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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 23/07/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Grazia M.Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 199 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2022
promosso da
(C.F.: , titolare dell'omonima impresa Parte_1 C.F._1
commerciale (P.I.: ), elettivamente domiciliato in Cagliari, presso P.IVA_1
lo studio dell'avv. Brunello Acquas, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto d'appello,
appellante CONTRO
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante (C.F.: ), elettivamente domiciliata CP_2 C.F._2
in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Cristian Piu, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione,
appellata
OGGETTO: vendita di cose mobili.
All'udienza del 28-03-2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Cagliari, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in riforma in parte qua della sentenza impugnata:
A) in via cautelare:
1) sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata con ogni conseguente pronuncia;
B) in via principale nel merito:
2) condannare la società appellata, ut supra, al pagamento, per i titoli dedotti, in favore dell'odierno appellante, della somma di €
17.080,00 come determinata dal CTU nel corso della causa di primo grado, o di quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta dovuta, oltre gli interessi di mora determinati per saggio e termini dagli artt. 4 e 5 del d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 o, in subordine,
gli interessi e la rivalutazione stabilita anche in via di equità dal
Giudicante con ogni consequenziale e necessaria ulteriore pronuncia;
3) rigettare ogni avversa domanda e/o eccezione siccome infondata e/o tardiva e/o comunque inammissibile;
e, per l'effetto,
4) mandare assolto l'odierno appellante da ogni avversa pretesa;
C) in via subordinata e istruttoria:
5) rimettere in istruttoria la causa, modificando l'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori del 28.10.2014 del Tribunale di
Cagliari, e ammettendo in tal guisa tutte le prove dedotte dall'attore nelle proprie memorie istruttorie ex art. 183, VI co., c.p.c.;
D) in via gradatamente e ulteriormente subordinata e istruttoria:
6) rimettere in istruttoria la causa per l'espletamento di una CTU
in ordine alla congruità e validità delle certificazioni CE prodotte;
E) in via gradatamente e ulteriormente subordinata e istruttoria:
7) solo nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria di inammissibilità della produzione relativa alle certificazioni CE
(doc. 02), rimettere in istruttoria la causa per espletare il giuramento decisorio deferito e capitolato nell'atto di appello;
F) in via gradatamente e ulteriormente subordinata: 8) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa eccezione principale, previa risoluzione del contratto intercorso tra le parti,
condannare la alla restituzione, in favore Controparte_1
dell'odierno appellante, dei beni oggetto di causa;
G) in ogni caso:
9) condannare la società appellata, ut supra, al pagamento del compenso per l'avvocato, oltre rifusione di spese documentate e di
CTU, spese generali, cassa avvocati e IVA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio, disponendo la distrazione in favore dell'avvocato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
H) in via subordinata sulle spese di lite del giudizio di primo grado:
10) compensare integralmente le spese di lite del giudizio di primo grado, stante il sostanziale pari valore economico della domanda di adempimento formulata dallo e della domanda Pt_1
riconvenzionale formulata dalla entrambe Controparte_1
rigettate con la sentenza di primo grado.
Nell'interesse dell'appellata: si conclude pertanto affinché l'Ecc.ma
Corte Voglia:
1) in via principale ed assorbente: dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis CPC o, comunque, respingersi l'appello perché infondato, confermando la gravata sentenza, con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3265/2021 il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda proposta da nei confronti della e la Parte_1 Controparte_1
domanda riconvenzionale da quest'ultima proposta;
compensava le spese di lite in ragione di 1/3, poste nel resto a carico dell'attore; le spese di c.t.u.
erano poste a carico di parte attrice per 2/3 e di parte convenuta per 1/3.
conveniva in giudizio la società per Parte_1 Controparte_1
ottenere la condanna della convenuta al pagamento di euro 18.636,16, o altra somma maggiore o minore che risultasse dovuta, a titolo di corrispettivo della fornitura e posa in opera nel cantiere di Maracalagonis
di:
1) scorrevole a due ante completo di vetro antinfortunistico nel cantiere di Quartu Sant'Elena, via S. Antonio, come da fattura n.
68 del 30/12/2011;
2) infissi in P.V.C. bianco compresi di vetro camera e controtelai e n.
4 zanzariere nel cantiere di Maracalagonis, come da fattura n. 69
del 30/12/2011;
3) n. 3 grate in acciaio verniciato RAL 1013, fornitura e posa in opera di n. 1 zanzariera cm 210x145; fornitura e posa in opera di n. 1
zanzariera cm. 90x87; n. 1 zanzariera cm. 130x145; n. 2 zanzariere per gli scorrevoli pannelli;
assemblaggio infissi con fornitura e posa in opera di profili per il loro adattamento, come da fattura n.
3 del 31/01/2021.
Deduceva che la non aveva provveduto al Controparte_1
pagamento nonostante i solleciti inviati anche per iscritto con la diffida ad adempiere del 27/04/2012; sosteneva di aver subìto un pregiudizio per il mancato pagamento e l'indisponibilità del prezzo dei beni forniti, per l'anticipato versamento all'Erario dell'IVA esposta nelle tre fatture insolute, per l'anticipazione dei costi e per la svalutazione monetaria e il mancato reimpiego nell'impresa della somma predetta;
concludeva per la condanna al pagamento del corrispettivo esposto nelle fatture prodotte.
Si costituiva in giudizio la affermando di non aver Controparte_1
ricevuto i preventivi relativi ai beni descritti nelle fatture numero 68 e 69
del 30/12/2011 e n. 3 del 31/01/2012 e rappresentava l'esistenza di vizi quali:
- gli infissi indicati nella fattura n. 68 non scorrevano e non erano stati montati adeguatamente, con conseguente infiltrazione dell'acqua durante le precipitazioni meteoriche;
- in relazione alla fattura n. 69, le zanzariere erano 3 e non 4 (come dichiarato da parte attrice); i vasistas montati non erano di agevole apertura in quanto realizzati con una maniglia posta ad altezza tale da rendere necessario l'utilizzo di una scala per essere manovrata;
la porta finestra e la finestra del bagno esterno erano in alluminio e non in P.V.C. come richiesto dalla ditta, la stessa porta era di dimensioni inferiori rispetto all'apertura; le persiane erano in alluminio e non in P.V.C. e presentavano difetti tali da non consentire un'adeguata chiusura e un adeguato isolamento termico;
gli infissi scorrevoli erano più piccoli delle controcasse, rimanendo visibili una volta terminato il montaggio;
- le zanzariere indicate nella fattura n. 3 non scorrevano perché
difettose e non adeguatamente montate.
Eccepiva, in ogni caso, che i beni consegnati costituivano un aliud pro alio
rispetto alla prestazione a carico del venditore - in quanto privi delle certificazioni e dichiarazioni di conformità che dovevano essere fornite dal serramentista nel rispetto dei requisiti indicati dalla direttiva 89/106/CEE
sui materiali da costruzione e dalle relative normative armonizzate di prodotto UNI EN 14351-1 - e quindi sostanzialmente incommerciabili.
In particolare, osservava che i prodotti da costruzione dovevano rispettare i seguenti requisiti:
1. resistenza meccanica e stabilità;
2. sicurezza in caso di incendio;
3. igiene, salute e ambiente;
4. sicurezza di utilizzazione;
5. protezione contro il rumore;
6. risparmio energetico e isolamento termico. In base alle predette disposizioni, “le finestre e le portefinestre
regolamentate dalla UNI EN 14351-1 sono in sistema di attestazione di
conformità 3): […] e prevede (in base a quanto stabilito nell'allegato III
– possibilità 2) che il produttore rilasci una dichiarazione di conformità
dopo aver eseguito: 1) le prove iniziali di tipo presso un laboratorio
'notificato' (autorizzato dal Ministero); 2) un controllo di produzione
effettuato in azienda dall'imprenditore sotto la propria responsabilità”.
Con specifico riferimento al secondo punto, il serramentista avrebbe dovuto effettuare, sotto la propria responsabilità, un controllo sulla produzione in fabbrica e consegnare al cliente i seguenti documenti:
- dichiarazione di conformità a norma dei prodotti forniti;
- istruzioni di installazione del prodotto;
- istruzioni sull'uso e la manutenzione dei prodotti;
- marcatura CE.
Infine, in aggiunta alla dichiarazione di conformità, ogni fornitura di serramenti doveva essere accompagnata da una documentazione contenente, tra l'altro, il “riferimento alla norma a cui il prodotto è
conforme” e le “informazioni sulle caratteristiche considerate essenziali
dalla norma di prodotto UNI EN 14351-1”.
La convenuta concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice, in quanto il venditore era rimasto inadempiente all'obbligazione a suo carico,
e proponendo a sua volta domanda per il risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto della consegna di beni non conformi alla normativa obbligatoria;
in subordine chiedeva la riduzione del prezzo, previo accertamento che i beni indicati nelle fatture non erano stati montati correttamente e non corrispondevano a quelli ordinati per numero e qualità.
Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. parte attrice contestava la tardività
e strumentalità delle contestazioni ed eccezioni sollevate dalla convenuta,
in quanto le forniture erano state eseguite, ultimate e fatturate nel periodo dicembre 2011-gennaio 2012. Ribadiva di aver sollecitato il pagamento tramite e-mail inviata alla ditta l'8-03-2012 e di aver diffidato la convenuta all'adempimento delle sue obbligazioni con raccomandata del 27-04-2012
(ricevuta il 30/04/2012), mentre la aveva sollevato Controparte_1
le sue prime doglianze con raccomandata del 18-05-2012, ossia 5 mesi dopo la consegna della fornitura.
Nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. la convenuta obiettava di aver immediatamente denunciato i vizi, i difetti e la diversità dei materiali forniti durante l'esecuzione dei lavori e che per tale motivo la fornitura non era stata portata a termine né collaudata;
evidenziava inoltre che,
trattandosi di una vendita aliud pro alio, non era incorsa in alcuna decadenza o prescrizione.
Istruita la causa con produzioni documentali, prova per testimoni e consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Cagliari dichiarava in primo luogo l'inutilizzabilità della dichiarazione di conformità prodotta da Pt_1
in data 8-10-2020 successivamente alla scadenza dei termini
[...]
istruttori.
Nel merito, il primo giudice accoglieva l'eccezione di inadempimento per mancata consegna della dichiarazione di conformità CE e della documentazione relativa alla marcatura CE, “la cui natura più liquida
porta ad assorbire la questione relativa alla correttezza dell'esecuzione
delle opere” (cfr. pag. 4 sentenza impugnata).
Pacifico il titolo della pretesa dedotta in causa, essendo incontestato il rapporto di fornitura tra le parti, il giudice di prime cure richiamava la normativa comunitaria ed in particolare la Direttiva 89/106/CEE del
Consiglio del 21 dicembre 1988, recepita dal D.P.R. n. 246/1993
(Regolamento di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativo ai prodotti da costruzione), che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti in questione. In materia di serramenti la normativa armonizzata di riferimento è la UNI EN 14351-1 e l'attestato di conformità con apposizione del marchio CE può essere rilasciato solo a seguito del rispetto di tutti i requisiti minimi indicati nella normativa di settore.
Osservava il giudicante che gli infissi e i serramenti rientravano nella previsione di cui all'art. 1 comma 2 D.P.R. n. 246/1993, secondo cui “ai
fini del presente regolamento è considerato 'materiale da costruzione' ogni prodotto fabbricato al fine di essere incorporato o assemblato in
modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile.
[…]”, mentre i successivi artt. 3 e 6 stabilivano precisi obblighi in capo al fabbricante o al suo mandatario, tra cui “l'assunzione della responsabilità
di apposizione della marcatura CE sul prodotto stesso, su un'etichetta o
documenti commerciali che lo accompagnano”, posto che l'attestazione presupponeva l'intervento di un organismo di certificazione riconosciuto nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto in aggiunta al sistema di controllo della produzione applicato nella fabbrica;
gli artt. 7, 8 e 9 del medesimo D.P.R. individuavano, poi, i soggetti abilitati alle procedure di controllo e attestazione della conformità.
