Art. 1.
L' art. 4 della legge 9 aprile 1955, n. 278 , e' sostituito dal seguente:
"All'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed e' collocato nell'ausiliaria per eta' o in applicazione delle disposizioni contenute nella legge di avanzamento o nella riserva o in congedo assoluto per eta' o per ferite, lesioni o infermita' dipendenti da causa di servizio, compete, per un periodo di otto anni dalla cessazione del servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'eventuale indennita' di ausiliaria, prevista dal precedente art. 3, un'indennita' speciale annua lorda non riversibile nella misura stabilita dall' art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113 , concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
L'indennita' e' corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.
Qualora allo scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'eta' di anni 65, l'indennita' e' corrisposta sino al compimento dell'eta' suddetta.
L'indennita' stabilita dal presente articolo compete anche all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto, che si trovi nelle condizioni di cui al primo comma del precedente art. 1 oppure in quelle di cui al precedente art. 2, nella misura stabilita dal quarto comma dell'art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113 .
Detta indennita' non compete invece agli ufficiali collocati a domanda fuori quadro e fuori organico e successivamente comunque transitati in ausiliaria nonche' a quelli collocati in ausiliaria dal congedo provvisorio o a domanda direttamente dal servizio permanente effettivo.
L'indennita' prevista dal presente articolo sostituisce quella stabilita dall' art. 1, primo comma del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1457 e successive modificazioni".
L' art. 4 della legge 9 aprile 1955, n. 278 , e' sostituito dal seguente:
"All'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed e' collocato nell'ausiliaria per eta' o in applicazione delle disposizioni contenute nella legge di avanzamento o nella riserva o in congedo assoluto per eta' o per ferite, lesioni o infermita' dipendenti da causa di servizio, compete, per un periodo di otto anni dalla cessazione del servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'eventuale indennita' di ausiliaria, prevista dal precedente art. 3, un'indennita' speciale annua lorda non riversibile nella misura stabilita dall' art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113 , concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
L'indennita' e' corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.
Qualora allo scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'eta' di anni 65, l'indennita' e' corrisposta sino al compimento dell'eta' suddetta.
L'indennita' stabilita dal presente articolo compete anche all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto, che si trovi nelle condizioni di cui al primo comma del precedente art. 1 oppure in quelle di cui al precedente art. 2, nella misura stabilita dal quarto comma dell'art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113 .
Detta indennita' non compete invece agli ufficiali collocati a domanda fuori quadro e fuori organico e successivamente comunque transitati in ausiliaria nonche' a quelli collocati in ausiliaria dal congedo provvisorio o a domanda direttamente dal servizio permanente effettivo.
L'indennita' prevista dal presente articolo sostituisce quella stabilita dall' art. 1, primo comma del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1457 e successive modificazioni".