio di merito, il non si è costituito e la causa, istruita Controparte_1 documentalmente ed il PM nonha fatto pervenire conclusioni.
All'udienza el 21 maggio 2025, fissata per la trattazione del merito, parte ricorrente è stata invitata a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa dinanzi all'istruttore, riservando di riferire al Collegio per la decisione, con riserva del deposito della motivazione.
2. Premesso che l'istanza di rinnovo del permesso fattispecie non è applicabile la disciplina contenuta nel d. l. 130/2020, giacché l'istanza di riconoscimento della protezione speciale è del 26 maggio 2023.
Come noto, il d.l. 130/2020, intervenendo sull'istituto della protezione umanitaria, aveva introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
pagina 3 di 9 l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha codificato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ammetteva, ai fini della valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità, che potesse darsi rilievo all'elemento dell'integrazione sociale (ex plurimis: Cass, 4455/2018). Tale ricostruzione, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta richiamato proprio dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n.
286/1998.
In ordine al principio del non refoulement la giurisprudenza della Suprema Corte ha recentemente chiarito che “…occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al
Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi di origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U.I., per riconoscere il permesso di soggiorno…” (Cass.
Civ. SS.UU., sent.
9.09.2021 n. 24413), qualora “…emerga una condizione di vulnerabilità legata all'impossibilità di determinarsi nelle scelte essenziali della vita quotidiana…” (Cass. SS.UU., sent. n. 29459/2019).
In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale,
l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n.
7733).
pagina 4 di 9 2.1. Per il vero, con l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 20/2023, entrato in vigore il giorno 11.3.2023) sono stati soppressi il terzo e il quarto periodo del comma 1.1. dell'art. 19 t.u.i. (d.l.vo n. 286/1998), ossia quelli introdotti dal d.l. n. 130/2020. Secondo il regime transitorio previsto nel II comma del citato art. 7 d.l.
20/2023 “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
In sede di conversione del citato decreto legge, con la legge n. 50/2023, è stata abrogata anche la parte dell'art. 19, comma 1.2., t.u.i. che recitava: “Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Controparte_1 riconoscimento internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”; è stata altresì Controparte_1 abrogata la norma dell'art. 6 comma 1-bis lett. a) t.u.i. che prevedeva la convertibilità del permesso per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008.
Deve tuttavia ritenersi che, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 20/2023 e dalla l. n. 50/2023, permanga nel nostro ordinamento il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare.
Al riguardo si osserva che l'art. 8 CEDU – che, come detto, riconosce e garantisce il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – costituisce un obbligo internazionale all'osservanza del quale lo Stato italiano è tenuto in forza della convenzione stipulata nel 1950 e ratificata in Italia il 26.10.1955. Secondo quanto esplicitato dall'art. 5, comma VI, t.u.i., il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano costituisce limite al rifiuto (o alla revoca) del permesso di soggiorno. Analogamente, l'attuale testo dell'art. 19, comma 1.1., stabilisce che «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6», così riconoscendo l'obbligo negativo dello Stato di non allontanare o respingere dal territorio nazionale lo straniero, laddove tale allontanamento o respingimento comporti una grave violazione di uno di quei diritti al cui rispetto lo Stato italiano è tenuto in forza degli obblighi costituzionali e internazionali. Del resto, anche in mancanza di un espresso richiamo normativo (comunque mantenuto anche dalla legislazione vigente), resterebbero comunque fermi gli obblighi costituzionali e internazionali (anche ai sensi dell'art. 10 e 117 cost.), come chiarito anche nella relazione di accompagnamento al decreto (laddove si legge che restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato").
In questo senso si è espressa, anche recentemente, la Corte costituzionale (sent. n. 88/2023), osservando che «Se, dunque, per un verso, al legislatore va riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda (ex plurimis, sentenze n. 277 del 2014, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994), per altro verso occorre chiarire che tale discrezionalità «non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato pagina 5 di 9 bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino»
(sentenza n. 202 del 2013; in precedenza, anche sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010, n. 78 del 2005)».
Deve, dunque, concordarsi con quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione (ord. n.
28162/2023), la quale – pronunciando in merito a un'opposizione avverso un decreto di espulsione emesso ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. b) t.u.i. – dopo aver dato atto dell'intervenuta abrogazione del terzo e CP_ quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. ad opera del d.l. n. 20/2023, ha incidentalmente osservato che
«In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U,
24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria».
2.2. Tanto chiarito in merito alla persistente vigenza del diritto al permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare, deve ritenersi che per la sua valutazione il giudice dovrà avere riguardo ai criteri elaborati dalla Corte EDU nell'esegesi dell'art. 8 della convenzione, stante l'espunzione, dal testo dell'art. 19, della norma di diritto interno che aveva codificato taluni criteri valutativi (prescrivendo di tenere conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»). Tuttavia, è doveroso osservare che i criteri di cui alla norma abrogata, in quanto tutti coincidenti con quelli già elaborati dalla CEDU, devono ritenersi comunque tutti utilizzabili ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno in esame.
3. Applicando tali principi al caso in esame si osserva che il ricorrente, a fondamento della domanda di concessione di permesso di soggiorno per ragioni di protezione speciale, ha allegato documentazione
(contratto e buste paga) dalla quale emerge lo svolgimento di attività di operaio edile presso la FCM costruzioni srls dal 20.09.2023 e, successivamente, ulteriore contratto a tempo determinato quale addetto alla macellazione presso la Appennino Carni.
Ha, inoltre, frequentato un corso di formazione professionale e vive stabilmente nel comune di Per_3
, dove pure lavora, insieme alla moglie e ai figli, così palesando uno stabile radicamento del nucleo
[...] familiare.
Non è revocabile in dubbio, quindi, che il reperimento di attività lavorativa, l'acquisto di un immobile con la moglie anch'ella titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale, il consolidato inserimento familiare palesato dall'iscrizione scolastica costituiscano tutti chiari indici sintomatici di stabile radicamento nel paese di accoglienza. pagina 6 di 9 Ne consegue che il rimpatrio del ricorrente nel paese di origine lo esporrebbe alla brusca interruzione del percorso integrativo positivamente avviato, con pregiudizio per la sua vita privata (cfr. sul punto, tra le altre. Cass. Civ. 24036/2023) e vulnus dunque del diritto tutelato dall'art. 8 della CEDU.
Va da sé che gli elementi appena richiamati condurrebbero, a fortiori, all'accoglimento del ricorso ove si ritenesse che il d.l. 20/2023 non sia applicabile.
Ed infatticon riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato,
l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n.
7733).
4. Elemento di maggior riflessione è, invero, rappresentato dall'esistenza di precedenti a carico dell'odierno ricorrente.
Vero è, infatti, che, sussistono, a carico del ricorrente, una condanna in via definitiva per reato connesso allo spaccio di sostanze stupefacenti, condanna ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art 73
D.P.R. 309/1990, avvenuto nel 2008, con sentenza del 2009 e una condanna intervenuta in data 10.5.2010 per gurto aggravato.
4.1. Effettivamente il combinato disposto degli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 del d.lgs. 286/1998 secondo il quale, all'atto della valutazione in merito al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, deve essere verificato che il richiedente non sia stato condannato per reati ritenuti ostativi, come, tra gli altri, quelli inerenti agli stupefacenti.
In merito si osserva che, con sentenza n. 88/2023, la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulle predette disposizioni di legge che, per gli stranieri privi di legami familiari, fanno discendere l'automatico diniego del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno o la revoca di quello già concesso, in caso di condanna per tutti i reati inerenti agli stupefacenti e, pertanto, anche per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 (cosiddetto “piccolo spaccio”).
Con la detta pronuncia, evidenziando gli aspetti di manifesta irragionevolezza della disciplina generale sul rinnovo del titolo di soggiorno, la Corte ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui pagina 7 di 9 all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)”.
Venuta meno, quindi, la presunzione di pericolosità del richiedente protezione, la valutazione sulla opportunità o meno di procedere al rinnovo del permesso di soggiorno deve tenere nella dovuta considerazione la situazione personale dell'interessato avuto riguardo, con valutazione evidentemente improntata ad un bilanciamento in concreto, al tempo trascorso dalla condanna, al comportamento tenuto successivamente oltre ad ulteriori eventuali fattori idonei a comprovare l'assenza di pericolosità sociale e il raggiungimento di un livello di integrazione socio lavorativa meritevole di tutela.
4.2. Procedendo all'applicazione degli esposti principi, deve darsi atto che il ricorrente ha fornito elementi sufficienti a dimostrare di aver radicato la propria vita personale sul territorio italiano.
Invero, a dispetto della situazione relativa al suo primo ingresso sul territorio, che lo portò a commettere i reati per i quali è stato condannato in via definitiva, attualmente il ricorrente ha documentato di trovarsi stabilmente in Italia, ove vive in una casa di proprietà della moglie, con i figli stabilmente integrati nel loro percorso scolastico.
Come sopra evidenziato, ha documentato, altresì, la integrazione sociolavorativa, producendo vari contratti di lavoro, di cui uno tuttora in essere, presso aziende locali che, gli garantiscono, unitamente ai lavori sia pure saltuariamente dalla moglie, una vita dignitosa per sé e per la famiglia.
Tali elementi sono sintomatici del progressivo e serio sforzo di integrazione socio – lavorativa nel paese di accoglienza e giustificano, anche alla luce dei consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, la concessione della protezione c.d. speciale, tenendo conto che “ .. In tema di protezione speciale o complementare, questa Corte ha … affermato ripetutamente che, ai sensi della disciplina introdotta dal d.l. n. 130 del 2020, il raggiungimento da parte del richiedente di un adeguato livello di integrazione sul territorio nazionale presuppone non già la realizzazione di un pieno, radicale ed irreversibile inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma il compimento di un apprezzabile sforzo d'integrazione nella realtà locale di riferimento, desumibile non solo dal reperimento di un'occupazione
a tempo indeterminato, sia pure pochi mesi prima della decisione (cfr. Cass., sez. I, 11/11/2022, n. 33315), ma anche dalla stipulazione di una pluralità contratti di lavoro a tempo determinato, idonei a comprovare lo svolgimento continuativo dell'attività lavorativa (cfr. Cass., sez. I, 27/09/2023, n. 27475), nonché dalla partecipazione ad attività di formazione professionale e volontariato, anche nell'ambito del sistema di accoglienza, e dall'apprendimento della lingua italiana ..” cfr. in tale senso Ordinanza Cass. Civ. nr. 21956/2024).
Invero, il rimpatrio lo esporrebbe alla perdita del proprio sostentamento economico e alla brusca interruzione del percorso integrativo positivamente avviato nonché allo sradicamento dal contesto famigliare, composto dalla moglie e tre figli minori, che inevitabile lesione grave del diritto fondamentale alla vita privata e famigliare proprio e di quello dei conviventi.
5. Sussistono quindi i presupposti per la concessione del permesso di protezione speciale. pagina 8 di 9 Le spese di lite, in ragione della natura della controversia, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
➢ Dichiara la sussistenza, in favore del sig. , nato in [...], il [...], dei Parte_1 presupposti per la concessione in suo favore di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 d.lgs. 286/1998, nel testo modificato dal d.l. 10 marzo 2023 n. 20, applicabile ratione temporis e dispone la trasmissione al Questore di Perugia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
➢ Dichiara le spese di lite integralmente compensate
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, all'esito della camera di consiglio del 27 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Luca Marzullo dott.ssa Loredana Giglio
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI PERUGIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
e Protezione Internazionale
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
dott.ssa Loredana Giglio Presidente
dott. Luca Marzullo Giudice Giudice rel.est.
dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA Ai sensi degli artt. 19 ter D.lvo 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c.
nel procedimento iscritto al n. 5128/24 R.G., avente ad oggetto: ricorso ex art. 281-decies c.p.c. avverso di diniego di rilascio del permesso per protezione speciale da parte del Questore di Perugia, con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato per gravi e circostanziate ragioni, promosso da:
, nato in [...], il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Lombardi Parte_1
Baiardini;
Ricorrente
Contro
Controparte_1
di – Sezione di Perugia;
[...] CP_2
Resistente
e con la partecipazione del Pubblico – Procura della Repubblica presso il Tribunale di CP_1
Perugia
pagina 1 di 9 SINTETICA ESPOSIZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il sig. , proveniente dal Marocco, con tempestivo ricorso del 25.12.2024, ha impugnato il Pt_1 provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore, notificato in data 28.12.2024, proponendo ricorso ex art. 737 c.p.c. e 702 bis c.p.c. nonché, ancora art. 35 e
35 bis d. lgs. 25/2008 (ricorso da intendersi proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., ratione temporis applicabile.
