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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/07/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 10.7.2025, promossa da rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. P. Parte_1
Celeste
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. D. Rotunno CP_1
resistente
, Controparte_2
contumace
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.12.2023, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02420239003711322/000, notificata in data 27.10.2023, limitatamente al credito (€1067,26) di cui alla cartella di pagamento n. 02420200014532236000, relativo a premi non pagati per il triennio 2018/2020.
A fondamento dell'opposizione eccepiva l'infondatezza della pretesa avendo cessato l'attività di autoriparatore dal 3.5.1983 nonché l'omessa contestazione circa il mancato pagamento delle somme iscritte a ruolo. Chiedeva quindi accertarsi l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata con riferimento alla suindicata cartella di pagamento.
Si costituiva che contestava gli avversi assunti eccependo l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione per decorso del termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Nonostante la regolarità della notifica, rimaneva contumace. CP_3 All'odierna udienza le parti hanno discusso la causa chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
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Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Gioverà preliminarmente osservare che, come costantemente osservato dalla Suprema
Corte, “nel vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) è possibile utilizzare i seguenti strumenti: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 cod. proc. civ., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 cod. proc. civ., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte dal D.L.
14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 cod. proc. civ., comma 2) o meno (art. 617 cod. proc. civ., comma 1 – cfr. Cass. 6704/2016).
Tanto si ricava sia dalla formulazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6 secondo cui "il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 c.p.c. e ss.", sia dal successivo art. 29, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 46 del 1999, che stabilisce che "alle entrate indicate nel comma
1 cioè, tra l'altro, quelle non tributarie, non si applica la disposizione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1 come sostituito dall'art. 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie". Il D.P.R. n. 602 del 1973, citato art. 57, nel testo ora vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente le opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
nè le opposizioni regolate dall'art. 617 cod. proc. civ. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Altrettanto fermo è l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione all'iscrizione a ruolo (o riguardante il merito della pretesa oggetto di riscossione: da ultimo Cass. 19 gennaio 2016, n. 835) ai sensi del
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 o all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. (negli altri casi sopra menzionati), sia un'opposizione agli atti esecutivi inerente l'irregolarità formali del procedimento e/o della cartella e regolata dagli artt. 617 e 618-bis cod. proc. civ., ma affinché si possano considerare ammissibili i due tipi di opposizione proposti con l'unico atto è necessario che risultino rispettati, per entrambe, i termini perentori rispettivamente stabiliti per la relativa attivazione.
Tanto chiarito, deve darsi atto che ha prodotto documentazione – non oggetto di CP_1
alcuna contestazione – dalla quale risulta che la prodromica cartella di pagamento è stata notificata, mediante consegna a mani del destinatario, in data 23.3.2022.
A ciò consegue che i motivi di doglianza di cui al punti 1 e 2 del ricorso, in quanto attinenti esclusivamente il merito della pretesa trasfusa nel titolo (e concernenti circostanze di fatto antecedenti alla notifica della cartella), sono in questa sede inammissibili: parte ricorrente avrebbe dovuto farli valere proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento, nel termine di 40 giorni dalla notifica.
Non essendo state formulate ulteriori censure astrattamente riconducibili nell'alveo applicativo dell'art. 615 c.p.c., né censure relative all'intimazione di pagamento, il ricorso va respinto.
Le spese tra il ricorrente ed si compensano integralmente, stante la contumacia CP_3 dell' . Controparte_2
Non trovando applicazione il disposto di cui all'art. 152 disp. att cpc, atteso che l'esonero dal pagamento ivi previsto concerne soltanto le cause previdenziali in senso stretto e non anche le controversie di opposizione all'esecuzione di titoli esecutivi recanti crediti di natura previdenziale (cfr. tra le tante Corte di Appello di Messina, sentenza n. 424/2023) la regolamentazione delle stesse – liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e di questioni giuridiche complesse- segue la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
e dell così provvede: CP_1 Controparte_2
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 250,00 oltre accessori se dovuti;
compensa le spese tra il ricorrente e CP_3
Brindisi, 10.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere