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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 910/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
FERRARA CALOGERO, RE
AL DANIELA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3811/2022 depositato il 23/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Palermo
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Palermo - Via Alcide De Gasperi, 81 90100 Palermo PA
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROPO COMPENSAZ I.C.I. 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente impugnava il provvedimento di notifica del rimborso e proposta di compensazione ex art 28 – ter DPR 602/73 notificato in data 28/07/2022 lamentando: la mancata notifica degli atti prodromici del procedimento e la nullità della proposta di compensazione per prescrizione e/o decadenza della pretesa tributaria.
Si costituivano in giudizio l'agenzia delle Entrate e ER chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì il Ministero della Giustizia chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario.
Alla udienza del 13 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rileva il proprio parziale difetto di giurisdizione.
Invero, il pagamento richiesto con la impugnata cartella esattoriale non può rientrare nel novero delle prestazioni patrimoniali imposte, la cui giurisdizione è affidata al giudice tributario, con riferimento alla parte in cui il provvedimento in oggetto fa riferimento alla cartella di pagamento n.
29620170024802186000 notificata al ricorrente in data 25/09/2017, a sua volta connessa alla partita di credito N.registro_1 Registro SIAMM – Settore Penale.
Invero nella parte de qua il debito sotteso all'intimazione di pagamento impugnata scaturisce dalla sentenza di non luogo a provvedere per remissione di querela, numero N.Procedim.penale_1
, pronunciata il 13/04/2016 dal G.U.P. presso il Tribunale di Palermo – Ufficio G.I.P. e divenuta irrevocabile il 13/06/2016, con la quale i querelati Ricorrente_1 e Nominativo_1 sono stati condannati al pagamento delle spese processuali. Pertanto, la partita di credito n. 2725/2017
Registro SIAMM – Settore Penale è stata iscritta dalla società Equitalia Giustizia S.p.A., per il recupero del credito complessivo di euro 185,76. Appare dunque evidente il difetto di giurisdizione di questa Corte poiché i crediti contenuti nell'atto impugnato di spettanza del Ministero della Giustizia, aventi ad oggetto spese processuali penali, non hanno natura tributaria (in tal senso si richiama Cassazione, sez. III, n.
12614 del 10/05/2023).
Si rileva altresì che sussiste una ipotesi di cessazione della materia del contendere ex lege in relazione alla parte del provvedimento che richiama le cartelle esattoriali aventi n. 29620110019496549, n. 29620120053842644, n. 29620150020835774, n. 29620150028441861 e n.
29620160003248245 avendo provveduto il concessionario della riscossione all'annullamento ex art. 4 comma 1 DL 41/2021 ovvero ex art. 4, primo comma, del D.L. 119 del 23.10.2018.
Con riferimento alle altre cartelle sottostanti il provvedimento impugnato il ricorso è infondato.
Invero, come di evince dalla documentazione depositata in atti dall'Agente della Riscossione, tutti gli atti esattivi che costituiscono il presupposto della notifica rimborso e proposta di compensazione ex art 28 – ter DPR 602/73 sono stati correttamente notificati al contribuente. Alla notifica delle cartelle, peraltro, ha fatto seguito la notifica della intimazione di pagamento in data 21.11.2019 e di un ulteriore intimazione nel
2023 con conseguente interruzione del decorso del termine prescrizionale.
La regolare notifica delle cartelle di pagamento e la loro definitività così come la notifica delle intimazioni di pagamento si inserisce, peraltro, nel contesto della normativa derivante dalla emergenza epidemiologica COVID 19 che ha apportato sostanziali modifiche a detta disciplina con l'art.68 del D.L.
17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) che ha previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Alla luce di quanto sopra, dunque, non vi è dubbio durante detto periodo, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.lgs 159/2015 "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...".
Peraltro la prescrizione risulta dunque sospesa a seguito delle attività di riscossione prevista dalla disciplina emergenziale per far fronte all'epidemia da covid nel periodo de quo e pertanto non è decorsa.
Il Collegio ritiene che le spese possano essere compensate tra le parti costituite avuto riguardo alla specificità della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo – sezione 2^ - dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario relativamente al credito di cui alla cartella di pagamento n.
29620170024802186000.
Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla parte del provvedimento impugnato che richiama le cartelle esattoriali aventi n. 29620110019496549, n. 29620120053842644, n.
