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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 24/10/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott. IU RE Presidente
Dott. OF CI Giudice relatore
Dott. Marco Pesoli Giudice nel procedimento unitario n. r.g. 115/2025-1 promosso da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_4 C.F._4
RI EN De VO (C.F. ) e UR RA (C.F. C.F._5
, elettivamente domiciliati presso i difensori con studio in Padova, C.F._6
Piazza dell'Insurrezione, 13 nei confronti di
(C.F. ), impresa individuale, Controparte_1 C.F._7 con sede legale a AR (RO) Via Pietro Nenni n. 7, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di;
Controparte_2 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese;
sentite le parti all'udienza del 08.10.2025; rilevato che il resistente si è costituito personalmente in giudizio, non contestando né i crediti
(ad eccezione di e nei confronti del quale ultimo ha Parte_1 Parte_3 dedotto di vantare a sua volta un contro credito, comunque non provato) né la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII e avendo ammesso lo stato di irreversibile
1 insolvenza, dovuta a sostanziale inattività dell'imprenditore a far data dal 26.05.2025 (cfr. verbale udienza 08.10.2025); ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa individuale ha sede legale in
AR (RO); considerato che la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
accertata la natura commerciale dell'attività d'impresa svolta dalla società debitrice
(costruzione di edifici residenziali e non); rilevato che i creditori istanti, tutti ex lavoratori dipendenti, deducevano di vantare un credito complessivo di € 79.661,04; tenuto conto che il credito non è stato contestato nemmeno in questa sede dal debitore, con eccezione di e , per presenza di un asserito contro credito Parte_1 Parte_3 comunque non provato;
osservato che dall'istruttoria è emerso che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati dalla resistente è superiore alla soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCII: infatti, emergono debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate per € 29.219,00 e nei confronti dell' di € 3.799,99 oltre CP_3
€ 34.725,38 già inviati presso Agenzia delle Entrate Riscossione;
rilevato che la debitrice non ha eccepito la insussistenza dei requisiti ex art. 2, lett. d) del D.
Lgs. n. 14/2019 e non ha contestato la situazione debitoria né l'insolvenza; ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. ), impresa individuale, con sede legale a AR
[...] C.F._7
(RO) Via Pietro Nenni n. 7, nomina la dott.ssa OF CI Giudice Delegato per la procedura nomina
Curatore la dott.ssa che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_1 base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
2 il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
Stabilisce il giorno 11.02.2026, ore 11:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato.
Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata.
Avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono
3 ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, comma 3, CCII nonché le coordinate bancarie.
Segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 D.P.R. n. 115 del 2002.
Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed a parte ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Rovigo, in data 13.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
OF CI IU RE
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