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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/06/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2023 / 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023 promossa da c.f. , con l'avv. SABINO STEFANIA e l'avv. Parte_1 C.F._1
PARI OMAR
ATTRICE contro
, c.f. , Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 07.03.2025
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE ricorreva innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire pronunziare il Parte_1 divorzio da e ottenere l'affidamento congiunto del figlio Controparte_1 minore nato il [...], con collocazione presso la casa materna attualmente sita nella Per_1
Repubblica di San Marino, disporre in capo ad entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al
1 mantenimento di in modalità alternata – ovvero ciascun genitore provvederà in via diretta al Per_1 mantenimento del figlio nei periodi in cui soggiornerà con lui ad Oxford (Inghilterra) – ove Per_1 studia e vive durante il periodo scolastico, ponendo a carico di entrambi i genitori in parti uguali le spese della scuola e dei viaggi. In sede di precisazione delle conclusioni, poi, chiedeva di collocare il figlio minore presso l'abitazione materna qualora lasciasse l'Inghilterra - ponendo a carico di Per_1 entrambi i genitori il suo mantenimento diretto nella misura ritenuta di giustizia, per il tempo in cui ciascuno convivrà con lo stesso. Inoltre, chiedeva di disporre che le spese e le utenze relative alla casa sita in Oxford – locata dal resistente ma pagata dalla ricorrente, saranno suddivise all'80% a carico della ricorrente e al 20% a carico del resistente. Poi, chiedeva di onerare il resistente al pagamento delle spese condominiali e delle utenze nella misura del 20% qualora la ricorrente decidesse di acquistare un immobile ad Oxford. Infine, chiedeva di dichiarare le parti economicamente autosufficienti.
Spiegava la ricorrente di aver contratto matrimonio con in Rimini il Controparte_1
04.05.2002, che dopo alcuni anni il rapporto si incrinava e stante l'intollerabilità della convivenza, nel 2011 i coniugi si separavano consensualmente con provvedimento del Tribunale di Rimini – RG 1249/2011 del 19.08.2011. Successivamente il 26.11.2012 nasceva – sempre Persona_2 curato e assistito da entrambi i genitori. Specificava la ricorrente che alcuna ricostituzione della comunione di vita si era ricostituita tra le parti dopo la separazione e che era arrivato a seguito Per_1 di un occasionale ed isolato rapporto tra le parti.
Il resistente nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio e pertanto, veniva dichiarato contumace.
In sede di udienza presidenziale, tenutasi il 21.03.2023, veniva ascoltata la ricorrente, la quale precisava che il figlio da un anno studiava ad Oxford e viveva in un appartamento nel quale entrambi i genitori si alternano. Inoltre, precisava che la convivenza matrimoniale non era mai ripresa, essendosi verificata solo un'alternanza o coabitazione accanto al figlio minore. Il Presidente, quindi, visti gli atti, sentita la ricorrente ed il suo difensore, considerato che la mancata comparizione del resistente non consente di esperire il tentativo di conciliazione, emetteva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: dispone l'affidamento condiviso del figlio minore, la collocazione presso la madre, l'alternanza dei genitori presso la casa del Regno Unito in cui ora il minore abita, il mantenimento diretto da parte di ciascun genitore per il tempo in cui ciascuno convive con il minore e la ripartizione delle spese ed utenze dell'immobile per il 20% a carico del padre ed il resto della madre;
infine, assegnava la causa al giudice istruttore fissando innanzi allo stesso l'udienza di comparizione. All'udienza del 22.09.2023, il Giudice rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 cpc e fissava per i provvedimenti conseguenti l'udienza del 02.02.2024, ove si riservava sui mezzi istruttori richiesti.
Con ordinanza del 18.04.2024 il G.I., ritenute inammissibili le istanze istruttorie articolate, in quanto generiche;
ritenuto, in particolare, che le istanze istruttorie formulate (a fronte della nascita del figlio dopo la separazione) non siano idonee a escludere la riconciliazione, che tuttavia non è stata eccepita dal coniuge convenuto contumace, circostanza da sottoporre alla valutazione del collegio;
rigettava le istanze istruttorie e fissava per la discussione della causa l'udienza del 07.03.2025 quando la causa veniva trattenuta per la decisione.
