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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/04/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N.955/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 30 dicembre 2022 da
Parte_1
- SEDE di VICENZA- C.F.
[...]
– con sede legale in Roma, via IV Novembre, 144, in persona P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Odetta Donazzan, C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._1
Email_1
e dall'avv. Francesco Cappelluti, C.F. con C.F._2
domicilio digitale PEC
Email_2
- appellante - contro
, P.IVA , con sede legale Controparte_1 P.IVA_2
in 36030 Costabissara (VI), via Roma n. 18 in persona dell'omonimo titolare, P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea P.IVA_2
Toldo, C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._3
Email_3
- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n.202/22 del Tribunale di Vicenza – sezione Lavoro
In punto: azione di regresso
Causa trattata all'udienza del 6 marzo 2025.
Conclusioni per parte appellante: “NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
Voglia 1'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento dell'appello promosso dall' , accertata la fondatezza dell'azione di regresso promossa Pt_1
dall' avverso la ditta , in Controparte_2 Controparte_1
persona dell'omonimo titolare, riformare integralmente la pronuncia del
Giudice del lavoro di Vicenza n.202/2022 pubblicata in data 04.07.2022, appurando la responsabilità di parte resistente -odierna appellata- e conseguentemente condannando la medesima al pagamento della somma di €.92.416,59, o quella diversa che risulterà di giustizia, con rivalutazione
e gli interessi di legge comunque successivi al calcolo effettuato nell'ultimo prospetto oneri in atti redatto dalla Sede di Vicenza.
Con integrale restituzione delle somme liquidate a titolo di spese di lite a favore del (come da prospetto allegato sub doc. Controparte_1
n.9).
pag. 2/12 In ogni caso: spese e competenze di lite rifuse per entrambi i gradi di giudizio, come per legge.
In via istruttoria ... (vedasi pag.22 appello)”
Conclusioni per parte appellata : “In Controparte_1
via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale proposto;
Nel merito, rigettare integralmente il proposto gravame in quanto inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza.
Condannare l' al pagamento di spese, diritti e onorari del presente Pt_1
giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria ... (vedasi pag.11 memoria)”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 30 dicembre 2022 l' ha Pt_1
impugnato la sentenza n.202/22 del giudice del lavoro del Tribunale di
Vicenza con la quale ha rigettato la domanda di regresso dell nei Pt_1
confronti dell'odierno appellato, titolare della impresa “ Controparte_1
” in relazione all'infortunio occorso alla dipendente
[...] Controparte_3
il 13 gennaio 2015.
Con memoria depositata il 24 febbraio 2025 si è costituita il signor chiedendo di respingere l'impugnazione. Controparte_1
La causa è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Il giudice vicentino ha rilevato che il giorno dell'infortunio la lavoratrice era sola all'interno del laboratorio, individuando nella sua narrazione contenuta nelle sommarie informazioni rese ai funzionari dello Spisal del pag. 3/12 20 febbraio 2017 la fonte per la ricostruzione a seguito dell'accesso avvenuto in data 24 gennaio 2017.
Da tale ricostruzione era emerso che in occasione dell'infortunio la donna era intenta alla lavorazione di masse di pasta di pane e, in particolare, alla loro introduzione nel “cilindro automatico” della macchina impastatrice che doveva assottigliare la pasta. Nel dettaglio la procedura prevedeva che l'operatrice dovesse appoggiare la pasta su un nastro che trasportava la massa fino a due rulli sovrapposti che provvedevano poi alla stesura.
Nel procedere a tale operazione la IG , avendo notato sui CP_3
cilindri dei residui di impasto del giorno precedente, per rimuoverli, si è chinata sul macchinario, senza spegnerlo, avvicinando la mano ai suddetti rulli. Questi ultimi intercettavano l'arto della donna fino a schiacciarlo, venendo liberata solo per l'intervento del titolare, allertato dalle grida della donna.
