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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile-, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n° 6763/2021 al Ruolo Generale e. vertente (in esito ad estinzione parziale nei confronti di altre parti)
tra
. (avv Michele Nacci) Parte_1
-ATTORE-
e
MO PI (avv. Giorgio Fregni)
(avv. Giorgio Patta) Controparte_1
-CONVENUTI-
(avv. Mario Leoni) Controparte_2
-TERZA CHIAMATA- CONCLUSIONI DELLE PARTI:
. Parte_1
“chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e di legge, contrariis rejectis voglia:
- accertare e dichiarare la sussistenza dei gravi inadempimenti posti in essere dagli odierni convenuti così come evidenziati tutti in fatto e diritto del presente atto e dell'atto di citazione, nonché la sussistenza di vizi di conformità e difetti in capo alle opere parzialmente eseguite come analiticamente riportate in fatto nell'atto di citazione, nonché nella documentazione prodotta, e per
l'effetto: 1) dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto stipulato in data
24.08.2016 tra la ed il signor , dell'incarico professionale Controparte_1 Parte_1 siglato in data 09.06.2016 tra l'arch. MO PI e il signor 2) condannare la Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. alla restituzione della Controparte_1 somma di € 45.533,40 (iva inclusa), o quella maggiore o minor somma dovesse esser ritenuta in corso di causa anche laddove il Giudicante dovesse acquisire la CTU espletata ed aderirvi anche parzialmente, a titolo di maggior importo versato da parte attrice, ed indebitamente trattenuto dall'impresa, rispetto alle opere realmente eseguite come meglio evidenziato in narrativa;
3) condannare la in persona del legale rappresentante al pagamento in Controparte_1 favore di parte attrice della somma di € 37.222,90 iva inclusa a titolo di risarcimento per la sussistenza di vizi di conformità e difetti relativi alle opere edili ed architettoniche ed impiantistiche non eseguire a regola d'arte, ponendo il vincolo solidale su detto importo per quanto di propria competenza con il tecnico incaricato e quindi: condannare l'arch. MO PI in solido con la al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 18.611,45 iva Controparte_1
inclusa o quella minor o maggior somma dovesse essere ritenuta in corso di causa o quella minor o maggior somma dovesse essere ritenuta in corso di causa anche laddove il Giudicante dovesse acquisire la CTU espletata ed aderirvi anche parzialmente;
4) condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., nonché l'arch. MO PI, in Controparte_1 solido tra loro e/o pro quota, al risarcimento del danno patrimoniale pari ad € 22.128,67 o quella maggiore o minore somma dovesse esser ritenuta in corso di causa, per tutto quanto espresso in fatto e diritto, anche laddove il Giudicante dovesse aderire sia pure parzialmente alle risultanze della CTU espletata in sede di ATP nonché condannare le parti convenute tutte in solido tra loro
e/o pro quota al risarcimento del danno non patrimoniale direttamente riconducibile alle condotte tenute dagli odierni convenuti e tutte evidenziate in fatto e diritto nell'atto di citazione, che si chiede venga liquidato dal Giudicante in via equitativa. - Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori tutti di legge del presente giudizio compresi euro 9.671,55 quali somme sostenute dall'attore nel giudizio per ATP.
Insiste, inoltre, per l'accoglimento di tutte le richieste istruttorie formulate nelle memorie ex art
183 VI comma cpc, nonché per il rigetto di tutte le domande, eccezioni, richieste istruttorie formulate da tutte le controparti nei propri scritti difensivi.
Alla luce della domanda nuova avanzata dall'arch. PI nel proprio foglio di precisazione delle conclusioni al punto sub. B, si insiste per il rigetto anche di tale domanda (sulla quale non si accetta il contraddittorio), in quanto l'accordo transattivo stipulato tra il sig. ed il P.I. Ruini Pt_1 non si riferiva all'intera obbligazione solidale di cui al punto 4 dell'atto di citazione, ma ha riguardato esclusivamente la posizione personale del P.I. Ruini, tant'è che l'attore ha rimodulato in termini economici la richiesta risarcitoria nel punto sub 4 della memoria n. 1 ex art 183 VI comma cpc.”
MO PI
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge:
a) respingere tutte le domande da chiunque proposte nei confronti del convenuto arch. MO
PI, in ogni loro parte;
b) accertare e dichiarare che la transazione tra e (doc. 31 dell'attore) Parte_1 CP_3 si riferisce (per quanto riguarda l'arch. PI) all'intera obbligazione solidale di cui al punto 4) dell'atto di citazione ( “4) condannare la nonché l'arch. MO PI ed altresì il perito industriale Parte_2
, in solido tra loro e/o pro quota, al risarcimento del danno patrimoniale pari a € 31.800,22 o quella CP_3 maggiore o minore somma dovesse esser ritenuta in corso di causa, per tutto quanto espresso in fatto o in diritto, nonché
condannare le parti convenute tutte in solido tra loro e/o pro quota al risarcimento del danno non patrimoniale direttamente riconducibile alle condotte tenute dagli odierni convenuti e tutte evidenziate in fatto e diritto, che si chiede venga liquidato dal Giudicante in via equitativa”); conseguentemente, preso atto della dichiarazione dell'arch. PI di voler profittare della transazione, ex art. 1304 c.c., dichiarare che con riferimento a detta obbligazione è cessata la materia del contendere e che nulla è dovuto a Pt_1
;
[...]
c) in via subordinata e con rispettosa riserva di gravame, nella denegata ipotesi in cui venisse dimostrata una qualsivoglia responsabilità in capo al convenuto arch. MO PI, ridurre, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., nonché tenendo conto della somma pagata all'attore dal convenuto l'entità del risarcimento Parte_1 CP_3 spettante all'attore; d) sempre in via subordinata, dirsi tenuta e condannarsi la Compagnia Assicuratrice terza chiamata ( con sede legale in 40128 Bologna, Via Controparte_4
Stalingrado n. 45, c.f. , già , a manlevare e tenere P.IVA_1 Controparte_5 indenne l'arch. PI da ogni e qualsiasi pregiudizio che, in denegata ipotesi, dovesse derivargli dall'accoglimento, anche solo parziale, delle domande da chiunque formulate nei suoi confronti e da ogni esborso che l'arch. PI fosse conseguentemente costretto a tale titolo ad effettuare;
e) in via riconvenzionale, condannare l'attore a pagare al convenuto arch. MO Parte_1
PI la somma di € 23.646,23, oppure la diversa somma (da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa) che sarà ritenuta di giustizia: - oltre interessi legali dal momento della revoca dell'incarico, vale a dire dal 7/12/2017 (v. doc. 19) al deposito della comparsa di costituzione e risposta (7/3/2022); - oltre interessi ex art. 1284 co. 3 c.c. (vale a dire in misura pari al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) dal deposito della comparsa di costituzione e risposta (7/3/2022) al saldo;
f) porre in compensazione gli eventuali e contestati crediti dell'attore con il credito Parte_1
del convenuto arch. MO PI;
g) nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito riconoscesse per alcune voci la responsabilità solidale tra appaltatore e d.l. arch. PI (e con rispettosa riserva di gravame sul punto), accertare
e dichiarare le percentuali di responsabilità nel rapporto interno tra i convenuti.
Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”
(seguono richieste istruttorie)
Controparte_1
“- Contrariis reiectis;
piaccia all'Ill.mo Giudice adito:
Nel merito
- accertare che la transazione tra e è intervenuta su un asserito debito Parte_1 CP_3
di natura solidale;
-in preliminare principale conseguentemente dichiarare che è cessata la materia del contendere e che nulla è dovuto a
stante la dichiarazione della di volersi avvalere ex art. Parte_1 Controparte_1
1304 c.c. degli effetti della suddetta transazione;
-in via principale rigettare ogni domanda ed eccezione svolta dal Sig. nei confronti della Parte_1 [...]
perché infondata in fatto ed in diritto e/o comunque non provata, con Controparte_1
conseguente condanna al pagamento delle spese legali, per tutti i motivi esposti in narrativa.
