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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 4456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4456 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
RG. N. 5149/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. RG 5149/2019, vertente
Tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, tutti in qualità di eredi legittimi di rappresentati e
[...] Parte_6 Persona_1 difesi dall'avv. Giuseppe De Luca, APPELLANTI E
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pompeo, CP_1 APPELLATA E
in persona del suo legale rappresentante, difeso dall'avv. Natalino Controparte_2 Guerrieri, APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 Con sentenza n. 645/2019, il tribunale di Frosinone ha così statuito, sulla domanda oggetto di causa, in fatto e in diritto:
“Con atto di citazione regolarmente notificato, i predetti attori, nella loro qualità di eredi di
citavano in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Sig.ra e la Persona_2 CP_1 predetta compagnia, chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti, patrimoniali e non in seguito alla morte del loro congiunto, avvenuto in seguito al sinistro stradale del 9/10/2014 all'incrocio tra la via Asi di Ferentino e la via Morolense, previo accertamento della responsabilità del Sig. conducente della vettura Mercedes CP_3 classe A tg: CP517HJ, di proprietà della convenuta e garantita dalla predetta compagnia. CP_1
In particolare, assumevano che il sinistro si era verificato anche a causa della condotta di guida del Sig. il quale avrebbe impegnato l'incrocio a velocità non prudenziale. CP_3
Si costituiva in giudizio la in persona del suo legale rappresentante, Controparte_4 chiedendo il rigetto della domanda, attesa la sua infondatezza, evidenziando l'esclusiva responsabilità della vittima, così come accertato in sede penale.
Si costituiva anche la Sig.ra chiedendo parimenti il rigetto della domanda, deducendo CP_1 che il suo assicuratore, nell'ambito della procedura di indennizzo diretto, le aveva integralmente risarcito i danni subiti.
Acquisti gli atti del procedimento penale, conclusosi con archiviazione, disposto l'esame in qualità di teste del Cap. CT nell'indagine penale, all'udienza del 29/03/2019 Testimone_1 venivano precisate le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
La domanda si presenta infondata.
In merito alla dinamica del sinistro i CC di Anagni, accorsi sui luoghi nell'immediatezza dell'evento, accertavano, sulla scorta degli elementi oggettivi raccolti (tracce lasciate dalle auto e zona dei danni ), le seguenti modalità di verificazione del sinistro: Il conducente del veicolo A, Mercedes classe A 180, tg CP517HJ, mentre percorreva la via Fontana La Noce, CP_3 proveniente dallo scalo ferroviario di Ferentino e diretto verso Morolo, giunto all'altezza dell'intersezione con via S.C. ASI via Quarto, veniva a collisione fronte-laterale con il veicolo B, Fiat PA, tg:CK234CE, condotta da il quale proveniente dal casello di Persona_1
Ferentino, in direzione via Quarto Curtiera, ometteva di arrestarsi all'intersezione stradale con relativo segnale di STOP, verticale e orizzontale.
A seguito della mancata precedenza da parte della Fiat PA e dell'inevitabile collisione, il veicolo A Mercedes, dopo aver effettuato una deviazione verso destra di 90 0, si posizionava all'interno della semicarreggiata di sx di via Quarto, mentre il veicolo B Fiat PA proseguiva la marcia nell'opposto senso di marcia, finendo all'interno della cunetta per il deflusso delle acque piovane ivi esistenti".
I verbalizzanti accertavano altresì che il aveva l'obbligo di indossare gli occhiali da Persona_1 vista durante la guida, come prescritto sulla patente, occhiali che venivano rinvenuti all'interno del vano porta oggetti, chiuso.
Come accennato, nei confronti del Sig. veniva avviato un procedimento penale n. CP_3
5090/14 per il reato di cui all'art. 589 comma 2 c.p., ossia di omicidio colposo, conclusosi con
Pagina 2 provvedimento di archiviazione in ragione dell'accertamento dell'esclusiva responsabilità del defunto nella causazione del sinistro.
