Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 910
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti prodromici e nullità proposta di compensazione per prescrizione/decadenza

    Il ricorso è infondato poiché tutti gli atti esattivi presupposti sono stati correttamente notificati, così come le intimazioni di pagamento, con conseguente interruzione del termine prescrizionale. La prescrizione risulta sospesa a seguito delle attività di riscossione previste dalla disciplina emergenziale COVID-19.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione per natura non tributaria del credito

    La Corte rileva il proprio parziale difetto di giurisdizione poiché il debito sotteso all'intimazione di pagamento impugnata scaturisce da spese processuali penali, aventi quindi natura non tributaria.

  • Accolto
    Annullamento atti esattivi per provvedimenti normativi

    Sussiste un'ipotesi di cessazione della materia del contendere ex lege in relazione alla parte del provvedimento che richiama le cartelle esattoriali annullate dal concessionario della riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 910
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 910
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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