In via subordinata –
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea nei confronti della ridurre ai sensi dell'art. 1227 c.c., ovvero nella misura Controparte_1
che sarà ritenuta di giustizia, il risarcimento spettante al Sig. Pt_1
- dichiarare, comunque, nel caso in cui la transazione riguardasse la quota di debito ideale del solo
che la materia del contendere è circoscritta alla quota ideale di spettanza della CP_3
che eventuale dovesse emergere in sede di istruttoria.; Controparte_1
In via riconvenzionale
- accertare l'intervenuto recesso ad nutum ex art. 1671 c.c. da parte del Sig. , dal Parte_1
contratto di appalto inter partes, in data 15.1.2018;
- condannare ex art. 1671 c.c. il Sig. a rifondere alla il Parte_1 Controparte_1
mancato guadagno maturato a seguito del recesso ad nutum in data 15.1.2018, il cui ammontare si indica sin d'ora nella somma di € 20.000,00, o nella somma più vera che risulterà dall'istruttoria, con quantificazione anche equitativa.
- nella non creduta ipotesi in cui fosse condannata a versare somme, a Controparte_1
qualsivoglia titolo, in favore del Sig. , compensare le somme denegatamente dovute da Parte_1 con quelle dovute a quest'ultima dal Sig. per spese e Controparte_1 Parte_1 mancato guadagno ex art. 1671 c.c., condannando quest'ultimo a versare a CP_1 CP_1
la differenza non compensata.
[...] con ogni e qualsivoglia consequenziale declaratoria e/o pronuncia del caso e di legge”.
Controparte_6
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
in via principale, rigettare le domande proposte dal sig. nei confronti dell'arch. Parte_1
MO PI poiché inammissibili e/o infondate per i motivi tutti esposti in atti con riferimento sia all'an che al quantum debeatur;
. in subordine, per la denegata ipotesi di accoglimento ancorché parziale delle domande attore, accertata e dichiarata l'inoperatività della copertura assicurativa giusta specifica clausola di esclusione, respingere la domanda di garanzia formulata dall'arch. MO PI nei confronti di
Controparte_2 in gradato subordine, per la denegatissima ipotesi di accoglimento ancorché parziale della domanda di garanzia formulata dall'arch. MO PI e contestuale rigetto dell'opposta eccezione di inoperatività della copertura assicurativa, contenersi l'obbligo indennitario in capo all'assicuratore entro il limi della sola quota di responsabilità che Controparte_2 venisse accertata a carico dell'arch. MO PI (e della quale dunque, seppur a questo solo fine, si chiede l'accertamento) ed in ogni caso i) in relazione ai soli danni che fossero accertati quale conseguenza immediata e diretta dell'asserita condotta colposa e/o negligente dell'assicurato; ii) entro il limite del massimale di polizza;
iii) entro i limiti e termini di cui alle ulteriori condizioni di polizza e di legge, ivi compreso per scoperti e/o franchigie.
In ogni caso, con vittoria di spese, anche peritali, e compensi del presente giudizio oltre che del precedente procedimento di istruzione preventiva (R.G. n. 8798/2017), oltre rimborso spese generali, accessori e tributi come per legge”.
***************
In relazione a lavori di ristrutturazione eseguiti su proprio fabbricato da cielo a terra, sito in
Modena, via Marradi n°26, ed in esito ad accertamento tecnico preventivo (n°8798/17 RG Trib.
Modena), ha agito nei confronti dell'appaltante e dei Parte_1 Controparte_1
professionisti incaricati arch. MO PI e p.i. per ottenere la risoluzione dei CP_3
rispettivi contratti per altrui inadempimento, con conseguenti restituzioni e danni.
I convenuti si sono tutti separatamente costituiti, opponendosi a tali domande.
Sia MO PI che hanno, inoltre, svolto domanda riconvenzionale per il CP_3
pagamento del proprio compenso professionale, ed esteso il contraddittorio alle rispettive assicurazioni e Lloyd's Controparte_2 [...]
[...]
costituita, ha negato l'operatività della polizza, assumendo nei Controparte_7
confronti di parte attrice posizione adesiva alle difese di MO PI.
non si è costituita. Controparte_8
All'udienza di trattazione del 5 ottobre 2022, a fronte della dichiarazione “di rinunciare ad ogni domanda reciprocamente intercorsa fra e e di accettare l'altrui Parte_1 CP_3 rinuncia, dando atto di aver già regolato le spese fra loro”, il giudizio è stato estinto ex art.306 cpc “in relazione al rapporto processuale instauratosi fra e ed esteso a Parte_1 Parte_3
Lloyd's.”.
