Sentenza breve 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 21/03/2025, n. 2454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2454 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02454/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06156/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6156 del 2024, proposto da
TR De SQ, NA AM, rappresentati e difesi dall'avvocato SQ La Selva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Annalisa Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- ai sensi dell’art. 29 c.p.a., del provvedimento prot. n. 146/A/2024 a firma del Dirigente dell’Area Urbanistica del Comune di Napoli, avente ad oggetto “Ordine di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 35 del Dpr 380/2001 per opere abusive eseguite in Napoli, via Luigia Sanfelice alt. civ. 14/B”, notificato a mezzo di messo comunale in data 27.09.2024 (doc. 1), mediante il quale si ordina alla Prof.ssa De SQ e alla Sig.ra AM la rimozione, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, di una recinzione metallica di tipo leggero, in quanto viziato da eccesso di potere e adottato in violazione di legge;
- nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale, anche se allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio de Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che oggetto del contendere è il provvedimento prot. n. 146/A/2024 a firma del Dirigente dell’Area Urbanistica del Comune di Napoli, avente ad oggetto “Ordine di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 380/2001 per opere abusive eseguite in Napoli, via Luigia Sanfelice alt. civ. 14/B”, notificato a mezzo di messo comunale in data 27.09.2024 (doc. 1), mediante il quale si ordina alla Prof.ssa De SQ e alla Sig.ra AM la rimozione, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, di una recinzione metallica di tipo leggero;
Ritenuto il ricorso manifestamente fondato e pertanto suscettibile di essere definito nel merito con sentenza in forma semplificata ex art. 60, c.p.a., previo avviso dato alle parti come da verbale, atteso che la recinzione, specie ove di tipo “leggero” non accompagnata da opere in muratura, rientra nello ius excludendi alios di cui è titolare il proprietario del fondo e pertanto non necessita di titolo edilizio, non comportando trasformazione edilizia ed urbanistica;
Rammentato che da tempo al giurisprudenza si esprime dei delineati sensi avendo precisato che “La delimitazione di appezzamenti di terreno necessari per svolgere l'attività d'impresa, oltre a costituire, se non diversamente previsto, una facoltà consentita dall'ordinamento al proprietario o all'esercente l'attività, non integri ex se alcun abuso edilizio, specie nel caso della realizzazione di recinzione in struttura e modalità c.d. leggere: ossia con l'infissione di paletti di legno collegati fra loro con filo di ferro, conformi, oltretutto, alla tipologia propria della pratica silvo-pastorale” (T.A.R. Liguria, Sez. I , 23/09/2014 , n. 1354; si è più di recente ribadito che “la realizzazione della recinzione non richiede titolo edilizio quando, per l’utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni dell’intervento, non comporti un’apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2029/2020); con la precisazione che solo la realizzazione di un muro di recinzione necessita dell’ottenimento del permesso di costruire (Cfr., Consiglio di Stato , sez. I , 07/08/2024 , n. 1005);
Ritenuto pertanto che il ricorso va accolto, con annullamento dell’impugnato provvedimento;
Valutato che le spese debbano seguire la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Napoli a corrispondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove assolto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso Graziano | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO