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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/04/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1360/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1360/2021 tra
ATTORE Parte_1
e
CONVENUTO Controparte_1
Oggi 11 APRILE 2025 innanzi alla dott.ssa Antonella Lupis, sono comparsi:
Per l'avv. Orlando. Parte_1
Per il convenuto 'avv.Vittorina Zappia per delega dell'avv. Giuseppe Mollica. Controparte_1
Il Giudice invita a precisare le conclusioni.
L'attore precisa come da atto introduttivo e successivi verbali di causa e note conclusive regolarmente depositate.
Il convenuto si riporta agli atti e verbali di causa nonché alle rispettive note difensive in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, ritiratosi in camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art.281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
.
Il Giudice dott. ssa Antonella Lupis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Il Giudice Designato Antonella LUPIS, ai sensi dell'art.281 sexies cpc, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.1360 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in alla via Cadorna n.6, presso lo studio dell'Avv. Domenico CP_1
Orlandoi, dal quale è rappresentata e difesa giusto mandato in atti;
ATTORE
E
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mollica per delega in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito a CP_1
CONVENUTO
OGGETTO: domanda di risarcimento danni da insidia.
CONCLUSIONI
All'udienza odierna di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti costituite concludevano come da note scritte ritualmente depositate. IN FATTO E IN DIRITTO
L'attrice, con azione ordinaria ex artt.2051 c.c. e in via subordinata ex art.2043 c.c., agiva in giudizio contro il quale proprietario della strada via Controparte_1
Cusmano per sentirla condannare al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi
€.16792,79 occorsi alla sua persona a causa di un sinistro verificatosi il 10.01.2019 verso le ore 19,30 circa, mentre stava percorrendo a piedi la via Cusmano direzione
RC-CZ, a causa di una buca né visibile né segnalata, cadeva a terra e riportava lesioni come da documentazione sanitaria che produceva. Veniva tramite 118 trasportata al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di che le diagnosticava: “trauma contusivo con CP_1
escoriazione naso e successivamente rettificata in “frattura lievemente scomposta ossa proprie del naso – prognosi giorni 7”. Il danno non patrimoniale subito veniva quantificato nell'importo sopra specificato che l'attrice richiedeva al come CP_1
risarcimento.
Si costituiva in giudizio l'ente comunale che contestava la domanda proposta nei suoi confronti chiedendone il rigetto. Deduceva che l'attrice non era stata accorta per cui andava applicato il principio di autoresponsabilità e comunque la buca non era insidiosa o non visibile. Contestava la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art.2051 c.c.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
Concessi i termini di cui all'art.183 VI comma cpc, dopo istruzione della causa mediante assunzione di prova testimoniale richiesta da parte attrice, il giudice ammetteva la CTU medico-legale i cui esiti venivano contestati dall'attrice e, comunque la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc.
La domanda attorea va accolta per le ragioni e con le precisazioni di seguito esposte.
Dall'esame complessivo della prova, si ritiene che sia stato in primo luogo dimostrato il fatto storico, ovvero che il giorno 10 gennaio 2019 si è verificato l'incidente per cui è causa su quel tratto di strada. Il teste marito dell'attrice, Tes_1 sentito all'udienza del 12.01.2024 dichiarava: “Ho assistito all'incidente occorso a mia moglie. Ricordo che erano le 19.20 circa nel mese di gennaio del 2019 quando io e mia moglie eravamo usciti di casa diretti al supermercato che si trova vicino. Mi ero accorto che stava arrivando mio cugino a piedi per cui dissi a mia moglie Per_1
di avviarsi verso il supermercato mentre io sono rimasto ad aspettare mio cugino.
Giunta in prossimità di un mobilificio, ad un trentina di metri circa da dove mi trovavo, vidi mia moglie scendere dal marciapiedi e cadere rovinosamente in strada con la parte davanti del corpo. Nel frattempo sopraggiungeva una macchina che fortunatamente non la investiva, anzi la conducente del mezzo scendeva per soccorrerla e chiamare la Polizia di Siderno che è giunta più tardi oltre ai soccorsi.
Io e mio cugino che ancora non mi aveva raggiunto, siamo subito accorsi e ci siamo accorti che era presente una buca sulla strada.” Aggiunge anche che aveva piovuto e che l'illuminazione pubblica in quel tratto di strada non funzionava. Le stesse circostanze sono state confermate dall'altro teste Pt_1
La dinamica per come accertata mediante la prova orale e corredata anche dalle fotografie che rappresentano i luoghi di causa perfettamente riconosciute dai testi, comprova che la presenza della buca di dimensioni consistenti non segnalata e in un tratto poco illuminato, per come accertato anche dalla polizia intervenuta, ha rappresentato a tutti gli effetti un'insidia.