Al riguardo rilevava il tribunale che dalle fatture commerciali nn. 68 e 69
del 30-12-2011 e n. 3 del 31-01-2012 emergeva che parte attrice si era avvalsa dell'opera di un organismo di certificazione, essendo intestate a
, corredate dal simbolo CE e dalla Controparte_3
dicitura “azienda certificata” e dai loghi SI (Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione) e della
ER JO Registrars Inc, con la conseguenza che l'impresa Pt_1
aveva assunto la qualità di fabbricante di tali prodotti e avrebbe dovuto fornire all'acquirente la certificazione obbligatoria per l'immissione del prodotto sul mercato (art. 2 D.P.R. 246/1993), attestante il possesso dei requisiti di conformità agli effetti della normativa di cui alla UNI En
14351-1.
Di contro, rilevava il giudicante, la sola menzione in fattura - neppure qualificabile accompagnatoria - della certificazione dell'azienda produttrice non assolveva alla presunzione di conformità del bene ai requisiti CE e quindi di idoneità del bene medesimo a garantire il livello di sicurezza e funzionalità previsto dalle norme armonizzate.
In difetto di prova, da parte attrice, di aver adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto di fornitura in forza della normativa europea e del decreto di recepimento, il primo giudice riteneva fondata l'eccezione di inadempimento formulata dal convenuto ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1460 c.c., rigettando per l'effetto la domanda di pagamento del corrispettivo.
Era, infine, respinta la domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni asseritamente subìti in conseguenza dell'errata fornitura, in quanto genericamente allegati e comunque non dimostrati.
Avverso tale decisione ha proposto appello , deducendo la Parte_1
violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'errata qualificazione dell'eccezione formulata dalla in termini di eccezione di Controparte_1
inadempimento a norma dell'art. 1460 c.c. laddove la convenuta allegava invece la mancanza di qualità promesse ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1497 c.c., fattispecie cui era inconferente la certificazione CE.
L'appellante ha, inoltre, evidenziato che la società debitrice aveva accettato gli infissi consegnati e gli aveva utilizzati così traendo un ingiustificato vantaggio dalla prestazione comunque effettuata a suo favore ed ha insistito per la condanna al pagamento dell'importo quantificato dal c.t.u. in primo grado.
ha, infine, chiesto l'ammissione della dichiarazione di Parte_1
conformità - redatta fin dal dicembre 2011 - ai sensi dell'art. 345 c. 3 c.p.c.
nella versione antecedente alla riforma introdotta dalla legge 7 agosto 2012
n. 134, trattandosi di documenti indispensabili per la decisione.
In subordine, l'appellante ha riproposto i mezzi di prova non ammessi in primo grado e ha deferito al legale rappresentante della società appellata giuramento decisorio sul rilascio della certificazione CE relativa ai beni oggetto di causa.
In ulteriore subordine, l'appellante ha chiesto che alla declaratoria di legittimità dell'eccezione di inadempimento consegua logicamente l'estinzione del contratto per risoluzione e la restituzione degli infissi.
Si è costituita la eccependo l'inammissibilità Controparte_1
dei nuovi documenti e delle domande nuove;
nel merito ha contestato l'impugnazione, chiedendone il rigetto. La causa, previo rigetto dell'istanza di sospensione, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'appello deve trovare accoglimento nei termini di seguito esposti.
Preliminarmente va respinta l'istanza di ammissione di nuovi documenti proposta dall'appellante con riferimento al disposto dell'art. 345 c.p.c.
precedente versione.
Infatti, essendo la sentenza di primo grado pubblicata il 9-11-2021, deve trovare applicazione l'art. 345 comma 3 c.p.c. come modificato dall'art. 54 D.L. 22-06-2012 n. 83, conv. con mod. nella L. 7-08-2012, posto che
“la modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in
appello, dell'art. 345, comma 3, c.p.c., operata dal d.l. n. 83 del 2012,
trova applicazione, mancando una disciplina transitoria e dovendosi
ricorrere al principio 'tempus regit actum', solo se la sentenza conclusiva
del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno
successivo a quello di entrata in vigore della l. n. 134 del 2012, di conv.
del d.l. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012” (Cass. Civ. n.
6590/2017; conf. Cass. Civ. n. 21606/2021).
L'offerta di consegna della dichiarazione di conformità in corso di causa non è, tuttavia, senza conseguenze sul piano della funzione economico- sociale del contratto unitamente alla circostanza dell'accettazione della prestazione (inesatta) eseguita dallo Pt_1
Giova ricordare che l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.
è un rimedio “temporaneo”, che è finalizzato a paralizzare la pretesa della controparte nei contratti a prestazioni corrispettive in modo da salvaguardare l'equilibrio sinallagmatico del contratto, ma non produce effetti liberatori.
Il rifiuto di eseguire la propria prestazione, a fronte dell'inadempimento della controparte, deve, inoltre, essere giustificato dalla situazione oggettiva e non deve essere contrario a buona fede.
Ciò premesso, non ha pregio la doglianza dell'appellante circa la qualificazione dell'eccezione formulata dalla società convenuta, la quale si avvaleva inequivocabilmente dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sul presupposto che il produttore/fornitore non avesse tempestivamente dato prova di aver consegnato le certificazioni e dichiarazioni di conformità CE relative agli infissi consegnati.
Invero, nella comparsa di costituzione la società convenuta contestava l'adempimento del fornitore, allegando che gli infissi consegnati fossero in parte difformi da quelli richiesti, in parte difettosi e comunque privi della obbligatoria certificazione di cui alla direttiva 89/106/CEE ed alle norme armonizzate di prodotto UNI EN143-51-1 e quindi un aliud pro alio
rispetto al prodotto oggetto di vendita. La contestava, quindi, di essere tenuta al pagamento del Controparte_1
prezzo preteso dalla controparte, chiedendo il risarcimento dei danni subìti
per effetto della incompleta e difettosa fornitura e, in subordine, la riduzione del prezzo.
La qualificazione dell'eccezione, operata dal primo giudice ai sensi dell'art. 1460 c.c., e la declaratoria di legittimità del rifiuto di adempiere risultano dunque aderenti alle difese svolte dalla convenuta, la quale non lamentava la mancanza di qualità promesse, a norma dell'art. 1497 c.c.
bensì la configurabilità nella specie di un aliud pro alio per avere ricevuto beni non rientranti nella categoria infissi certificati secondo la normativa di settore e quindi non rispondenti alle caratteristiche di sicurezza e funzionalità che li rendevano idonei all'utilizzo cui erano destinati.
Invero, la marcatura CE consiste in una certificazione obbligatoria e regolamentata dalla norma europea UNI EN 14351-1:2010, entrata in vigore nel 2010 e revisionata nel 2016 (EN 14351-1:2006+A2:2016
“Finestre e porte – Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali –
Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali”).
La norma UNI EN 14351-1 si applica alle finestre, alle portefinestre, alle porte pedonali esterne, alle porte esterne sulle vie di fuga, alle finestre da tetto/lucernari (incluse quelle resistenti al fuoco proveniente dall'esterno),
alle finestre a nastro, alle finestre accoppiate e alle finestre doppie. Ogni prodotto soggetto a marcatura CE deve essere accompagnato da una
Dichiarazione di Conformità CE, ossia un documento formale e obbligatorio, redatto dal fabbricante, con cui dichiara, sotto la sua responsabilità, la conformità del prodotto alle direttive e dei regolamenti europei applicabili (per l'applicazione del principio generale circa l'obbligo di consegna dei documenti relativi all'uso della cosa venduta cfr.
Cass. Civ. 6882/1991: “presupposto dell'obbligo che l'art. 1477 ultimo
comma cod. civ. pone a carico del venditore di consegnare i documenti
relativi all'uso della cosa venduta è che tali documenti siano necessari per
l'uso della medesima e si trovino in possesso del venditore il quale dovrà
in caso negativo curarne la formazione al momento della conclusione del
contratto”).
A seguito della contestazione di inadempimento formulata dalla convenuta con riferimento della mancanza della dichiarazione di conformità, l'attore nemmeno allegava nelle memorie ex art. 183 c.p.c. la conformità degli infissi alle disposizioni obbligatorie in materia di marchiatura CE e di essere disponibile al rilascio della relativa certificazione all'atto del pagamento del prezzo.
Detta circostanza - peraltro, come detto, non ricompresa nella prospettazione attrice - non era oggetto dei capi di prova testimoniale non ammessi in primo grado (4, 5, 6, 7) e non potrebbe ricavarsi dall'esito del giuramento dedotto dall'appellante. In disparte che le circostanze dedotte nei capi A e B del giuramento non costituiscono fatti storici ben determinati di cui il giurante potrebbe essere a conoscenza ai sensi dell'art. 2739 c.c., i capitoli del giuramento deferito all'appellata non sono formulati nel rispetto dell'art. 2736 c.c. e cioè non espongono circostanze favorevoli al soggetto chiamato a giurare (cfr. Cass.
Civ. n. 29614/2023: “I capitoli del giuramento decisorio devono essere
formulati in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere
la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del
giuramento, al giudice non resta che verificare l'an iuratum sit per
accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto;
ne deriva l'inammissibilità di una capitolazione che non sia formulata in
senso favorevole alla parte cui il giuramento è stato deferito ma, al
contrario, prefiguri la sua soccombenza sia ove presti giuramento sia ove
vi si sottragga”), con la conseguenza che il giuramento dedotto dallo non può essere ammesso. Pt_1
Tutto ciò premesso, va peraltro data rilevanza all'utilizzo da parte della degli infissi consegnati dallo il quale Controparte_1 Pt_1
successivamente offriva la consegna della documentazione mancante.
E' rimasto, infatti, pacifico in causa che la società acquirente aveva montato detti infissi nelle costruzioni realizzate in Quartu Sant'Elena, via
Sant'Antonio n. 200 e in Maracalagonis, via Firenze n. 6, anche se privi di certificazione di conformità, così dimostrando di voler comunque trarre utilità dalla prestazione eseguita dal fornitore.
In questi termini, la condotta tenuta dall'acquirente – di rifiutare integralmente il pagamento sul presupposto dell'inadempimento ed al contempo di usufruire della prestazione – è contraria a buona fede, come sostanzialmente predicato dall'appellante nella parte in cui ha lamentato che la decisione impugnata consentiva alla debitrice di rifiutare il pagamento e trattenere gli infissi ricevuti. Di contro, la fruizione degli infissi, seppure non certificati, secondo l'uso cui erano destinati, comporta la cessazione dell'inadempimento del fornitore e quindi la cessazione dell'autotutela dell'eccipiente (cfr. Cass. Civ. n. 8760/2019), il quale d'altronde non si avvaleva dei rimedi offerti dall'ordinamento per estinguere il vincolo contrattuale né offriva la restituzione dei beni ricevuti.
Disposta in primo grado consulenza tecnica d'ufficio per verificare la congruità del corrispettivo preteso dall'attore, l'ausiliario verificava l'installazione e la funzionalità degli infissi consegnati, determinando in complessivi euro 17.080,00 iva compresa il relativo valore commerciale.
Detta valutazione risulta corretta alla luce degli elementi apprezzati dal tecnico e riportati nella relazione scritta (dimensioni, caratteristiche,
accessori, comparazione di indagini di mercato) anche in risposta alle osservazioni formulate dalla convenuta, considerato che non risulta la predisposizione di preventivi o ordini di acquisto cui riferire la corrispondenza della fornitura.
Deve pertanto trovare accoglimento la domanda di pagamento del prezzo formulata nel capo B.2 delle conclusioni attrici (coincidente con quella formulata in primo grado al punto 1 ove era richiesto l'importo di euro
18.636,16 o di una somma minore) laddove è chiesta la condanna al pagamento di euro 17.080,00 oltre interessi di mora ex artt. 4 e 5 d.lgs. n.
231/02.
Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate al valore medio del relativo scaglione, devono essere poste a carico della Controparte_1
secondo soccombenza, da corrispondere al difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese di c.t.u., già liquidate, devono essere poste a carico delle parti per metà ciascuna.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) in accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 3265/2021 del Tribunale di Cagliari, condanna la
[...]
in persona del legale rappresentante, al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
17.080,00 oltre interessi di mora ex artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/02; 2) condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante, alla rifusione in favore di delle spese Parte_1
processuali di entrambi i gradi, che liquida in euro 5.077,00 per compensi del primo grado ed euro 3.966,00 per compensi del presente grado, oltre quanto dovuto per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
3) pone le spese di c.t.u., già liquidate, a carico delle parti per metà
ciascuna.
