TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/06/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1416/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1416/2025 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. ELISABETTA Controparte_1 C.F._1
STELLATO
e
(C.F. ) con l'avv. Controparte_2 C.F._2
ELISABETTA STELLATO
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 18.4.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in TA (BA) in data 22.3.2002 e che dalla loro unione è nata il [...] a [...] la figlia . Per_1 Con provvedimento in data 23.4.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 19.6.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 19.6.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Controparte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di TA di Controparte_2 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in TA il 22.3.2002 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto n.5 Parte 1 anno 2002 DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e fintantochè la casa coniugale di Piazza Attias n. 37 non sarà consegnata agli acquirenti, continueranno a coabitare colà assieme alla figlia.
2) Si dà atto che la casa coniugale di esclusiva proprietà del marito è stata posta in vendita al prezzo di euro 385,00,00 come da preliminare di compravendita allegato al ricorso ed il relativo rogito avverrà entro il 16 giugno 2025. All'atto della sottoscrizione del preliminare di compravendita il signor CP_1 corrisponderà alla GN la somma di euro 40.000,00 ed al momento del rogito CP_2 il signor corrisponderà alla GN la somma residua di euro 36.000,00 CP_1 CP_2 ed i coniugi si suddivideranno gli arredi e le suppellettili colà esistenti al fine di trasferirli nelle loro nuove residenze in tempo utile per la puntuale consegna dell'appartamento agli acquirenti.
3) All'atto della compravendita della casa coniugale, il marito corrisponderà alla moglie il 50% del valore del fondo commerciale cointestato e libero, ubicato in Livorno via Bacchelli n.70 identificato al vigente catasto urbano al Foglio 33,Part.536,sub.618, Cat.D/7, rendita euro 733,37 . Il valore dell'immobile viene stabilito di comune accordo in euro 170.000,00 per cui la GN dovrà percepire dal coniuge la somma di CP_2 euro 85.000,00
La GN , ricevuto il saldo prezzo pari al 50% del valore del fondo, si impegna CP_2
a cedere al coniuge il 50% della proprietà del fondo medesimo restando inteso che le relative spese notarili rimarranno ad esclusivo carico di questi.
4) La figlia maggiorenne ma non autosufficiente andrà a vivere assieme alla madre Per_1 al momento in cui ella avrà reperito un alloggio .
5) Il padre si accolla al 100% tutte le spese riguardanti il percorso universitario della figlia e tutte le spese di carattere straordinario che per lei si renderanno necessarie e corrisponderà alla madre la somma mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia fintantoché ella non sarà economicamente autosufficiente e con lei conviverà .
6) I coniugi, con la sottoscrizione del ricorso dichiarano di aver così provveduto a regolare tutti i loro rapporti patrimoniali.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 19.6.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1416/2025 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. ELISABETTA Controparte_1 C.F._1
STELLATO
e
(C.F. ) con l'avv. Controparte_2 C.F._2
ELISABETTA STELLATO
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 18.4.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in TA (BA) in data 22.3.2002 e che dalla loro unione è nata il [...] a [...] la figlia . Per_1 Con provvedimento in data 23.4.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 19.6.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 19.6.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Controparte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di TA di Controparte_2 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in TA il 22.3.2002 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto n.5 Parte 1 anno 2002 DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e fintantochè la casa coniugale di Piazza Attias n. 37 non sarà consegnata agli acquirenti, continueranno a coabitare colà assieme alla figlia.
2) Si dà atto che la casa coniugale di esclusiva proprietà del marito è stata posta in vendita al prezzo di euro 385,00,00 come da preliminare di compravendita allegato al ricorso ed il relativo rogito avverrà entro il 16 giugno 2025. All'atto della sottoscrizione del preliminare di compravendita il signor CP_1 corrisponderà alla GN la somma di euro 40.000,00 ed al momento del rogito CP_2 il signor corrisponderà alla GN la somma residua di euro 36.000,00 CP_1 CP_2 ed i coniugi si suddivideranno gli arredi e le suppellettili colà esistenti al fine di trasferirli nelle loro nuove residenze in tempo utile per la puntuale consegna dell'appartamento agli acquirenti.
3) All'atto della compravendita della casa coniugale, il marito corrisponderà alla moglie il 50% del valore del fondo commerciale cointestato e libero, ubicato in Livorno via Bacchelli n.70 identificato al vigente catasto urbano al Foglio 33,Part.536,sub.618, Cat.D/7, rendita euro 733,37 . Il valore dell'immobile viene stabilito di comune accordo in euro 170.000,00 per cui la GN dovrà percepire dal coniuge la somma di CP_2 euro 85.000,00
La GN , ricevuto il saldo prezzo pari al 50% del valore del fondo, si impegna CP_2
a cedere al coniuge il 50% della proprietà del fondo medesimo restando inteso che le relative spese notarili rimarranno ad esclusivo carico di questi.
4) La figlia maggiorenne ma non autosufficiente andrà a vivere assieme alla madre Per_1 al momento in cui ella avrà reperito un alloggio .
5) Il padre si accolla al 100% tutte le spese riguardanti il percorso universitario della figlia e tutte le spese di carattere straordinario che per lei si renderanno necessarie e corrisponderà alla madre la somma mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia fintantoché ella non sarà economicamente autosufficiente e con lei conviverà .
6) I coniugi, con la sottoscrizione del ricorso dichiarano di aver così provveduto a regolare tutti i loro rapporti patrimoniali.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 19.6.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra