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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/07/2025, n. 3604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3604 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 1838 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2018, avverso la sentenza del
Tribunale di Avellino numero 220 pubblicata il 5 febbraio 2018 e notificata il 2 marzo
2018, avente a oggetto responsabilità professionale medica, vertente tra
(cf ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Assunta Tedeschi (cf ) e Giuseppe Fera (cf C.F._2
), elettivamente domiciliato nello studio dell'Avv. Fera in C.F._3
Napoli, Centro Direzionale, Isola F11, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
e
(cf ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._4
IU CH ND (cf non indicato), elettivamente domiciliato nello studio del
1 difensore in Avellino, Via Annarumma, 69, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellato
nonché
(p. iva ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 del procuratore speciale, Sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Alfredo Giannella (cf non indicato), elettivamente domiciliata nello studio del difensore in Avellino, Via Trinità, 3, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione e chiamata del terzo;
appellata
nonché
(cf non indicato), in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Lauro (cf non indicato), elettivamente domiciliata nello studio del difensore in Avellino, Via Trinità,
44, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione e chiamata del terzo;
appellata
nonché
in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, già domiciliato nello studio del difensore in primo grado, Avv. IU
CH ND, in Avellino, Via Annarumma, 69, non costituito;
appellato
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 febbraio 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la sentenza in epigrafe, chiedendone Parte_1 la riforma nel quantum, con la quale il Tribunale di Avellino, riteneva la responsabilità di e dello per il danno Controparte_1 Controparte_4
2 estetico subito dall'attore a seguito dell'intervento chirurgico di rinoplastica, settoplastica e turbinectomia. Sulla scorta dei rilievi del ctu che aveva indicato il danno in una cicatrice al naso della lunghezza di 2,5 cm, valutata in termini di postumi permanenti in 1%/1,5% nonché, quanto all'invalidità temporanea, in gg 8 di totale e gg 14 di parziale, il primo giudice liquidava in favore dell'originario attore il complessivo importo di € 2.659,00 oltre rivalutazione e interessi legali, condannando in solido i convenuti al pagamento nonché alla refusione delle spese di lite, compensate in misura di 2/3, e accogliendo, infine, la domanda di manleva spiegata nei confronti delle compagnie di assicurazione, nei limiti previsti dalle polizze.
L'appellante affidava il gravame a due motivi di impugnazione così rubricati:
“1) Vizio (rectius: assenza) di motivazione in relazione alle osservazioni critiche mosse dal ctp – abnorme discrasia fra la valutazione del CTU e Persona_1 quella del CTP in termini di quantum – omessa valutazione di fatto determinante – il lavoro di vigile del fuoco del Caiazza;
2) la sopravvenuta ingravescenza del quadro clinico del – conseguente Pt_1 pregiudizio e limitazione nell'esercizio delle funzioni lavorative”; rassegnando le seguenti conclusioni:
“- Ferma la statuita declaratoria di responsabilità civile dei convenuti nella produzione dell'evento dannoso causante lesioni al sig. , previa Parte_1 rinnovazione della CTU;
- Condannarsi gli appellati, in via solidale, al pagamento in favore dell'istante della somma di € 42.859,14 comprendente: danno biologico (15%)= € 28.798,10, I.T.T.
(30 gg)= 1.987,80, I.T.P. (30 gg)= € 993,90, danno morale= € 10.079,34, spese documentate= € 1.000,00, oltre interessi legali dal dì dell'evento al soddisfo e rivalutazione monetaria, detratte le somme versate in conseguenza della pronunzia di primo grado, o a quella somma maggiore o minore che dovesse risultare congrua all'esito dell'istruttoria;
- condannare detti convenuti al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio con rivalsa I.V.A e C.P.A. e spese forfettarie al tasso legale;
- In via istruttoria: si insiste nella richiesta di rinnovazione della C.T.U. medico legale onde stabilire correttamente l'entità dei postumi di natura permanente nonché la durata della malattia posttraumatica residuati all'istante a seguito del sinistro de quo”.
3 Con comparse depositate, rispettivamente, il 3, 4 e 6 luglio 2018, si costituivano in giudizio e chiedendo, tutti, il Controparte_1 Controparte_2 CP_3 rigetto dell'appello. Lo , pur ritualmente convenuto, Controparte_5 non si costituiva in giudizio.
Il processo, già fissato per la precisazione delle conclusioni dopo la prima udienza di trattazione, subiva rinvii a causa dell'emergenza covid19, per assenza del relatore e per esigenze di ruolo. Trattenuta la causa in decisione all'udienza del 31 marzo 2023, la Corte, ritenuta la necessità di rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio, la rimetteva sul ruolo per il conferimento dell'incarico a un collegio peritale.
Il processo subiva ulteriori rinvii per la necessità di sostituire i consulenti, i quali non accettavano l'incarico e, in data 16 gennaio 2025, gli ausiliari provvedevano al deposito della relazione.
Con provvedimento del Presidente in data 17 gennaio 2025, la causa veniva riassegnata a questa Sezione e all'udienza del 25 febbraio 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e gli appellati depositavano comparse conclusionali, gli appellati anche memorie di replica conclusionali.
L'esito del rinnovo delle operazioni peritali impone il rigetto dell'appello, incardinato sull'insufficienza della precedente relazione tecnica, sotto il profilo dell'omessa risposta alle specifiche osservazioni critiche del ctp, pretermesse anche dal primo giudice, nonché del dedotto peggioramento delle condizioni di salute.
Il Collegio peritale, composto dai Dottori specialista in Persona_2
Otorinolaringoiatria, e , specialista in medicina legale, procedeva Persona_3 all'esame obiettivo del periziando – già affetto da deficit respiratorio funzionale associato a un inestetismo della piramide nasale non risolto con precedente intervento nell'anno 2003 presso l'AUO Federico II - all'analisi della documentazione medica e fotografica in atti nonché all'approfondita descrizione dell'intervento chirurgico al quale venne sottoposto il paziente nell'anno 2006, consistito in una settoplastica e turbinotomia (indicata erroneamente in cartella quale turbinectomia) inferiore destra con asportazione delle parti ossee del setto eccedenti rispetto alla linea mediana e una finalità di tipo estetico (osteotomie basali, innesto cartilagineo).
I consulenti evidenziavano, all'esito dell'intervento effettuato dal Dott. una CP_1
4 buona risoluzione della disfunzionalità respiratoria poiché “l'ostruzione del vestibolo nasale sinistro causata dalla deviazione sinistro convessa del setto nasale risultava risolta con buona pervietà aerea bilaterale anche in virtù della risoluzione dell'ipertrofia di compenso del turbinato inferiore destro”. Per ciò che concerne l'aspetto estetico, gli ausiliari ritenevano che fosse appena percepibile, a un'osservazione ravvicinata, un piccolo esito cicatriziale in corrispondenza della radice del naso, rientrante tra i normali esiti chirurgici. La piramide nasale non risultava perfettamente allineata ma la comparazione con le foto preparatorie mostrava un miglioramento, relativo anche alla correzione della columella determinata dal riposizionamento del margine inferiore della cartilagine quadrangolare del setto nasale.
Il collegio peritale concludeva, dunque, che l'intervento era stato eseguito correttamente in base alle regole dell'ordinaria diligenza professionale e in base alla letteratura medico scientifica nazionale e internazionale nonchè alle buone pratiche accreditate presso la comunità scientifica nazionale e internazionale all'epoca dei fatti, specificando che non risultavano riconducibili all'operazione chirurgica gli esiti lesivi lamentati, non essendo stato rilevato alcun deficit respiratorio e, anzi, il deficit preesistente risultava risolto dall'intervento del Dott. , escludendo la CP_1 sussistenza di danno biologico.
I ctu, a pagg. 17 e ss, davano compiuta risposta alle osservazioni dei ctp, in particolare rilevando:
- che il Dott. al pari del periziando , era stato sentito dai ctu nella sua CP_1 Pt_1 qualità di parte ma non aveva partecipato alle operazioni peritali;
- che vi era in atti un consenso informato dettagliato, sottoscritto sia dal medico che dal paziente in data precedente l'intervento chirurgico;
- che il risultato funzionale dell'intervento era soddisfacendo soprattutto in rapporto all'esame obiettivo preoperatorio, che evidenziava un deficit respiratorio considerevole con ostruzione della fossa nasale sinistra;
- che il risultato estetico, benché non ottimale, andava considerato accettabile non avendo causato peggioramento rispetto al preoperatorio e avendo ridimensionato il gap delle ossa nasali, con complessivo miglioramento rispetto alla situazione precedente;
5 - che il danno estetico non fosse particolarmente evidente né deturpante poiché la piccolissima cicatrice, non in rilievo né discromica, risultava appena visibile e solo a distanza ravvicinata;
- che il setto nasale era stato corretto per via endonasale senza alcun approccio esterno e la piccola cicatrice in corrispondenza della radice del naso era il risultato non della correzione del setto bensì dell'innesto eseguito in corrispondenza di un gap della volta della piramide nasale, con approccio che trovava precise indicazioni nell'ambito della chirurgia nasale ed estetica;
- che i dati bibliografici di riferimento erano quelli della “Bibbia” del chirurgo rinoplastico, ossia “Rinoplastica: atlante di chirurgia pratica” del Prof.
