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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 14401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14401 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa AL PO, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 67123 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente tra in qualità di erede di e Parte_1 Persona_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Marina Silvestri, giusta Per_2 procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la citazione introduttiva attrice e REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA convenuta contumace nonché
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, e in Controparte_2 persona del pro tempore, rappresentati e difesi Controparte_3 dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliati ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura, in Roma via dei Portoghesi n. 12 intervenienti Motivi della Decisione 1. Fatti controversi. 1.1 Con l'atto introduttivo della lite la sig.ra Parte_1 assumendo di agire nella qualità di erede (figlia) di e Persona_1
ha citato la Repubblica Federale Tedesca chiedendo di: Persona_2
«accertare e dichiarare la Repubblica Federale di Germania responsabile per i danni tutti subiti, iure proprio e iure hereditatis, ivi compreso il danno parentale e tanatologico causati per la morte a seguito dell'uccisione di
[...]
e e per l'effetto condannare il convenuto al Per_3 Controparte_4 pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento di tutti i danni come richiesti per il complessivo importo di Euro 260.000,00 (Euro 130.000,00 per ogni fratello), oltre rivalutazione dalla data del crimine ed interessi legali. Ovvero nel diverso importo che risulterà nel corso del giudizio o nella somma
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maggiore o minore che il Giudice riterrà di liquidare anche in via equitativa, oltre la rivalutazione monetaria dalla data del 16.04.1944 e gli interessi legali». Il tutto con vittoria di spese e onorari. A sostegno della domanda, la parte attrice ha dedotto che i propri fratelli e , benché in giovanissima età e quindi non Per_3 CP_4 coinvolti nel conflitto bellico, subivano crimini di guerra e contro l'umanità; in particolare, venivano bruciati vivi alla tenera età di 6 e 12 anni, per rappresaglia, dalle forze armate del Terzo Reich;
la strage veniva consumata a seguito del decesso di un militare tedesco, imputato ad un concittadino del Comune di GO, sig. i soldati CP_5 tedeschi, individuata la capanna dove si era rifugiata la persona ritenuta colpevole della morte del camerata, ma dove erano presenti i piccoli e , le davano fuoco e assistevano all'atroce Per_3 CP_4 sofferenza e morte dei fratellini, impedendo loro di mettersi in salvo. Precisando di avere interesse a vedere risarcito sia il danno non patrimoniale patito dai propri danti causa, sia il danno sofferto iure proprio per avere perso il rapporto parentale con i fratelli, l'attrice ha sostenuto che la prova dei fatti allegati fosse fornita, tra gli altri, dall'Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia, dal programma del Comune di GO (LT) della Giornata della Memoria, dal manifesto per la ricorrenza della morte dei fratelli dalla targa e dall'onorificenza conferite dalla Repubblica Pt_1 italiana (cfr. documentazione allegata all'atto di citazione). La parte attrice ha quantificato il danno non patrimoniale nella complessiva somma di € 260.000,00 0 (€ 130.000,00 per ogni fratello), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. 1.2. La presidenza del Consiglio dei ministri e il Controparte_1
e delle finanze hanno svolto tempestivo intervento in causa chiedendo il
[...] rigetto della domanda. In particolare, hanno eccepito:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Contr Federale Tedesca, essendo il interveniente l'unico soggetto da evocare in giudizio, quale titolare del Fondo istituito con l'art. 43 del decreto-legge
30 aprile 2022, n. 36, e pertanto successore ex lege (a titolo particolare) della Repubblica Federale nel debito risarcitorio maturato nei confronti delle vittime del Terzo Reich;
- sempre in via preliminare, che fosse prescritto il credito da risarcimento del danno non patrimoniale, a causa della sopravvenuta estinzione del reato per morte del reo, ex art. 2947 comma 3 c.c. Nel merito, l'Avvocatura dello Stato ha eccepito la mancata allegazione e prova del danno (sia nell'an che nel quantum debeatur) asseritamente sofferto nonché l'impossibilità di richiedere il risarcimento del danno per la
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perdita del rapporto parentale, per essere l'attrice nata successivamente alla morte dei propri fratelli. In subordine la difesa erariale ha sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno ed ha affermato che, in sede di liquidazione del danno dalla somma spettante a titolo di risarcimento, dovesse essere dedotto quanto già percepito a titolo indennitario/risarcitorio in conseguenza dei medesimi fatti di causa, ed in forza della L. n. 96/1955, del d.P.R. n. 2043/1963, della L. n. 791/1980, della Ln. 94/1994. In conclusione, ha chiesto:
«a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al , giacché Controparte_1 succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla;
b) in ogni caso, dichiarare le domande Controparte_2 formulate dalla odierna attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, rideterminare il quantum del risarcimento vantato, in ogni caso accogliendo – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già riconosciute in favore dell'odierna attrice per il medesimo titolo di cui è causa. Spese vinte». La Repubblica Federale Tedesca, alla quale l'atto di citazione è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale per via diplomatica, tramite l' , ha scelto la contumacia. Controparte_7
Nella dichiarazione di restituzione degli atti notificati, la Repubblica
Federale di Germania ha precisato che «il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18/04/1961. Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di Germania poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii). Anche per tale motivo non possono essere notificati». 1.3 In occasione dell'udienza del 28 giugno 2023, svoltasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., la difesa erariale ha ulteriormente eccepito il difetto di prova della qualità di erede. In sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, n.1 c.p.c., la parte attrice, alla luce della costituzione in giudizio dei dicasteri intervenuti, ha precisato la domanda nei termini di cui a seguire: «tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e precisato, previa declaratoria di contumacia della convenuta Repubblica Federale di Germania, unico soggetto legittimato a
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sollevare eccezioni, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tali conclusioni, alla luce della costituzione in giudizio del convenuto/intervenuto, qualora, nella denegata ipotesi, venisse accertata la titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico controverso in capo al
, sono da intendersi a questo rivolte, Controparte_1 con conseguente richiesta di sua condanna al pagamento in favore dell'attrice Sig.ra del risarcimento dei danni come richiesti Parte_1 per i fatti di cui è causa, così come precisati nell'atto introduttivo del giudizio La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 11 giugno 2025, previa assegnazione dei termini per memorie conclusionali e di replica.
2. questioni pregiudiziali. 2.1 Principalmente al fine di esaminare la questione di giurisdizione che la stessa parte attrice ha sottoposto al tribunale, è opportuno richiamare sinteticamente i principali snodi storici e giurisprudenziali in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla Germania nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime. Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la Corte di cassazione a S.U., con sentenza 11 marzo 2004, n. 5044 non ha riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile italiana;
l'immunità dello Stato estero, espressiva del principio “par in parem non habet iurisdictionem” che declina la regola dell'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie Corti interne. In sostanza la Corte ha ritenuto che il principio d'immunità giurisdizionale non sia invocabile – oltre che nel caso di atti iure gestionis, posti in essere dallo Stato straniero quale soggetto di diritto privato – nell'ipotesi di delicta imperii, ossia di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens). Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno emesso sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti dovessero essere qualificati crimini di guerra e contro l'umanità.
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La Repubblica Federale di Germania, censurando tali sentenze per quanto ritenute lesive del principio dell'immunità degli Stati, si è rivolta alla Corte Internazionale di Giustizia;
quest'ultima, con la sentenza del
3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v. Italy: Greece intervening, in adesione alle tesi dello Stato tedesco ha affermato che i giudici italiani fossero carenti di giurisdizione rispetto a qualsiasi azione risarcitoria eventualmente proposta nei confronti della Germania, per danni derivati da acta imperii; ha intimato quindi all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni prese dai suoi tribunali in violazione del principio di immunità cessassero di produrre effetti. Per ottemperare alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia,
L'Italia ha emanato la legge n. 5 del 2013, ove, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione. Dopo un iniziale adeguamento delle Sezioni Unite alla statuizione della CIG (Cass. n. 4284 del 21/02/2013; Cass. n. 1136 del 21/01/2014), è però intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2014, ove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione, della norma in questione nonché dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui prevede l'obbligo per il giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost;
ma la stessa Costituzione impone di verificare se attraverso tale meccanismo di adattamento automatico risultino avere ingresso norme, quale appunto quella formata dall'interpretazione datane dalla CIG, che entrino in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e, assieme, la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.). Per questo, nei rapporti con gli Stati stranieri, il diritto alla tutela giudiziale può essere limitato fino al punto in cui vi sia un interesse pubblico riconoscibile come preminente, ciò che non potrebbe mai dirsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato
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straniero, bensì integrano crimini contro l'umanità, come la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che a essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando i predetti
contro
-limiti. Pertanto, con la pronuncia interpretativa di rigetto sopra richiamata, la
Corte Costituzionale ha affermato che, per la parte che concerne i delicta imperii, quella norma di diritto internazionale non è entrata nell'ordinamento, non operando il rinvio ex art. 10 Cost. Con la medesima sentenza n. 238, conseguentemente, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della legge di adattamento speciale (art. 3, legge n. 5/2013) e della legge di esecuzione dello Statuto dell'ONU (art. 1 della legge n. 848/1957), per la parte in cui tali disposizioni imponevano, con vincolo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale dell'Aja, di declinare la giurisdizione nazionale in presenza di atti di uno Stato straniero costitutivi di crimini di guerra o contro l'umanità, lesivi dei diritti inviolabili della persona (per la riaffermazione di tali principi quanto al giudizio di esecuzione, si veda da ultimo anche Corte Costituzionale n. 159/2023). La successiva giurisprudenza di legittimità, in attuazione di quanto affermato dalla Consulta, ha perciò riconosciuto la prevalenza del principio del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (Cass., sez. un., 28/10/2015, n. 21946; Cass., sez. un., 29/07/2016, n. 15812; Cass., sez. un., 13/01/2017, n. 762; Cass., sez. un.,28/09/2020 n. 20442). 2.2 La premessa che precede rende ragione della sussistenza del potere di iuris-dicere nei riguardi della Repubblica Federale Tedesca, per i fatti che Le sono contestati in giudizio;
come enunciato, meglio di chi scrive, dalla Corte regolatrice in procedimento analogo al presente giudizio, «l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi
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delle singole comunità statali» (Cass. Sez. Un., 28/09/2020, n. 20442; conf. da ultimo Cass. Sez. Un., 11/06/2024, n.16136: «il principio del rispetto dei diritti inviolabili prevale sulla regola dell'immunità degli Stati esteri a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens. Siffatte violazioni determinano la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una prerogativa dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale», sempre riferita a causa analoga a quella ora in decisione). Nel caso di specie, giacché vengono in esame condotte che certamente configurano crimine di guerra e contro l'umanità, avendo la parte attrice dedotto che i propri fratelli, civili in tenera età e chiaramente estranei al conflitto bellico, venivano arsi vivi da militari tedeschi a motivi di feroce ed insensata rappresaglia contro la cittadinanza, si deve affermare la giurisdizione del tribunale adito, ed il potere-dovere di pronunciare sulla domanda di risarcimento danni. 2.3 Anche la questione di “legittimazione passiva” sollevata dall'Avvocatura dello Stato è infondata e va quindi respinta, per quanto di seguito considerato. L'eccezione trae motivo dalla norma veicolata dall'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79), con la quale il legislatore italiano, al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 19611 e per superare l'impasse generatasi, all'esito della sentenza della CIG, nei rapporti con la Repubblica Federale Tedesca, ha realizzato una particolare ipotesi di «meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria», come affermato dalla Corte costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023. Il citato art. 43 del d.l. 36/2022, rubricato «Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano
o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945» prevede testualmente (nelle parti d'interesse): «
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano
o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità
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all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità CP_8 previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al CP_8 primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94. c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a
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pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente». In sede di verifica della compatibilità della norma con la Costituzione, ai fini della sua applicazione in seno ad una procedura di esecuzione forzata, la Corte costituzionale (sentenza n. 159 del 21/07/2023) ha chiarito:
«.. l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della Germania è sostituito un diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della Repubblica Federale di Germania. Ciò è tanto più vero se si considera che la procedura esecutiva delle sentenze definitive, o comunque provvisoriamente esecutive, di condanna al risarcimento dei danni, pronunciate nei confronti della Repubblica federale di Germania, soffrirebbe comunque la limitazione dell'immunità ristretta degli Stati, come sopra già affermato (al punto 3.2.), talché non sarebbe facile per il creditore procedente rinvenire beni privi di destinazione pubblicistica, e quindi pignorabili, oppure somme di danaro su conti correnti bancari o postali, di rappresentanze diplomatiche e consolari della Germania, privi della rituale dichiarazione che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni di quello Stato. 17.- Il decreto interministeriale del 28 giugno 2023 - che ha introdotto una normativa subprimaria autorizzata direttamente dalla legge (l'art. 43) - ha poi ulteriormente chiarito la portata della tutela approntata dal Fondo “ristori”. Infatti, in particolare, il comma 2 dell'art. 2 del decreto interministeriale prevede che è «a carico del nel rispetto CP_8 della normativa vigente e secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94». L'accesso al Fondo “ristori” è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. [..] Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la Germania) con la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di
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espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe più proponibile una nuova». Se, dunque, l'art. 43, d.l. n. 36/2003, realizza una espromissione ex lege, con la sostituzione della persona del debitore in sede esecutiva, e tale per cui il credito risarcitorio maturato nei confronti della Repubblica Federale tedesca viene sostituito da un credito di natura parimenti Contr risarcitoria, esercitabile nei confronti del e mediante accesso al Fondo, è evidente che il giudizio di cognizione si debba svolgere anche (e prioritariamente) nei confronti del legittimo contraddittore della parte dedotta danneggiata, quindi di colui che sia indicato danneggiante e perciò (originario) debitore, ossia la Repubblica Federale tedesca, non potendosi altrimenti configurare, neppure in astratto, alcuna sostituzione mediante estromissione nell'obbligazione altrui. In altri termini, si dubita che una sentenza non pronunciata nei confronti della Repubblica Federale tedesca possa costituire valido titolo di accesso al Fondo istituito ex art. 43, d.l. n. 36/2022.
Inoltre, valorizzandosi l'inciso «In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile», contenuto all'art. 43, comma 3, d.l. n. 36/2022, deve concludersi che la pronuncia demandata al giudice della cognizione possa (se non debba) essere di condanna, ché altrimenti, se si trattasse di sentenza di mero accertamento, essa sarebbe ipso iure sprovvista di efficacia esecutiva fino al passaggio in giudicato (v. ex plurimis Cass. Sez. 3, 15/11/2013, n. 25743) sì da risultare del tutto immotivata e giuridicamente inutile la clausola di eccezione sopra riportata. D'altronde, è stato affermato dalla Corte di legittimità (Cass. sez. 3, 19/03/2025, n. 7371) che anche il Controparte_1 può essere evocato in giudizio e può intervenire motu proprio nel giudizio intentato in vista del successivo accesso al in quanto soggetto CP_8 giuridico destinato a subire gli effetti della condanna emessa a carico della Germania;
ma la possibilità che sia instaurato un litisconsorzio per l'appunto facoltativo non elide la legittimazione della Repubblica Federale tedesca a contraddire sulla domanda (v. anche Cass. sez. 3, ord.21/08/2025, n. 23669). Conclusivamente, essendo presenti in giudizio sia la Repubblica Federale tedesca, sia il che la Controparte_1 in qualità di intervenienti, non Controparte_2 ricorrono le questioni di contraddittorio sollevate dall'Avvocatura dello Stato. 2.4Anche l'eccezione di prescrizione, laddove ritenuta processualmente ammissibile benché proposta non già dalla parte convenuta, bensì dalle
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intervenienti in via adesiva dipendente (art. 105 comma 2 c.p.c.), risulta infondata, ad avviso del Tribunale. Il diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, reca la regola della imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: si può far riferimento, tra le altre, alla Convenzione ONU del 1968, alla Convenzione Europea del 1974
(il cui art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: “il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”). Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e della necessità di repressione delle loro violazioni, in qualunque tempo commesse, configuranti regole cogenti di diritto internazionale. In tal senso merita citare la chiarissima motivazione della sentenza Cassazione penale sez. VI - 30/06/2022, n. 29951, pronunciata in materia di estradizione per il delitto di tortura consumato in Argentina, negli anni '70, in danno di un detenuto oppositore del regime, ove si legge: «l'esigenza di rendere "effettiva" la repressione di tali atroci delitti ha portato già in epoca risalente la comunità internazionale a stabilire che non sono soggetti a prescrizione i crimini contro l'umanità al fine di non ostacolare l'azione penale e l'esecuzione delle pene: tale regola è stata codificata nelle Convenzioni sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità, adottate dalle Nazioni Unite il 26 novembre 1968 e dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1974. È significativo che nel dibattito per l'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite del 1968 molte delegazioni si erano espresse per la "riaffermazione" di un principio già esistente nel diritto internazionale generale. La stessa Convenzione dà atto che "che in nessuna delle dichiarazioni solenni, atti e convenzioni volte a perseguire e a reprimere i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità sono stati previsti limiti di tempo" e che con essa si sia voluto affermare in diritto internazionale "il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, e di assicurarne l'applicazione universale". Tale atto delle Nazioni Unite rappresenta quindi il punto d'arrivo di un lento, ma costante processo internazionalistico (il cui inizio è fatto addirittura risalire al Manuale adottato dall'Istituto di diritto internazionale il 9 settembre 1880
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nella sessione di Oxford, cosiddetto Manuale di Oxford) teso a reprimere in modo sempre più efficace le violazioni delle leggi e degli usi della guerra ed in tale quadro il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità assume oggettivamente carattere di "jus cogens", in quanto posto a tutela di interessi generali della società internazionale (così, la sentenza del Tribunale militare di Roma nei confronti di e del 22 luglio 1997). Nei lavori preparatori per la CP_9 CP_10
Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sulla protezione delle persone dalle sparizioni forzate si è dato atto che i crimini contro l'umanità non sono soggetti ad alcuna forma di prescrizione (Report, 4/2004/59, p. 43-46). Un rilievo particolare va dato allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, sottoscritto e ratificato anche dall'Italia e dall'Argentina, che ha ribadito, codificandola, l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (art. 29), coerentemente all'impegno primario assunto dagli Stati parte di perseguirli e di cooperare efficacemente per la loro repressione. Si è autorevolmente osservato come lo Statuto abbia rispecchiato e chiarito norme consuel:udinarie esistenti, cristallizzandole, e comunque rappresenti l'oipinio iuris di un grande numero di Stati (così, Tribunale penale per l'ex Jugoslavia, sentenza, caso , 10 Per_4 novembre 1998, p. 227). Nello stesso senso sono da segnalare le leggi istitutive delle Camere/ Straordinarie per i crimini dei Khmer rossi, del Tribunale per Timor Est e della Corte Suprema penale irachena, competenti per giudicare crimini contro l'umanità. Va segnalato altresì che moltissimi Stati prevedono nei loro ordinamenti l'imprescrittibilità dei reati contro l'umanità o le loro autorità giudiziarie hanno ritenuto la loro imprescrittibilità imposta dallo jus cogens (Argentina, Cile, Stati Uniti d'America), mentre nessuno Stato che ha introdotto una legge sui crimini contro l'umanità ne ha previsto lo sbarramento della punizione derivante dalla prescrizione (Nazioni Unite, Report della International Law C:ommission, 71nna sessione, 20 agosto 2019, A/74/10). La eliminazione della prescrizione per i crimini contro l'umanità è misura inoltre indicata dagli organismi più autorevoli in materia (cfr. da ultimo il Rapporto del 2017 del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite nei confronti dell'Italia in tema di tortura;
Rapporto 2007- 2008 del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, v. I, pag. 56). Sul piano internazionale sono da richiamare le significative pronunce delle istanze giudiziarie sovranazionali: la sentenza del 1998 nel caso Per_4 del Tribunale penale per l'ex Jugoslavia (p. 157) e quelle della Corte interamericana per i diritti umani sin dal 2001, con le quali è stata sostenuta la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità quale norma dello jus cogens alla quale gli Stati sono tenuti inderogabilmente a conformarsi. La Corte EDU ha più volte affermato la "inammissibilità" persino di una misura nazionale che stabilisca la prescrizione dei crimini contro l'umanità (Corte EDU, 29/03/2011, caso c. Italia, p.p. 99, 108), indicando ai giudici Per_5
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nazionali la strada, in assenza di disposizioni nazionali, di adeguarsi al diritto internazionale (in tema di crimini di guerra, Corte EDU, 17/05/2010, caso c. Lettonia, p. 208). Proprio con riferimento all'Italia, la Corte Per_6
EDU di recente ha stigmatizzato la giurisprudenza nazionale che aveva opposto alla regola dell'imprescrittibilità di tali reati il principio costituzionale di legalità (Corte EDU, 7/04/2015, Cestaro c. Italia, p. 225)». Ancora, giova citare la pronuncia della Corte europea diritti dell'uomo
Sez. Grande Chambre - 17/05/2010, n. 36376, secondo cui «in assenza di espliciti termini di prescrizione in materia di crimini di guerra nella normativa internazionale del '44 e nel suo silenzio successivo al riguardo, non può ritenersi in alcun modo prescritta l'azione penale interna. Pertanto, la questione se in un qualche momento antecedente all'azione penale nei confronti del ricorrente tale azione fosse caduta in prescrizione ai sensi del diritto internazionale non può che trovare risposta negativa» (nello stesso senso, Corte europea diritti dell'uomo sez. II - 23/03/2010, n. 36586).
Tanto detto quanto alla imprescrittibilità dello stesso fatto reato configurante un crimine contro l'umanità, a maggior ragione deve ritenersi predicabile l'imprescrittibilità del credito per risarcimento del danno conseguito a tale crimine, in ossequio alla regola cogente di diritto internazionale (consuetudinario e quindi pattizio) sopra enunciata, non essendo oltretutto mutuabile, nel settore civile della responsabilità aquiliana (anche se da fatto-reato), il principio di prevalenza della lex mitior, valido (con i limiti sopra indicati) nel settore penale («qualora, ai fini dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, si deve applicare il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, in forza del principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole»; in tali termini Cass. Sez. 3, 06/12/2024, n. 31378). 2.5 Qualche ulteriore notazione va spesa per meglio definire l'ambito del tema controverso e l'oggetto della presente decisione. La parte attrice, vantandosi erede dei sig.ri e Persona_1 [...]
ha chiesto il risarcimento iure hereditatis del danno non Per_2 patrimoniale patito dai propri genitori, a causa della drammatica perdita di entrambi i figli nelle drammatiche, atroci circostanze sopra descritte;
inoltre, ha chiesto di vedersi risarcire il danno sofferto personalmente per la perdita dei propri fratelli nonché il danno tanatologico.