Così deciso in Cagliari il 9-07-2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Grazia M.Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 199 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2022
promosso da
(C.F.: , titolare dell'omonima impresa Parte_1 C.F._1
commerciale (P.I.: ), elettivamente domiciliato in Cagliari, presso P.IVA_1
lo studio dell'avv. Brunello Acquas, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto d'appello,
appellante CONTRO
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante (C.F.: ), elettivamente domiciliata CP_2 C.F._2
in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Cristian Piu, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione,
appellata
OGGETTO: vendita di cose mobili.
All'udienza del 28-03-2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Cagliari, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in riforma in parte qua della sentenza impugnata:
A) in via cautelare:
1) sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata con ogni conseguente pronuncia;
B) in via principale nel merito:
2) condannare la società appellata, ut supra, al pagamento, per i titoli dedotti, in favore dell'odierno appellante, della somma di €
17.080,00 come determinata dal CTU nel corso della causa di primo grado, o di quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta dovuta, oltre gli interessi di mora determinati per saggio e termini dagli artt. 4 e 5 del d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 o, in subordine,
gli interessi e la rivalutazione stabilita anche in via di equità dal
Giudicante con ogni consequenziale e necessaria ulteriore pronuncia;
3) rigettare ogni avversa domanda e/o eccezione siccome infondata e/o tardiva e/o comunque inammissibile;
e, per l'effetto,
4) mandare assolto l'odierno appellante da ogni avversa pretesa;
C) in via subordinata e istruttoria:
5) rimettere in istruttoria la causa, modificando l'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori del 28.10.2014 del Tribunale di
Cagliari, e ammettendo in tal guisa tutte le prove dedotte dall'attore nelle proprie memorie istruttorie ex art. 183, VI co., c.p.c.;
D) in via gradatamente e ulteriormente subordinata e istruttoria:
6) rimettere in istruttoria la causa per l'espletamento di una CTU
in ordine alla congruità e validità delle certificazioni CE prodotte;
E) in via gradatamente e ulteriormente subordinata e istruttoria:
7) solo nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria di inammissibilità della produzione relativa alle certificazioni CE
(doc. 02), rimettere in istruttoria la causa per espletare il giuramento decisorio deferito e capitolato nell'atto di appello;
F) in via gradatamente e ulteriormente subordinata: 8) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa eccezione principale, previa risoluzione del contratto intercorso tra le parti,
condannare la alla restituzione, in favore Controparte_1
dell'odierno appellante, dei beni oggetto di causa;
G) in ogni caso:
9) condannare la società appellata, ut supra, al pagamento del compenso per l'avvocato, oltre rifusione di spese documentate e di
CTU, spese generali, cassa avvocati e IVA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio, disponendo la distrazione in favore dell'avvocato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
H) in via subordinata sulle spese di lite del giudizio di primo grado:
10) compensare integralmente le spese di lite del giudizio di primo grado, stante il sostanziale pari valore economico della domanda di adempimento formulata dallo e della domanda Pt_1
riconvenzionale formulata dalla entrambe Controparte_1
rigettate con la sentenza di primo grado.
Nell'interesse dell'appellata: si conclude pertanto affinché l'Ecc.ma
Corte Voglia:
1) in via principale ed assorbente: dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis CPC o, comunque, respingersi l'appello perché infondato, confermando la gravata sentenza, con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3265/2021 il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda proposta da nei confronti della e la Parte_1 Controparte_1
domanda riconvenzionale da quest'ultima proposta;
compensava le spese di lite in ragione di 1/3, poste nel resto a carico dell'attore; le spese di c.t.u.
erano poste a carico di parte attrice per 2/3 e di parte convenuta per 1/3.
conveniva in giudizio la società per Parte_1 Controparte_1
ottenere la condanna della convenuta al pagamento di euro 18.636,16, o altra somma maggiore o minore che risultasse dovuta, a titolo di corrispettivo della fornitura e posa in opera nel cantiere di Maracalagonis
di:
1) scorrevole a due ante completo di vetro antinfortunistico nel cantiere di Quartu Sant'Elena, via S. Antonio, come da fattura n.
68 del 30/12/2011;
2) infissi in P.V.C. bianco compresi di vetro camera e controtelai e n.
4 zanzariere nel cantiere di Maracalagonis, come da fattura n. 69
del 30/12/2011;
3) n. 3 grate in acciaio verniciato RAL 1013, fornitura e posa in opera di n. 1 zanzariera cm 210x145; fornitura e posa in opera di n. 1
zanzariera cm. 90x87; n. 1 zanzariera cm. 130x145; n. 2 zanzariere per gli scorrevoli pannelli;
assemblaggio infissi con fornitura e posa in opera di profili per il loro adattamento, come da fattura n.
3 del 31/01/2021.
Deduceva che la non aveva provveduto al Controparte_1
pagamento nonostante i solleciti inviati anche per iscritto con la diffida ad adempiere del 27/04/2012; sosteneva di aver subìto un pregiudizio per il mancato pagamento e l'indisponibilità del prezzo dei beni forniti, per l'anticipato versamento all'Erario dell'IVA esposta nelle tre fatture insolute, per l'anticipazione dei costi e per la svalutazione monetaria e il mancato reimpiego nell'impresa della somma predetta;
concludeva per la condanna al pagamento del corrispettivo esposto nelle fatture prodotte.
Si costituiva in giudizio la affermando di non aver Controparte_1
ricevuto i preventivi relativi ai beni descritti nelle fatture numero 68 e 69
del 30/12/2011 e n. 3 del 31/01/2012 e rappresentava l'esistenza di vizi quali:
- gli infissi indicati nella fattura n. 68 non scorrevano e non erano stati montati adeguatamente, con conseguente infiltrazione dell'acqua durante le precipitazioni meteoriche;
- in relazione alla fattura n. 69, le zanzariere erano 3 e non 4 (come dichiarato da parte attrice); i vasistas montati non erano di agevole apertura in quanto realizzati con una maniglia posta ad altezza tale da rendere necessario l'utilizzo di una scala per essere manovrata;
la porta finestra e la finestra del bagno esterno erano in alluminio e non in P.V.C. come richiesto dalla ditta, la stessa porta era di dimensioni inferiori rispetto all'apertura; le persiane erano in alluminio e non in P.V.C. e presentavano difetti tali da non consentire un'adeguata chiusura e un adeguato isolamento termico;
gli infissi scorrevoli erano più piccoli delle controcasse, rimanendo visibili una volta terminato il montaggio;
- le zanzariere indicate nella fattura n. 3 non scorrevano perché
difettose e non adeguatamente montate.