A tale conclusione si perveniva all'esito di una C.T., affidata dal P.M. procedente al Cap. Tes_1
Quest'ultimo rassegnava le seguenti conclusioni: il conducente della Fiat percorreva
[...] ad una velocità di circa 61 km/h via Asi in direzione di Anagni. Giunto in corrispondenza dell'area del crocevia con la S.P. Morolense, la impegnava omettendo di ottemperare alla prescrizione del fermarsi e dare precedenza, venendo a collisione con l'autovettura Mercedes classe A, proveniente da Ferentino e diretta verso Morolo, marciante ad una velocità prudenziale e commisurata alle condizioni ambientali.
Pertanto, è possibile ricondurre l'antecedente causale unicamente al comportamento della vittima, caratterizzato da profili di colpa generica e specifica, che nella circostanza violava quanto prescritto dagli artt. 140, 141, 145, 146, 154 cds.
In particolare, avrebbe dovuto arrestare la marcia favorendo il transito della sopraggiungente autovettura Mercedes a cui era dovuta la precedenza di diritto e di fatto.
Contrariamente nessuna violazione può essere ascritta alla condotta di guida della Mercedes che, pur rispettando i criteri improntati sul rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza, non era in condizione per la repentinità della attuata manovra e la breve distanza che lo separava dalla zona di conflitto, di fronteggiare la situazione di manifesto pericolo delineatasi in conseguenza dl un comportamento illecito altrui"
II consulente, inoltre, constatava che il oltre all'omessa precedenza- Stop, teneva Persona_1 anche un velocità di marcia (61 km/h orari) superiore rispetto a quella prescritta da apposita segnaletica di 50 km orari, atteso che gli stessi verbalizzanti verificavano che la Fiat PA aveva la terza marcia inserita;
che il predetto, nonostante fosse obbligato a farlo, circolava senza fare uso degli occhiali da vista, occhiali che venivano rinvenuti nel cassetto chiuso;
che il su citato non indossava neppure le cinture di sicurezza, atteso che non risultavano attivati i Per_1 pretensionatori, il quali si attivano in caso di incidente stradale, ove le stesse siano indossate.
Tali cinture ovvero il mancato uso delle stesse deve essere posto in rapporto causale con l'evento morte, così come accertato dal consulente della Procura, dott. , autore Persona_3 dell'autopsia, laddove lo stesso riferiva che la morte è sopraggiunta per grave trauma cranio- facciale, con lesioni encefaliche ed inevitabile arresto dell'attività cardio- circolatoria.
Il C.T. veniva ascoltato nell'ambito del giudizio civile al fine di fornire Persona_4 chiarimenti sulla condotta di guida del e sull'eventuale sussistenza anche di un suo CP_3 contributo causale nella determinazione del sinistro. Lo stesso, confermando l'elaborato peritale, ribadiva che la velocità del veicolo antagonista sulla base dei calcoli effettuati è stata stimata al di sotto del limite massimo consentito di 50 km/h e circa la possibilità da parte del conducente di approntare una manovra di emergenza, questa non era possibile in quanto il pericolo è stato percepito a 4 metri di distanza, precisando di non poter escludere che prima dell'urto vi possa essere stato un deceleramento e che il punto d'urto è compatibile con la dinamica così come ricostruita e verificata attraverso un software di simulazione.
Si può dunque concludere nel senso che tutti questi elementi non lasciano alcun dubbio in merito alla sussistenza di una responsabilità esclusiva del defunto nella causazione del sinistro, la cui condotta di guida è stata gravemente imprudente sotto diversi punti di vista, nonché in merito
Pagina 3 all'assenza di qualsivoglia contributo causale nella condotta di guida del fatti già CP_3 cristallizzati in maniera esaustiva in sede penale.
La conseguenza è quindi il rigetto della domanda.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza, considerate le opportune riduzioni in ragione della qualità delle parti”.