Su tali presupposti il primo giudice ha ritenuto che fossero integrati i presupposti dell'esonero di cui all'art. 10 d. P.R. n.1124 del 1965: “In base agli elementi offerti in giudizio, tuttavia, non pare che il fatto sia imputabile al datore di lavoro;
- lo Spisal ha infatti accertato che la barra sensibile installata sul macchinario, che avrebbe dovuto intercettare il braccio della lavoratrice e arrestare il movimento non appena rilevatane la presenza nell'area pericolosa, quella dei rulli, era collocata ad una distanza da questi ultimi (55 cm) inferiore quella prevista dalla normativa
UNI EN 294/1992 (72 cm); - il Servizio di Prevenzione ha contestato tale violazione, ravvisando in essa un profilo di responsabilità per l'infortunio della sig.ra , al costruttore del macchinario e al venditore del CP_3
medesimo, mentre ha espressamente escluso qualsiasi responsabilità del
pag. 4/12 datore di lavoro all'esito dell'esame della sua posizione, trattandosi di vizio di fabbricazione che ha ritenuto “occulto”.”.
Con riguardo allo specifico profilo di addebito ha ritenuto che la mancata verifica della conformità del macchinario alle norme UNI EN 294/1992, non potesse essere attribuita al convenuto “considerato che se il vizio è stato ritenuto occulto significa che esso non era percepibile, soprattutto da un artigiano dalla modestissima organizzazione che per assolvere ai suoi obblighi di sicurezza in parte qua si era diligentemente affidato ad un rivenditore professionale e aveva provveduto all'acquisto un macchinario munito delle necessarie certificazioni”. Da ciò il ragionevole e legittimo affidamento riposto in tale acquisto circa la conformità alle regole di sicurezza.
In questa prospettiva ha pure escluso che operasse un obbligo di sorveglianza sul macchinario operato, come pure erano esclusi ulteriori profili di responsabilità inerenti alla mancata formazione e alla mancata sorveglianza della lavoratrice, essendo stata riconosciuta la prima dallo stesso e la condizione di lavoratrice con una apprezzabile anzianità Pt_1
lavorativa (8 anni) come addetta alla produzione di pane e prodotti dolciari, all'utilizzo di macchinari e alla pulizia;
quanto alla sorveglianza, tenuto conto delle modestissime dimensioni dell'organizzazione aziendale (il titolare e la lavoratrice), considerati i ritmi e gli orari di attività di un panificio e del suo laboratorio, non era esigibile una costante vigilanza del datore di lavoro sulla dipendente.
2) Appella la decisione l' premettendo, in particolare, che il Pt_1
macchinario sul quale si era verificato l'infortunio era stato acquistato pochi giorni prima dell'evento, ossia il 31 dicembre 2016.
pag. 5/12 Col primo articolato motivo l'Ente si duole della mancata corretta applicazione della disciplina legale e la sua applicazione in linea con la giurisprudenza di legittimità che in base alla quale “In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del
1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall' deve essere condotto secondo le regole comuni della Pt_1
responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso.” (Sez. L - , Sentenza
n. 12041 del 19/06/2020, Rv. 657981 - 01).
Da tale premessa deriva che l'assenza di qualsivoglia deduzione circa l'assenza di profili di colpa addebitabile al datore di lavoro determina, per ciò solo, l'affermazione della sua responsabilità per l'infortunio.
In senso contrario alla inesistenza di profili di colpa, poi, evidenzia l'accertamento dello Spisal circa la non corretta distanza della barra sensibile (a cm. 55 anziché a cm. 72), senza che possa essere integrata l'ipotesi nello stesso accertamento adombrata di un “vizio occulto”, in contrasto con gli obblighi ricadenti su chi, come il datore di lavoro, è investito di una posizione di garanzia.
Dubita, poi, della valenza del DVR – valorizzato dallo Spisal - nel quale viene attribuito un rischio “basso” di schiacciamento delle mani, trattandosi di documento redatto nel breve frangente tra l'acquisto del macchinario e il pag. 6/12 verificarsi dell'infortunio, senza che, quindi, fosse apprezzabile l'effettiva valutazione in concreto del relativo rischio specifico.
Riafferma che la sola certificazione apposta sul macchinario non esime l'utilizzatore dalle verifiche circa l'effettiva conformità alle regole di sicurezza e prevenzione infortunistica.
Richiama in questa prospettiva l'allegato V del d.l.vo n.81 del 2008
(“Direttiva macchine”) circa la necessità di efficace protezione della zona di imbocco se non inaccessibile. In tale modo, l'assenza di una griglia di protezione – in realtà prevista dal modello di macchina su cui era avvenuto l'infortunio -, per altro menzionata dalla lavoratrice in sede di sommarie informazioni, costituiva l'unico presidio che rendeva effettivamente
“basso” il rischio di infortunio, di talché la sola presenza della barra sensibile non esauriva le misure atte a prevenire detto rischio. Riproduce le caratteristiche del macchinario nel quale, al sollevarsi della griglia, si verifica l'automatico arresto dei cilindri nei quale scorre l'impasto.
E' mancata ad avviso dell'appellante anche l'adeguata formazione in quanto emerso dallo stesso modo di procedere della lavoratrice una prassi consistente nell'agevolare l'immissione dell'impasto.
In conclusione, esclusa l'eventuale rilevanza di un concorso di colpa della lavoratrice si duole col secondo motivo della condanna al pagamento delle spese di lite come mero riflesso dell'accoglimento del superiore motivo.
3) L'appello è fondato.
Va superata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla parte convenuta, posto che costituisce parte essenziale ed unicamente necessaria ai fini dell'esame nel merito dell'impugnazione, l'individuazione delle parti della sentenza censurate e le ragioni di critica a fondamento della riforma,
pag. 7/12 senza che, a corredo dell'atto sia articolato un vero e proprio progetto alternativo di decisione (in tale senso Cass.civ. Sez. U - , Ordinanza n.
36481 del 13/12/2022, Rv. 666375 - 01).
Nel merito, anche sulla scorta del principio di diritto richiamato nell'introduzione del proprio gravane dall va affermata la Pt_1
responsabilità datoriale in relazione ai plurimi profili già indicati con l'appello.
Va rammentato che l'eventuale presenza di certificazione del macchinario non esclude di per sé l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro della rispondenza ai requisiti di sicurezza necessari per prevenire il rischio infortunistico: “In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l'evento dannoso sia provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare tale macchina e di adottare tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori;
a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio di progettazione, che non consentano di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza.
(Fattispecie relativa a macchinario denominato "linea di spianatura e taglio trasversale bandellatrice", acquistato dieci anni prima dell'infortunio e dotato di marchio CE nonché di un meccanismo di segregazione delle parti mobili pericolose, agevolmente apribile, ma privo di un sistema di blocco automatico delle parti in movimento, in cui la Corte
pag. 8/12 ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro in relazione alle lesioni occorse a un lavoratore mentre lo stava ripulendo, per non avere adeguato gli standard di sicurezza alla luce dei progressi della tecnologia e non avere installato meccanismi di blocco automatico).” (Cass. pen. Sez. 4 - , Sentenza n. 41147 del 27/10/2021 Ud.
(dep. 12/11/2021) Rv. 282065 – 01).
L'art.71 de d.l.lvo n.81 del 2008, tra l'altro, prevede: “
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
…
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
…”
Correttamente la difesa dell' richiama la direttiva macchina, in Pt_1
particolare va ricordata la prescrizione secondo la quale “
1. Le macchine impastatrici devono essere munite di coperchio totale o parziale atto ad evitare che il lavoratore possa comunque venire in contatto con gli organi lavoratori in moto.
2. Le protezioni di cui al comma precedente devono essere provviste del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3
pag. 9/12
3. Quando per ragioni tecnologiche non sia possibile applicare le protezioni ed i dispositivi di cui ai commi precedenti, si devono adottare altre idonee misure per eliminare o ridurre il pericolo.”.
Ne consegue che l'assenza di un meccanismo che imponeva la segregazione dei rulli in movimento ovvero di blocco nel caso di intrusione degli arti dell'operatore in una zona prossima ai rulli stessi, costituivano un evidente presidio di sicurezza, la cui carenza era tutt'altro che “occulta” e avrebbe imposto al datore di lavoro di operare le opportune verifiche e di adottare i necessari accorgimenti per assicurare che la lavorazione avvenisse secondo le regole di sicurezza ora richiamate.
Contrariamente all'assunto difensivo del datore di lavoro circa il carattere abnorme ed imprevedibile del gesto compiuto dall'infortunata non è integrato dalla condotta tenuta dalla lavoratrice: l'atto di pulire la zona di imbocco dell'impastatrice da residui della precedente lavorazione costituisce un atto sicuramente negligente e malaccorto della dipendente, ossia una di quelle situazioni tipicamente prevedibili e presupposte per cui la regola prevenzionistica è posta.
Non ha neppure rilievo la circostanza che la macchina non fosse dotata all'origine di griglia di protezione non è decisiva. L'informatrice si è limitata ad affermare che non c'era una griglia. Sul punto la precisazione degli accertatori che la macchina non fosse dotata di griglia (con rinvio a quanto precisato dal costruttore nel documento 8 allegato al rapporto conclusivo, allegato non disponibile, quindi, senza possibile di compiuta verifica), non incide sui presupposti per affermare la responsabilità datoriale: se la griglia non fosse stata applicabile alla macchina, doveva essere assicurato un alternativo presidio di sicurezza o la macchina non pag. 10/12 poteva essere utilizzata in condizioni di forte esposizione al rischio.
Peraltro, il modello indicato nel proprio atto dall' depone in senso Pt_1
contrario, ossia per la presenza di una griglia e quindi, sul piano tecnico per quegli interventi di correzione e manutenzione previsti dall'art.71 cit.
(“…assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z”).
Non ha neppure rilievo la dimensione aziendale con una ridotta organizzazione del lavoro: non costituisce esimente per il datore di lavoro introdurre nella propria organizzazione una macchina che per la rischiosità derivante dal suo impiego esponga il lavoratore ad infortunio. Nulla esclude che il datore di lavoro si avvalesse di consulente esterno per le opportune verifiche anche in forza dei richiami agli artt17 e 34 del d.l.vo n81 cit..
Tanto basta per affermare la responsabilità del datore di lavoro con assorbimento di ogni ulteriore questione o argomento.
Non è sorta discussione in ordine alla quantificazione della misura del regresso, fissata in €. 92.416,59 oltra gli interessi dalla domanda al saldo.
4) In applicazione del principio della soccombenza, consegue l'onere della parte appellata di rifondere l'appellante delle spese di lite sopportate per entrambi i gradi di giudizio, liquidate dal collegio come in dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, nel medio rispetto al valore di causa.
p.q.m.
pag. 11/12 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna al pagamento in favore dell' della somma Controparte_1 Pt_1
di €.92.416,59 oltre accessori di legge;
- ordina la restituzione delle somme pagate a titolo di spese di lite oltre agli interessi legale dal pagamento al saldo
- condanna al pagamento in favore dell' delle spese Controparte_1 Pt_1
di lite di entrambi i gradi giudizio liquidate quanto al primo grado in
€.
9.048 e quanto al presente grado in €.9.900,00 oltre al rimborso forfetario del 15 % ex lege.
Venezia, 6 marzo 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 12/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 30 dicembre 2022 da
Parte_1
- SEDE di VICENZA- C.F.
[...]
– con sede legale in Roma, via IV Novembre, 144, in persona P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Odetta Donazzan, C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._1
Email_1
e dall'avv. Francesco Cappelluti, C.F. con C.F._2
domicilio digitale PEC
Email_2
- appellante - contro
, P.IVA , con sede legale Controparte_1 P.IVA_2
in 36030 Costabissara (VI), via Roma n. 18 in persona dell'omonimo titolare, P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea P.IVA_2
Toldo, C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._3
Email_3
- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n.202/22 del Tribunale di Vicenza – sezione Lavoro
In punto: azione di regresso
Causa trattata all'udienza del 6 marzo 2025.
Conclusioni per parte appellante: “NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
Voglia 1'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento dell'appello promosso dall' , accertata la fondatezza dell'azione di regresso promossa Pt_1
dall' avverso la ditta , in Controparte_2 Controparte_1
persona dell'omonimo titolare, riformare integralmente la pronuncia del
Giudice del lavoro di Vicenza n.202/2022 pubblicata in data 04.07.2022, appurando la responsabilità di parte resistente -odierna appellata- e conseguentemente condannando la medesima al pagamento della somma di €.92.416,59, o quella diversa che risulterà di giustizia, con rivalutazione
e gli interessi di legge comunque successivi al calcolo effettuato nell'ultimo prospetto oneri in atti redatto dalla Sede di Vicenza.
Con integrale restituzione delle somme liquidate a titolo di spese di lite a favore del (come da prospetto allegato sub doc. Controparte_1
n.9).
pag. 2/12 In ogni caso: spese e competenze di lite rifuse per entrambi i gradi di giudizio, come per legge.
In via istruttoria ... (vedasi pag.22 appello)”
Conclusioni per parte appellata : “In Controparte_1
via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale proposto;
Nel merito, rigettare integralmente il proposto gravame in quanto inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza.