3. Merito della lite 3.1 Nel merito, le contestazioni dell'Avvocatura dello Stato hanno investito, in primo luogo, la prova della qualità di erede, sia sotto il profilo della prova (in tesi assente) della delazione ereditaria che della prova
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(parimenti in tesi assente) dell'accettazione dell'eredità devoluta dal soggetto indicato dante causa degli attori. In tema, occorre ricordare - con Cass. Sez. 2, 18/04/2024, n. 10519 - che «colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.». Quanto all'accettazione dell'eredità, la Corte di nomofilachia enuncia, con argomenti che questo tribunale condivide: «la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede» (così Cass. Sez. 2, 08/01/2025, n. 390). Ciò premesso in diritto, in fatto è dimostrato che l'odierna parte attrice sia erede dei sig.ri e grazie alla Persona_1 Persona_2 documentazione esibita in atti. Infatti, è documentato che l'attrice sia nata il 31 maggio Parte_1
1945 da e da (v. all. 2 alla citazione); che il Persona_1 Persona_2 padre sia deceduto a GO (LT) il 4 ottobre 1965; che anche la madre, sia deceduta a GO (LT) il 24 marzo 1993 (cfr. Persona_2 all.ti nn. 1 e 2 alla 2^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) È parimenti dimostrato che i fratelli dell'odierna attrice, e Per_3
siano morti entrambi a GO (LT) il 16 aprile Persona_7
1944, in data dunque antecedente alla sua nascita (v. all. 3 alla 2^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.). Ragion per cui, è documentato che l'odierna parte attrice sia figlia e discendente in linea retta di e dimostrato il Persona_1 Persona_2 rapporto di parentela, e sussistendo un titolo legale di acquisto dell'eredità (art. 566 c.c.), è così provata la qualità di erede (figlia) ab intestato in capo all'odierna parte attrice.
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È il caso di aggiungere che, ove mai necessario, la domanda avanzata nel presente giudizio, volta alla reintegrazione del patrimonio ereditario, è equipollente ad una accettazione tacita. Non interessa, infine, acclarare se l'odierna attrice sia, o meno, l'unica erede vivente dei sig.ri e è noto infatti che Persona_1 Persona_2
«ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione» (così per tutte Cass. Sez. 6, 20/11/2017, n. 27417; conf. Cass. Sez. 3, 06/05/2020, n.
8508; v. da ultimo Cass. Sez. 3, 18/04/2024, n. 10585: «i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti»). 3.2 È inoltre raggiunta la prova del danno non patrimoniale sofferto dai danti causa dell'odierna parte attrice (i sig.ri e Persona_1 [...]
a causa dei crimini di guerra consumati, dalle forze del Terzo Per_2
Reich, nei confronti dei propri figli ( e . Per_3 Persona_7
Dalla documentazione in atti emerge che i genitori dell'odierna parte attrice sopravvissero all'efferato omicidio dei propri figli, e Per_3
bruciati vivi in tenera età in seguito a un incendio Persona_7 dolosamente causato dai soldati nazisti in rappresaglia contro la cittadinanza di GO (v. in particolare l'estratto dall'Atlante sulle stragi naziste all. 3 alla citazione, nonché gli all.ti n. 4, 5, 6). Non può dubitarsi che i fatti storici come sopra accertati costituiscano un crimine di guerra e contro l'umanità; l'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12.08.1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, qualifica come grave violazione “l'omicidio intenzionale, la tortura o trattamenti inumani… il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di danneggiare gravemente l'integrità corporale o la salute”; l'eccidio della popolazione civile costituisce crimine di guerra e contro l'umanità anche ai sensi degli artt. 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale firmato nel 1998 ed entrato in vigore del 2002.
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Pertanto, alla luce della documentazione prodotta e considerata la condotta processuale di non contestazione da parte dell'Avvocatura dello Stato, è dimostrato che i danti causa della parte attrice abbiano subìto, ad opera delle forze del Terzo Reich, crimini di guerra e contro l'umanità. Si tratta di principi di diritto naturale e comune a tutte le nazioni civili e che pertanto sono pacificamente applicabili a prescindere dalla data di consumazione del crimine, in virtù dell'art. 10 Cost. e anche alla luce dell'art. 7, comma 2, CEDU (secondo cui il principio “Nulla poena sine lege”, “non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”). Il danno non patrimoniale sofferto dai danti causa dell'odierna parte attrice consiste dunque nell'immensa e inimmaginabile sofferenza fisica e psichica, nonché nel pretium doloris patiti per effetto della perdita di entrambi i loro figli, brutalmente uccisi;
consiste altresì nel patimento sofferto per essere testimoni, oltreché vittime, delle massime espressioni di sistematico sprezzo per l'umana dignità che la Storia abbia mai conosciuto, laddove la sofferenza veniva acuita dal fondato e costante timore della possibile ed imminente perdita della vita. Il credito risarcitorio maturato a causa del danno non patrimoniale sopra descritto può essere liquidato facendo ricorso alla liquidazione equitativa pura ex artt. 1226 e 2056 c.c. In particolare, considerando la relazione di parentela tra le giovanissime vittime della rappresaglia e i genitori sopravvissuti, l'età dei sopravvissuti e la circostanza della sopravvenuta nascita di altra figlia, tale l'odierna attrice, si stima equo liquidare, per il danno sofferto da entrambi i genitori dell'attrice a seguito della perdita della propria prole, secondo i precedenti dell'Ufficio, l'importo di € 300.000,00, già liquidato all'attualità. La Repubblica Federale di Germania va quindi condannata al pagamento della complessiva somma di € 300.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, che si ritengono dovuti - nonostante l'inesigibilità del credito fino al passaggio in giudicato della presente pronuncia - per la natura fruttifera del denaro (art. 1499 c.c.). 3.3 Non è diversamente risarcibile iure hereditario il danno da perdita della vita di per sé considerata (c.d. danno tanatologico), in quanto non suscettibile di trasmissione mortis causa, per difetto di attitudine ad entrare nel patrimonio del de cuius (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza 17/12/2024, n. 33009). 3.4 Parimenti, deve predicarsi l'impossibilità di risarcire il danno lamentato iure proprio per la perdita del rapporto con i fratelli da parte dell'attrice.
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Invero, i fatti di cui è causa, e il decesso dei fratelli e Per_3
risalgono al 16 aprile 1944, mentre dagli atti Persona_7 depositati si evince che la sig.ra sia nata il 31 maggio Parte_1
1945. Pertanto, considerato che il rapporto parentale non è mai venuto in essere, non può configurarsi il danno lamentato in giudizio e la domanda deve pertanto essere, sul punto, disattesa e respinta.
3.5 Quanto all'eccezione di compensatio lucri cum damno, non è stata esibita al tribunale alcuna documentazione che consenta di procedere all'eventuale diffalco e deduzione delle somme già eventualmente percepite a indennizzo degli stessi fatti illeciti che giustificano la presente condanna. Nondimeno, vale ricordare che, ai sensi dell'art. 43, d.l. n. 36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio potrà subire, ove il caso, in sede di accesso al Fondo, la detrazione delle somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94, sì come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno 2023 (art. 32).
4. Si provvede quindi come a seguire;
le spese seguono la soccombenza.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado, in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e richiesta disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto, Parte_1 condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento della somma di € 300.000,00, oltre interessi legali dal dì della presente sentenza al saldo, in favore dell'attrice, per le causali e i titoli di cui in narrativa;
- condanna la Repubblica Federale di Germania, in solido con il alla rifusione delle spese del Controparte_1 grado, in favore della parte attrice, che liquida in € 786,00 per esborsi, € 11.229,00 per compensi tariffari oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francesca Marina Silvestri, dichiaratasi antistataria.