Avverso detta sentenza, hanno proposto appello gli attori soccombenti, deducendone la erroneità e chiedendone la riforma, contestando la mancata ammissione dei mezzi istruttorie e la utilizzazione esclusiva della consulenza tecnico-modale, redatta dal CT del P.M., senza contraddittorio, laddove invece le circostanze del sinistro evidenzierebbero il contributo causale di CP_3 conducente del veicolo antagonista, anche considerando che la società assicuratrice aveva parzialmente risarcito il danno, così riconoscendo un concorso di colpa. Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, chiedono il riconoscimento del concorso di colpa del e la CP_3 conseguente condanna della società assicuratrice al risarcimento dei danni da loro subiti in proporzione al grado di corresponsabilità; in via subordinata chiedeva la compensazione integrale delle spese di lite di primo grado, essendo stata chiamata la proprietaria del veicolo solo per instaurare il litisconsorzio necessario, senza spiegare domanda nei suoi confronti. In ogni caso insistevano per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado
Si costituiva e concludeva “in via preliminare, rigettare il gravame Controparte_2 perché inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis C.P.C.”; nel merito, rigettare l'appello perché destituito di qualsiasi fondamento sia in fatto che in diritto, con conseguente conferma della Sentenza N. 645/2019 pubblicata in data 21/06/2019 dal Tribunale Civile di Frosinone – Dott. Stefano Troiani;
con vittoria di compensi, spese e spese generali anche per il presente grado di giudizio. Si costituiva altresì con distinta comparsa contestando ed impugnando tutto CP_1 quanto dedotto dall'appellante, in quanto infondato in fatto ed in diritto e chiedeva all'Ecc.ma Corte adita, in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'Appello proposto contro la sentenza emessa dal tribunale di Frosinone, in quanto infondato in fatto ed in diritto con conseguente conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza cartolare del 26 settembre 2025, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è solo parzialmente fondato.
Sulle modalità del sinistro, si rileva preliminarmente che è pacifico che il non si sia fermato Per_1 al segnale di STOP, che non allacciava la cintura di sicurezza (il decesso è avvenuto per le conseguenze del trauma cranio facciale) e non usava gli occhiali, di cui era prescritto l'obbligo alla guida. Attesa quindi la evidente responsabilità dello stesso nella manovra che ha determinato il sinistro, come più sopra descritta nella sentenza impugnata, deve verificarsi se sussistano elementi idonei a ritenere che il conducente del veicolo antagonista abbia a sua volta tenuto una condotta di guida inadeguata, ovvero che non sussistano elementi per ritenere superata la presunzione di colpa ex art. 2054 c.c. Va premesso, sul piano delle emergenze probatorie acquisite e valutate del primo giudice e contestate dagli odierni appellanti, che la consulenza espletata nel corso del procedimento penale è ben utilizzabile nel processo civile e può anche costituire, se reputata dal giudicante idonea a tal
Pagina 4 fine, il fondamento della decisione (cfr. Cass. sent. n. 19859 del 14/11/2012, con principi espressi a riguardo del processo tributario ma estensibili in linea generale: [… ] il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento, in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, le prove assunte in un diverso processo e anche in sede penale, quali prove atipiche idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se non congruamente motivato - con le altre risultanze del processo;
è, pertanto, utilizzabile nel giudizio tributario la relazione tecnica del consulente nominato dal PM nel corso del procedimento penale, proprio in quanto prova atipica acquisita in altro giudizio. Parimenti, il decreto di archiviazione può avere rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice, unitamente agli altri elementi probatori introdotti nel giudizio. Il primo giudice ha pertanto correttamente valutato la rilevanza probatoria di tali atti in questa sede civile. Quanto alla prova testimoniale, essa - relativamente ai verbalizzanti – è superflua in quanto non potrebbero dichiarare circostanze ulteriori e diverse da quelle già rilevate. Tanto premesso, rileva la Corte che la CT del PM offre ampia e analitica descrizione tecnica della ricostruzione del sinistro, ed è suffragata dall'esame e lo sviluppo logico - e con l'applicazione di precisi criteri tecnici di calcolo – della meccanica del sinistro , tenendo conto dello stato dei luoghi, delle lesioni riportate dal soggetto deceduto, dei danni dei veicoli, e in particolar modo delle rispettive velocità, ricostruite con l'applicazione di criteri tecnici quanto alla energia di deformazione, alla velocità post urto dei veicoli, al calcolo dei tempi di reazione allo spazio ed evitabilità del sinistro: ed è risultato accertato che, a fronte della manovra azzardata posta in essere dal conducente del veicolo PA, deceduto nel sinistro, il conducente del veicolo antagonista è giunto all'incrocio con una velocità (41 Km/h) inferiore al limite consentito e consona ai luoghi, e si è trovato l'ostacolo della autovettura PA ad una distanza “insufficiente per porre in essere qualsiasi manovra elusiva nonostante la sua velocità fosse consona alle circostanze ambientali e comunque attestata al di sotto del limite massimo consentito di 50 Km/h” ( si rinvia integralmente alla motivazione della CT in atti). La circostanza dichiarata – peraltro in via ipotetica - nel primo grado di giudizio dal CT che potesse il conducente della autovettura Mercedes decelerato prima del sinistro non modifica il fatto che è giunto all'incrocio a velocità consentita.