1.1. Il ricorrente ha dedotto di essere giunto per la prima volta in Italia nel 2007 e, a seguito di una condanna per un reato per il quale espiava la relativa pena, di essere tornato in Marocco ove ha costituito una famiglia composta dalla moglie e due figli: nato il Controparte_3 Persona_1
25.6.2016 e nata il [...]. Persona_2
Ha ancora dedotto di aver fatto rientro in Italia il 5 dicembre 2022 insieme alla famiglia ove la moglie presentava istanza di protezione internazionale, in relazione ad una vicenda di persecuzione asseritamente subita da un gruppo estremista islamico nel suo paese.
1.1. La domanda della signora è stata dichiarata infondata dalla ma, CP_3 Controparte_1 all'esito della impugnazione, con provvedimento del Tribunale di Perugia del 27 gennaio 2025, la stessa ha ottenuto il riconoscimento della protezione speciale in ragione della documentazione attestante la dimora sul territorio italiano col marito e i due figli, lo stato di maternità, in attesa del terzo figlio (nato nel frattempo), l'iscrizione scolastica alla scuola primaria, classe II, per l'anno 2023/2024 del figlio più grande, la documentazione che attesta l'attività lavorativa a tempo determinato del marito (titolare di permesso di soggiorno per cure mediche), nonché atto notarile di acquisto della casa di . Persona_3
1.2. Quanto al proprio percorso, riferisce il ricorrente di aver presentato anch'egli autonoma domanda di permesso per protezione speciale al Questore di Perugia in data 26 maggio 2023, sul solo presupposto della presenza in Italia della moglie e dei figli.
Nondimeno, la Questura di Perugia, tenuto conto del parere sfavorevole della Controparte_1 di Perugia del 21.08.2024, con provvedimento del 15 novembre 2024, ha rigettato la richiesta di permesso, tenuto conto della condanna in via definitiva del 12.03.2009 ex art. 444 c.p.p. ad anni 2 di reclusione e al pagamento di una multa di 9.000,00 per il reato di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990
(in materia di spaccio di sostanze stupefacenti) e della condanna a 6 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 625 c. 1 parte 7 c.p. (furto aggravato, fatto del 05.02.2008), altresì rilevando l'assenza di documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa e del poco tempo trascorso in Italia, a fronte del lungo percorso di vita costruito nel suo paese di origine.
1.3. Il ricorrente ha quindi contestato la decisione della Questura, rilevando:
pagina 2 di 9 - che il reato ostativo è risalente nel tempo al primo soggiorno in Italia, periodo 2007-2009, per il quale si riserva di chiedere la riabilitazione, avendo espiato la pena, e non avendo avuto altri problemi con la giustizia da quando è rientrato sul territorio;
- di aver acquistato in data 31.1.2023 acquistato un alloggio in Via Franco Storelli Persona_3 con i soldi che aveva precedentemente risparmiato in Marocco e quindi creando un accrescimento al nostro Paese;
- di parlare correttamente italiano;
- di aver conseguito un attestato di formazione per lavoratori ad alto rischio;
- ha un lavoro presso la FCM costruzioni srls dal 20.09.2023 come operaio edile e guadagna oltre €.
1.200,00 mensili;
- di vivere con la moglie e due figli, in attesa del terzo;
- che i figli sono molto integrati e vanno a scuola: la più piccola frequenta la classe Prima Per_2 della scuola dell'infanzia di , mentre frequenta la classe Terzo della Persona_3 Persona_1 scuola primaria di;
Persona_3
- che dal suo rientro in Italia, nel 2022, il ricorrente ha sempre tenuto un comportamento corretto non avendo mai commesso reati.
