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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/04/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 7305 del 2024 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
(C.F. ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Vesuviano (NA), residente in [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli avvocati Giovanni Alfieri (C.F.
) ed Enzo Barco (C.F. ), con studio in C.F._2 C.F._3
Boscoreale (NA), alla Via S.T.E. Cirillo, n. 3
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.12.2024, la ricorrente in epigrafe esponeva: che, con comunicazione del 14/03/2024, notificata in data 08/04/2024, l' sede CP_1 di Castellammare di Stabia trasmetteva alla ricorrente richiesta di pagamento per somme ritenute indebitamente percepite per €. 6.004,14; che le somme richieste erano riferite a presunti pagamenti indebiti su pensione Cat.
INVCIV 07375630, per il periodo dal 01/06/2016 al 31/12/2017, ritenuti non spettanti;
che il provvedimento ivi impugnato, infatti, veniva in tal guisa motivato: “è stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”; che la richiesta dell' , tuttavia, era destituita di fondamento in Controparte_2 quanto con decreto di omologa RG 2901/2018 del 26/07/2019 del Tribunale di Torre
Annunziata sez. lav., sulla scorta delle risultanze della CTU, stilata dal Dott. Per_1
, veniva riconosciuto alla ricorrente il diritto al percepimento dell'indennità di
[...] frequenza, per il periodo dal 01/06/2017 al 12/12/2017; che, in data 26/09/2024, veniva trasmesso rituale ricorso amministrativo all' CP_1 per l'annullamento del provvedimento di indebito, senza alcun riscontro. Tanto precisato, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'annullamento dell' indebito, con ogni conseguente statuizione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, restava contumace l' . CP_1
Letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429
c.p.c..
**********
Preliminarmente va rilevato che l' , ritualmente evocato in giudizio, non si è CP_1 costituito.
1 Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che si vano ad esporre. La richiesta di pagamento dell' è riferita ad un presunto indebito per il periodo CP_1 dal 01/06/2016 al 31/12/2017. L'Ente, infatti, sostiene che per il periodo indicato la ricorrente abbia percepito una prestazione di invalidità civile non spettante e, pertanto, richiede la restituzione della somma di €. 6.004,14 ritenuta indebitamente corrisposta. Tale circostanza di fatto è confutata dalla documentazione in atti.
Invero, con decreto di omologa emesso nel procedimento RG 2901/2018, veniva accertato il diritto della ricorrente, all'epoca minorenne, al percepimento dell'indennità di frequenza per il periodo dal 01/06/2016 al 12/12/2017.
Né alcun diverso elemento conoscitivo è stato offerto in atti, stante la contumacia dell' . CP_1 Pertanto, la richiesta dell' è priva di pregio ed il provvedimento di indebito ivi CP_1 impugnato deve essere annullato, attesa la legittimità del percepimento dell'indennità di frequenza da parte della ricorrente per il periodo di cui sopra.
Spese secondo soccombenza
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento di indebito impugnato e, per l'effetto, ordine all' di restituire alla ricorrente le somme eventualmente medio tempore CP_1 decurtate;
condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € CP_1
2.540, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 15.4.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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