A tali emergenze processuali, che evidenziano la responsabilità esclusiva del de cuius nella determinazione del sinistro, gli attori odierni appellanti non hanno offerto elementi adeguati di contrasto, atteso che la CTP prodotta sostanzialmente non consente di ricostruire il processo logico e tecnico che abbia portato ad ipotizzare la diversa tesi, e in particolare la diversa velocità del veicolo Mercedes, né contiene una analitica critica dei criteri di calcolo adottati e rappresentati invece dal CT nel procedimento penale. I motivi di appello sulla dinamica del sinistro e sulla prova non consentono quindi di inficiare la motivazione della sentenza impugnata,
E' fondato l'appello quanto alla condanna alle spese nei confronti della proprietaria del veicolo, convenuta in causa in quanto litisconsorte necessaria, tenuto conto che nessuna domanda era stata proposta nei suoi confronti, né le difese di questa hanno aggiunto nulla alle emergenze istruttorie che hanno determinato il rigetto della domanda. Appare congrua pertanto la compensazione delle spese del primo grado.
Pagina 5 Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti nei confronti della società assicuratrice, e sono compensate per gli stessi motivi indicati sopra, nei confronti della appellata
CP_5
p.q.m.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa le spese del primo grado nei confronti di CP_1
Condanna gli appellanti al pagamento delle spese nei confronti di liquidate in Controparte_2 euro 3.473,00 oltre accessori di legge, compensa le spese del grado tra gli appellanti e CP_1
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
La Cons. est. La Presidente
dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. RG 5149/2019, vertente
Tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, tutti in qualità di eredi legittimi di rappresentati e
[...] Parte_6 Persona_1 difesi dall'avv. Giuseppe De Luca, APPELLANTI E
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pompeo, CP_1 APPELLATA E
in persona del suo legale rappresentante, difeso dall'avv. Natalino Controparte_2 Guerrieri, APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 Con sentenza n. 645/2019, il tribunale di Frosinone ha così statuito, sulla domanda oggetto di causa, in fatto e in diritto:
“Con atto di citazione regolarmente notificato, i predetti attori, nella loro qualità di eredi di
citavano in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Sig.ra e la Persona_2 CP_1 predetta compagnia, chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti, patrimoniali e non in seguito alla morte del loro congiunto, avvenuto in seguito al sinistro stradale del 9/10/2014 all'incrocio tra la via Asi di Ferentino e la via Morolense, previo accertamento della responsabilità del Sig. conducente della vettura Mercedes CP_3 classe A tg: CP517HJ, di proprietà della convenuta e garantita dalla predetta compagnia. CP_1
In particolare, assumevano che il sinistro si era verificato anche a causa della condotta di guida del Sig. il quale avrebbe impegnato l'incrocio a velocità non prudenziale. CP_3
Si costituiva in giudizio la in persona del suo legale rappresentante, Controparte_4 chiedendo il rigetto della domanda, attesa la sua infondatezza, evidenziando l'esclusiva responsabilità della vittima, così come accertato in sede penale.
Si costituiva anche la Sig.ra chiedendo parimenti il rigetto della domanda, deducendo CP_1 che il suo assicuratore, nell'ambito della procedura di indennizzo diretto, le aveva integralmente risarcito i danni subiti.
Acquisti gli atti del procedimento penale, conclusosi con archiviazione, disposto l'esame in qualità di teste del Cap. CT nell'indagine penale, all'udienza del 29/03/2019 Testimone_1 venivano precisate le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
La domanda si presenta infondata.