1.3.1. A conmpletare il quadro delle deduzioni ed allegazioni, si aggiunge che con memoria del 20 maggio 2025, il ricorrente ha, altresì, documentato l'assunzione con contratto a tempo determinato dal
06.03.2025 al 31.08.2025 presso l'azienda Appennino Carni srls con la mansione di macellatore, con stipendio di euro 700 mensili.
1.4. Per tali motivi, il sig. ha chiesto la sospensiva dell'efficacia esecutiva del provvedimento, Pt_1 espressamente prevista dal co. 5 dell'art. 19 ter del D.lvo 150/2011, poi oggetto di rinuncia, nonché
l'accoglimento del ricorso con conseguente riconoscimento della protezione speciale.
1.5. Instaurato il giudizio di merito, il non si è costituito e la causa, istruita Controparte_1 documentalmente ed il PM nonha fatto pervenire conclusioni.
All'udienza el 21 maggio 2025, fissata per la trattazione del merito, parte ricorrente è stata invitata a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa dinanzi all'istruttore, riservando di riferire al Collegio per la decisione, con riserva del deposito della motivazione.
2. Premesso che l'istanza di rinnovo del permesso fattispecie non è applicabile la disciplina contenuta nel d. l. 130/2020, giacché l'istanza di riconoscimento della protezione speciale è del 26 maggio 2023.
Come noto, il d.l. 130/2020, intervenendo sull'istituto della protezione umanitaria, aveva introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
pagina 3 di 9 l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha codificato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ammetteva, ai fini della valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità, che potesse darsi rilievo all'elemento dell'integrazione sociale (ex plurimis: Cass, 4455/2018). Tale ricostruzione, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta richiamato proprio dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n.
286/1998.
In ordine al principio del non refoulement la giurisprudenza della Suprema Corte ha recentemente chiarito che “…occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al
Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi di origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U.I., per riconoscere il permesso di soggiorno…” (Cass.
Civ. SS.UU., sent.
9.09.2021 n. 24413), qualora “…emerga una condizione di vulnerabilità legata all'impossibilità di determinarsi nelle scelte essenziali della vita quotidiana…” (Cass. SS.UU., sent. n. 29459/2019).
In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale,
l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n.
7733).
pagina 4 di 9 2.1. Per il vero, con l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 20/2023, entrato in vigore il giorno 11.3.2023) sono stati soppressi il terzo e il quarto periodo del comma 1.1. dell'art. 19 t.u.i. (d.l.vo n. 286/1998), ossia quelli introdotti dal d.l. n. 130/2020. Secondo il regime transitorio previsto nel II comma del citato art. 7 d.l.
20/2023 “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
In sede di conversione del citato decreto legge, con la legge n. 50/2023, è stata abrogata anche la parte dell'art. 19, comma 1.2., t.u.i. che recitava: “Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Controparte_1 riconoscimento internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”; è stata altresì Controparte_1 abrogata la norma dell'art. 6 comma 1-bis lett. a) t.u.i. che prevedeva la convertibilità del permesso per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008.
Deve tuttavia ritenersi che, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 20/2023 e dalla l. n. 50/2023, permanga nel nostro ordinamento il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare.
Al riguardo si osserva che l'art. 8 CEDU – che, come detto, riconosce e garantisce il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – costituisce un obbligo internazionale all'osservanza del quale lo Stato italiano è tenuto in forza della convenzione stipulata nel 1950 e ratificata in Italia il 26.10.1955. Secondo quanto esplicitato dall'art. 5, comma VI, t.u.i., il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano costituisce limite al rifiuto (o alla revoca) del permesso di soggiorno. Analogamente, l'attuale testo dell'art. 19, comma 1.1., stabilisce che «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6», così riconoscendo l'obbligo negativo dello Stato di non allontanare o respingere dal territorio nazionale lo straniero, laddove tale allontanamento o respingimento comporti una grave violazione di uno di quei diritti al cui rispetto lo Stato italiano è tenuto in forza degli obblighi costituzionali e internazionali. Del resto, anche in mancanza di un espresso richiamo normativo (comunque mantenuto anche dalla legislazione vigente), resterebbero comunque fermi gli obblighi costituzionali e internazionali (anche ai sensi dell'art. 10 e 117 cost.), come chiarito anche nella relazione di accompagnamento al decreto (laddove si legge che restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato").