Roma, 17 ottobre 2025 Il Giudice
AL PO
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa AL PO, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 67123 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente tra in qualità di erede di e Parte_1 Persona_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Marina Silvestri, giusta Per_2 procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la citazione introduttiva attrice e REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA convenuta contumace nonché
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, e in Controparte_2 persona del pro tempore, rappresentati e difesi Controparte_3 dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliati ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura, in Roma via dei Portoghesi n. 12 intervenienti Motivi della Decisione 1. Fatti controversi. 1.1 Con l'atto introduttivo della lite la sig.ra Parte_1 assumendo di agire nella qualità di erede (figlia) di e Persona_1
ha citato la Repubblica Federale Tedesca chiedendo di: Persona_2
«accertare e dichiarare la Repubblica Federale di Germania responsabile per i danni tutti subiti, iure proprio e iure hereditatis, ivi compreso il danno parentale e tanatologico causati per la morte a seguito dell'uccisione di
[...]
e e per l'effetto condannare il convenuto al Per_3 Controparte_4 pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento di tutti i danni come richiesti per il complessivo importo di Euro 260.000,00 (Euro 130.000,00 per ogni fratello), oltre rivalutazione dalla data del crimine ed interessi legali. Ovvero nel diverso importo che risulterà nel corso del giudizio o nella somma
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maggiore o minore che il Giudice riterrà di liquidare anche in via equitativa, oltre la rivalutazione monetaria dalla data del 16.04.1944 e gli interessi legali». Il tutto con vittoria di spese e onorari. A sostegno della domanda, la parte attrice ha dedotto che i propri fratelli e , benché in giovanissima età e quindi non Per_3 CP_4 coinvolti nel conflitto bellico, subivano crimini di guerra e contro l'umanità; in particolare, venivano bruciati vivi alla tenera età di 6 e 12 anni, per rappresaglia, dalle forze armate del Terzo Reich;
la strage veniva consumata a seguito del decesso di un militare tedesco, imputato ad un concittadino del Comune di GO, sig. i soldati CP_5 tedeschi, individuata la capanna dove si era rifugiata la persona ritenuta colpevole della morte del camerata, ma dove erano presenti i piccoli e , le davano fuoco e assistevano all'atroce Per_3 CP_4 sofferenza e morte dei fratellini, impedendo loro di mettersi in salvo. Precisando di avere interesse a vedere risarcito sia il danno non patrimoniale patito dai propri danti causa, sia il danno sofferto iure proprio per avere perso il rapporto parentale con i fratelli, l'attrice ha sostenuto che la prova dei fatti allegati fosse fornita, tra gli altri, dall'Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia, dal programma del Comune di GO (LT) della Giornata della Memoria, dal manifesto per la ricorrenza della morte dei fratelli dalla targa e dall'onorificenza conferite dalla Repubblica Pt_1 italiana (cfr. documentazione allegata all'atto di citazione). La parte attrice ha quantificato il danno non patrimoniale nella complessiva somma di € 260.000,00 0 (€ 130.000,00 per ogni fratello), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. 1.2. La presidenza del Consiglio dei ministri e il Controparte_1
e delle finanze hanno svolto tempestivo intervento in causa chiedendo il
[...] rigetto della domanda. In particolare, hanno eccepito:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Contr Federale Tedesca, essendo il interveniente l'unico soggetto da evocare in giudizio, quale titolare del Fondo istituito con l'art. 43 del decreto-legge
30 aprile 2022, n. 36, e pertanto successore ex lege (a titolo particolare) della Repubblica Federale nel debito risarcitorio maturato nei confronti delle vittime del Terzo Reich;
- sempre in via preliminare, che fosse prescritto il credito da risarcimento del danno non patrimoniale, a causa della sopravvenuta estinzione del reato per morte del reo, ex art. 2947 comma 3 c.c. Nel merito, l'Avvocatura dello Stato ha eccepito la mancata allegazione e prova del danno (sia nell'an che nel quantum debeatur) asseritamente sofferto nonché l'impossibilità di richiedere il risarcimento del danno per la
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perdita del rapporto parentale, per essere l'attrice nata successivamente alla morte dei propri fratelli. In subordine la difesa erariale ha sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno ed ha affermato che, in sede di liquidazione del danno dalla somma spettante a titolo di risarcimento, dovesse essere dedotto quanto già percepito a titolo indennitario/risarcitorio in conseguenza dei medesimi fatti di causa, ed in forza della L. n. 96/1955, del d.P.R. n. 2043/1963, della L. n. 791/1980, della Ln. 94/1994. In conclusione, ha chiesto:
«a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al , giacché Controparte_1 succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla;
b) in ogni caso, dichiarare le domande Controparte_2 formulate dalla odierna attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, rideterminare il quantum del risarcimento vantato, in ogni caso accogliendo – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già riconosciute in favore dell'odierna attrice per il medesimo titolo di cui è causa. Spese vinte». La Repubblica Federale Tedesca, alla quale l'atto di citazione è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale per via diplomatica, tramite l' , ha scelto la contumacia. Controparte_7
Nella dichiarazione di restituzione degli atti notificati, la Repubblica
Federale di Germania ha precisato che «il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18/04/1961. Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di Germania poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii). Anche per tale motivo non possono essere notificati». 1.3 In occasione dell'udienza del 28 giugno 2023, svoltasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., la difesa erariale ha ulteriormente eccepito il difetto di prova della qualità di erede. In sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, n.1 c.p.c., la parte attrice, alla luce della costituzione in giudizio dei dicasteri intervenuti, ha precisato la domanda nei termini di cui a seguire: «tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e precisato, previa declaratoria di contumacia della convenuta Repubblica Federale di Germania, unico soggetto legittimato a
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sollevare eccezioni, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tali conclusioni, alla luce della costituzione in giudizio del convenuto/intervenuto, qualora, nella denegata ipotesi, venisse accertata la titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico controverso in capo al
, sono da intendersi a questo rivolte, Controparte_1 con conseguente richiesta di sua condanna al pagamento in favore dell'attrice Sig.ra del risarcimento dei danni come richiesti Parte_1 per i fatti di cui è causa, così come precisati nell'atto introduttivo del giudizio La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 11 giugno 2025, previa assegnazione dei termini per memorie conclusionali e di replica.
2. questioni pregiudiziali. 2.1 Principalmente al fine di esaminare la questione di giurisdizione che la stessa parte attrice ha sottoposto al tribunale, è opportuno richiamare sinteticamente i principali snodi storici e giurisprudenziali in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla Germania nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime. Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la Corte di cassazione a S.U., con sentenza 11 marzo 2004, n. 5044 non ha riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile italiana;
l'immunità dello Stato estero, espressiva del principio “par in parem non habet iurisdictionem” che declina la regola dell'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie Corti interne. In sostanza la Corte ha ritenuto che il principio d'immunità giurisdizionale non sia invocabile – oltre che nel caso di atti iure gestionis, posti in essere dallo Stato straniero quale soggetto di diritto privato – nell'ipotesi di delicta imperii, ossia di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens). Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno emesso sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti dovessero essere qualificati crimini di guerra e contro l'umanità.