Indubbiamente il va ritenuto, quale custode ed ente proprietario, CP_1
responsabile del sinistro causato dalla buca non riparata. La Corte di Cassazione è intervenuta per chiarire ancor meglio, nei casi di danni da insidia, il principio inerente alla distribuzione tra le parti dell'onere della prova, nell'ambito della responsabilità disciplinata dall'art.2051 c.c.(Cass. Sez. VI, Sent., 3.2.2015 n.1896). Ha infatti stabilito che la prova del caso fortuito incombe al custode, ma presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia. Presupposto assolto dall'odierna attrice. Per meglio intenderci, l'azione proposta dall'attrice ai sensi dell'art.2051 c.c. e, in subordine ex art.2043 c.c, implica che non sia necessario, assumendo la responsabilità oggettiva ex art.2051 c.c., invocare il principio della visibilità della buca, tenuto conto che il fruitore della strada nel transitare, esprime un affidamento sulla manutenzione della cosa pubblica uti cives. In virtù del principio della responsabilità oggettiva, quello che va invocato è se l'ente proprietario e custode, sia in grado di dimostrare il caso fortuito. Il criterio distintivo appena richiamato è stato ribadito più volte dalla Suprema
Corte che a tal proposito ha statuito: “L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art.2051 c.c.dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura e alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art.1227 c.c. “(cfr. Cass. Ord. N.2481 del 2018 e Cass., ord.n. 9315/2019).
Da tali pronunce è inevitabile trarre spunto anche sull'applicabilità dell'art.1227 c.c. invocata dal comune, che nel caso in esame non può ricorrere, non ravvisando alcuna condotta imprudente dell'attrice da incidere in modo causalmente determinante da interrompere il nesso di causalità di cui all'art.2051 c.c. Ritiene questo giudice che la condotta assunta dall'attrice non sia fatto automaticamente idoneo ad interrompere il nesso di causalità con la res. Ai fini dell'applicazione del combinato disposto degli artt.1227 c.c. e 2056 c.c. al caso specifico, non può non evidenziarsi che la buca, oltre a non essere segnalata, non era visibile a causa della illuminazione pubblica assente nello specifico tratto. Alla luce di tali risultanze, non ritiene questo giudice applicabile l'art.1227 c.c. ai fini di una riduzione del quantum debeatur, proprio perché le condizioni del tratto di strada erano generalmente cattive, a causa di una mancata vigilanza dell'ente proprietario. Venendo all'entità del danno patito dall'attrice, la CTU medico-legale ha accertato che dalle lesioni subite dall'attrice, sono residuati postumi permanenti nella percentuale del 4%, una ITP assoluta di 15 gg, una ITP al 75% di 30 gg, una ITP al
50% di 20 gg ed infine una ITP al 25% di 20 gg. Le valutazioni medico-legali che hanno confermato in ogni caso la compatibilità eziologica sotto il profilo medico-legale tra l'evento e le lesioni riportate, sono in parte condivisibili, in quanto non si può riconoscere una ITP assoluta in relazione alle lesioni riportate. Va quindi rimodulata l'ITP in gg. 45 al 75%, rimanendo invariati gli altri giorni di ITP per come ripartiti dal
CTU. L'entità pertanto del danno non patrimoniale è pari ad €. 8.969,89 di cui €.
3.694,47 a titolo di danno biologico ed €.5.275,42 a titolo di ITP. Nulla a titolo di danno morale non avendo l'attrice allegato fatti specifici incidenti sull'attività dinamico- relazionale. Nulla può essere invece riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, perché non documentato neppure come spese mediche.
Sulla somma dovuta vanno aggiunti –trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore- gli interessi cd da “lucro cessante”, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del danneggiato, mentre gli interessi hanno funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro. Questi ultimi, da individuarsi al tasso legale, nelle varie epoche di riferimento, vanno computati sulla minor somma ottenuta dalla devalutazione e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data del sinistro a quella di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sez un. 1712/1995; Cass. 492/2001).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate applicando le tariffe minime in ragione della questione affrontata di facile soluzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con atto ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e Parte_1
deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie la domanda attrice e per l'effetto condanna il in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t, al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di €.8.969,89 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi come indicato in parte motiva;
b) condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €
2.540,00 per compensi ed €.237,00 per spese vive, oltre spese generali, iva (se dovuta)
e cap come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato che ne ha fatto richiesta quale antistatario.
c) pone a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate con apposito decreto.
Così deciso a seguito della camera di consiglio in Locri l'11 aprile 2025.
Il GOP
Dott.ssa Antonella Lupis