Delle ragioni delle parti per cui il giudizio è proseguito si darà conto nella parte motiva;
qui, mette solo conto evidenziare che e MO PI hanno dichiarato di volersi Controparte_1
avvalere di tale accordo, ex art.1304 cc.
Depositate dalle parti le memorie ex art.183 co.6° cpc;
acquisito l'accertamento tecnico preventivo;
ritenuto dall'istruttore superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio;
la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, in data 11 gennaio 2024 è stata riservata in decisione monocratica.
OSSERVA
A)
In relazione agli effetti estensivi della transazione intercorsa fra e Parte_1 CP_3
1) L'art.1304 co.1° cc assegna agli altri debitori solidali il diritto potestativo di avvalersi degli effetti della transazione fatta dal comune creditore con uno dei condebitori in solido.
E' dunque preliminarmente necessario definire quale sia, nella specie, l'obbligo solidale nei confronti di condiviso da e MO Parte_1 CP_3 Controparte_1
PI.
2) Con l'atto introduttivo, ha chiesto la condanna solidale di al Parte_1 CP_3
risarcimento dei danni:
a) relativi ai vizi dell'immobile, nella parte a lui imputabile, indicata di valore pari ad €.5.583,43;
b) patrimoniali ulteriori, indicati in complessivi €.31.800,22, di cui:
b1) €.9.671,55 per compenso corrisposto al CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo;
b2) €.13.048,72 per compenso professionale corrisposto al proprio tecnico, anch'esso da intendersi in relazione a tale procedimento, introdotto sulla base di due perizie redatte da costui, poi nominato CTP;
b3) €.9.079,95 per compensi professionali relativi a collaterale procedimento possessorio n°9387/17 RG, ed a collaterale procedimento ex art.700 cpc n°2841/19 RG, compresa la successiva fase di reclamo n°3945/19 RG;
c) non patrimoniali.
3) Quanto alle voci di cui al precedente punto b), si osserva quanto segue.
3.1) I costi, anche legali, relativi al procedimento di accertamento tecnico preventivo n°8798/17 RG introdotto dall'attore,, corrispondenti alle voci b1) e b2), non costituiscono un danno, ma una parte delle spese legali destinate ad essere regolate in questa sede di merito, secondo soccombenza.
Per costante giurisprudenza, infatti, “le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (Cass.
n°15492 del 2019. Idem Cass. n°29850 del 2023).
quindi, già in astratto non può essere chiamato a rispondere dei costi di cui alle voci CP_3
b1) e b2), costituenti spese giudiziali relative a procedimento cui non ha preso parte, da regolarsi in questa sede fra le parti ancora in causa.
3.2) Il procedimento possessorio n°9387/17 RG è del tutto autonomo rispetto al presente giudizio.
Esso è stato definito con pronuncia favorevole all'appaltatore e con CP_1 Controparte_1
condanna alle spese del committente . Parte_1
I costi da costui sostenuti per tale procedimento costituiscono quindi un danno già ritenuto, con pronuncia giudiziale definitiva, “giusto”.
Trattasi, pertanto, di danno non risarcibile.
3.3) Il procedimento n°2841/19 RG introdotto dall'attore ex art.700 cpc è stato definito in suo favore, con la condanna alle spese della controparte Anche il Controparte_1
provvedimento di conferma, reso in fase di reclamo n°3945/19 RG, reca la condanna alle spese di tale parte in favore dell'attuale attore. ha, dunque, già titolo giudiziale per il recupero di ciò che qui si adduce quale danno, Parte_1
nei confronti di né può pretendere che altri ne rispondano in solido con Controparte_1
essa.
3.4) Ne consegue che la voce b), già in astratto, non integra un danno risarcibile dell'attore.
