Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 3885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3885 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 38849/2024 Reg. Gen.
RE BBLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MI
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 06/11/2024 e vertente
TRA
Parte_1 C.F. 1
Luogo e data di nascita MI in data 24/06/1970
Residenza e in VIA CAVOUR 3 MONCALIERI rappresentata e difesa dall'Avv. MAIENZA EMILIO presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti
Parte attrice
E
), CP_1 C.F. 2
Luogo e data di nascita: TUNISIA in data 31/07/1972
Residenza VIA GIUSEPPE UGOLINI 7 2 MI
Parte convenuta contumace
-in persona del Sostituto Con comunicazione all' Controparte_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 22 novembre 2024
OGGETTO: SEPARAZIONE
Conclusioni di parte attrice precisate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. il 6 maggio 2025
- DICHIARARE la separazione personale dei coniugi Parte_1 e CP_1
- RESPINGERE eventuali richieste economiche e/o contributive che il resistente dovesse e/o volesse avanzare;
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile a Tunisi il 26/08/2001, (atto trascritto a MILANO anno 2002, atto n61, parte 2C1 R 1)
Dall'unione non sono nati figli.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 06/11/2024 Parte_1 ha chiesto a questo
Tribunale di dichiarare la separazione dal marito con addebito.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 6 maggio 2025 verificata la regolarità della notifica ex art
143 c.pc., il Giudice delegato ha dichiarato la contumacia di CP_1
La parte attrice in udienza ha dichiarato:
Mi voglio separare.
Non vedo mio marito da otto anni.
Non so più nulla di lui.
Ho capito con il mio avvocato e voglio rinunciare alla domanda di addebito
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice ha rinunciato alle istanze istruttorie., ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Parte attrice ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e il Giudice delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati, ha ordinato la discussione orale della causa all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
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Sulla domanda di separazione personale
La natura delle doglianze esposte dall'attrice in ricorso, la prolungata assenza di ogni comunicazione tra le parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti e da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea, comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità "ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto¹
Sulle spese di lite.
La natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, portano a non disporre nulla in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
38849 del 2024, nella contumacia di parte convenuta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 e CP_1
[...] he hanno contratto matrimonio a Tunisi il26/08/2001, atto trascritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di MI (atto trascritto a MILANO anno 2002, atto n61, parte 2C1 R 1) 2. Nulla sulle spese
3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MI, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 2183 del 30 gennaio 2013.