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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 09/12/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1244/2025 R.G.V.G., avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi, promossa
DA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Franca Carapezza
E DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Salvatore Burcheri.
Conclusioni delle parti: entrambe hanno insistito per l'omologa della separazione consensuale, alle condizioni concordate.
Il P.M. nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., depositato il giorno 11 luglio 2025, e hanno Parte_1 Parte_2 esposto: di avere contratto matrimonio a Caltanissetta il 29 luglio 2017, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 2017, parte II, serie A, n. 101; che dal matrimonio è nata una figlia, , il 10/8/2018; che il marito è ingegnere e Persona_1
1 2
lavora alle dipendenze di una società, con contratto a tempo indeterminato;
che la moglie
è insegnante di scuola secondaria;
che dissidi ed incomprensioni generati dalla incompatibilità di carattere hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, sì da indurre i coniugi a separarsi di fatto, con trasferimento del marito presso l'abitazione del defunto padre.
Alla luce di quanto sopra, i coniugi hanno chiesto la pronuncia della separazione, con omologa dell'accordo raggiunto, nei seguenti termini: affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nella casa familiare, in comproprietà, sita a San Cataldo in Largo Santa Fara, ivi compresi i mobili che l'arredano; regolamentazione della facoltà di visita del padre;
obbligazione a carico del di contribuire al mantenimento della figlia con la somma mensile di euro 350,00, Pt_2 da versare alla entro il giorno cinque di ogni mese, oltre alla metà delle spese Parte_1 straordinarie nell'interesse della predetta;
attribuzione ad entrambi, nella percentuale del cinquanta per cento ciascuno, dell'assegno unico e universale per la figlia;
assunzione, da parte dei coniugi, dell'obbligazione relativa al pagamento delle rate mensili del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa familiare, in ragione del cinquanta per cento ciascuno.
Il tutto, come meglio specificato nel ricorso, al quale si rinvia.
Su accordo delle parti, che hanno anche dichiarato di non volersi riconciliare,
l'udienza di comparizione (del 4 novembre 2025) è stata sostituita dal deposito di note scritte, all'esito del quale il tribunale - con ordinanza in data 14/11/2025 - ha invitato le predette a comprovare i redditi percepiti, ad indicare l'importo dell'AUU percepito e ad integrare l'accordo in punto di regolamentazione della facoltà di visita del padre durante le vacanze scolastiche estive, sì da renderlo conforme all'interesse della figlia minore, fissando una nuova udienza, sostituita dal deposito di note scritte.
In data 27 novembre 2025 le parti hanno depositato note scritte, con cui hanno fornito i chiesti chiarimenti (indicando in venti giorni il periodo di permanenza della figlia minore con il padre durante le vacanze scolastiche estive, specificando l'ammontare dell'AUU, pari ad euro 160,00), nonché depositato la documentazione richiesta, insistendo per l'omologa della separazione, alle condizioni concordate.
Il P.M. nulla ha osservato.
2 3
Ritiene il collegio che ricorrano i presupposti per l'omologazione della separazione consensuale, essendo le condizioni concordate conformi all'ordinamento e rispondenti all'interesse della figlia minore.
Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
il Tribunale, visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.;
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e gli accordi tra loro intervenuti.
Nulla sulle spese.
ORDINA che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, DPR n. 396/2000.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1244/2025 R.G.V.G., avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi, promossa
DA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Franca Carapezza
E DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Salvatore Burcheri.
Conclusioni delle parti: entrambe hanno insistito per l'omologa della separazione consensuale, alle condizioni concordate.
Il P.M. nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., depositato il giorno 11 luglio 2025, e hanno Parte_1 Parte_2 esposto: di avere contratto matrimonio a Caltanissetta il 29 luglio 2017, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 2017, parte II, serie A, n. 101; che dal matrimonio è nata una figlia, , il 10/8/2018; che il marito è ingegnere e Persona_1
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lavora alle dipendenze di una società, con contratto a tempo indeterminato;
che la moglie
è insegnante di scuola secondaria;
che dissidi ed incomprensioni generati dalla incompatibilità di carattere hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, sì da indurre i coniugi a separarsi di fatto, con trasferimento del marito presso l'abitazione del defunto padre.
Alla luce di quanto sopra, i coniugi hanno chiesto la pronuncia della separazione, con omologa dell'accordo raggiunto, nei seguenti termini: affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nella casa familiare, in comproprietà, sita a San Cataldo in Largo Santa Fara, ivi compresi i mobili che l'arredano; regolamentazione della facoltà di visita del padre;
obbligazione a carico del di contribuire al mantenimento della figlia con la somma mensile di euro 350,00, Pt_2 da versare alla entro il giorno cinque di ogni mese, oltre alla metà delle spese Parte_1 straordinarie nell'interesse della predetta;
attribuzione ad entrambi, nella percentuale del cinquanta per cento ciascuno, dell'assegno unico e universale per la figlia;
assunzione, da parte dei coniugi, dell'obbligazione relativa al pagamento delle rate mensili del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa familiare, in ragione del cinquanta per cento ciascuno.
Il tutto, come meglio specificato nel ricorso, al quale si rinvia.
Su accordo delle parti, che hanno anche dichiarato di non volersi riconciliare,
l'udienza di comparizione (del 4 novembre 2025) è stata sostituita dal deposito di note scritte, all'esito del quale il tribunale - con ordinanza in data 14/11/2025 - ha invitato le predette a comprovare i redditi percepiti, ad indicare l'importo dell'AUU percepito e ad integrare l'accordo in punto di regolamentazione della facoltà di visita del padre durante le vacanze scolastiche estive, sì da renderlo conforme all'interesse della figlia minore, fissando una nuova udienza, sostituita dal deposito di note scritte.
In data 27 novembre 2025 le parti hanno depositato note scritte, con cui hanno fornito i chiesti chiarimenti (indicando in venti giorni il periodo di permanenza della figlia minore con il padre durante le vacanze scolastiche estive, specificando l'ammontare dell'AUU, pari ad euro 160,00), nonché depositato la documentazione richiesta, insistendo per l'omologa della separazione, alle condizioni concordate.
Il P.M. nulla ha osservato.
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Ritiene il collegio che ricorrano i presupposti per l'omologazione della separazione consensuale, essendo le condizioni concordate conformi all'ordinamento e rispondenti all'interesse della figlia minore.
Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
il Tribunale, visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.;
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e gli accordi tra loro intervenuti.
Nulla sulle spese.
ORDINA che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, DPR n. 396/2000.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto
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