4) I danni non patrimoniali sono correlati alla ritardata disponibilità dell'immobile in condizioni adeguate ai propri bisogni abitativi, che già in astratto non è imputabile a CP_3
5) L'obbligo solidale risarcitorio di va quindi limitato ai danni relativi ai vizi CP_3 dell'immobile, nella parte a lui imputabile, quantificati nella domanda in €.5.583,43. 6) In relazione al danno da vizi, il risarcimento è dell'attore complessivamente richiesto a in €.37.222,90, in solido con MO PI quanto ad €.18.611,45 (e Controparte_1 con quanto ad €.5.583,43). CP_3
In realtà, non v'è ragione per discostarsi dalle motivate conclusioni a suo tempo rese dall'ausiliare del giudice nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, che ha determinato il costo complessivo “per ripristini/indennizzi” in € 12.736,19 oltre iva, “da imputarsi quanto a:
“€ 6.368,10 oltre iva a carico di Controparte_1
€ 3.069,03 oltre iva a carico del D.L. arch. MO PI
€ 3.299,06 oltre iva a carico del D.L. impianto p.i. . CP_3
Conclusioni che vanno intese nel senso che, al di là del riparto interno, nei confronti del committente danneggiato l'appaltatrice risponde per l'intero di € 12.736,19, condividendo il debito quanto ad €.3.069,03 in solido con MO PI, e quanto ad € 3.299,06 in solido con CP_3
[...]
7) Da quanto esposto risulta in primo luogo che fra MO PI e pur entrambi CP_3 debitori a titolo risarcitorio di non v'è alcun rapporto di solidarietà passiva nei Parte_1
confronti del comune creditore.
Ne consegue che MO PI non può avvalersi della transazione intercorsa fra e CP_3
. Parte_1
8) ha invece diritto ad approfittare di tale transazione. Controparte_1
Secondo la stima del CTU, il suo teorico debito risarcitorio per vizi e difetti dell'immobile di
€.12.736,19 va pertanto ridotto di € 3.299,06, ed è quindi pari ad €.9.437,13.
B)
In relazione alle domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...
1) L'attore, in primo luogo, chiede al giudice di dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 24.08.2016 tra la ed il signor . Controparte_1 Parte_1
Ciò per effetto della comunicazione in data 30 ottobre 2017, con cui il committente ha dichiarato all'appaltatore di ritenere il contratto risolto di diritto, a seguito di inutile decorso del termine precedentemente assegnato con diffida del 20 luglio 2017 per la ripresa dei lavori.
In proposito, occorre tener conto che:
-il termine contrattuale di ultimazione dei lavori era da tempo scaduto;
- “dal luglio 2017 al novembre 2017 l'accesso al cantiere non risulta essere stato precluso” (CTU), sicché l'unico ostacolo alla ripresa dei lavori era costituito dalla presenza in loco della famiglia del committente, che l'appaltatore riteneva ostativa alla ripresa dei lavori, giusta sua comunicazione in risposta alla diffida.
Senonché si è accertato che “la presenza del committente e della sua famiglia all'interno del fabbricato non determina necessariamente problematiche nell'esecuzione delle opere, poiché può essere concordata attraverso una organizzazione del cantiere, tant'è che è stato previsto di intervenire dapprima con la ristrutturazione del piano terra per poi procedere alla ristrutturazione delle altre parti del fabbricato” e dunque “non costituisce motivo di rallentamento lavori”.
L'inadempimento dell'appaltatrice, che a termine contrattuale già scaduto ha persistito nel ritardare i lavori, per quanto detto senza motivo legittimo, è tale da giustificare per ciò solo l'iniziativa del committente.
Il contratto di appalto de qua, pertanto, deve considerarsi risolto di diritto, ex art.1454 co.3° cc.
2) Il contratto di appalto, per sua natura, è a prestazione continuata o periodica. In quanto tale,
l'effetto solutorio non si estende alle prestazioni già eseguite (art.1458 cc), che vanno quindi comunque remunerate.
3) Il committente è legittimato a far valere i vizi della parte d'opera eseguita dall'appaltatrice, senza limiti, perché, in caso di appalto incompiuto e, quindi, di opera non completata, “la contestazione di difformità e vizi, in ordine alla parte di opera eseguita, non ricade nella disciplina della garanzia per i vizi, che esige necessariamente il totale compimento dell'opera” (ex multis Cass. n°421 del
2024).
Nella specie il contratto non prevedeva la consegna dell'opera per partite;
dunque, l'opera va considerata unica, ed in quanto tale incompleta.
Nella specie la presenza di vizi e difetti della porzione di opera eseguita, imputabili all'impresa (ed ai professionisti incaricati), è stata accertata e quantificata in sede di ATP.
4) Ne consegue che, nella specie, vanno posti a confronto:
a) il diritto spettante a per il compenso relativo alle prestazioni Controparte_1
effettivamente rese, quantificato dal CTU in € 86.402,80 oltre iva, quale percentuale del 54% del compenso a corpo pattuito nel contratto d'appalto in €.160.000;
b) la circostanza, documentata, che ha corrisposto a a Parte_1 Controparte_1
titolo di acconto,
l'importo di €.48.000 (+IVA = €.52.800) in data 8 settembre 2016; -l'importo di €.60.000 (+IVA = €.66.000) in data 24 gennaio 2017;
c) il diritto del committente al risarcimento dei danni accertati dal CTU come imputabili a
Controparte_1
c1) dedotta la quota in solido con estinta ex art.1304 cc;
Parte_3
c2), dedotta anche la quota in solido nei rapporti esterni con MO PI;
posto che costui ha espressamente richiesto l'accertamento delle rispettive responsabilità nel rapporto interno;
e quindi in misura pari ad €. 6.368,10 (+ IVA), come accertata dal CTU;
d) il diritto del committente a vedersi risarciti i danni non patrimoniali determinati dall'altrui ritardo nell'adempimento -che si è già visto essere colpevole-, che ha perpetrato nel tempo le condizioni dell'immobile “non …idonee per ospitare una bambina con le caratteristiche di , Parte_4
come descritte dalla certificazione medica mentre, ed è ciò che più rileva, avrebbero già dovuto esserlo sulla base delle previsioni del contratto…alla luce dell'evoluzione funzionale del rapporto che rende meritevole di attenzione da parte dei contraenti prima, del Tribunale poi, la nascita di
” (così, nel provvedimento di accoglimento del ricorso ex art.700 cpc. proposto da Parte_4
). Parte_1
Tale danno, commisurato al tempo di effettivo ritardo imputabile, si liquida equitativamente in
€.5.000;
e) il diritto dell'appaltatore a percepire un compenso per le opere realizzate extra capitolato, quantificate dal CTU in €.14.528,44 oltre IVA.
Pur in mancanza di un accordo, è certo che tali opere siano state eseguite e poi inglobate nell'opera finale;
dunque, risultano per facta concludentia accettate dal committente.
Anche tale compenso è pertanto dovuto.
3) La comparazione riguarda contrapposte voci di credito discendenti dal medesimo rapporto.
L'unicità della fonte dei contrapposti crediti “non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento” (ex multis Cass n°6700 del 2024).
Trattandosi di contrapposti crediti derivanti da un unico rapporto, opera la c.detta “compensazione impropria” od “atecnica”, che impone al giudice di procedere ad un unitario “accertamento di dare
e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza” (così, ex multis, Cass. n°4825 del 2019), anche d'ufficio (vedi, ex multis Cass. n°12302 del 2016), perché la compensazione impropria rende “inapplicabili le ..norme processuali che pongono preclusioni o decadenze” (Cass. n°19798 del 2018) e non “necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale” (Cass.n°4825/19 cit.).
Si è già proceduto, al punto precedente, alla determinazione dei contrapposti crediti -tutti da considerarsi al netto degli oneri fiscali. 4) Nell'opera di elisione fino a reciproca concorrenza, nella specie, va innanzitutto considerato:
a) il diritto spettante a pari a complessivi €.100.931,24 (€ 86.402,80 Controparte_1
€.14.528,44);
b) il pagamento da questa ricevuto in acconto, per il complessivo importo di €.108.000; cui consegue un credito di , nei confronti di di €.7.068,76. Parte_1 Controparte_1
Ad esso, va aggiunto l'ulteriore credito riconosciuto all'attore a titolo di risarcimento dei danni:
-per vizi delle lavorazioni eseguite, accertati dal CTU come imputabili in via esclusiva a
[...]
pari ad €.6.368,10 del marzo 2019, corrispondenti ad attuali €.8.141,78 (già Controparte_1
computati gli interessi da ritardo);
-non patrimoniali, equitativamente determinati in attuali €.5.000.
5) In definitiva, accertata l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto intercorso fra le parti ed analizzate le contrapposte ragioni di credito, si condanna al pagamento, Controparte_1 in favore di della complessiva somma di €.20.210,54 (€.7.068,76 + €. 8.141,78 + Parte_1
€.5.000), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
C)
In relazione alle contrapposte domande di e MO PI Parte_1
1) Il CTU ha accertato che a MO PI spetta un compenso pari a:
-€.12.603,57 netti, per l'attività di progettazione e Direzione Lavori contrattualmente prevista ed eseguita,
-€.2.352,59 netti, per prestazioni rese fuori preventivo, consistite in sviluppo dimensionale e relazione di stima.
