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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/06/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6907/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6907/2018
All'udienza del 17 giugno 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per , l'avv. Boccia Silvia ha depositato le note sostitutive di udienza Controparte_1
in data 10.6.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6907/2018 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Campagna Parte_1 C.F._1
Gianni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via Monti n. 35, giusta procura in atti;
ATTORE
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Boccia Silvia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via Isonzo n. 13, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: assicurazione contro i danni.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.6.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
esponendo che: 1) in data 5/11/2011 intorno alle ore 19.30 circa, il Controparte_2
motociclo Honda Sh 150, targato DD92143, di proprietà e condotto dal sig. Persona_1
con a bordo quale trasportato il Sig. , nel procedere regolarmente nel suo senso Parte_1
di marcia in Latina, Via F.Filzi, veniva violentemente tamponato da tergo dal veicolo Citroen targato CPS45HY, di proprietà e condotto dalla sig.ra che, colpendo il Parte_2
pagina 2 di 11 motociclo, faceva cadere l'attore a terra. Dall'urto derivavano ingenti danni materiali, oltre danni fisici e morali all'attore; 2) la signora ammetteva la propria responsabilità e Parte_2
sottoscriveva Modello CAI;
3) il sinistro cagionava danni materiali al mezzo attore e lesioni al sig. tanto che necessitava di cure immediate e doveva recarsi al Pronto Soccorso Parte_1
dell'Ospedale I.C.O.T. Di Latina ove veniva visitato e refertato;
4) dagli accertamenti medici effettuati anche nelle successive visite mediche, e dagli accertamenti strumentali, emergevano vari esiti per cui necessitava di terapie e cure mediche, come da certificati allegati;
5) il rovinoso sinistro, come già detto, cagionava esiti patologici per l'attore consistenti in difficoltà di movimento e dolore che avevano comportato ripercussioni negative sul normale svolgimento delle attività quotidiane dello stesso;
6) a seguito del sinistro de quo derivava una malattia oggetto di valutazione medico-legale consistente, tra l'altro, in distorsione del rachide cervicale, distorsione del ginocchio destro, fissurazione del corno posteriore del menisco mediale dx, alterazione del legamento collaterale mediale con disomogeneità, ampia lesione del legamento peroneo-astralgico anteriore;
7) il sinistro in oggetto aveva cagionato altresì all'attore un danno non patrimoniale per la cui quantificazione occorreva analizzare i diversi pregiudizi subiti a causa dell'evento, individuando, per sintesi descrittiva, danno biologico, danno morale e danno esistenziale, da risarcirsi facendo riferimento alle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano come da Sent. Corte Cass. III sez. n. 12408 del 07.06.2011; 8) il al tempo del sinistro era Parte_1
titolare di polizza infortuni denominata “Protezione infortuni” n° 041-00100241337 con l ora 9) l'attore denunciava prontamente l'accaduto alla Controparte_3 CP_1
Compagnia assicurativa, e per 1'assistenza stragiudiziale si affidava allo Studio legale Ottavi, che, con lettera Raccomandata A/R del 28/9/2011 e successive, effettuava regolare richiesta di risarcimento danni e messa in mora alla Assicurazione e avviava le trattative per definire il sinistro;
10) la Compagnia non offriva alcunchè a titolo di risarcimento/ indennizzo delle lesioni senza alcuna giustificazione, contravvenendo a precisi obblighi contrattuali e rendendosi inadempiente con conseguente obbligo di risarcimento del danno.
L'attore rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito adito, contrariis rejectis, in accoglimento della presente citazione, in virtù del rapporto contrattuale tra le parti, condannare la (ex in persona del legale Controparte_4 CP_3
rapp.te p.t. al risarcimento e/o indennizzo di tutti i danni fisici e morali e le spese sanitarie sostenute dall'attore, occorsi ed ocorrendi allo stesso, da liquidarsi nella somma pari ad €
pagina 3 di 11 10.000,00 o la diversa somma da determinarsi a seguito di Ctu Medico- legale di cui si chiede fin da ora l'ammissione, oltre € 5.000,00 per danni da inadempimento contrattuale, cosi in totale €
15.000,00, maggiorata di una congrua rivalutazione dell'Euro, in base agli indici ISTAT, e sul tutto gli interessi legali dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo”.