In questo senso si è espressa, anche recentemente, la Corte costituzionale (sent. n. 88/2023), osservando che «Se, dunque, per un verso, al legislatore va riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda (ex plurimis, sentenze n. 277 del 2014, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994), per altro verso occorre chiarire che tale discrezionalità «non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato pagina 5 di 9 bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino»
(sentenza n. 202 del 2013; in precedenza, anche sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010, n. 78 del 2005)».
Deve, dunque, concordarsi con quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione (ord. n.
28162/2023), la quale – pronunciando in merito a un'opposizione avverso un decreto di espulsione emesso ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. b) t.u.i. – dopo aver dato atto dell'intervenuta abrogazione del terzo e CP_ quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. ad opera del d.l. n. 20/2023, ha incidentalmente osservato che
«In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U,
24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria».
2.2. Tanto chiarito in merito alla persistente vigenza del diritto al permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare, deve ritenersi che per la sua valutazione il giudice dovrà avere riguardo ai criteri elaborati dalla Corte EDU nell'esegesi dell'art. 8 della convenzione, stante l'espunzione, dal testo dell'art. 19, della norma di diritto interno che aveva codificato taluni criteri valutativi (prescrivendo di tenere conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»). Tuttavia, è doveroso osservare che i criteri di cui alla norma abrogata, in quanto tutti coincidenti con quelli già elaborati dalla CEDU, devono ritenersi comunque tutti utilizzabili ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno in esame.
3. Applicando tali principi al caso in esame si osserva che il ricorrente, a fondamento della domanda di concessione di permesso di soggiorno per ragioni di protezione speciale, ha allegato documentazione
(contratto e buste paga) dalla quale emerge lo svolgimento di attività di operaio edile presso la FCM costruzioni srls dal 20.09.2023 e, successivamente, ulteriore contratto a tempo determinato quale addetto alla macellazione presso la Appennino Carni.
Ha, inoltre, frequentato un corso di formazione professionale e vive stabilmente nel comune di Per_3
, dove pure lavora, insieme alla moglie e ai figli, così palesando uno stabile radicamento del nucleo
[...] familiare.
Non è revocabile in dubbio, quindi, che il reperimento di attività lavorativa, l'acquisto di un immobile con la moglie anch'ella titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale, il consolidato inserimento familiare palesato dall'iscrizione scolastica costituiscano tutti chiari indici sintomatici di stabile radicamento nel paese di accoglienza. pagina 6 di 9 Ne consegue che il rimpatrio del ricorrente nel paese di origine lo esporrebbe alla brusca interruzione del percorso integrativo positivamente avviato, con pregiudizio per la sua vita privata (cfr. sul punto, tra le altre. Cass. Civ. 24036/2023) e vulnus dunque del diritto tutelato dall'art. 8 della CEDU.
Va da sé che gli elementi appena richiamati condurrebbero, a fortiori, all'accoglimento del ricorso ove si ritenesse che il d.l. 20/2023 non sia applicabile.
Ed infatticon riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato,
l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n.
7733).
4. Elemento di maggior riflessione è, invero, rappresentato dall'esistenza di precedenti a carico dell'odierno ricorrente.
Vero è, infatti, che, sussistono, a carico del ricorrente, una condanna in via definitiva per reato connesso allo spaccio di sostanze stupefacenti, condanna ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art 73
D.P.R. 309/1990, avvenuto nel 2008, con sentenza del 2009 e una condanna intervenuta in data 10.5.2010 per gurto aggravato.
4.1. Effettivamente il combinato disposto degli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 del d.lgs. 286/1998 secondo il quale, all'atto della valutazione in merito al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, deve essere verificato che il richiedente non sia stato condannato per reati ritenuti ostativi, come, tra gli altri, quelli inerenti agli stupefacenti.
