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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/06/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1284 del 2025, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. ALAIMO ASSUNTA Parte_1
MARIA SILVIA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore,
-convenuto contumace -
Oggetto: Risarcimento danni:altre ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 03.04.2025, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Agrigento premettendo di aver lavorato sino al 01.07.2024 (data del pensionamento) presso il presidio ospedaliero di con la qualifica di CPS- Personale Infermieristico, CP_1
e, pur avendo espletato turni lavorativi eccedenti le sei ore, di non aver mai fruito, sin dalla data di assunzione dei buoni pasto e così a far data dal 01.01.2015 al 31.12.2022.
Chiedeva quindi di “ritenere, accertare e dichiarare la sussistenza del legittimo diritto dell'odierno ricorrente al riconoscimento del servizio di mensa ovvero del beneficio alternativo della corresponsione del buono pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore espletato alle dipendenze del datore di lavoro convenuto che ha disatteso le disposizioni di legge e quelle contenute nei CCNL di categoria in merito;
ritenere, accertare e dichiarare, per l'effetto, la sussistenza del diritto del lavoratore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2087 c.c., per violazione dello stesso giusto il combinato disposto con le disposizioni di legge ed ai CCNL di categoria in materia;
ritenere, accertare e dichiarare che la domanda di risarcimento per la violazione delle
1 disposizioni normativa in materia unitamente al combinato disposto con l'art. 2087
c.c., ovvero di altra e/o alternativa disposizione id legge più favorevole, è soggetta al termine di prescrizione decennale;
condannare, per l'effetto, il datore di lavoro convenuto al pagamento della somma di € 4.096,96 in favore del ricorrente lavoratore quale indennizzo per la mancata fruizione di numero 992 buoni pasto a far data dal
01.01.2015 fino al 31.12.2022 ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, con il favore degli interessi e della rivalutazione monetaria;
in via gradata, nella denegata ipotesi in cui l'adita autorità non ritenga di uniformarsi all'orientamento giurisprudenziale che statuisce la configurabilità del termine di prescrizione ordinario decennale alla domanda oggetto del presente ricorso, si chiede di: accertare e dichiarare comunque la sussistenza del diritto del ricorrente al risarcimento del danno per violazione dell'art. 2087 c.c., ovvero di quella norma alternativa che l'adita autorità riterrà più favorevole, e condannare il datore di lavoro al pagamento della somma calcolata in ragione del valore del buono pasto pari ad € 4,13 (quale quota a carico del datore di lavoro ex lege) per il numero dei turni di lavoro espletati e non ritenuti prescritti;
con vittoria di spese, competenze ed oneri di causa oltre IVA E CNPA e spese generali come per legge.” Ritualmente citata in giudizio non si costituiva l' , che rimaneva Controparte_2 contumace.
Istruita documentalmente, la causa, veniva decisa all'udienza del 03.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter.
Motivi della decisione
Va premesso che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1 marzo
2021, n. 5547; Cass. 4 giugno 2021, n. 15629), “in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”.
Ciò posto, occorre rilevare che il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità
è espressamente riconosciuto dall'art. 29 del CCNL 20.09.2001, integrativo del CCNL 7.04.1999 come modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.07.2009, a tenore del quale “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla
2 fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio- sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”. Il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è stato poi ribadito dall'art. 43, comma 4, del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, il quale – richiamando quanto già previsto dall'art. 27, comma 4, del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 - prevede che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 ( . La durata della pausa e la sua collocazione Per_1 temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun Ufficio/Servizio/Struttura, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”.
Ancora, con precipuo riguardo al diritto del dipendente alla pausa, va ricordato che, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati
3 come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n.1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni”.
Sulla scorta delle suddette disposizioni, va riconosciuto il diritto di tutti i dipendenti che effettuano un orario lavorativo giornaliero eccedente le sei ore alla fruizione del servizio mensa (eventualmente, nel caso di mancata istituzione dello stesso, anche con modalità sostitutive, ovvero mediante erogazione di buoni pasto), essendo pienamente compatibile la pausa per il recupero psicofisico con la consumazione del pasto.
Alla luce di tali considerazioni, dato che l' Controparte_3 non ha istituto il servizio di mensa, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore nonché al risarcimento del danno corrispondente al valore dei buoni pasto non erogati nel periodo compreso tra il 01.01.2015 e il 31.12.2022, con conseguente condanna dell' CP_1 resistente all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore e al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo pari a 4.096,96 euro - rispetto al quale, trattandosi di rapporto di pubblico impiego, vanno liquidati solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria (si veda, sul punto, Consiglio di Stato 11 febbraio 2013 n. 748).
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione accoglie il ricorso dichiara il diritto di parte ricorrente all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, nonché il diritto al risarcimento del danno corrispondente al valore dei buoni pasto non erogati nel periodo compreso tra il 01.01.2015 e il 31.12.2022;
, condanna parte resistente all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore e al pagamento, in favore di parte ricorrente dell'importo pari a
4.096,96 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno;
condanna altresì parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 1.030,00 euro per compensi, oltre IVA,
CPA e spese forfettarie al 15% come per legge.
Così deciso in Agrigento, 03.06.2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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