4 5
La Repubblica Federale di Germania, censurando tali sentenze per quanto ritenute lesive del principio dell'immunità degli Stati, si è rivolta alla Corte Internazionale di Giustizia;
quest'ultima, con la sentenza del
3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v. Italy: Greece intervening, in adesione alle tesi dello Stato tedesco ha affermato che i giudici italiani fossero carenti di giurisdizione rispetto a qualsiasi azione risarcitoria eventualmente proposta nei confronti della Germania, per danni derivati da acta imperii; ha intimato quindi all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni prese dai suoi tribunali in violazione del principio di immunità cessassero di produrre effetti. Per ottemperare alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia,
L'Italia ha emanato la legge n. 5 del 2013, ove, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione. Dopo un iniziale adeguamento delle Sezioni Unite alla statuizione della CIG (Cass. n. 4284 del 21/02/2013; Cass. n. 1136 del 21/01/2014), è però intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2014, ove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione, della norma in questione nonché dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui prevede l'obbligo per il giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost;
ma la stessa Costituzione impone di verificare se attraverso tale meccanismo di adattamento automatico risultino avere ingresso norme, quale appunto quella formata dall'interpretazione datane dalla CIG, che entrino in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e, assieme, la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.). Per questo, nei rapporti con gli Stati stranieri, il diritto alla tutela giudiziale può essere limitato fino al punto in cui vi sia un interesse pubblico riconoscibile come preminente, ciò che non potrebbe mai dirsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato
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straniero, bensì integrano crimini contro l'umanità, come la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che a essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando i predetti
contro
-limiti. Pertanto, con la pronuncia interpretativa di rigetto sopra richiamata, la
Corte Costituzionale ha affermato che, per la parte che concerne i delicta imperii, quella norma di diritto internazionale non è entrata nell'ordinamento, non operando il rinvio ex art. 10 Cost. Con la medesima sentenza n. 238, conseguentemente, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della legge di adattamento speciale (art. 3, legge n. 5/2013) e della legge di esecuzione dello Statuto dell'ONU (art. 1 della legge n. 848/1957), per la parte in cui tali disposizioni imponevano, con vincolo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale dell'Aja, di declinare la giurisdizione nazionale in presenza di atti di uno Stato straniero costitutivi di crimini di guerra o contro l'umanità, lesivi dei diritti inviolabili della persona (per la riaffermazione di tali principi quanto al giudizio di esecuzione, si veda da ultimo anche Corte Costituzionale n. 159/2023). La successiva giurisprudenza di legittimità, in attuazione di quanto affermato dalla Consulta, ha perciò riconosciuto la prevalenza del principio del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (Cass., sez. un., 28/10/2015, n. 21946; Cass., sez. un., 29/07/2016, n. 15812; Cass., sez. un., 13/01/2017, n. 762; Cass., sez. un.,28/09/2020 n. 20442). 2.2 La premessa che precede rende ragione della sussistenza del potere di iuris-dicere nei riguardi della Repubblica Federale Tedesca, per i fatti che Le sono contestati in giudizio;
come enunciato, meglio di chi scrive, dalla Corte regolatrice in procedimento analogo al presente giudizio, «l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi
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delle singole comunità statali» (Cass. Sez. Un., 28/09/2020, n. 20442; conf. da ultimo Cass. Sez. Un., 11/06/2024, n.16136: «il principio del rispetto dei diritti inviolabili prevale sulla regola dell'immunità degli Stati esteri a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens. Siffatte violazioni determinano la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una prerogativa dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale», sempre riferita a causa analoga a quella ora in decisione). Nel caso di specie, giacché vengono in esame condotte che certamente configurano crimine di guerra e contro l'umanità, avendo la parte attrice dedotto che i propri fratelli, civili in tenera età e chiaramente estranei al conflitto bellico, venivano arsi vivi da militari tedeschi a motivi di feroce ed insensata rappresaglia contro la cittadinanza, si deve affermare la giurisdizione del tribunale adito, ed il potere-dovere di pronunciare sulla domanda di risarcimento danni. 2.3 Anche la questione di “legittimazione passiva” sollevata dall'Avvocatura dello Stato è infondata e va quindi respinta, per quanto di seguito considerato. L'eccezione trae motivo dalla norma veicolata dall'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79), con la quale il legislatore italiano, al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 19611 e per superare l'impasse generatasi, all'esito della sentenza della CIG, nei rapporti con la Repubblica Federale Tedesca, ha realizzato una particolare ipotesi di «meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria», come affermato dalla Corte costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023. Il citato art. 43 del d.l. 36/2022, rubricato «Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano
o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945» prevede testualmente (nelle parti d'interesse): «
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano
o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità
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all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità CP_8 previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al CP_8 primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94. c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a
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pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente». In sede di verifica della compatibilità della norma con la Costituzione, ai fini della sua applicazione in seno ad una procedura di esecuzione forzata, la Corte costituzionale (sentenza n. 159 del 21/07/2023) ha chiarito:
«.. l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della Germania è sostituito un diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della Repubblica Federale di Germania. Ciò è tanto più vero se si considera che la procedura esecutiva delle sentenze definitive, o comunque provvisoriamente esecutive, di condanna al risarcimento dei danni, pronunciate nei confronti della Repubblica federale di Germania, soffrirebbe comunque la limitazione dell'immunità ristretta degli Stati, come sopra già affermato (al punto 3.2.), talché non sarebbe facile per il creditore procedente rinvenire beni privi di destinazione pubblicistica, e quindi pignorabili, oppure somme di danaro su conti correnti bancari o postali, di rappresentanze diplomatiche e consolari della Germania, privi della rituale dichiarazione che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni di quello Stato. 17.- Il decreto interministeriale del 28 giugno 2023 - che ha introdotto una normativa subprimaria autorizzata direttamente dalla legge (l'art. 43) - ha poi ulteriormente chiarito la portata della tutela approntata dal Fondo “ristori”. Infatti, in particolare, il comma 2 dell'art. 2 del decreto interministeriale prevede che è «a carico del nel rispetto CP_8 della normativa vigente e secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94». L'accesso al Fondo “ristori” è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. [..] Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la Germania) con la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di
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espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe più proponibile una nuova». Se, dunque, l'art. 43, d.l. n. 36/2003, realizza una espromissione ex lege, con la sostituzione della persona del debitore in sede esecutiva, e tale per cui il credito risarcitorio maturato nei confronti della Repubblica Federale tedesca viene sostituito da un credito di natura parimenti Contr risarcitoria, esercitabile nei confronti del e mediante accesso al Fondo, è evidente che il giudizio di cognizione si debba svolgere anche (e prioritariamente) nei confronti del legittimo contraddittore della parte dedotta danneggiata, quindi di colui che sia indicato danneggiante e perciò (originario) debitore, ossia la Repubblica Federale tedesca, non potendosi altrimenti configurare, neppure in astratto, alcuna sostituzione mediante estromissione nell'obbligazione altrui. In altri termini, si dubita che una sentenza non pronunciata nei confronti della Repubblica Federale tedesca possa costituire valido titolo di accesso al Fondo istituito ex art. 43, d.l. n. 36/2022.
Inoltre, valorizzandosi l'inciso «In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile», contenuto all'art. 43, comma 3, d.l. n. 36/2022, deve concludersi che la pronuncia demandata al giudice della cognizione possa (se non debba) essere di condanna, ché altrimenti, se si trattasse di sentenza di mero accertamento, essa sarebbe ipso iure sprovvista di efficacia esecutiva fino al passaggio in giudicato (v. ex plurimis Cass. Sez. 3, 15/11/2013, n. 25743) sì da risultare del tutto immotivata e giuridicamente inutile la clausola di eccezione sopra riportata. D'altronde, è stato affermato dalla Corte di legittimità (Cass. sez. 3, 19/03/2025, n. 7371) che anche il Controparte_1 può essere evocato in giudizio e può intervenire motu proprio nel giudizio intentato in vista del successivo accesso al in quanto soggetto CP_8 giuridico destinato a subire gli effetti della condanna emessa a carico della Germania;
ma la possibilità che sia instaurato un litisconsorzio per l'appunto facoltativo non elide la legittimazione della Repubblica Federale tedesca a contraddire sulla domanda (v. anche Cass. sez. 3, ord.21/08/2025, n. 23669). Conclusivamente, essendo presenti in giudizio sia la Repubblica Federale tedesca, sia il che la Controparte_1 in qualità di intervenienti, non Controparte_2 ricorrono le questioni di contraddittorio sollevate dall'Avvocatura dello Stato. 2.4Anche l'eccezione di prescrizione, laddove ritenuta processualmente ammissibile benché proposta non già dalla parte convenuta, bensì dalle
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intervenienti in via adesiva dipendente (art. 105 comma 2 c.p.c.), risulta infondata, ad avviso del Tribunale. Il diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, reca la regola della imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: si può far riferimento, tra le altre, alla Convenzione ONU del 1968, alla Convenzione Europea del 1974
(il cui art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: “il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”). Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e della necessità di repressione delle loro violazioni, in qualunque tempo commesse, configuranti regole cogenti di diritto internazionale. In tal senso merita citare la chiarissima motivazione della sentenza Cassazione penale sez. VI - 30/06/2022, n. 29951, pronunciata in materia di estradizione per il delitto di tortura consumato in Argentina, negli anni '70, in danno di un detenuto oppositore del regime, ove si legge: «l'esigenza di rendere "effettiva" la repressione di tali atroci delitti ha portato già in epoca risalente la comunità internazionale a stabilire che non sono soggetti a prescrizione i crimini contro l'umanità al fine di non ostacolare l'azione penale e l'esecuzione delle pene: tale regola è stata codificata nelle Convenzioni sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità, adottate dalle Nazioni Unite il 26 novembre 1968 e dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1974. È significativo che nel dibattito per l'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite del 1968 molte delegazioni si erano espresse per la "riaffermazione" di un principio già esistente nel diritto internazionale generale. La stessa Convenzione dà atto che "che in nessuna delle dichiarazioni solenni, atti e convenzioni volte a perseguire e a reprimere i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità sono stati previsti limiti di tempo" e che con essa si sia voluto affermare in diritto internazionale "il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, e di assicurarne l'applicazione universale". Tale atto delle Nazioni Unite rappresenta quindi il punto d'arrivo di un lento, ma costante processo internazionalistico (il cui inizio è fatto addirittura risalire al Manuale adottato dall'Istituto di diritto internazionale il 9 settembre 1880
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nella sessione di Oxford, cosiddetto Manuale di Oxford) teso a reprimere in modo sempre più efficace le violazioni delle leggi e degli usi della guerra ed in tale quadro il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità assume oggettivamente carattere di "jus cogens", in quanto posto a tutela di interessi generali della società internazionale (così, la sentenza del Tribunale militare di Roma nei confronti di e del 22 luglio 1997). Nei lavori preparatori per la CP_9 CP_10
Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sulla protezione delle persone dalle sparizioni forzate si è dato atto che i crimini contro l'umanità non sono soggetti ad alcuna forma di prescrizione (Report, 4/2004/59, p. 43-46). Un rilievo particolare va dato allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, sottoscritto e ratificato anche dall'Italia e dall'Argentina, che ha ribadito, codificandola, l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (art. 29), coerentemente all'impegno primario assunto dagli Stati parte di perseguirli e di cooperare efficacemente per la loro repressione. Si è autorevolmente osservato come lo Statuto abbia rispecchiato e chiarito norme consuel:udinarie esistenti, cristallizzandole, e comunque rappresenti l'oipinio iuris di un grande numero di Stati (così, Tribunale penale per l'ex Jugoslavia, sentenza, caso , 10 Per_4 novembre 1998, p. 227). Nello stesso senso sono da segnalare le leggi istitutive delle Camere/ Straordinarie per i crimini dei Khmer rossi, del Tribunale per Timor Est e della Corte Suprema penale irachena, competenti per giudicare crimini contro l'umanità. Va segnalato altresì che moltissimi Stati prevedono nei loro ordinamenti l'imprescrittibilità dei reati contro l'umanità o le loro autorità giudiziarie hanno ritenuto la loro imprescrittibilità imposta dallo jus cogens (Argentina, Cile, Stati Uniti d'America), mentre nessuno Stato che ha introdotto una legge sui crimini contro l'umanità ne ha previsto lo sbarramento della punizione derivante dalla prescrizione (Nazioni Unite, Report della International Law C:ommission, 71nna sessione, 20 agosto 2019, A/74/10). La eliminazione della prescrizione per i crimini contro l'umanità è misura inoltre indicata dagli organismi più autorevoli in materia (cfr. da ultimo il Rapporto del 2017 del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite nei confronti dell'Italia in tema di tortura;
Rapporto 2007- 2008 del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, v. I, pag. 56). Sul piano internazionale sono da richiamare le significative pronunce delle istanze giudiziarie sovranazionali: la sentenza del 1998 nel caso Per_4 del Tribunale penale per l'ex Jugoslavia (p. 157) e quelle della Corte interamericana per i diritti umani sin dal 2001, con le quali è stata sostenuta la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità quale norma dello jus cogens alla quale gli Stati sono tenuti inderogabilmente a conformarsi. La Corte EDU ha più volte affermato la "inammissibilità" persino di una misura nazionale che stabilisca la prescrizione dei crimini contro l'umanità (Corte EDU, 29/03/2011, caso c. Italia, p.p. 99, 108), indicando ai giudici Per_5
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nazionali la strada, in assenza di disposizioni nazionali, di adeguarsi al diritto internazionale (in tema di crimini di guerra, Corte EDU, 17/05/2010, caso c. Lettonia, p. 208). Proprio con riferimento all'Italia, la Corte Per_6
EDU di recente ha stigmatizzato la giurisprudenza nazionale che aveva opposto alla regola dell'imprescrittibilità di tali reati il principio costituzionale di legalità (Corte EDU, 7/04/2015, Cestaro c. Italia, p. 225)». Ancora, giova citare la pronuncia della Corte europea diritti dell'uomo
Sez. Grande Chambre - 17/05/2010, n. 36376, secondo cui «in assenza di espliciti termini di prescrizione in materia di crimini di guerra nella normativa internazionale del '44 e nel suo silenzio successivo al riguardo, non può ritenersi in alcun modo prescritta l'azione penale interna. Pertanto, la questione se in un qualche momento antecedente all'azione penale nei confronti del ricorrente tale azione fosse caduta in prescrizione ai sensi del diritto internazionale non può che trovare risposta negativa» (nello stesso senso, Corte europea diritti dell'uomo sez. II - 23/03/2010, n. 36586).
Tanto detto quanto alla imprescrittibilità dello stesso fatto reato configurante un crimine contro l'umanità, a maggior ragione deve ritenersi predicabile l'imprescrittibilità del credito per risarcimento del danno conseguito a tale crimine, in ossequio alla regola cogente di diritto internazionale (consuetudinario e quindi pattizio) sopra enunciata, non essendo oltretutto mutuabile, nel settore civile della responsabilità aquiliana (anche se da fatto-reato), il principio di prevalenza della lex mitior, valido (con i limiti sopra indicati) nel settore penale («qualora, ai fini dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, si deve applicare il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, in forza del principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole»; in tali termini Cass. Sez. 3, 06/12/2024, n. 31378). 2.5 Qualche ulteriore notazione va spesa per meglio definire l'ambito del tema controverso e l'oggetto della presente decisione. La parte attrice, vantandosi erede dei sig.ri e Persona_1 [...]
ha chiesto il risarcimento iure hereditatis del danno non Per_2 patrimoniale patito dai propri genitori, a causa della drammatica perdita di entrambi i figli nelle drammatiche, atroci circostanze sopra descritte;
inoltre, ha chiesto di vedersi risarcire il danno sofferto personalmente per la perdita dei propri fratelli nonché il danno tanatologico.
3. Merito della lite 3.1 Nel merito, le contestazioni dell'Avvocatura dello Stato hanno investito, in primo luogo, la prova della qualità di erede, sia sotto il profilo della prova (in tesi assente) della delazione ereditaria che della prova
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(parimenti in tesi assente) dell'accettazione dell'eredità devoluta dal soggetto indicato dante causa degli attori. In tema, occorre ricordare - con Cass. Sez. 2, 18/04/2024, n. 10519 - che «colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.». Quanto all'accettazione dell'eredità, la Corte di nomofilachia enuncia, con argomenti che questo tribunale condivide: «la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede» (così Cass. Sez. 2, 08/01/2025, n. 390). Ciò premesso in diritto, in fatto è dimostrato che l'odierna parte attrice sia erede dei sig.ri e grazie alla Persona_1 Persona_2 documentazione esibita in atti. Infatti, è documentato che l'attrice sia nata il 31 maggio Parte_1
1945 da e da (v. all. 2 alla citazione); che il Persona_1 Persona_2 padre sia deceduto a GO (LT) il 4 ottobre 1965; che anche la madre, sia deceduta a GO (LT) il 24 marzo 1993 (cfr. Persona_2 all.ti nn. 1 e 2 alla 2^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) È parimenti dimostrato che i fratelli dell'odierna attrice, e Per_3
siano morti entrambi a GO (LT) il 16 aprile Persona_7
1944, in data dunque antecedente alla sua nascita (v. all. 3 alla 2^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.). Ragion per cui, è documentato che l'odierna parte attrice sia figlia e discendente in linea retta di e dimostrato il Persona_1 Persona_2 rapporto di parentela, e sussistendo un titolo legale di acquisto dell'eredità (art. 566 c.c.), è così provata la qualità di erede (figlia) ab intestato in capo all'odierna parte attrice.
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È il caso di aggiungere che, ove mai necessario, la domanda avanzata nel presente giudizio, volta alla reintegrazione del patrimonio ereditario, è equipollente ad una accettazione tacita. Non interessa, infine, acclarare se l'odierna attrice sia, o meno, l'unica erede vivente dei sig.ri e è noto infatti che Persona_1 Persona_2
«ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione» (così per tutte Cass. Sez. 6, 20/11/2017, n. 27417; conf. Cass. Sez. 3, 06/05/2020, n.
8508; v. da ultimo Cass. Sez. 3, 18/04/2024, n. 10585: «i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti»). 3.2 È inoltre raggiunta la prova del danno non patrimoniale sofferto dai danti causa dell'odierna parte attrice (i sig.ri e Persona_1 [...]
a causa dei crimini di guerra consumati, dalle forze del Terzo Per_2
Reich, nei confronti dei propri figli ( e . Per_3 Persona_7
Dalla documentazione in atti emerge che i genitori dell'odierna parte attrice sopravvissero all'efferato omicidio dei propri figli, e Per_3
bruciati vivi in tenera età in seguito a un incendio Persona_7 dolosamente causato dai soldati nazisti in rappresaglia contro la cittadinanza di GO (v. in particolare l'estratto dall'Atlante sulle stragi naziste all. 3 alla citazione, nonché gli all.ti n. 4, 5, 6). Non può dubitarsi che i fatti storici come sopra accertati costituiscano un crimine di guerra e contro l'umanità; l'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12.08.1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, qualifica come grave violazione “l'omicidio intenzionale, la tortura o trattamenti inumani… il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di danneggiare gravemente l'integrità corporale o la salute”; l'eccidio della popolazione civile costituisce crimine di guerra e contro l'umanità anche ai sensi degli artt. 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale firmato nel 1998 ed entrato in vigore del 2002.
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Pertanto, alla luce della documentazione prodotta e considerata la condotta processuale di non contestazione da parte dell'Avvocatura dello Stato, è dimostrato che i danti causa della parte attrice abbiano subìto, ad opera delle forze del Terzo Reich, crimini di guerra e contro l'umanità. Si tratta di principi di diritto naturale e comune a tutte le nazioni civili e che pertanto sono pacificamente applicabili a prescindere dalla data di consumazione del crimine, in virtù dell'art. 10 Cost. e anche alla luce dell'art. 7, comma 2, CEDU (secondo cui il principio “Nulla poena sine lege”, “non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”). Il danno non patrimoniale sofferto dai danti causa dell'odierna parte attrice consiste dunque nell'immensa e inimmaginabile sofferenza fisica e psichica, nonché nel pretium doloris patiti per effetto della perdita di entrambi i loro figli, brutalmente uccisi;
consiste altresì nel patimento sofferto per essere testimoni, oltreché vittime, delle massime espressioni di sistematico sprezzo per l'umana dignità che la Storia abbia mai conosciuto, laddove la sofferenza veniva acuita dal fondato e costante timore della possibile ed imminente perdita della vita. Il credito risarcitorio maturato a causa del danno non patrimoniale sopra descritto può essere liquidato facendo ricorso alla liquidazione equitativa pura ex artt. 1226 e 2056 c.c. In particolare, considerando la relazione di parentela tra le giovanissime vittime della rappresaglia e i genitori sopravvissuti, l'età dei sopravvissuti e la circostanza della sopravvenuta nascita di altra figlia, tale l'odierna attrice, si stima equo liquidare, per il danno sofferto da entrambi i genitori dell'attrice a seguito della perdita della propria prole, secondo i precedenti dell'Ufficio, l'importo di € 300.000,00, già liquidato all'attualità. La Repubblica Federale di Germania va quindi condannata al pagamento della complessiva somma di € 300.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, che si ritengono dovuti - nonostante l'inesigibilità del credito fino al passaggio in giudicato della presente pronuncia - per la natura fruttifera del denaro (art. 1499 c.c.). 3.3 Non è diversamente risarcibile iure hereditario il danno da perdita della vita di per sé considerata (c.d. danno tanatologico), in quanto non suscettibile di trasmissione mortis causa, per difetto di attitudine ad entrare nel patrimonio del de cuius (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza 17/12/2024, n. 33009). 3.4 Parimenti, deve predicarsi l'impossibilità di risarcire il danno lamentato iure proprio per la perdita del rapporto con i fratelli da parte dell'attrice.
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Invero, i fatti di cui è causa, e il decesso dei fratelli e Per_3
risalgono al 16 aprile 1944, mentre dagli atti Persona_7 depositati si evince che la sig.ra sia nata il 31 maggio Parte_1
1945. Pertanto, considerato che il rapporto parentale non è mai venuto in essere, non può configurarsi il danno lamentato in giudizio e la domanda deve pertanto essere, sul punto, disattesa e respinta.
3.5 Quanto all'eccezione di compensatio lucri cum damno, non è stata esibita al tribunale alcuna documentazione che consenta di procedere all'eventuale diffalco e deduzione delle somme già eventualmente percepite a indennizzo degli stessi fatti illeciti che giustificano la presente condanna. Nondimeno, vale ricordare che, ai sensi dell'art. 43, d.l. n. 36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio potrà subire, ove il caso, in sede di accesso al Fondo, la detrazione delle somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94, sì come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno 2023 (art. 32).
4. Si provvede quindi come a seguire;
le spese seguono la soccombenza.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado, in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e richiesta disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto, Parte_1 condanna la Repubblica Federale di Germania al pagamento della somma di € 300.000,00, oltre interessi legali dal dì della presente sentenza al saldo, in favore dell'attrice, per le causali e i titoli di cui in narrativa;
- condanna la Repubblica Federale di Germania, in solido con il alla rifusione delle spese del Controparte_1 grado, in favore della parte attrice, che liquida in € 786,00 per esborsi, € 11.229,00 per compensi tariffari oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francesca Marina Silvestri, dichiaratasi antistataria.
Roma, 17 ottobre 2025 Il Giudice
AL PO
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