In merito alla dinamica del sinistro i CC di Anagni, accorsi sui luoghi nell'immediatezza dell'evento, accertavano, sulla scorta degli elementi oggettivi raccolti (tracce lasciate dalle auto e zona dei danni ), le seguenti modalità di verificazione del sinistro: Il conducente del veicolo A, Mercedes classe A 180, tg CP517HJ, mentre percorreva la via Fontana La Noce, CP_3 proveniente dallo scalo ferroviario di Ferentino e diretto verso Morolo, giunto all'altezza dell'intersezione con via S.C. ASI via Quarto, veniva a collisione fronte-laterale con il veicolo B, Fiat PA, tg:CK234CE, condotta da il quale proveniente dal casello di Persona_1
Ferentino, in direzione via Quarto Curtiera, ometteva di arrestarsi all'intersezione stradale con relativo segnale di STOP, verticale e orizzontale.
A seguito della mancata precedenza da parte della Fiat PA e dell'inevitabile collisione, il veicolo A Mercedes, dopo aver effettuato una deviazione verso destra di 90 0, si posizionava all'interno della semicarreggiata di sx di via Quarto, mentre il veicolo B Fiat PA proseguiva la marcia nell'opposto senso di marcia, finendo all'interno della cunetta per il deflusso delle acque piovane ivi esistenti".
I verbalizzanti accertavano altresì che il aveva l'obbligo di indossare gli occhiali da Persona_1 vista durante la guida, come prescritto sulla patente, occhiali che venivano rinvenuti all'interno del vano porta oggetti, chiuso.
Come accennato, nei confronti del Sig. veniva avviato un procedimento penale n. CP_3
5090/14 per il reato di cui all'art. 589 comma 2 c.p., ossia di omicidio colposo, conclusosi con
Pagina 2 provvedimento di archiviazione in ragione dell'accertamento dell'esclusiva responsabilità del defunto nella causazione del sinistro.
A tale conclusione si perveniva all'esito di una C.T., affidata dal P.M. procedente al Cap. Tes_1
Quest'ultimo rassegnava le seguenti conclusioni: il conducente della Fiat percorreva
[...] ad una velocità di circa 61 km/h via Asi in direzione di Anagni. Giunto in corrispondenza dell'area del crocevia con la S.P. Morolense, la impegnava omettendo di ottemperare alla prescrizione del fermarsi e dare precedenza, venendo a collisione con l'autovettura Mercedes classe A, proveniente da Ferentino e diretta verso Morolo, marciante ad una velocità prudenziale e commisurata alle condizioni ambientali.
Pertanto, è possibile ricondurre l'antecedente causale unicamente al comportamento della vittima, caratterizzato da profili di colpa generica e specifica, che nella circostanza violava quanto prescritto dagli artt. 140, 141, 145, 146, 154 cds.
In particolare, avrebbe dovuto arrestare la marcia favorendo il transito della sopraggiungente autovettura Mercedes a cui era dovuta la precedenza di diritto e di fatto.
Contrariamente nessuna violazione può essere ascritta alla condotta di guida della Mercedes che, pur rispettando i criteri improntati sul rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza, non era in condizione per la repentinità della attuata manovra e la breve distanza che lo separava dalla zona di conflitto, di fronteggiare la situazione di manifesto pericolo delineatasi in conseguenza dl un comportamento illecito altrui"
II consulente, inoltre, constatava che il oltre all'omessa precedenza- Stop, teneva Persona_1 anche un velocità di marcia (61 km/h orari) superiore rispetto a quella prescritta da apposita segnaletica di 50 km orari, atteso che gli stessi verbalizzanti verificavano che la Fiat PA aveva la terza marcia inserita;
che il predetto, nonostante fosse obbligato a farlo, circolava senza fare uso degli occhiali da vista, occhiali che venivano rinvenuti nel cassetto chiuso;
che il su citato non indossava neppure le cinture di sicurezza, atteso che non risultavano attivati i Per_1 pretensionatori, il quali si attivano in caso di incidente stradale, ove le stesse siano indossate.
Tali cinture ovvero il mancato uso delle stesse deve essere posto in rapporto causale con l'evento morte, così come accertato dal consulente della Procura, dott. , autore Persona_3 dell'autopsia, laddove lo stesso riferiva che la morte è sopraggiunta per grave trauma cranio- facciale, con lesioni encefaliche ed inevitabile arresto dell'attività cardio- circolatoria.
