Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/05/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9453/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli RD -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9453 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 19.3.2025 avente ad oggetto divorzio contenzioso e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_1 C.F._1
via D. Colasanto, 3 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Tais che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. nato a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Casoria alla via Giuseppe Verdi, 1 Tr. n.1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli RD
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 e ss. c.p.c. depositato il 20.11.2024 ritualmente notificato, la ricorrente
(nata a [...] [...]), premesso di avere contratto matrimonio in Casoria il 21 luglio 1997, con il resistente (nato a [...] il [...]) e che dalla loro unione sono nati due figli (nata a Per_1
Napoli il 5.9.2000) e (nato a [...] il [...])- ha chiesto che venisse pronunziata la Per_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
1
In particolare, chiedeva l'assegnazione della casa familiare sita in Casoria alla via Peppino De
Filippo, 5; una somma mensile a titolo di contributo per il mantenimento dei figli nella misura di €
400,00 (€.200,00 per ciascuno) da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
la corresponsione delle spese extra per esigenze scolastiche e sanitarie nella misura del 50%.
All'udienza del 19.3.2025 soltanto la ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato (dott.ssa
Sequino) il quale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza del resistente, benché ritualmente evocato in giudizio, sentita la ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza i termini stante la rinuncia del procuratore costituito ai sensi dell'art. 473bis-21, ultimo comma c.p.c..
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, il quale non si è costituito nonostante la regolare notifica.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli RD (avvenuta in data 16.1.2018 ) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del 5-2-2018; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Considerato che i figli della coppia (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Per_1 Per_2
10.4.2006) sono maggiorenni, nulla va disposto in ordine al regime di affido e diritto di visita.
Per quanto concerne le statuizioni economiche nulla va disposto a titolo di mantenimento per la ricorrente in assenza di domanda.
Per quanto concerne il mantenimento in favore dei figli maggiorenni, la ricorrente all'udienza del
19.3.2025 ha dichiarato che i figli sono economicamente indipendenti ( dal matrimonio sono nati due figli attualmente maggiorenni….. lavora da due mesi con me nel centro medico. La ragazza Per_2
lavora da 4 anni. Sono titolare di un centro medico).
Ne consegue che nulla va previsto a titolo di mantenimento per i figli maggiorenni e nulla va disposto sulla casa familiare, difettando i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. .
In definitiva la pronuncia è da intendersi limitata allo status
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali in considerazione della contumacia del resistente e dell'esito della controversia
P.Q.M.
2 R.G. n. 9453/2024
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) accoglie la domanda principale e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casoria in data 21 luglio 1997 (atto n. 73, parte II, Serie A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 1997) tra (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...]); Controparte_1
b) nulla dispone in ordine in ordine all'affidamento ed il diritto di visita essendo i figli della coppia-
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) - maggiorenni;
Per_1 Per_2
c) nulla va disposto a titolo di mantenimento dei figli e essendo indipendenti Per_1 Per_2
economicamente, con revoca del mantenimento fissato in sede di separazione;
d) nulla va disposto in ordine all'assegnazione della casa familiare ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. difettandone i presupposti;
e) nulla va disposto in ordine all'assegno divorzile in assenza di domanda;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASORIA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
g) nulla sulle spese di lite
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 28 aprile 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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