Eccepiva, in ogni caso, che i beni consegnati costituivano un aliud pro alio
rispetto alla prestazione a carico del venditore - in quanto privi delle certificazioni e dichiarazioni di conformità che dovevano essere fornite dal serramentista nel rispetto dei requisiti indicati dalla direttiva 89/106/CEE
sui materiali da costruzione e dalle relative normative armonizzate di prodotto UNI EN 14351-1 - e quindi sostanzialmente incommerciabili.
In particolare, osservava che i prodotti da costruzione dovevano rispettare i seguenti requisiti:
1. resistenza meccanica e stabilità;
2. sicurezza in caso di incendio;
3. igiene, salute e ambiente;
4. sicurezza di utilizzazione;
5. protezione contro il rumore;
6. risparmio energetico e isolamento termico. In base alle predette disposizioni, “le finestre e le portefinestre
regolamentate dalla UNI EN 14351-1 sono in sistema di attestazione di
conformità 3): […] e prevede (in base a quanto stabilito nell'allegato III
– possibilità 2) che il produttore rilasci una dichiarazione di conformità
dopo aver eseguito: 1) le prove iniziali di tipo presso un laboratorio
'notificato' (autorizzato dal Ministero); 2) un controllo di produzione
effettuato in azienda dall'imprenditore sotto la propria responsabilità”.
Con specifico riferimento al secondo punto, il serramentista avrebbe dovuto effettuare, sotto la propria responsabilità, un controllo sulla produzione in fabbrica e consegnare al cliente i seguenti documenti:
- dichiarazione di conformità a norma dei prodotti forniti;
- istruzioni di installazione del prodotto;
- istruzioni sull'uso e la manutenzione dei prodotti;
- marcatura CE.
Infine, in aggiunta alla dichiarazione di conformità, ogni fornitura di serramenti doveva essere accompagnata da una documentazione contenente, tra l'altro, il “riferimento alla norma a cui il prodotto è
conforme” e le “informazioni sulle caratteristiche considerate essenziali
dalla norma di prodotto UNI EN 14351-1”.
La convenuta concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice, in quanto il venditore era rimasto inadempiente all'obbligazione a suo carico,
e proponendo a sua volta domanda per il risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto della consegna di beni non conformi alla normativa obbligatoria;
in subordine chiedeva la riduzione del prezzo, previo accertamento che i beni indicati nelle fatture non erano stati montati correttamente e non corrispondevano a quelli ordinati per numero e qualità.
Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. parte attrice contestava la tardività
e strumentalità delle contestazioni ed eccezioni sollevate dalla convenuta,
in quanto le forniture erano state eseguite, ultimate e fatturate nel periodo dicembre 2011-gennaio 2012. Ribadiva di aver sollecitato il pagamento tramite e-mail inviata alla ditta l'8-03-2012 e di aver diffidato la convenuta all'adempimento delle sue obbligazioni con raccomandata del 27-04-2012
(ricevuta il 30/04/2012), mentre la aveva sollevato Controparte_1
le sue prime doglianze con raccomandata del 18-05-2012, ossia 5 mesi dopo la consegna della fornitura.
Nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. la convenuta obiettava di aver immediatamente denunciato i vizi, i difetti e la diversità dei materiali forniti durante l'esecuzione dei lavori e che per tale motivo la fornitura non era stata portata a termine né collaudata;
evidenziava inoltre che,
trattandosi di una vendita aliud pro alio, non era incorsa in alcuna decadenza o prescrizione.
Istruita la causa con produzioni documentali, prova per testimoni e consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Cagliari dichiarava in primo luogo l'inutilizzabilità della dichiarazione di conformità prodotta da Pt_1
in data 8-10-2020 successivamente alla scadenza dei termini
[...]
istruttori.
Nel merito, il primo giudice accoglieva l'eccezione di inadempimento per mancata consegna della dichiarazione di conformità CE e della documentazione relativa alla marcatura CE, “la cui natura più liquida
porta ad assorbire la questione relativa alla correttezza dell'esecuzione
delle opere” (cfr. pag. 4 sentenza impugnata).
Pacifico il titolo della pretesa dedotta in causa, essendo incontestato il rapporto di fornitura tra le parti, il giudice di prime cure richiamava la normativa comunitaria ed in particolare la Direttiva 89/106/CEE del
Consiglio del 21 dicembre 1988, recepita dal D.P.R. n. 246/1993
(Regolamento di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativo ai prodotti da costruzione), che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti in questione. In materia di serramenti la normativa armonizzata di riferimento è la UNI EN 14351-1 e l'attestato di conformità con apposizione del marchio CE può essere rilasciato solo a seguito del rispetto di tutti i requisiti minimi indicati nella normativa di settore.
Osservava il giudicante che gli infissi e i serramenti rientravano nella previsione di cui all'art. 1 comma 2 D.P.R. n. 246/1993, secondo cui “ai
fini del presente regolamento è considerato 'materiale da costruzione' ogni prodotto fabbricato al fine di essere incorporato o assemblato in
modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile.
[…]”, mentre i successivi artt. 3 e 6 stabilivano precisi obblighi in capo al fabbricante o al suo mandatario, tra cui “l'assunzione della responsabilità
di apposizione della marcatura CE sul prodotto stesso, su un'etichetta o
documenti commerciali che lo accompagnano”, posto che l'attestazione presupponeva l'intervento di un organismo di certificazione riconosciuto nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto in aggiunta al sistema di controllo della produzione applicato nella fabbrica;
gli artt. 7, 8 e 9 del medesimo D.P.R. individuavano, poi, i soggetti abilitati alle procedure di controllo e attestazione della conformità.