[...] con prefazione del Prof. della Division of facial Persona_4 Persona_5 plastic and reconstructive surgery of University of Illinois Medical Center di Chicago, uno dei massimi esponenti mondiali di riferimento per la chirurgia estetica, pubblicato per la prima volta nell'anno 2005, un anno prima dell'intervento al quale era stato sottoposto . Parte_1
Rispetto alle valutazioni tecniche dei ctu, la difesa appellante non ha offerto alcuna argomentazione critica con comparsa conclusionale, nella quale è pedissequamente trascritto l'atto di appello, sino a pag. 31 e, infondatamente, come si è visto, si è sostiene che i ctu non abbiano dato puntuale riscontro alle osservazioni dei ctp, insistendo per la loro convocazione a chiarimenti su questioni, invece, ampiamente precisate.
Pur avendo il collegio peritale escluso la sussistenza di danno alla salute a carico di
, in assenza di appello incidentale sul quantum, la sentenza di Parte_1 primo grado va, dunque, confermata e il gravame rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra l'appellante e l'appellato e si liquidano sulla scorta dei Controparte_1 criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod., dunque, tenuto conto del valore della lite, indicato in € 42.000,00 circa, dell'attività effettivamente svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo ai valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 26.001,00 a € 52.000,00, determinandole in
€ 4.994,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore del difensore, IU CH ND, dichiaratasi
6 antistataria. In ragione della mancata riproposizione da parte dell'appellato CP_1 della domanda di garanzia nel presente grado di giudizio, le spese di lite possono, invece, essere compensate con riguardo alle compagnie di assicurazione e nulla va disposto per lo , rimasto contumace. Controparte_5
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di
Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino numero 220 pubblicata il 5 febbraio 2018, proposto da Parte_1 nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 [...] nonché , così dispone: CP_3 Controparte_5
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio in favore di liquidate in € 4.994,00, oltre al 15% per Controparte_1 rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore del difensore, IU CH ND, dichiaratasi antistataria;
compensa integralmente tra tutte le altre parti le spese di lite del grado;
nulla per le spese per la posizione di;
Controparte_5
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 1838 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2018, avverso la sentenza del
Tribunale di Avellino numero 220 pubblicata il 5 febbraio 2018 e notificata il 2 marzo
2018, avente a oggetto responsabilità professionale medica, vertente tra
(cf ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Assunta Tedeschi (cf ) e Giuseppe Fera (cf C.F._2
), elettivamente domiciliato nello studio dell'Avv. Fera in C.F._3
Napoli, Centro Direzionale, Isola F11, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
e
(cf ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._4
IU CH ND (cf non indicato), elettivamente domiciliato nello studio del
1 difensore in Avellino, Via Annarumma, 69, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellato
nonché
(p. iva ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 del procuratore speciale, Sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Alfredo Giannella (cf non indicato), elettivamente domiciliata nello studio del difensore in Avellino, Via Trinità, 3, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione e chiamata del terzo;
appellata
nonché
(cf non indicato), in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Lauro (cf non indicato), elettivamente domiciliata nello studio del difensore in Avellino, Via Trinità,
44, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione e chiamata del terzo;
appellata
nonché
in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, già domiciliato nello studio del difensore in primo grado, Avv. IU
CH ND, in Avellino, Via Annarumma, 69, non costituito;
appellato
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 febbraio 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la sentenza in epigrafe, chiedendone Parte_1 la riforma nel quantum, con la quale il Tribunale di Avellino, riteneva la responsabilità di e dello per il danno Controparte_1 Controparte_4
2 estetico subito dall'attore a seguito dell'intervento chirurgico di rinoplastica, settoplastica e turbinectomia. Sulla scorta dei rilievi del ctu che aveva indicato il danno in una cicatrice al naso della lunghezza di 2,5 cm, valutata in termini di postumi permanenti in 1%/1,5% nonché, quanto all'invalidità temporanea, in gg 8 di totale e gg 14 di parziale, il primo giudice liquidava in favore dell'originario attore il complessivo importo di € 2.659,00 oltre rivalutazione e interessi legali, condannando in solido i convenuti al pagamento nonché alla refusione delle spese di lite, compensate in misura di 2/3, e accogliendo, infine, la domanda di manleva spiegata nei confronti delle compagnie di assicurazione, nei limiti previsti dalle polizze.
