Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00123/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00481/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 481 del 2025, proposto da
ES AT, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianpaolo Carretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Baragiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Brienza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LU SC, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Liccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del diniego opposto dal Comune di Baragiano all'accesso agli atti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di LU SC e del Comune di Baragiano;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. AO RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato in data 10/12/2025 e depositato il successivo 16/12/2025, il deducente ha impugnato il provvedimento specificato in epigrafe, comunicato in data 17/10/2025, con cui il Comune di Baragiano ha respinto l’istanza di accesso agli atti presentata, dal medesimo deducente, in data 19/9/2025;
- si sono costituiti in giudizio, per resistere all’accoglimento del ricorso, il Comune di Baragiano e, con atto di stile, il soggetto controinteressato; il Comune ne ha anche eccepito in limine l’irricevibilità per tardività;
Considerato che alla camera di consiglio dell’11/3/2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto che il ricorso va dichiarato irricevibile per tardività, come eccepito dal Comune resistente, tenuto conto che, come risulta ex actis , il provvedimento gravato è stato incontestabilmente comunicato al deducente in data 19/9/2025, mentre il ricorso è stato avviato per la notifica soltanto in data 10/12/2025, dunque in violazione del termine decadenziale di trenta giorni prescritto, in materia, dall’art. 116, co. 1, cod. proc. amm. (“ Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato ”);
Ritenuto che le spese di lite debbano seguire la soccombenza, nella misura fissata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune resistente, liquidandole forfetariamente in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge. Spese compensate nei confronti del controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI OL, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
AO RI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO RI | NI OL |
IL SEGRETARIO