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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 07/11/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2652/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2652/2025 promossa da:
, , , nata a [...] il [...], Parte_1 CP_1 CP_2
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. QUERCIA GENNY che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 i sigg.ri , , e Pt_1 CP_1 Parte_3
hanno esposto: Parte_2
pagina 1 di 4 di aver contratto matrimonio concordatario in ALBA il 15/05/2011, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 14, parte II, Serie A, dell'anno 2011; che dal matrimonio sono nati i figli , a Torino il 9.1.2013, e , a Torino il 24.4.2018; Per_1 Per_2
che con sentenza di questo Tribunale del 27.3.2025 è stata omologata la separazione;
che sin dalla separazione la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto i presupposti di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha disposto che l'udienza si tenesse mediante lo scambio di note scritte;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso congiunto.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, la ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
15/05/2011 in ALBA da , , , nata a [...] il Parte_1 CP_1 CP_2
06/09/1973, e da , nato a [...] il [...], matrimonio trascritto Parte_2
nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di ALBA al N. 14, parte II Serie A, anno
2011, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 4 I coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento a titolo personale, essendo entrambi economicamente indipendenti.
I figli minori e , rimangono affidati ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2
abitativa prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con esercizio anche disgiunto della potestà sulle questioni di ordinaria amministrazione.
I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli minori relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei relativi bisogni, capacità, inclinazioni naturali.
Salvo diversi accordi - che i genitori potranno assumere liberamente in qualunque momento, previo accordo e nel rispetto dei bisogni dei figli - il padre terrà con sé i figli con le seguenti modalità: fine settimana alternati, da intendersi dal sabato mattina alle ore 12,00 sino alla domenica sera con rientro entro le ore 21 quando il padre riaccompagnerà i minori presso la casa materna;
nelle settimane in cui e non trascorreranno il fine settimana con il padre, il sig. Per_1 Per_2
prenderà i figli dal martedì prima di cena – intorno alle ore 19,00 con pernottamento presso il Pt_2
padre sino al giovedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola;
durante le ferie estive 15 giorni anche non consecutivi, o un diverso periodo che andrà concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno. Durante le vacanze gli incontri saranno sospesi. Il periodo di ferie viene inteso dai coniugi come quello compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e la ripresa del nuovo anno scolastico. durante le festività natalizie, salvo diverso accordo, 7 giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno (dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con possibilità solo in caso di accordo di alternare il 24/12 con un genitore ed il 25/12 con l'altro genitore e così¨ anche il 31/12 ed il 01/01. Natale 2025 con la madre. In detti periodo le visite saranno sospese. alternativamente il giorno di Pasqua o Lunedì dell'Angelo, a decorrere - in caso di disaccordo - dalla
Pasqua 2026 con il papà, metà delle vacanze di carnevale con un genitore e metà con l'altro. Le vacanze di carnevale 2026 il primo periodo con la madre e così alternativamente ogni anno successivo.
Entrambi i coniugi s'impegnano, in ogni caso, a rispettare la volontà dei figli per quanto attiene le modalità di visita descritte in precedenza tenendo conto dei loro impegni sportivi e ludici ed a concordare, con congruo anticipo e rispetto reciproco, eventuali variazioni ai predetti orari e giorni in ragione dei reciproci impegni (lavorativi e non) e di quelli, scolastici e non, dei minori.
pagina 3 di 4 Rimane altresì inteso che nei giorni di spettanza del padre lo stesso si impegna a mantenere regolari le attività sportive o scolastiche, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo il catechismo, l'oratorio, il calcio, le partite di calcio, feste di compleanno di compagni scuola etc.
Il regime dell'alternanza sarà altresì applicato ai giorni di eventuali festività per Ponti e per il compleanno.
Il Signor corrisponderà alla Signora a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei Pt_2 Pt_1
figli minori ed a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, la somma complessiva di euro 500,00 (cinquecento/00), ovvero € 250,00 per ciascun figlio, somma che verrà corrisposta con decorrenza dal deposito del presente ricorso. Detto importo sarà rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT (prossimo adeguamento novembre 2026).
Entrambi i coniugi concorreranno al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie relative ai minori come da voci specificamente individuate da Protocollo del CNF che le parti dichiarano di conoscere e che qui integralmente si richiama.
In relazione alle spese straordinarie i conteggi dare/avere tra le parti verranno effettuati con cadenza mensile ed il genitore obbligato al rimborso lo effettuerà entro il 10 del mese successivo.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente i documenti fiscali (ricevute e fatture) relative a spese deducibili.
Le detrazioni fiscali relative alle spese per i figli saranno godute al 50% dai coniugi, così come l'assegno Unico.
I coniugi si danno il reciproco assenso per il rinnovo/rilascio del passaporto.
I coniugi, dichiarano di aver tra loro regolato ogni reciproco rapporto di debito / credito così definendo i loro rapporti patrimoniali.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALBA di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 06/11/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2652/2025 promossa da:
, , , nata a [...] il [...], Parte_1 CP_1 CP_2
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. QUERCIA GENNY che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 i sigg.ri , , e Pt_1 CP_1 Parte_3
hanno esposto: Parte_2
pagina 1 di 4 di aver contratto matrimonio concordatario in ALBA il 15/05/2011, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 14, parte II, Serie A, dell'anno 2011; che dal matrimonio sono nati i figli , a Torino il 9.1.2013, e , a Torino il 24.4.2018; Per_1 Per_2
che con sentenza di questo Tribunale del 27.3.2025 è stata omologata la separazione;
che sin dalla separazione la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto i presupposti di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha disposto che l'udienza si tenesse mediante lo scambio di note scritte;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso congiunto.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, la ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
15/05/2011 in ALBA da , , , nata a [...] il Parte_1 CP_1 CP_2
06/09/1973, e da , nato a [...] il [...], matrimonio trascritto Parte_2
nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di ALBA al N. 14, parte II Serie A, anno
2011, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 4 I coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento a titolo personale, essendo entrambi economicamente indipendenti.
I figli minori e , rimangono affidati ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2
abitativa prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con esercizio anche disgiunto della potestà sulle questioni di ordinaria amministrazione.
I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli minori relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei relativi bisogni, capacità, inclinazioni naturali.
Salvo diversi accordi - che i genitori potranno assumere liberamente in qualunque momento, previo accordo e nel rispetto dei bisogni dei figli - il padre terrà con sé i figli con le seguenti modalità: fine settimana alternati, da intendersi dal sabato mattina alle ore 12,00 sino alla domenica sera con rientro entro le ore 21 quando il padre riaccompagnerà i minori presso la casa materna;
nelle settimane in cui e non trascorreranno il fine settimana con il padre, il sig. Per_1 Per_2
prenderà i figli dal martedì prima di cena – intorno alle ore 19,00 con pernottamento presso il Pt_2
padre sino al giovedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola;
durante le ferie estive 15 giorni anche non consecutivi, o un diverso periodo che andrà concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno. Durante le vacanze gli incontri saranno sospesi. Il periodo di ferie viene inteso dai coniugi come quello compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e la ripresa del nuovo anno scolastico. durante le festività natalizie, salvo diverso accordo, 7 giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno (dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con possibilità solo in caso di accordo di alternare il 24/12 con un genitore ed il 25/12 con l'altro genitore e così¨ anche il 31/12 ed il 01/01. Natale 2025 con la madre. In detti periodo le visite saranno sospese. alternativamente il giorno di Pasqua o Lunedì dell'Angelo, a decorrere - in caso di disaccordo - dalla
Pasqua 2026 con il papà, metà delle vacanze di carnevale con un genitore e metà con l'altro. Le vacanze di carnevale 2026 il primo periodo con la madre e così alternativamente ogni anno successivo.
Entrambi i coniugi s'impegnano, in ogni caso, a rispettare la volontà dei figli per quanto attiene le modalità di visita descritte in precedenza tenendo conto dei loro impegni sportivi e ludici ed a concordare, con congruo anticipo e rispetto reciproco, eventuali variazioni ai predetti orari e giorni in ragione dei reciproci impegni (lavorativi e non) e di quelli, scolastici e non, dei minori.
pagina 3 di 4 Rimane altresì inteso che nei giorni di spettanza del padre lo stesso si impegna a mantenere regolari le attività sportive o scolastiche, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo il catechismo, l'oratorio, il calcio, le partite di calcio, feste di compleanno di compagni scuola etc.
Il regime dell'alternanza sarà altresì applicato ai giorni di eventuali festività per Ponti e per il compleanno.
Il Signor corrisponderà alla Signora a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei Pt_2 Pt_1
figli minori ed a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, la somma complessiva di euro 500,00 (cinquecento/00), ovvero € 250,00 per ciascun figlio, somma che verrà corrisposta con decorrenza dal deposito del presente ricorso. Detto importo sarà rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT (prossimo adeguamento novembre 2026).
Entrambi i coniugi concorreranno al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie relative ai minori come da voci specificamente individuate da Protocollo del CNF che le parti dichiarano di conoscere e che qui integralmente si richiama.
In relazione alle spese straordinarie i conteggi dare/avere tra le parti verranno effettuati con cadenza mensile ed il genitore obbligato al rimborso lo effettuerà entro il 10 del mese successivo.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente i documenti fiscali (ricevute e fatture) relative a spese deducibili.
Le detrazioni fiscali relative alle spese per i figli saranno godute al 50% dai coniugi, così come l'assegno Unico.
I coniugi si danno il reciproco assenso per il rinnovo/rilascio del passaporto.
I coniugi, dichiarano di aver tra loro regolato ogni reciproco rapporto di debito / credito così definendo i loro rapporti patrimoniali.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALBA di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 06/11/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
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