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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Giudice del lavoro, dott. Dario Porrovecchio, nella causa iscritta al n.
1504/2023 R.G.L. promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Licata Anna e Rizzo Parte_1
Fabrizio
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
, in persona del Dirigente Generale, legale
[...]
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Beniamino Lipani
- resistente - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 26.07.2023 il ricorrente in epigrafe, avendo premesso di lavorare alle dipendenze dell'Assessorato convenuto e di essere stato trasferito su base volontaria a seguito di partecipazione all'interpello di mobilità interna indetto con manifestazione d'interesse del 10.7.2018 previa Delibera della Giunta Regionale n. 210 del 23.5.2018, eccepiva la mancata corresponsione dell'indennità di cui all'art. 62, comma 10, del C.C.R.L. relativo al Triennio giuridico ed economico 2016-2018. Chiedeva, pertanto, la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento dell'indennità una tantum pari a quattro mensilità nella misura di euro 3.740,08 o, in subordine, pari a due
1 mensilità nella misura di euro 1.870,04, il tutto oltre interessi di legge e rivalutazione
Costituitosi in giudizio l'Assessorato contestava la domanda avversaria rilevando che il C.C.R.L. 2016/2018 fosse stato stipulato in epoca successiva all'interpello a cui aveva partecipato il ricorrente e che, pertanto, non potendosi attribuire alcuna efficacia retroattiva alle disposizioni del predetto contratto, la pretesa indennità in esso disciplinata non potesse esserle riconosciuta.
La causa, istruita in via documentale, è stata discussa mediante scambio di note di trattazione scritta.
Il ricorso va respinto.
Al fine di procedere al corretto inquadramento della controversia, occorre, preliminarmente, operare una compiuta ricostruzione dei fatti e dei provvedimenti succedutesi nel tempo.
La Giunta della Regione Sicilia, con Delibera n. 210 del 23.5.2018, autorizzava l'individuazione nominativa del personale da assegnare, entro il limite di 50 Km dalla sede di servizio dagli Uffici periferici dell'Amministrazione regionale, ai Dipartimenti regionali delle attività produttive, dell'acqua e dei rifiuti, dell'energia e dell'ambiente che ne avevano fatto espressa richiesta, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni in materia di mobilità infradipartimentale ed interdipartimentale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, così come indicate dalla circolare n.16165 del
7.02.2018 dell'Assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.
Con nota prot. 79183 del 10 luglio 2018 l'Assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica pubblicava l'avviso per il reclutamento, su base volontaria, di personale regionale del comparto non dirigenziale, categoria A e B, da destinare al Dipartimento Acqua e Rifiuti, a seguito del quale diversi dipendenti, fra i quali il ricorrente, hanno presentato le istanze di adesione alla manifestazione d'interesse.
2 Con provvedimento n. 95772 del 3.9.2018 il
[...]
disponeva il trasferimento di una Controparte_2 parte dei dipendenti che avevano aderito alla manifestazione d'interesse, fra i quali pure il ricorrente.
Tanto premesso, l'odierno ricorrente lamenta l'omesso versamento dell'indennità di mobilità di cui all'art. 62, comma 10, del C.C.R.L. a seguito di detto trasferimento.
La difesa della convenuta eccepisce l'infondatezza della pretesa avanzate dalla ricorrente giacché il C.C.R.L. contenente la disposizione che prevede l'indennità in questione sarebbe stato stipulato in data 09.05.2019 e quindi in epoca successiva alla manifestazione di interesse indetta con nota prot. 79183 del
10 luglio 2018. Rileva, infatti, che per espressa previsione contenuta nell'art. 2, comma 2, del suddetto C.C.R.L., gli effetti dello stesso “decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salva diversa prescrizione del presente contratto”. Pertanto, non potendosi attribuire efficacia retroattiva alle norme sull'indennità una tantum, oggetto di pretesa, nessuna richiesta poteva avanzare la ricorrente, atteso che alla data di indizione del provvedimento di mobilità il
C.C.R.L. 2016-2018 non era stato sottoscritto e non poteva spiegare effetti.
La tesi della convenuta va condivisa con le precisazioni che seguono.
Nel caso di specie il provvedimento di trasferimento che interessa parte ricorrente è stato adottato con provvedimento del 03.09.2018, e dunque in data antecedente a quella di stipula del C.C.R.L. triennio 2016/2018.
Il contratto vigente al momento in cui era stato disposto il trasferimento non prevedeva il beneficio economico oggi richiesto, mentre gli effetti della previsione contenuta nell'art. 62, comma 10, del C.C.R.L. decorrevano dalla data di stipulazione, conformemente a quanto statuito nel precedente art. 2.
Infatti, se è vero che il primo comma dell'art. 2 prevede espressamente che il contratto concerne il periodo da gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 per la parte giuridica ed economica, il successivo comma 2 fissa la decorrenza dei relativi
3 effetti dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del contratto.
Ne consegue che, al fine di applicare la nuova disciplina sostanziale anche a periodi precedenti la sottoscrizione del nuovo contratto collettivo, è necessario che quest'ultimo lo preveda espressamente, per i singoli aspetti normativi o economici (come del resto è previsto, ad esempio, in materia di incrementi retributivi), altrimenti valendo la regola generale della decorrenza degli effetti dalla data della stipula.
E poiché, nella specie, nell'art. 62 del nuovo C.C.R.L. non vi è alcuna previsione di decorrenza degli effetti da data precedente la sottoscrizione, le nuove disposizioni non possono che valere per il futuro.
Pertanto, non avendo l'art. 62 del CCRL contemplato alcuna espressa previsione di retroattività, ed essendo il trasferimento adottato in epoca precedente alla stipula del CCRL, l'invocata indennità non può trovare applicazione nella fattispecie in esame.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese di lite vanno compensate, stante la sussistenza di precedenti difformi, anche di questo Tribunale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Trapani, 3.1.2025
Il Giudice
Dario Porrovecchio
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