L'appellante affidava il gravame a due motivi di impugnazione così rubricati:
“1) Vizio (rectius: assenza) di motivazione in relazione alle osservazioni critiche mosse dal ctp – abnorme discrasia fra la valutazione del CTU e Persona_1 quella del CTP in termini di quantum – omessa valutazione di fatto determinante – il lavoro di vigile del fuoco del Caiazza;
2) la sopravvenuta ingravescenza del quadro clinico del – conseguente Pt_1 pregiudizio e limitazione nell'esercizio delle funzioni lavorative”; rassegnando le seguenti conclusioni:
“- Ferma la statuita declaratoria di responsabilità civile dei convenuti nella produzione dell'evento dannoso causante lesioni al sig. , previa Parte_1 rinnovazione della CTU;
- Condannarsi gli appellati, in via solidale, al pagamento in favore dell'istante della somma di € 42.859,14 comprendente: danno biologico (15%)= € 28.798,10, I.T.T.
(30 gg)= 1.987,80, I.T.P. (30 gg)= € 993,90, danno morale= € 10.079,34, spese documentate= € 1.000,00, oltre interessi legali dal dì dell'evento al soddisfo e rivalutazione monetaria, detratte le somme versate in conseguenza della pronunzia di primo grado, o a quella somma maggiore o minore che dovesse risultare congrua all'esito dell'istruttoria;
- condannare detti convenuti al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio con rivalsa I.V.A e C.P.A. e spese forfettarie al tasso legale;
- In via istruttoria: si insiste nella richiesta di rinnovazione della C.T.U. medico legale onde stabilire correttamente l'entità dei postumi di natura permanente nonché la durata della malattia posttraumatica residuati all'istante a seguito del sinistro de quo”.
3 Con comparse depositate, rispettivamente, il 3, 4 e 6 luglio 2018, si costituivano in giudizio e chiedendo, tutti, il Controparte_1 Controparte_2 CP_3 rigetto dell'appello. Lo , pur ritualmente convenuto, Controparte_5 non si costituiva in giudizio.
Il processo, già fissato per la precisazione delle conclusioni dopo la prima udienza di trattazione, subiva rinvii a causa dell'emergenza covid19, per assenza del relatore e per esigenze di ruolo. Trattenuta la causa in decisione all'udienza del 31 marzo 2023, la Corte, ritenuta la necessità di rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio, la rimetteva sul ruolo per il conferimento dell'incarico a un collegio peritale.
Il processo subiva ulteriori rinvii per la necessità di sostituire i consulenti, i quali non accettavano l'incarico e, in data 16 gennaio 2025, gli ausiliari provvedevano al deposito della relazione.
Con provvedimento del Presidente in data 17 gennaio 2025, la causa veniva riassegnata a questa Sezione e all'udienza del 25 febbraio 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e gli appellati depositavano comparse conclusionali, gli appellati anche memorie di replica conclusionali.
L'esito del rinnovo delle operazioni peritali impone il rigetto dell'appello, incardinato sull'insufficienza della precedente relazione tecnica, sotto il profilo dell'omessa risposta alle specifiche osservazioni critiche del ctp, pretermesse anche dal primo giudice, nonché del dedotto peggioramento delle condizioni di salute.
Il Collegio peritale, composto dai Dottori specialista in Persona_2
Otorinolaringoiatria, e , specialista in medicina legale, procedeva Persona_3 all'esame obiettivo del periziando – già affetto da deficit respiratorio funzionale associato a un inestetismo della piramide nasale non risolto con precedente intervento nell'anno 2003 presso l'AUO Federico II - all'analisi della documentazione medica e fotografica in atti nonché all'approfondita descrizione dell'intervento chirurgico al quale venne sottoposto il paziente nell'anno 2006, consistito in una settoplastica e turbinotomia (indicata erroneamente in cartella quale turbinectomia) inferiore destra con asportazione delle parti ossee del setto eccedenti rispetto alla linea mediana e una finalità di tipo estetico (osteotomie basali, innesto cartilagineo).
I consulenti evidenziavano, all'esito dell'intervento effettuato dal Dott. una CP_1
4 buona risoluzione della disfunzionalità respiratoria poiché “l'ostruzione del vestibolo nasale sinistro causata dalla deviazione sinistro convessa del setto nasale risultava risolta con buona pervietà aerea bilaterale anche in virtù della risoluzione dell'ipertrofia di compenso del turbinato inferiore destro”. Per ciò che concerne l'aspetto estetico, gli ausiliari ritenevano che fosse appena percepibile, a un'osservazione ravvicinata, un piccolo esito cicatriziale in corrispondenza della radice del naso, rientrante tra i normali esiti chirurgici. La piramide nasale non risultava perfettamente allineata ma la comparazione con le foto preparatorie mostrava un miglioramento, relativo anche alla correzione della columella determinata dal riposizionamento del margine inferiore della cartilagine quadrangolare del setto nasale.