Il C.T. veniva ascoltato nell'ambito del giudizio civile al fine di fornire Persona_4 chiarimenti sulla condotta di guida del e sull'eventuale sussistenza anche di un suo CP_3 contributo causale nella determinazione del sinistro. Lo stesso, confermando l'elaborato peritale, ribadiva che la velocità del veicolo antagonista sulla base dei calcoli effettuati è stata stimata al di sotto del limite massimo consentito di 50 km/h e circa la possibilità da parte del conducente di approntare una manovra di emergenza, questa non era possibile in quanto il pericolo è stato percepito a 4 metri di distanza, precisando di non poter escludere che prima dell'urto vi possa essere stato un deceleramento e che il punto d'urto è compatibile con la dinamica così come ricostruita e verificata attraverso un software di simulazione.
Si può dunque concludere nel senso che tutti questi elementi non lasciano alcun dubbio in merito alla sussistenza di una responsabilità esclusiva del defunto nella causazione del sinistro, la cui condotta di guida è stata gravemente imprudente sotto diversi punti di vista, nonché in merito
Pagina 3 all'assenza di qualsivoglia contributo causale nella condotta di guida del fatti già CP_3 cristallizzati in maniera esaustiva in sede penale.
La conseguenza è quindi il rigetto della domanda.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza, considerate le opportune riduzioni in ragione della qualità delle parti”.
Avverso detta sentenza, hanno proposto appello gli attori soccombenti, deducendone la erroneità e chiedendone la riforma, contestando la mancata ammissione dei mezzi istruttorie e la utilizzazione esclusiva della consulenza tecnico-modale, redatta dal CT del P.M., senza contraddittorio, laddove invece le circostanze del sinistro evidenzierebbero il contributo causale di CP_3 conducente del veicolo antagonista, anche considerando che la società assicuratrice aveva parzialmente risarcito il danno, così riconoscendo un concorso di colpa. Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, chiedono il riconoscimento del concorso di colpa del e la CP_3 conseguente condanna della società assicuratrice al risarcimento dei danni da loro subiti in proporzione al grado di corresponsabilità; in via subordinata chiedeva la compensazione integrale delle spese di lite di primo grado, essendo stata chiamata la proprietaria del veicolo solo per instaurare il litisconsorzio necessario, senza spiegare domanda nei suoi confronti. In ogni caso insistevano per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado
Si costituiva e concludeva “in via preliminare, rigettare il gravame Controparte_2 perché inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis C.P.C.”; nel merito, rigettare l'appello perché destituito di qualsiasi fondamento sia in fatto che in diritto, con conseguente conferma della Sentenza N. 645/2019 pubblicata in data 21/06/2019 dal Tribunale Civile di Frosinone – Dott. Stefano Troiani;
con vittoria di compensi, spese e spese generali anche per il presente grado di giudizio. Si costituiva altresì con distinta comparsa contestando ed impugnando tutto CP_1 quanto dedotto dall'appellante, in quanto infondato in fatto ed in diritto e chiedeva all'Ecc.ma Corte adita, in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'Appello proposto contro la sentenza emessa dal tribunale di Frosinone, in quanto infondato in fatto ed in diritto con conseguente conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza cartolare del 26 settembre 2025, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è solo parzialmente fondato.