In merito si osserva che, con sentenza n. 88/2023, la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulle predette disposizioni di legge che, per gli stranieri privi di legami familiari, fanno discendere l'automatico diniego del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno o la revoca di quello già concesso, in caso di condanna per tutti i reati inerenti agli stupefacenti e, pertanto, anche per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 (cosiddetto “piccolo spaccio”).
Con la detta pronuncia, evidenziando gli aspetti di manifesta irragionevolezza della disciplina generale sul rinnovo del titolo di soggiorno, la Corte ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui pagina 7 di 9 all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)”.
Venuta meno, quindi, la presunzione di pericolosità del richiedente protezione, la valutazione sulla opportunità o meno di procedere al rinnovo del permesso di soggiorno deve tenere nella dovuta considerazione la situazione personale dell'interessato avuto riguardo, con valutazione evidentemente improntata ad un bilanciamento in concreto, al tempo trascorso dalla condanna, al comportamento tenuto successivamente oltre ad ulteriori eventuali fattori idonei a comprovare l'assenza di pericolosità sociale e il raggiungimento di un livello di integrazione socio lavorativa meritevole di tutela.
4.2. Procedendo all'applicazione degli esposti principi, deve darsi atto che il ricorrente ha fornito elementi sufficienti a dimostrare di aver radicato la propria vita personale sul territorio italiano.
Invero, a dispetto della situazione relativa al suo primo ingresso sul territorio, che lo portò a commettere i reati per i quali è stato condannato in via definitiva, attualmente il ricorrente ha documentato di trovarsi stabilmente in Italia, ove vive in una casa di proprietà della moglie, con i figli stabilmente integrati nel loro percorso scolastico.
Come sopra evidenziato, ha documentato, altresì, la integrazione sociolavorativa, producendo vari contratti di lavoro, di cui uno tuttora in essere, presso aziende locali che, gli garantiscono, unitamente ai lavori sia pure saltuariamente dalla moglie, una vita dignitosa per sé e per la famiglia.
Tali elementi sono sintomatici del progressivo e serio sforzo di integrazione socio – lavorativa nel paese di accoglienza e giustificano, anche alla luce dei consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, la concessione della protezione c.d. speciale, tenendo conto che “ .. In tema di protezione speciale o complementare, questa Corte ha … affermato ripetutamente che, ai sensi della disciplina introdotta dal d.l. n. 130 del 2020, il raggiungimento da parte del richiedente di un adeguato livello di integrazione sul territorio nazionale presuppone non già la realizzazione di un pieno, radicale ed irreversibile inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma il compimento di un apprezzabile sforzo d'integrazione nella realtà locale di riferimento, desumibile non solo dal reperimento di un'occupazione
a tempo indeterminato, sia pure pochi mesi prima della decisione (cfr. Cass., sez. I, 11/11/2022, n. 33315), ma anche dalla stipulazione di una pluralità contratti di lavoro a tempo determinato, idonei a comprovare lo svolgimento continuativo dell'attività lavorativa (cfr. Cass., sez. I, 27/09/2023, n. 27475), nonché dalla partecipazione ad attività di formazione professionale e volontariato, anche nell'ambito del sistema di accoglienza, e dall'apprendimento della lingua italiana ..” cfr. in tale senso Ordinanza Cass. Civ. nr. 21956/2024).
Invero, il rimpatrio lo esporrebbe alla perdita del proprio sostentamento economico e alla brusca interruzione del percorso integrativo positivamente avviato nonché allo sradicamento dal contesto famigliare, composto dalla moglie e tre figli minori, che inevitabile lesione grave del diritto fondamentale alla vita privata e famigliare proprio e di quello dei conviventi.
5. Sussistono quindi i presupposti per la concessione del permesso di protezione speciale. pagina 8 di 9 Le spese di lite, in ragione della natura della controversia, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
➢ Dichiara la sussistenza, in favore del sig. , nato in [...], il [...], dei Parte_1 presupposti per la concessione in suo favore di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 d.lgs. 286/1998, nel testo modificato dal d.l. 10 marzo 2023 n. 20, applicabile ratione temporis e dispone la trasmissione al Questore di Perugia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
➢ Dichiara le spese di lite integralmente compensate
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, all'esito della camera di consiglio del 27 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Luca Marzullo dott.ssa Loredana Giglio
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