Il collegio peritale concludeva, dunque, che l'intervento era stato eseguito correttamente in base alle regole dell'ordinaria diligenza professionale e in base alla letteratura medico scientifica nazionale e internazionale nonchè alle buone pratiche accreditate presso la comunità scientifica nazionale e internazionale all'epoca dei fatti, specificando che non risultavano riconducibili all'operazione chirurgica gli esiti lesivi lamentati, non essendo stato rilevato alcun deficit respiratorio e, anzi, il deficit preesistente risultava risolto dall'intervento del Dott. , escludendo la CP_1 sussistenza di danno biologico.
I ctu, a pagg. 17 e ss, davano compiuta risposta alle osservazioni dei ctp, in particolare rilevando:
- che il Dott. al pari del periziando , era stato sentito dai ctu nella sua CP_1 Pt_1 qualità di parte ma non aveva partecipato alle operazioni peritali;
- che vi era in atti un consenso informato dettagliato, sottoscritto sia dal medico che dal paziente in data precedente l'intervento chirurgico;
- che il risultato funzionale dell'intervento era soddisfacendo soprattutto in rapporto all'esame obiettivo preoperatorio, che evidenziava un deficit respiratorio considerevole con ostruzione della fossa nasale sinistra;
- che il risultato estetico, benché non ottimale, andava considerato accettabile non avendo causato peggioramento rispetto al preoperatorio e avendo ridimensionato il gap delle ossa nasali, con complessivo miglioramento rispetto alla situazione precedente;
5 - che il danno estetico non fosse particolarmente evidente né deturpante poiché la piccolissima cicatrice, non in rilievo né discromica, risultava appena visibile e solo a distanza ravvicinata;
- che il setto nasale era stato corretto per via endonasale senza alcun approccio esterno e la piccola cicatrice in corrispondenza della radice del naso era il risultato non della correzione del setto bensì dell'innesto eseguito in corrispondenza di un gap della volta della piramide nasale, con approccio che trovava precise indicazioni nell'ambito della chirurgia nasale ed estetica;
- che i dati bibliografici di riferimento erano quelli della “Bibbia” del chirurgo rinoplastico, ossia “Rinoplastica: atlante di chirurgia pratica” del Prof.
[...] con prefazione del Prof. della Division of facial Persona_4 Persona_5 plastic and reconstructive surgery of University of Illinois Medical Center di Chicago, uno dei massimi esponenti mondiali di riferimento per la chirurgia estetica, pubblicato per la prima volta nell'anno 2005, un anno prima dell'intervento al quale era stato sottoposto . Parte_1
Rispetto alle valutazioni tecniche dei ctu, la difesa appellante non ha offerto alcuna argomentazione critica con comparsa conclusionale, nella quale è pedissequamente trascritto l'atto di appello, sino a pag. 31 e, infondatamente, come si è visto, si è sostiene che i ctu non abbiano dato puntuale riscontro alle osservazioni dei ctp, insistendo per la loro convocazione a chiarimenti su questioni, invece, ampiamente precisate.
Pur avendo il collegio peritale escluso la sussistenza di danno alla salute a carico di
, in assenza di appello incidentale sul quantum, la sentenza di Parte_1 primo grado va, dunque, confermata e il gravame rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra l'appellante e l'appellato e si liquidano sulla scorta dei Controparte_1 criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod., dunque, tenuto conto del valore della lite, indicato in € 42.000,00 circa, dell'attività effettivamente svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo ai valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 26.001,00 a € 52.000,00, determinandole in
€ 4.994,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore del difensore, IU CH ND, dichiaratasi
6 antistataria. In ragione della mancata riproposizione da parte dell'appellato CP_1 della domanda di garanzia nel presente grado di giudizio, le spese di lite possono, invece, essere compensate con riguardo alle compagnie di assicurazione e nulla va disposto per lo , rimasto contumace. Controparte_5
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di
Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino numero 220 pubblicata il 5 febbraio 2018, proposto da Parte_1 nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 [...] nonché , così dispone: CP_3 Controparte_5
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio in favore di liquidate in € 4.994,00, oltre al 15% per Controparte_1 rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore del difensore, IU CH ND, dichiaratasi antistataria;
compensa integralmente tra tutte le altre parti le spese di lite del grado;
nulla per le spese per la posizione di;
Controparte_5
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
7