Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 22/12/2025, n. 10230
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Decreto cautelare 28 maggio 2025
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Ordinanza cautelare 26 giugno 2025
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Rigetto
Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione della lex specialis di gara, degli artt. 1, comma 2 bis e 7 l. n. 241 del 1990, eccesso di potere per travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria

    Il Collegio ha ritenuto che il bando di gara fosse chiaro e non necessitasse di integrazioni. Ha stabilito che, per partecipare alla gara, era necessario essere proprietari di almeno il 60% degli UBA minimi richiesti, corrispondenti a 33,82 UBA. Poiché l'appellata disponeva di 36 UBA di proprietà, aveva soddisfatto tale requisito. La revoca dell'aggiudicazione, basata sull'interpretazione restrittiva del Comune e sull'art. 7 del Capitolato, è stata ritenuta illegittima.

  • Rigettato
    Error in iudicando per travisamento dei fatti ed erronea applicazione della legge di gara (art.7 del capitolato di affitto)

    Il Collegio ha ritenuto infondati questi motivi, confermando che l'appellata possedeva i requisiti minimi di partecipazione e che l'interpretazione restrittiva del Comune era impropria.

  • Rigettato
    Error in iudicando per travisamento dei fatti ed erronea applicazione della legge di gara (art.7 del capitolato di affitto)

    Il Collegio ha rigettato questo motivo, ritenendo che la ratio della previsione del numero minimo di bovini fosse legata alla produttività dell'area di pascolo e non esclusivamente alla protezione delle aziende locali.

  • Rigettato
    Error in iudicando per travisamento dei fatti (art.7 del capitolato di affitto)

    Il Collegio ha ritenuto irrilevante la questione del favor partecipationis, ma ha comunque affermato che il principio è applicabile anche alle procedure con prelazione, purché l'appellato dimostri il possesso dei requisiti.

  • Rigettato
    Error in iudicando per travisamento dei fatti (artt. 2 e 7 del capitolato di affitto)

    Il Collegio ha disatteso questo motivo, chiarendo che la necessità di possedere una quota parte delle UBA minime era un requisito di partecipazione.

  • Rigettato
    Error in iudicando con riferimento alla declaratoria di annullamento del contratto. Errata applicazione dell’art.133 del cpa con riferimento ai beni del patrimonio disponibile comunale.

    Il Collegio ha ritenuto sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1 lett. b) del c.p.a., qualificando l'accordo come concessione-contratto di un bene del patrimonio indisponibile comunale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 22/12/2025, n. 10230
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 10230
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo