Art. 29.
Le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti restano cumulabili con i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione maturati nel 1978 e da liquidarsi nel 1979. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito con modificazioni dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 14 comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21,commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978,n. 843 , restano confermate anche per l'anno 1980 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipati di un anno".
Le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti restano cumulabili con i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione maturati nel 1978 e da liquidarsi nel 1979. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito con modificazioni dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 14 comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21,commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978,n. 843 , restano confermate anche per l'anno 1980 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipati di un anno".