Articolo 3 della Legge 4 agosto 1977, n. 592
Articolo 2Articolo 4
Versione
11 settembre 1977
Art. 3.
Per consentire allo Stato di ottemperare agli adempimenti richiesti dai citati regolamenti comunitari le regioni e le province autonome dovranno comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del controllo effettuato circa il rispetto dell'impegno, da parte del beneficiario delle provvidenze, alla rinuncia ad effettuare i reimpianti di cui all'articolo 1 oltre i limiti fissati nelle norme comunitarie, escluse le normali operazioni di rinnovo nella parte dei frutteti non soggetti al premio di estirpazione, oltreche', entro il 30 maggio di ciascun anno di applicazione delle provvidenze, ogni notizia concernente la spesa effettuata per l'erogazione dei premi.
Entrata in vigore il 11 settembre 1977