Ha ricordato, a tal proposito, che “la maggiorazione del 25% della tariffa professionale, già prevista dagli articoli 10 e 18 della L.143 del 2/3/1949, non lo è più dal DM 140/ 2012”.
MO PI ha a tale titolo ricevuto ante causam un acconto di €.
4.000 netti.
2) Il CTU ha accertato, altresì, il suo parziale inadempimento all'incarico affidatogli, generatore di un danno da vizi in capo al committente, nella parte a lui imputabile, liquidabile in € 3.069,03 netti del dicembre 2019, pari ad attuali €.3.905,71 (già computato il danno da ritardo).
In proposito, si conferma l'imputazione del danno al predetto, come determinata dal CTU.
Ciò, anche in riferimento al danno relativo al cappotto esterno, determinato in primo luogo dall'errato spessore dei pannelli posati;
posto che l'incarico di direzione lavori esteso alla “assistenza alle forniture dei materiali e scelta delle loro caratteristiche” implica il controllo di rispondenza del materiale utilizzato a quello previsto nel capitolato, a prescindere dall'espressa esclusione dall'incarico delle attività di “progetto e direzione lavori acustica e termica”.
3) L'entità di tale inadempimento, nell'economia del contratto intercorso fra le parti, non è tale da giustificarne la risoluzione.
Men che meno, poi, può essere ritenuta condotta inadempiente la circostanza che il predetto, quale delegato del committente alla scelta dell'appaltatore ed all'esame delle condizioni economiche del contratto, abbia procurato al committente un appalto a corpo a condizioni economiche ben inferiori a quelle di mercato e, quindi, per lui più vantaggiose.
Va pertanto rigettata la domanda solutoria proposta dal committente.
4) All'inadempimento del tecnico non è causalmente riconducibile il danno non patrimoniale da ritardo, che già in chiave assertiva è attribuito dal committente alla esclusiva condotta omissiva dell'appaltante, reo di non aver ripreso i lavori adducendo ragioni pretestuose.
5) Le prestazioni extracontratto sono state rese dal tecnico ed utilizzate dal committente, quindi accettate. Esse vanno, pertanto, remunerate.
6) Ne consegue, operando come esposto al punto B3), che, elisi i rispettivi crediti,
va condannato al pagamento, in favore di MO PI, del complessivo Parte_1 importo capitale di €.7.050,45 (€.12.603,57 + €.2.352,59 = €.14.956,16; meno €.4000 + €.
3.905,71).
Su tale importo saranno dovuti gli interessi, da computarsi al saggio legale ex art.1284 co.1° cc dal
28 dicembre 2017, epoca di messa in mora (con comparsa di costituzione in ATP), fino al 6 marzo
2022 ed al saggio legale ex art.1284 co.4° cc dal 7 marzo 2022, epoca di costituzione nel presente giudizio, al saldo.
D)
In relazione alla domanda di MO PI contro Controparte_2
1) Da quanto detto in precedenza, risulta che la domanda di garanzia riguarda esclusivamente l'importo di €.3.905,71, corrispondente al valore del danno da responsabilità professionale causato da MO PI al committente, oggetto della compensazione di cui al precedente punto c6). Senonché la polizza n. 49699475 stipulata a copertura della responsabilità civile di MO PI derivante “per perdite patrimoniali, danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati
a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di un fatto accidentale direttamente connesso con
l'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza” (art. 1, Condizioni Particolari), prevede espressamente che “Limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori, la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori, provocati da rovina totale o parziale delle opere stesse” (art. 5, Condizioni Particolari).
Ciò comporta l'esclusione dall'operatività della polizza dei danni generati da errori di progettazione o direzione lavori, riguardanti opere in costruzione, che non comportino pericolo di rovina;
in conformità con la generale previsione dell'art.16 lett.c delle Condizioni Generali di Contratto richiamate nella polizza, secondo cui “l'assicurazione non comprende i danni…alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori”.