Condannare l' al pagamento di spese, diritti e onorari del presente Pt_1
giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria ... (vedasi pag.11 memoria)”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 30 dicembre 2022 l' ha Pt_1
impugnato la sentenza n.202/22 del giudice del lavoro del Tribunale di
Vicenza con la quale ha rigettato la domanda di regresso dell nei Pt_1
confronti dell'odierno appellato, titolare della impresa “ Controparte_1
” in relazione all'infortunio occorso alla dipendente
[...] Controparte_3
il 13 gennaio 2015.
Con memoria depositata il 24 febbraio 2025 si è costituita il signor chiedendo di respingere l'impugnazione. Controparte_1
La causa è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Il giudice vicentino ha rilevato che il giorno dell'infortunio la lavoratrice era sola all'interno del laboratorio, individuando nella sua narrazione contenuta nelle sommarie informazioni rese ai funzionari dello Spisal del pag. 3/12 20 febbraio 2017 la fonte per la ricostruzione a seguito dell'accesso avvenuto in data 24 gennaio 2017.
Da tale ricostruzione era emerso che in occasione dell'infortunio la donna era intenta alla lavorazione di masse di pasta di pane e, in particolare, alla loro introduzione nel “cilindro automatico” della macchina impastatrice che doveva assottigliare la pasta. Nel dettaglio la procedura prevedeva che l'operatrice dovesse appoggiare la pasta su un nastro che trasportava la massa fino a due rulli sovrapposti che provvedevano poi alla stesura.
Nel procedere a tale operazione la IG , avendo notato sui CP_3
cilindri dei residui di impasto del giorno precedente, per rimuoverli, si è chinata sul macchinario, senza spegnerlo, avvicinando la mano ai suddetti rulli. Questi ultimi intercettavano l'arto della donna fino a schiacciarlo, venendo liberata solo per l'intervento del titolare, allertato dalle grida della donna.
Su tali presupposti il primo giudice ha ritenuto che fossero integrati i presupposti dell'esonero di cui all'art. 10 d. P.R. n.1124 del 1965: “In base agli elementi offerti in giudizio, tuttavia, non pare che il fatto sia imputabile al datore di lavoro;
- lo Spisal ha infatti accertato che la barra sensibile installata sul macchinario, che avrebbe dovuto intercettare il braccio della lavoratrice e arrestare il movimento non appena rilevatane la presenza nell'area pericolosa, quella dei rulli, era collocata ad una distanza da questi ultimi (55 cm) inferiore quella prevista dalla normativa
UNI EN 294/1992 (72 cm); - il Servizio di Prevenzione ha contestato tale violazione, ravvisando in essa un profilo di responsabilità per l'infortunio della sig.ra , al costruttore del macchinario e al venditore del CP_3
medesimo, mentre ha espressamente escluso qualsiasi responsabilità del
pag. 4/12 datore di lavoro all'esito dell'esame della sua posizione, trattandosi di vizio di fabbricazione che ha ritenuto “occulto”.”.
Con riguardo allo specifico profilo di addebito ha ritenuto che la mancata verifica della conformità del macchinario alle norme UNI EN 294/1992, non potesse essere attribuita al convenuto “considerato che se il vizio è stato ritenuto occulto significa che esso non era percepibile, soprattutto da un artigiano dalla modestissima organizzazione che per assolvere ai suoi obblighi di sicurezza in parte qua si era diligentemente affidato ad un rivenditore professionale e aveva provveduto all'acquisto un macchinario munito delle necessarie certificazioni”. Da ciò il ragionevole e legittimo affidamento riposto in tale acquisto circa la conformità alle regole di sicurezza.
In questa prospettiva ha pure escluso che operasse un obbligo di sorveglianza sul macchinario operato, come pure erano esclusi ulteriori profili di responsabilità inerenti alla mancata formazione e alla mancata sorveglianza della lavoratrice, essendo stata riconosciuta la prima dallo stesso e la condizione di lavoratrice con una apprezzabile anzianità Pt_1
lavorativa (8 anni) come addetta alla produzione di pane e prodotti dolciari, all'utilizzo di macchinari e alla pulizia;
quanto alla sorveglianza, tenuto conto delle modestissime dimensioni dell'organizzazione aziendale (il titolare e la lavoratrice), considerati i ritmi e gli orari di attività di un panificio e del suo laboratorio, non era esigibile una costante vigilanza del datore di lavoro sulla dipendente.