In merito alla domanda di divorzio, emerge in atti che le parti hanno contratto matrimonio a Rimini il 04.05.2002 – matrimonio trascritto nel registro del comune di Rimini l'anno 2002, parte 1, atto n.
2 79, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, che insorgeva la crisi coniugale e nel 2011 i coniugi decidevano di separarsi e, con decreto del 19.08.2011 il Tribunale di Rimini omologava la separazione tra e , che successivamente Parte_1 Controparte_1 il 26.11.2012 nasceva Trascorsi sei mesi, proponeva domanda di divorzio. Per_1 Parte_1
Preliminarmente è necessario esaminare la sussistenza o meno di una riconciliazione tra le parti, attesa la nascita di il 26.11.2012 più di un anno dopo la separazione. Per_1
Il Collegio rileva sul punto che nel procedimento di divorzio l'interruzione della separazione deve essere eccepita dal convenuto e che questi rimanendo contumace mostra l'assenza di interesse ad eccepire una riconciliazione e quindi acquiescenza al divorzio, sicché si ritiene la domanda procedibile (cfr. Cass. n. 19535 del 17/09/2014). La stessa è anche fondata atteso che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalla ricorrente, potendosi presumere quella del resistente stante la sua contumacia e l'evidente disinteresse mostrato, deve pronunciarsi il divorzio tra e . Parte_1 Controparte_1
Quanto alle statuizioni relative al figlio minore non risultando allegate né rilevandosi criticità Per_1 in merito alla figura paterna, stante la richiesta della ricorrente nonché la rispondenza all'interesse del minore che venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori. Per_1
Il figlio rimarrà collocato presso la madre nella casa materna -ove i genitori si alterneranno in modo pressoché paritario secondo accordi tra le parti- per il periodo scolastico, mentre per i periodi di vacanza o al termine del ciclo scolastico o, ove il minore manifestasse il desiderio di tornare a vivere in Italia, sarà collocato presso l'abitazione materna ove il padre potrà vedere e tenere con sé Per_1 il minore liberamente previo accordo con la madre - essendo questa la soluzione più tutelante per il minore. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, c.c. Tale regolamentazione rispecchia sostanzialmente le richieste della ricorrente, ma soprattutto l'interesse del minore a preservare il proprio rapporto con entrambi i genitori nonostante la crisi familiare.
Quanto al contributo per il mantenimento di – stante l'alternanza sostanzialmente paritaria Per_1 dei genitori nella casa ove il minore vive, risulta equo che ciascun genitore mantenga in via Per_1 diretta per il tempo che passa con lui.
Il Collegio prende atto della ripartizione accordata tra le parti riguardo alle spese ed utenze dell'immobile sito in Oxford ove vive, suddivise all'80% a carico della ricorrente e al 20% a Per_1 carico del resistente.
Le spese di lite, in ragione della particolarità del caso di specie vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, pronunciando nella causa promossa da ei confronti Parte_1 di , ogni altra eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
3 1. Pronuncia il divorzio tra che Parte_1 Controparte_1 avevano contratto matrimonio il 04.05.2002 a RIMINI (RN);
2. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini di procedere alla annotazione della presente sentenza – l'anno 2002, parte 1, atto n. 79;
3. Dispone l'affidamento congiunto di ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre;
1. Dispone che i genitori si alterneranno nella casa in Oxford ove il minore vive per ragioni scolastiche in modo pressoché paritario secondo accordi tra le parti;
dispone che per i periodi di vacanza o al termine del ciclo scolastico o, ove il minore manifestasse il desiderio di tornare a vivere in Italia, sia collocato presso l'abitazione materna ove il padre potrà vedere Per_1
e tenere con sé il minore liberamente previo accordo con la madre per un tempo paritario;
2. Pone in capo a ciascun genitore l'obbligo di provvedere in via diretta al mantenimento di
Per_1
3. Disciplinate secondo gli accordi tra le parti le spese e le utenze dell'immobile sito in Oxford ove vive - 80% a carico della ricorrente e 20% a carico del resistente;
Per_1
4. Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 05.06.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023 promossa da c.f. , con l'avv. SABINO STEFANIA e l'avv. Parte_1 C.F._1
PARI OMAR
ATTRICE contro
, c.f. , Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 07.03.2025
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE ricorreva innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire pronunziare il Parte_1 divorzio da e ottenere l'affidamento congiunto del figlio Controparte_1 minore nato il [...], con collocazione presso la casa materna attualmente sita nella Per_1
Repubblica di San Marino, disporre in capo ad entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al
1 mantenimento di in modalità alternata – ovvero ciascun genitore provvederà in via diretta al Per_1 mantenimento del figlio nei periodi in cui soggiornerà con lui ad Oxford (Inghilterra) – ove Per_1 studia e vive durante il periodo scolastico, ponendo a carico di entrambi i genitori in parti uguali le spese della scuola e dei viaggi. In sede di precisazione delle conclusioni, poi, chiedeva di collocare il figlio minore presso l'abitazione materna qualora lasciasse l'Inghilterra - ponendo a carico di Per_1 entrambi i genitori il suo mantenimento diretto nella misura ritenuta di giustizia, per il tempo in cui ciascuno convivrà con lo stesso. Inoltre, chiedeva di disporre che le spese e le utenze relative alla casa sita in Oxford – locata dal resistente ma pagata dalla ricorrente, saranno suddivise all'80% a carico della ricorrente e al 20% a carico del resistente. Poi, chiedeva di onerare il resistente al pagamento delle spese condominiali e delle utenze nella misura del 20% qualora la ricorrente decidesse di acquistare un immobile ad Oxford. Infine, chiedeva di dichiarare le parti economicamente autosufficienti.
Spiegava la ricorrente di aver contratto matrimonio con in Rimini il Controparte_1
04.05.2002, che dopo alcuni anni il rapporto si incrinava e stante l'intollerabilità della convivenza, nel 2011 i coniugi si separavano consensualmente con provvedimento del Tribunale di Rimini – RG 1249/2011 del 19.08.2011. Successivamente il 26.11.2012 nasceva – sempre Persona_2 curato e assistito da entrambi i genitori. Specificava la ricorrente che alcuna ricostituzione della comunione di vita si era ricostituita tra le parti dopo la separazione e che era arrivato a seguito Per_1 di un occasionale ed isolato rapporto tra le parti.
Il resistente nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio e pertanto, veniva dichiarato contumace.
In sede di udienza presidenziale, tenutasi il 21.03.2023, veniva ascoltata la ricorrente, la quale precisava che il figlio da un anno studiava ad Oxford e viveva in un appartamento nel quale entrambi i genitori si alternano. Inoltre, precisava che la convivenza matrimoniale non era mai ripresa, essendosi verificata solo un'alternanza o coabitazione accanto al figlio minore. Il Presidente, quindi, visti gli atti, sentita la ricorrente ed il suo difensore, considerato che la mancata comparizione del resistente non consente di esperire il tentativo di conciliazione, emetteva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: dispone l'affidamento condiviso del figlio minore, la collocazione presso la madre, l'alternanza dei genitori presso la casa del Regno Unito in cui ora il minore abita, il mantenimento diretto da parte di ciascun genitore per il tempo in cui ciascuno convive con il minore e la ripartizione delle spese ed utenze dell'immobile per il 20% a carico del padre ed il resto della madre;
infine, assegnava la causa al giudice istruttore fissando innanzi allo stesso l'udienza di comparizione. All'udienza del 22.09.2023, il Giudice rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 cpc e fissava per i provvedimenti conseguenti l'udienza del 02.02.2024, ove si riservava sui mezzi istruttori richiesti.
Con ordinanza del 18.04.2024 il G.I., ritenute inammissibili le istanze istruttorie articolate, in quanto generiche;
ritenuto, in particolare, che le istanze istruttorie formulate (a fronte della nascita del figlio dopo la separazione) non siano idonee a escludere la riconciliazione, che tuttavia non è stata eccepita dal coniuge convenuto contumace, circostanza da sottoporre alla valutazione del collegio;
rigettava le istanze istruttorie e fissava per la discussione della causa l'udienza del 07.03.2025 quando la causa veniva trattenuta per la decisione.
In merito alla domanda di divorzio, emerge in atti che le parti hanno contratto matrimonio a Rimini il 04.05.2002 – matrimonio trascritto nel registro del comune di Rimini l'anno 2002, parte 1, atto n.
2 79, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, che insorgeva la crisi coniugale e nel 2011 i coniugi decidevano di separarsi e, con decreto del 19.08.2011 il Tribunale di Rimini omologava la separazione tra e , che successivamente Parte_1 Controparte_1 il 26.11.2012 nasceva Trascorsi sei mesi, proponeva domanda di divorzio. Per_1 Parte_1
Preliminarmente è necessario esaminare la sussistenza o meno di una riconciliazione tra le parti, attesa la nascita di il 26.11.2012 più di un anno dopo la separazione. Per_1
Il Collegio rileva sul punto che nel procedimento di divorzio l'interruzione della separazione deve essere eccepita dal convenuto e che questi rimanendo contumace mostra l'assenza di interesse ad eccepire una riconciliazione e quindi acquiescenza al divorzio, sicché si ritiene la domanda procedibile (cfr. Cass. n. 19535 del 17/09/2014). La stessa è anche fondata atteso che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalla ricorrente, potendosi presumere quella del resistente stante la sua contumacia e l'evidente disinteresse mostrato, deve pronunciarsi il divorzio tra e . Parte_1 Controparte_1
Quanto alle statuizioni relative al figlio minore non risultando allegate né rilevandosi criticità Per_1 in merito alla figura paterna, stante la richiesta della ricorrente nonché la rispondenza all'interesse del minore che venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori. Per_1
Il figlio rimarrà collocato presso la madre nella casa materna -ove i genitori si alterneranno in modo pressoché paritario secondo accordi tra le parti- per il periodo scolastico, mentre per i periodi di vacanza o al termine del ciclo scolastico o, ove il minore manifestasse il desiderio di tornare a vivere in Italia, sarà collocato presso l'abitazione materna ove il padre potrà vedere e tenere con sé Per_1 il minore liberamente previo accordo con la madre - essendo questa la soluzione più tutelante per il minore. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, c.c. Tale regolamentazione rispecchia sostanzialmente le richieste della ricorrente, ma soprattutto l'interesse del minore a preservare il proprio rapporto con entrambi i genitori nonostante la crisi familiare.
Quanto al contributo per il mantenimento di – stante l'alternanza sostanzialmente paritaria Per_1 dei genitori nella casa ove il minore vive, risulta equo che ciascun genitore mantenga in via Per_1 diretta per il tempo che passa con lui.
Il Collegio prende atto della ripartizione accordata tra le parti riguardo alle spese ed utenze dell'immobile sito in Oxford ove vive, suddivise all'80% a carico della ricorrente e al 20% a Per_1 carico del resistente.
Le spese di lite, in ragione della particolarità del caso di specie vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, pronunciando nella causa promossa da ei confronti Parte_1 di , ogni altra eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
3 1. Pronuncia il divorzio tra che Parte_1 Controparte_1 avevano contratto matrimonio il 04.05.2002 a RIMINI (RN);
2. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini di procedere alla annotazione della presente sentenza – l'anno 2002, parte 1, atto n. 79;
3. Dispone l'affidamento congiunto di ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre;
1. Dispone che i genitori si alterneranno nella casa in Oxford ove il minore vive per ragioni scolastiche in modo pressoché paritario secondo accordi tra le parti;
dispone che per i periodi di vacanza o al termine del ciclo scolastico o, ove il minore manifestasse il desiderio di tornare a vivere in Italia, sia collocato presso l'abitazione materna ove il padre potrà vedere Per_1
e tenere con sé il minore liberamente previo accordo con la madre per un tempo paritario;
2. Pone in capo a ciascun genitore l'obbligo di provvedere in via diretta al mantenimento di
Per_1
3. Disciplinate secondo gli accordi tra le parti le spese e le utenze dell'immobile sito in Oxford ove vive - 80% a carico della ricorrente e 20% a carico del resistente;
Per_1
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Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 05.06.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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