Sulle modalità del sinistro, si rileva preliminarmente che è pacifico che il non si sia fermato Per_1 al segnale di STOP, che non allacciava la cintura di sicurezza (il decesso è avvenuto per le conseguenze del trauma cranio facciale) e non usava gli occhiali, di cui era prescritto l'obbligo alla guida. Attesa quindi la evidente responsabilità dello stesso nella manovra che ha determinato il sinistro, come più sopra descritta nella sentenza impugnata, deve verificarsi se sussistano elementi idonei a ritenere che il conducente del veicolo antagonista abbia a sua volta tenuto una condotta di guida inadeguata, ovvero che non sussistano elementi per ritenere superata la presunzione di colpa ex art. 2054 c.c. Va premesso, sul piano delle emergenze probatorie acquisite e valutate del primo giudice e contestate dagli odierni appellanti, che la consulenza espletata nel corso del procedimento penale è ben utilizzabile nel processo civile e può anche costituire, se reputata dal giudicante idonea a tal
Pagina 4 fine, il fondamento della decisione (cfr. Cass. sent. n. 19859 del 14/11/2012, con principi espressi a riguardo del processo tributario ma estensibili in linea generale: [… ] il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento, in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, le prove assunte in un diverso processo e anche in sede penale, quali prove atipiche idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se non congruamente motivato - con le altre risultanze del processo;
è, pertanto, utilizzabile nel giudizio tributario la relazione tecnica del consulente nominato dal PM nel corso del procedimento penale, proprio in quanto prova atipica acquisita in altro giudizio. Parimenti, il decreto di archiviazione può avere rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice, unitamente agli altri elementi probatori introdotti nel giudizio. Il primo giudice ha pertanto correttamente valutato la rilevanza probatoria di tali atti in questa sede civile. Quanto alla prova testimoniale, essa - relativamente ai verbalizzanti – è superflua in quanto non potrebbero dichiarare circostanze ulteriori e diverse da quelle già rilevate. Tanto premesso, rileva la Corte che la CT del PM offre ampia e analitica descrizione tecnica della ricostruzione del sinistro, ed è suffragata dall'esame e lo sviluppo logico - e con l'applicazione di precisi criteri tecnici di calcolo – della meccanica del sinistro , tenendo conto dello stato dei luoghi, delle lesioni riportate dal soggetto deceduto, dei danni dei veicoli, e in particolar modo delle rispettive velocità, ricostruite con l'applicazione di criteri tecnici quanto alla energia di deformazione, alla velocità post urto dei veicoli, al calcolo dei tempi di reazione allo spazio ed evitabilità del sinistro: ed è risultato accertato che, a fronte della manovra azzardata posta in essere dal conducente del veicolo PA, deceduto nel sinistro, il conducente del veicolo antagonista è giunto all'incrocio con una velocità (41 Km/h) inferiore al limite consentito e consona ai luoghi, e si è trovato l'ostacolo della autovettura PA ad una distanza “insufficiente per porre in essere qualsiasi manovra elusiva nonostante la sua velocità fosse consona alle circostanze ambientali e comunque attestata al di sotto del limite massimo consentito di 50 Km/h” ( si rinvia integralmente alla motivazione della CT in atti). La circostanza dichiarata – peraltro in via ipotetica - nel primo grado di giudizio dal CT che potesse il conducente della autovettura Mercedes decelerato prima del sinistro non modifica il fatto che è giunto all'incrocio a velocità consentita.
A tali emergenze processuali, che evidenziano la responsabilità esclusiva del de cuius nella determinazione del sinistro, gli attori odierni appellanti non hanno offerto elementi adeguati di contrasto, atteso che la CTP prodotta sostanzialmente non consente di ricostruire il processo logico e tecnico che abbia portato ad ipotizzare la diversa tesi, e in particolare la diversa velocità del veicolo Mercedes, né contiene una analitica critica dei criteri di calcolo adottati e rappresentati invece dal CT nel procedimento penale. I motivi di appello sulla dinamica del sinistro e sulla prova non consentono quindi di inficiare la motivazione della sentenza impugnata,
E' fondato l'appello quanto alla condanna alle spese nei confronti della proprietaria del veicolo, convenuta in causa in quanto litisconsorte necessaria, tenuto conto che nessuna domanda era stata proposta nei suoi confronti, né le difese di questa hanno aggiunto nulla alle emergenze istruttorie che hanno determinato il rigetto della domanda. Appare congrua pertanto la compensazione delle spese del primo grado.
Pagina 5 Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti nei confronti della società assicuratrice, e sono compensate per gli stessi motivi indicati sopra, nei confronti della appellata
CP_5
p.q.m.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa le spese del primo grado nei confronti di CP_1
Condanna gli appellanti al pagamento delle spese nei confronti di liquidate in Controparte_2 euro 3.473,00 oltre accessori di legge, compensa le spese del grado tra gli appellanti e CP_1
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
La Cons. est. La Presidente
dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
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