Al riguardo rilevava il tribunale che dalle fatture commerciali nn. 68 e 69
del 30-12-2011 e n. 3 del 31-01-2012 emergeva che parte attrice si era avvalsa dell'opera di un organismo di certificazione, essendo intestate a
, corredate dal simbolo CE e dalla Controparte_3
dicitura “azienda certificata” e dai loghi SI (Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione) e della
ER JO Registrars Inc, con la conseguenza che l'impresa Pt_1
aveva assunto la qualità di fabbricante di tali prodotti e avrebbe dovuto fornire all'acquirente la certificazione obbligatoria per l'immissione del prodotto sul mercato (art. 2 D.P.R. 246/1993), attestante il possesso dei requisiti di conformità agli effetti della normativa di cui alla UNI En
14351-1.
Di contro, rilevava il giudicante, la sola menzione in fattura - neppure qualificabile accompagnatoria - della certificazione dell'azienda produttrice non assolveva alla presunzione di conformità del bene ai requisiti CE e quindi di idoneità del bene medesimo a garantire il livello di sicurezza e funzionalità previsto dalle norme armonizzate.
In difetto di prova, da parte attrice, di aver adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto di fornitura in forza della normativa europea e del decreto di recepimento, il primo giudice riteneva fondata l'eccezione di inadempimento formulata dal convenuto ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1460 c.c., rigettando per l'effetto la domanda di pagamento del corrispettivo.
Era, infine, respinta la domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni asseritamente subìti in conseguenza dell'errata fornitura, in quanto genericamente allegati e comunque non dimostrati.
Avverso tale decisione ha proposto appello , deducendo la Parte_1
violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'errata qualificazione dell'eccezione formulata dalla in termini di eccezione di Controparte_1
inadempimento a norma dell'art. 1460 c.c. laddove la convenuta allegava invece la mancanza di qualità promesse ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1497 c.c., fattispecie cui era inconferente la certificazione CE.
L'appellante ha, inoltre, evidenziato che la società debitrice aveva accettato gli infissi consegnati e gli aveva utilizzati così traendo un ingiustificato vantaggio dalla prestazione comunque effettuata a suo favore ed ha insistito per la condanna al pagamento dell'importo quantificato dal c.t.u. in primo grado.
ha, infine, chiesto l'ammissione della dichiarazione di Parte_1
conformità - redatta fin dal dicembre 2011 - ai sensi dell'art. 345 c. 3 c.p.c.
nella versione antecedente alla riforma introdotta dalla legge 7 agosto 2012
n. 134, trattandosi di documenti indispensabili per la decisione.
In subordine, l'appellante ha riproposto i mezzi di prova non ammessi in primo grado e ha deferito al legale rappresentante della società appellata giuramento decisorio sul rilascio della certificazione CE relativa ai beni oggetto di causa.
In ulteriore subordine, l'appellante ha chiesto che alla declaratoria di legittimità dell'eccezione di inadempimento consegua logicamente l'estinzione del contratto per risoluzione e la restituzione degli infissi.
Si è costituita la eccependo l'inammissibilità Controparte_1
dei nuovi documenti e delle domande nuove;
nel merito ha contestato l'impugnazione, chiedendone il rigetto. La causa, previo rigetto dell'istanza di sospensione, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'appello deve trovare accoglimento nei termini di seguito esposti.
Preliminarmente va respinta l'istanza di ammissione di nuovi documenti proposta dall'appellante con riferimento al disposto dell'art. 345 c.p.c.
precedente versione.
Infatti, essendo la sentenza di primo grado pubblicata il 9-11-2021, deve trovare applicazione l'art. 345 comma 3 c.p.c. come modificato dall'art. 54 D.L. 22-06-2012 n. 83, conv. con mod. nella L. 7-08-2012, posto che
“la modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in
appello, dell'art. 345, comma 3, c.p.c., operata dal d.l. n. 83 del 2012,
trova applicazione, mancando una disciplina transitoria e dovendosi
ricorrere al principio 'tempus regit actum', solo se la sentenza conclusiva
del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno
successivo a quello di entrata in vigore della l. n. 134 del 2012, di conv.
del d.l. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012” (Cass. Civ. n.
6590/2017; conf. Cass. Civ. n. 21606/2021).
L'offerta di consegna della dichiarazione di conformità in corso di causa non è, tuttavia, senza conseguenze sul piano della funzione economico- sociale del contratto unitamente alla circostanza dell'accettazione della prestazione (inesatta) eseguita dallo Pt_1
Giova ricordare che l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.
è un rimedio “temporaneo”, che è finalizzato a paralizzare la pretesa della controparte nei contratti a prestazioni corrispettive in modo da salvaguardare l'equilibrio sinallagmatico del contratto, ma non produce effetti liberatori.
Il rifiuto di eseguire la propria prestazione, a fronte dell'inadempimento della controparte, deve, inoltre, essere giustificato dalla situazione oggettiva e non deve essere contrario a buona fede.
Ciò premesso, non ha pregio la doglianza dell'appellante circa la qualificazione dell'eccezione formulata dalla società convenuta, la quale si avvaleva inequivocabilmente dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sul presupposto che il produttore/fornitore non avesse tempestivamente dato prova di aver consegnato le certificazioni e dichiarazioni di conformità CE relative agli infissi consegnati.
Invero, nella comparsa di costituzione la società convenuta contestava l'adempimento del fornitore, allegando che gli infissi consegnati fossero in parte difformi da quelli richiesti, in parte difettosi e comunque privi della obbligatoria certificazione di cui alla direttiva 89/106/CEE ed alle norme armonizzate di prodotto UNI EN143-51-1 e quindi un aliud pro alio
rispetto al prodotto oggetto di vendita. La contestava, quindi, di essere tenuta al pagamento del Controparte_1
prezzo preteso dalla controparte, chiedendo il risarcimento dei danni subìti
per effetto della incompleta e difettosa fornitura e, in subordine, la riduzione del prezzo.
La qualificazione dell'eccezione, operata dal primo giudice ai sensi dell'art. 1460 c.c., e la declaratoria di legittimità del rifiuto di adempiere risultano dunque aderenti alle difese svolte dalla convenuta, la quale non lamentava la mancanza di qualità promesse, a norma dell'art. 1497 c.c.
bensì la configurabilità nella specie di un aliud pro alio per avere ricevuto beni non rientranti nella categoria infissi certificati secondo la normativa di settore e quindi non rispondenti alle caratteristiche di sicurezza e funzionalità che li rendevano idonei all'utilizzo cui erano destinati.
