Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/03/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. RE BA, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 27.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.13530/2021 R.G. tra rapp.ta e difesa dall'Avv. Diego Piccolo come da procura speciale a margine del Parte_1 ricorso ricorrente
e
Controparte_1
resistente/contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.12.2021 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di essere dipendente dell'ente locale convenuto con qualifica e mansioni di Ispettore di Polizia Municipale;
che con determinazione n.1279 del 03.07.2018 l'ente locale aveva indetto un appalto per l'affidamento biennale del servizio di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale;
che Parte nell'ambito dell'appalto suddetto lei era stata nominata ed il Maresciallo Controparte_2
Direttore dell'esecuzione dei lavori;
che con determinazione dirigenziale n.2863 del 22.11.2019 era stato liquidato ad entrambi un acconto del 50% sull'incentivo spettante ai sensi dell'art.113 del d.lgs. 50/2016; che tale determina, tuttavia, era stata revocata con successive determinazioni dirigenziali n.167 del 23.01.2020 e n.823 del 22.04.2020, con le quali il Dirigente della Polizia
Municipale - sul presupposto per cui lo sdoppiamento delle figure di RUP e Direttore dell'esecuzione dei lavori fosse consentito solo negli appalti di importo superiore a 500.000,00 euro, mentre sotto tale soglia il RUP dovesse accorpare entrambe le funzioni - aveva dapprima revocato entrambe le nomine (n.167/2020), quindi confermato la nomina della ricorrente quale RUP e limitato la revoca alla sola posizione del Direttore di lavori, confermando tuttavia in relazione ad entrambi la revoca della determinazione n.2863 del 22.11.2019, per carenza dei presupposti che avrebbero legittimato il pagamento dell'incentivo (n.823/2020).
Ritenendo ingiustificato siffatto comportamento e di aver comunque diritto al pagamento anche ai
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€ 1.639,34 a titolo di compenso per l'attività svolta in qualità di RUP nell'ambito dell'appalto indetto dall'ente locale per l'affidamento biennale del servizio di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, parte resistente rimaneva contumace.
Esaurita la trattazione, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
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Il compenso di cui parte ricorrente chiede il pagamento è disciplinato dall'art.113 del d.lgs n.50/2016 (incentivi per funzioni tecniche), che nelle formulazione vigente sino all'abrogazione disposta con d.lgs n.36/2023, così prevedeva:
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico 2 dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2”.
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Stando alla motivazione contenuta nella determina n.823 del 22.04.2020, il compenso non potrebbe essere erogato perché “non è possibile riconoscere gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art.113 del d.lgs.
50/2016 nell'ipotesi di appalti di forniture e servizi di importo complessivo inferiore ad euro 500.000, qual è il caso di specie”.
Ad avviso di parte ricorrente, diversamente, la liquidazione sarebbe possibile anche negli appalti di importo inferiore, purché di “particolare complessità” ai sensi delle linee guida n.3 dell CP_3
Sempre secondo la prospettazione di parte istante la valutazione circa la particolare complessità dell'appalto sarebbe stata effettuata a monte dalla amministrazione, con la decisione di munirsi delle due figure distinte del RUP e del DEC.
A ben vedere, la prima condizione prevista dal citato art.113 per la erogazione del compenso è che i relativi criteri di riparto sino stati previsti dalla contrattazione collettiva decentrata ed assunti in un regolamento comunale. 3 Tanto è stato affermato dalla Suprema Corte nella vigenza della disciplina di cui alla legge n.109/94, secondo cui: “In tema di trattamento economico del personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione di opere pubbliche, il compenso incentivante di cui all'art. 18 della l. n. 109 del 1994, sia nella formulazione originaria che in quella derivata dalle successive modifiche, può essere attribuito se previsto dalla contrattazione collettiva decentrata e sia stato adottato l'atto regolamentare dell'amministrazione aggiudicatrice, volto alla precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nell'apposito "fondo interno", e solo ove l'attività di progettazione sia arrivata in una fase avanzata, per essere intervenuta l'approvazione di un progetto esecutivo dell'opera da realizzare” (Cass. Sez. L., n.13937/2017).
Nel caso di specie, sebbene parte ricorrente abbia provato l'affidamento dell'incarico di RUP in suo favore, documentato in tutti gli prodotti e nella stessa determina – poi revocata – di liquidazione del 50% del compenso in suo favore, nulla invece si conosce su come la contrattazione collettiva decentrata ed il regolamento comunale abbiano concretamente disciplinato nel dettaglio i presupposti e le modalità di liquidazione del compenso.
Ne consegue che, allo stato degli atti, non appare possibile valutare se il diritto soggettivo della dipendente sia o meno sorto, a prescindere dai riconoscimenti e dalle revoche adottate dalla amministrazione.
Deve considerarsi che le controversie instaurate in materia di pubblico impiego privatizzato - fatto salvo il sindacato sui c.d. atti di macro-organizzazione - non vertono, secondo le tradizionali categorie proprie del diritto amministrativo, su questioni di legittimità di atti amministrativi e non tendono ad ottenere la rimozione di provvedimenti espressione di potestà pubblicistiche.
Né più né meno che in relazione ad ogni controversia interprivatistica, allora, l'oggetto dell'indagine del giudice del lavoro è il concreto atteggiarsi di un rapporto obbligatorio, trattandosi di accertare se parte ricorrente sia portatrice di un diritto soggettivo o di altra posizione meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico;
di verificare se lo stesso sia stato leso per effetto di un comportamento violativo degli obblighi gravanti sulla controparte.
Ponendosi in una tale ottica rispetto alla domanda, solo la conoscenza delle specifiche modalità di attribuzione del compenso secondo la disciplina contrattuale e regolamentare avrebbe consentito di verificare l'esistenza di un diritto di credito in capo alla lavoratrice, in mancanza dovendo ritenersi non assolto l'onere della prova gravante sulla stessa ai sensi dell'art.2697 c.c.
Deve dubitarsi anche della possibilità di fare applicazione dell'art.2126 c.c. (La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione), dato che la vicenda in esame non concerne il contratto di lavoro ma solo una particolare attività aggiuntiva resa nell'ambito di un rapporto della cui validità non si discute.
4 Si consideri, in ogni caso che dal solo dato rappresentato dallo svolgimento delle funzioni di RUP non è consentito trarre alcuna conseguenza in ordine al fatto che l'incarico abbia comportato, in concreto, lo svolgimento di una attività lavorativa al di fuori del normale orario di lavoro già retribuito.
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere conclusivamente rigettato.
In assenza di costituzione del convenuto non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni così decide:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Lecce, 27.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(F. to RE BA)
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