29620150020835774, n. 29620150028441861 e n. 29620160003248245. Rigetta il ricorso per la restante parte e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in data 13 gennaio 2026.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
FERRARA CALOGERO, RE
AL DANIELA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3811/2022 depositato il 23/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Palermo
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Palermo - Via Alcide De Gasperi, 81 90100 Palermo PA
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROPO COMPENSAZ I.C.I. 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente impugnava il provvedimento di notifica del rimborso e proposta di compensazione ex art 28 – ter DPR 602/73 notificato in data 28/07/2022 lamentando: la mancata notifica degli atti prodromici del procedimento e la nullità della proposta di compensazione per prescrizione e/o decadenza della pretesa tributaria.
Si costituivano in giudizio l'agenzia delle Entrate e ER chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì il Ministero della Giustizia chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario.
Alla udienza del 13 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rileva il proprio parziale difetto di giurisdizione.
Invero, il pagamento richiesto con la impugnata cartella esattoriale non può rientrare nel novero delle prestazioni patrimoniali imposte, la cui giurisdizione è affidata al giudice tributario, con riferimento alla parte in cui il provvedimento in oggetto fa riferimento alla cartella di pagamento n.
29620170024802186000 notificata al ricorrente in data 25/09/2017, a sua volta connessa alla partita di credito N.registro_1 Registro SIAMM – Settore Penale.
Invero nella parte de qua il debito sotteso all'intimazione di pagamento impugnata scaturisce dalla sentenza di non luogo a provvedere per remissione di querela, numero N.Procedim.penale_1
, pronunciata il 13/04/2016 dal G.U.P. presso il Tribunale di Palermo – Ufficio G.I.P. e divenuta irrevocabile il 13/06/2016, con la quale i querelati Ricorrente_1 e Nominativo_1 sono stati condannati al pagamento delle spese processuali. Pertanto, la partita di credito n. 2725/2017
Registro SIAMM – Settore Penale è stata iscritta dalla società Equitalia Giustizia S.p.A., per il recupero del credito complessivo di euro 185,76. Appare dunque evidente il difetto di giurisdizione di questa Corte poiché i crediti contenuti nell'atto impugnato di spettanza del Ministero della Giustizia, aventi ad oggetto spese processuali penali, non hanno natura tributaria (in tal senso si richiama Cassazione, sez. III, n.
12614 del 10/05/2023).
Si rileva altresì che sussiste una ipotesi di cessazione della materia del contendere ex lege in relazione alla parte del provvedimento che richiama le cartelle esattoriali aventi n. 29620110019496549, n. 29620120053842644, n. 29620150020835774, n. 29620150028441861 e n.
29620160003248245 avendo provveduto il concessionario della riscossione all'annullamento ex art. 4 comma 1 DL 41/2021 ovvero ex art. 4, primo comma, del D.L. 119 del 23.10.2018.
Con riferimento alle altre cartelle sottostanti il provvedimento impugnato il ricorso è infondato.
Invero, come di evince dalla documentazione depositata in atti dall'Agente della Riscossione, tutti gli atti esattivi che costituiscono il presupposto della notifica rimborso e proposta di compensazione ex art 28 – ter DPR 602/73 sono stati correttamente notificati al contribuente. Alla notifica delle cartelle, peraltro, ha fatto seguito la notifica della intimazione di pagamento in data 21.11.2019 e di un ulteriore intimazione nel
2023 con conseguente interruzione del decorso del termine prescrizionale.
La regolare notifica delle cartelle di pagamento e la loro definitività così come la notifica delle intimazioni di pagamento si inserisce, peraltro, nel contesto della normativa derivante dalla emergenza epidemiologica COVID 19 che ha apportato sostanziali modifiche a detta disciplina con l'art.68 del D.L.
17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) che ha previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Alla luce di quanto sopra, dunque, non vi è dubbio durante detto periodo, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.lgs 159/2015 "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...".
Peraltro la prescrizione risulta dunque sospesa a seguito delle attività di riscossione prevista dalla disciplina emergenziale per far fronte all'epidemia da covid nel periodo de quo e pertanto non è decorsa.
Il Collegio ritiene che le spese possano essere compensate tra le parti costituite avuto riguardo alla specificità della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo – sezione 2^ - dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario relativamente al credito di cui alla cartella di pagamento n.
29620170024802186000.
Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla parte del provvedimento impugnato che richiama le cartelle esattoriali aventi n. 29620110019496549, n. 29620120053842644, n.
29620150020835774, n. 29620150028441861 e n. 29620160003248245. Rigetta il ricorso per la restante parte e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in data 13 gennaio 2026.