Invero, la marcatura CE consiste in una certificazione obbligatoria e regolamentata dalla norma europea UNI EN 14351-1:2010, entrata in vigore nel 2010 e revisionata nel 2016 (EN 14351-1:2006+A2:2016
“Finestre e porte – Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali –
Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali”).
La norma UNI EN 14351-1 si applica alle finestre, alle portefinestre, alle porte pedonali esterne, alle porte esterne sulle vie di fuga, alle finestre da tetto/lucernari (incluse quelle resistenti al fuoco proveniente dall'esterno),
alle finestre a nastro, alle finestre accoppiate e alle finestre doppie. Ogni prodotto soggetto a marcatura CE deve essere accompagnato da una
Dichiarazione di Conformità CE, ossia un documento formale e obbligatorio, redatto dal fabbricante, con cui dichiara, sotto la sua responsabilità, la conformità del prodotto alle direttive e dei regolamenti europei applicabili (per l'applicazione del principio generale circa l'obbligo di consegna dei documenti relativi all'uso della cosa venduta cfr.
Cass. Civ. 6882/1991: “presupposto dell'obbligo che l'art. 1477 ultimo
comma cod. civ. pone a carico del venditore di consegnare i documenti
relativi all'uso della cosa venduta è che tali documenti siano necessari per
l'uso della medesima e si trovino in possesso del venditore il quale dovrà
in caso negativo curarne la formazione al momento della conclusione del
contratto”).
A seguito della contestazione di inadempimento formulata dalla convenuta con riferimento della mancanza della dichiarazione di conformità, l'attore nemmeno allegava nelle memorie ex art. 183 c.p.c. la conformità degli infissi alle disposizioni obbligatorie in materia di marchiatura CE e di essere disponibile al rilascio della relativa certificazione all'atto del pagamento del prezzo.
Detta circostanza - peraltro, come detto, non ricompresa nella prospettazione attrice - non era oggetto dei capi di prova testimoniale non ammessi in primo grado (4, 5, 6, 7) e non potrebbe ricavarsi dall'esito del giuramento dedotto dall'appellante. In disparte che le circostanze dedotte nei capi A e B del giuramento non costituiscono fatti storici ben determinati di cui il giurante potrebbe essere a conoscenza ai sensi dell'art. 2739 c.c., i capitoli del giuramento deferito all'appellata non sono formulati nel rispetto dell'art. 2736 c.c. e cioè non espongono circostanze favorevoli al soggetto chiamato a giurare (cfr. Cass.
Civ. n. 29614/2023: “I capitoli del giuramento decisorio devono essere
formulati in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere
la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del
giuramento, al giudice non resta che verificare l'an iuratum sit per
accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto;
ne deriva l'inammissibilità di una capitolazione che non sia formulata in
senso favorevole alla parte cui il giuramento è stato deferito ma, al
contrario, prefiguri la sua soccombenza sia ove presti giuramento sia ove
vi si sottragga”), con la conseguenza che il giuramento dedotto dallo non può essere ammesso. Pt_1
Tutto ciò premesso, va peraltro data rilevanza all'utilizzo da parte della degli infissi consegnati dallo il quale Controparte_1 Pt_1
successivamente offriva la consegna della documentazione mancante.
E' rimasto, infatti, pacifico in causa che la società acquirente aveva montato detti infissi nelle costruzioni realizzate in Quartu Sant'Elena, via
Sant'Antonio n. 200 e in Maracalagonis, via Firenze n. 6, anche se privi di certificazione di conformità, così dimostrando di voler comunque trarre utilità dalla prestazione eseguita dal fornitore.
In questi termini, la condotta tenuta dall'acquirente – di rifiutare integralmente il pagamento sul presupposto dell'inadempimento ed al contempo di usufruire della prestazione – è contraria a buona fede, come sostanzialmente predicato dall'appellante nella parte in cui ha lamentato che la decisione impugnata consentiva alla debitrice di rifiutare il pagamento e trattenere gli infissi ricevuti. Di contro, la fruizione degli infissi, seppure non certificati, secondo l'uso cui erano destinati, comporta la cessazione dell'inadempimento del fornitore e quindi la cessazione dell'autotutela dell'eccipiente (cfr. Cass. Civ. n. 8760/2019), il quale d'altronde non si avvaleva dei rimedi offerti dall'ordinamento per estinguere il vincolo contrattuale né offriva la restituzione dei beni ricevuti.
Disposta in primo grado consulenza tecnica d'ufficio per verificare la congruità del corrispettivo preteso dall'attore, l'ausiliario verificava l'installazione e la funzionalità degli infissi consegnati, determinando in complessivi euro 17.080,00 iva compresa il relativo valore commerciale.
Detta valutazione risulta corretta alla luce degli elementi apprezzati dal tecnico e riportati nella relazione scritta (dimensioni, caratteristiche,
accessori, comparazione di indagini di mercato) anche in risposta alle osservazioni formulate dalla convenuta, considerato che non risulta la predisposizione di preventivi o ordini di acquisto cui riferire la corrispondenza della fornitura.
Deve pertanto trovare accoglimento la domanda di pagamento del prezzo formulata nel capo B.2 delle conclusioni attrici (coincidente con quella formulata in primo grado al punto 1 ove era richiesto l'importo di euro
18.636,16 o di una somma minore) laddove è chiesta la condanna al pagamento di euro 17.080,00 oltre interessi di mora ex artt. 4 e 5 d.lgs. n.
231/02.
Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate al valore medio del relativo scaglione, devono essere poste a carico della Controparte_1
secondo soccombenza, da corrispondere al difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese di c.t.u., già liquidate, devono essere poste a carico delle parti per metà ciascuna.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) in accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 3265/2021 del Tribunale di Cagliari, condanna la
[...]
in persona del legale rappresentante, al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
17.080,00 oltre interessi di mora ex artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/02; 2) condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante, alla rifusione in favore di delle spese Parte_1
processuali di entrambi i gradi, che liquida in euro 5.077,00 per compensi del primo grado ed euro 3.966,00 per compensi del presente grado, oltre quanto dovuto per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
3) pone le spese di c.t.u., già liquidate, a carico delle parti per metà
ciascuna.
Così deciso in Cagliari il 9-07-2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Teresa Spanu