In proposito, l'assicurato sostiene che il danno alle opere è cosa del tutto diversa dal danno da colpa professionale. Il senso del combinato disposto da tali due clausole è però chiaro: se il danno da errore progettuale o da negligenza nei controlli dovuti dal DL ricade sull'opera in esecuzione, rileva a fini assicurativi soltanto se v'è pericolo di rovina, quantomeno parziale.
Tale non è, all'evidenza, il caso di specie, poiché i vizi che si sono accertati essere imputabili a
MO PI risultano di poco conto, e tali da non determinare il rischio contrattualmente incluso.
2) La domanda proposta da MO PI nei confronti di va pertanto rigettata. CP_2
E)
Spese di lite
1) Nel rapporto fra e quest'ultima va considerata Parte_1 Controparte_1
soccombente.
Si condanna, pertanto, al rimborso delle spese sopportate da Controparte_1 Pt_1
per il presente giudizio, che si liquidano in dispositivo, con applicazione dei valori medi per le
[...]
fasi introduttiva, di studio e decisoria, e dimezzati per la fase istruttoria -limitata al deposito delle memorie- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione al valore del contratto risolto, ricompreso nella forbice fra €.52.000,01 ed €.260.000. A ciò va aggiunto il rimborso dei costi sostenuti dall'attore nel procedimento di accertamento tecnico preventivo n°8798/17 RG Trib. Modena, per CTU e CTP, come documentati (doc.25 e 27), nonché legali.
Il compenso si determina ex punto 9 delle tabelle precedenti (trattandosi di attività esaurita nello loro perdurante vigenza) nei valori medi per le tre fasi, in relazione al valore dei danni oggetto di accertamento, ricompreso nella forbice fra €.5.200,01 ed €.26.000.
.
2) Nel rapporto fra e MO PI, va considerato soccombente. Parte_1 Parte_1
Si condanna, pertanto, al rimborso delle spese sopportate da MO PI per il Parte_1
presente giudizio, che si liquidano in dispositivo, con applicazione dei valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, e dimezzati per la fase istruttoria -limitata al deposito delle memorie- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione al valore del contratto o della somma attribuita, entrambi ricompresi nella forbice fra €.5.200,01 ed €.26.000.
3) Nel rapporto fra MO PI ed , MO PI va considerato Controparte_2
soccombente.
Si condanna, pertanto, MO PI al rimborso delle spese sopportate da
[...]
per il presente giudizio, che si liquidano in dispositivo, con applicazione dei Controparte_2
valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, e dimezzati per la fase istruttoria -limitata al deposito delle memorie- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione al valore della somma teoricamente garantita, ricompreso nella forbice fra €.1.100,01 ed €.5.200.
4) Ogni altra spesa è compensata fra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando
1) DICHIARA il contratto di appalto intercorso fra e Parte_1 Controparte_1
risolto di diritto, ex art.1454 co.3° cc.
2) operata la compensazione fra le rispettive poste creditorie, come in motivazione:
CONDANNA al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di €.20.210,54, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
3) rigettata la domanda di risoluzione proposta da nei confronti di MO PI;
Parte_1
operata la compensazione fra le rispettive poste creditorie, come in motivazione;
CONDANNA al pagamento, in favore di MO PI, del complessivo importo di Parte_1
€.7.050,45, maggiorato di interessi, da computarsi al saggio legale ex art.1284 co.1° cc dal 28 dicembre 2017 al 6 marzo 2022 ed al saggio legale ex art.1284 co.4° cc dal 7 marzo 2022 al saldo.
4) RIGETTA la domanda proposta da MO PI nei confronti di . Controparte_2
5) CONDANNA al rimborso delle spese sopportate da : Controparte_1 Parte_1
a) per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi €.786 per esborsi €. 11.268 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
b) per il procedimento di accertamento tecnico preventivo n°8798/17 RG Trib. Modena, che si liquidano in complessivi €.22.718,87 (€.9.671,55 costo CTU + 13.047,32 costo CTP) per esborsi ed
€.
2.225 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
6) CONDANNA al rimborso delle spese sopportate da MO PI per il presente Parte_1 giudizio, che liquida in complessivi €.786 per esborsi €.
4.237 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
7) CONDANNA MO PI al rimborso delle spese sopportate da Controparte_2 per il presente giudizio, che liquida in complessivi €. 2.126,50 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
8) DICHIARA ogni altra spesa compensata fra le parti.
Modena, 7 gennaio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-