2) Appella la decisione l' premettendo, in particolare, che il Pt_1
macchinario sul quale si era verificato l'infortunio era stato acquistato pochi giorni prima dell'evento, ossia il 31 dicembre 2016.
pag. 5/12 Col primo articolato motivo l'Ente si duole della mancata corretta applicazione della disciplina legale e la sua applicazione in linea con la giurisprudenza di legittimità che in base alla quale “In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del
1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall' deve essere condotto secondo le regole comuni della Pt_1
responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso.” (Sez. L - , Sentenza
n. 12041 del 19/06/2020, Rv. 657981 - 01).
Da tale premessa deriva che l'assenza di qualsivoglia deduzione circa l'assenza di profili di colpa addebitabile al datore di lavoro determina, per ciò solo, l'affermazione della sua responsabilità per l'infortunio.
In senso contrario alla inesistenza di profili di colpa, poi, evidenzia l'accertamento dello Spisal circa la non corretta distanza della barra sensibile (a cm. 55 anziché a cm. 72), senza che possa essere integrata l'ipotesi nello stesso accertamento adombrata di un “vizio occulto”, in contrasto con gli obblighi ricadenti su chi, come il datore di lavoro, è investito di una posizione di garanzia.
Dubita, poi, della valenza del DVR – valorizzato dallo Spisal - nel quale viene attribuito un rischio “basso” di schiacciamento delle mani, trattandosi di documento redatto nel breve frangente tra l'acquisto del macchinario e il pag. 6/12 verificarsi dell'infortunio, senza che, quindi, fosse apprezzabile l'effettiva valutazione in concreto del relativo rischio specifico.
Riafferma che la sola certificazione apposta sul macchinario non esime l'utilizzatore dalle verifiche circa l'effettiva conformità alle regole di sicurezza e prevenzione infortunistica.
Richiama in questa prospettiva l'allegato V del d.l.vo n.81 del 2008
(“Direttiva macchine”) circa la necessità di efficace protezione della zona di imbocco se non inaccessibile. In tale modo, l'assenza di una griglia di protezione – in realtà prevista dal modello di macchina su cui era avvenuto l'infortunio -, per altro menzionata dalla lavoratrice in sede di sommarie informazioni, costituiva l'unico presidio che rendeva effettivamente
“basso” il rischio di infortunio, di talché la sola presenza della barra sensibile non esauriva le misure atte a prevenire detto rischio. Riproduce le caratteristiche del macchinario nel quale, al sollevarsi della griglia, si verifica l'automatico arresto dei cilindri nei quale scorre l'impasto.
E' mancata ad avviso dell'appellante anche l'adeguata formazione in quanto emerso dallo stesso modo di procedere della lavoratrice una prassi consistente nell'agevolare l'immissione dell'impasto.
In conclusione, esclusa l'eventuale rilevanza di un concorso di colpa della lavoratrice si duole col secondo motivo della condanna al pagamento delle spese di lite come mero riflesso dell'accoglimento del superiore motivo.
3) L'appello è fondato.
Va superata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla parte convenuta, posto che costituisce parte essenziale ed unicamente necessaria ai fini dell'esame nel merito dell'impugnazione, l'individuazione delle parti della sentenza censurate e le ragioni di critica a fondamento della riforma,
pag. 7/12 senza che, a corredo dell'atto sia articolato un vero e proprio progetto alternativo di decisione (in tale senso Cass.civ. Sez. U - , Ordinanza n.
36481 del 13/12/2022, Rv. 666375 - 01).
Nel merito, anche sulla scorta del principio di diritto richiamato nell'introduzione del proprio gravane dall va affermata la Pt_1
responsabilità datoriale in relazione ai plurimi profili già indicati con l'appello.
Va rammentato che l'eventuale presenza di certificazione del macchinario non esclude di per sé l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro della rispondenza ai requisiti di sicurezza necessari per prevenire il rischio infortunistico: “In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l'evento dannoso sia provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare tale macchina e di adottare tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori;
a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio di progettazione, che non consentano di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza.
(Fattispecie relativa a macchinario denominato "linea di spianatura e taglio trasversale bandellatrice", acquistato dieci anni prima dell'infortunio e dotato di marchio CE nonché di un meccanismo di segregazione delle parti mobili pericolose, agevolmente apribile, ma privo di un sistema di blocco automatico delle parti in movimento, in cui la Corte
pag. 8/12 ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro in relazione alle lesioni occorse a un lavoratore mentre lo stava ripulendo, per non avere adeguato gli standard di sicurezza alla luce dei progressi della tecnologia e non avere installato meccanismi di blocco automatico).” (Cass. pen. Sez. 4 - , Sentenza n. 41147 del 27/10/2021 Ud.
(dep. 12/11/2021) Rv. 282065 – 01).
L'art.71 de d.l.lvo n.81 del 2008, tra l'altro, prevede: “
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
…
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
…”
Correttamente la difesa dell' richiama la direttiva macchina, in Pt_1
particolare va ricordata la prescrizione secondo la quale “
1. Le macchine impastatrici devono essere munite di coperchio totale o parziale atto ad evitare che il lavoratore possa comunque venire in contatto con gli organi lavoratori in moto.
2. Le protezioni di cui al comma precedente devono essere provviste del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3
pag. 9/12
3. Quando per ragioni tecnologiche non sia possibile applicare le protezioni ed i dispositivi di cui ai commi precedenti, si devono adottare altre idonee misure per eliminare o ridurre il pericolo.”.
Ne consegue che l'assenza di un meccanismo che imponeva la segregazione dei rulli in movimento ovvero di blocco nel caso di intrusione degli arti dell'operatore in una zona prossima ai rulli stessi, costituivano un evidente presidio di sicurezza, la cui carenza era tutt'altro che “occulta” e avrebbe imposto al datore di lavoro di operare le opportune verifiche e di adottare i necessari accorgimenti per assicurare che la lavorazione avvenisse secondo le regole di sicurezza ora richiamate.
Contrariamente all'assunto difensivo del datore di lavoro circa il carattere abnorme ed imprevedibile del gesto compiuto dall'infortunata non è integrato dalla condotta tenuta dalla lavoratrice: l'atto di pulire la zona di imbocco dell'impastatrice da residui della precedente lavorazione costituisce un atto sicuramente negligente e malaccorto della dipendente, ossia una di quelle situazioni tipicamente prevedibili e presupposte per cui la regola prevenzionistica è posta.
Non ha neppure rilievo la circostanza che la macchina non fosse dotata all'origine di griglia di protezione non è decisiva. L'informatrice si è limitata ad affermare che non c'era una griglia. Sul punto la precisazione degli accertatori che la macchina non fosse dotata di griglia (con rinvio a quanto precisato dal costruttore nel documento 8 allegato al rapporto conclusivo, allegato non disponibile, quindi, senza possibile di compiuta verifica), non incide sui presupposti per affermare la responsabilità datoriale: se la griglia non fosse stata applicabile alla macchina, doveva essere assicurato un alternativo presidio di sicurezza o la macchina non pag. 10/12 poteva essere utilizzata in condizioni di forte esposizione al rischio.
Peraltro, il modello indicato nel proprio atto dall' depone in senso Pt_1
contrario, ossia per la presenza di una griglia e quindi, sul piano tecnico per quegli interventi di correzione e manutenzione previsti dall'art.71 cit.
(“…assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z”).
Non ha neppure rilievo la dimensione aziendale con una ridotta organizzazione del lavoro: non costituisce esimente per il datore di lavoro introdurre nella propria organizzazione una macchina che per la rischiosità derivante dal suo impiego esponga il lavoratore ad infortunio. Nulla esclude che il datore di lavoro si avvalesse di consulente esterno per le opportune verifiche anche in forza dei richiami agli artt17 e 34 del d.l.vo n81 cit..
Tanto basta per affermare la responsabilità del datore di lavoro con assorbimento di ogni ulteriore questione o argomento.
Non è sorta discussione in ordine alla quantificazione della misura del regresso, fissata in €. 92.416,59 oltra gli interessi dalla domanda al saldo.
4) In applicazione del principio della soccombenza, consegue l'onere della parte appellata di rifondere l'appellante delle spese di lite sopportate per entrambi i gradi di giudizio, liquidate dal collegio come in dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, nel medio rispetto al valore di causa.
p.q.m.
pag. 11/12 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna al pagamento in favore dell' della somma Controparte_1 Pt_1
di €.92.416,59 oltre accessori di legge;
- ordina la restituzione delle somme pagate a titolo di spese di lite oltre agli interessi legale dal pagamento al saldo
- condanna al pagamento in favore dell' delle spese Controparte_1 Pt_1
di lite di entrambi i gradi giudizio liquidate quanto al primo grado in
€.
9.048 e quanto al presente grado in €.9.900,00 oltre al rimborso forfetario del 15 % ex lege.
Venezia, 6 marzo 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
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