Si costituiva in giudizio la deducendo: 1) la prescrizione del diritto Controparte_1
all'indennizzo assicurativo ai sensi dell'art. 2952 c. I e c. II C.C.; 2) l'infondatezza della pretesa attorea;
in particolare, contestava i fatti genericamente esposti dall'attore nell'atto introduttivo, in quanto privi di alcun riscontro probatorio, rappresentando che il sinistro presentava incongruenze e peculiarità tali da far nutrire non poche perplessità in ordine all'evento stesso: - in primo luogo, non risultava che in occasione del sinistro fosse intervenuta alcuna Autorità al fine della rituale constatazione dei fatti e delle responsabilità; - inoltre, il si era recato presso il P.S. Parte_1
ospedaliero solo il giorno successivo all'evento e in detta occasione non erano stati obiettivati segni esterni di contusione quali abrasioni, ecchimosi ed ematomi, solitamente presenti nella tipologia di trauma da caduta da motociclo, descritta dall'odierna parte attrice;
- ancora, quanto alla caviglia destra, si trattava di distretto anatomico non riportato all'esame obiettivo in referto di
P.S., ma comparso solo successivamente;
- in sede di visita medica presso il Fiduciario della
Compagnia, il sottaceva precedenti eventi infortunistici che, invece, risultavano Parte_1
documentati nel Casellario Centrale Infortuni;
3) che, a mente della Polizza oggetto di causa, per infortunio doveva intendersi “l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili”, e che, a mente dell'art.
2.2 delle Condizioni di
Polizza “La Società corrisponderà l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da menomazioni e da condizioni patologiche preesistenti. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali previste dalla tabella A di cui all'art.
2.4 o dalla tabella dell'art.2.5 -se resa operante- sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità CP_5
preesistente.”. Nel caso di specie, l'evento non risultava supportato da alcun elemento e/o riscontro probatorio oggettivo e l'attore non aveva fornito alcuna circa i pretesi esiti dell'asserito infortunio, né in merito alla sussistenza del nesso causale;
3) che, in via subordinata, la domanda risultava abnorme e destituita di ogni fondamento, in quanto la Compagnia non era tenuto al risarcimento di tutti i danni, dovendosi discorrere in questa sede unicamente di “indennità” in virtù della Polizza Infortuni invocata da parte attrice;
4) che, in forza delle condizioni di polizza,
pagina 4 di 11 il grado di invalidità permanente era da accertarsi secondo i criteri le percentuali indicati dalla
Tabella ivi richiamata;
inoltre, posto che il capitale assicurato per invalidità permanente CP_5
era pari a 170.000,00, doveva tenersi conto che, a termini di Polizza, ai fini del calcolo dell'indennizzo era prevista l'Invalidità permanente con franchigie differenziate;
pertanto: sino al
5% di invalidità permanente il capitale di riferimento era 100.000.00 Euro, con conseguente riconoscimento di Euro 1.000,00 per ciascun punto di invalidità permanente;
oltre il 6% di invalidità permanente il capitale di riferimento era 170.000,00 Euro, con conseguente applicazione di Euro 1.700,00 per ciascun punto di invalidità permanente, e così via;
5) che, quindi, le pretese e la quantificazione attorea risultavano abnormi e pretestuose, non operando tra l'altro alcun riferimento alla specifica disciplina contrattuale. In ogni caso, nulla era dovuto a titolo di invalidità temporanea, così come esulavano certamente dall'indennizzo le voci di danno pretese dall'attore quali pregiudizi morali e/o non patrimoniali, non riconosciuti dalla polizza infortuni;
6) che una eventuale CTU doveva necessariamente accertare e verificare gli eventuali postumi determinativi di invalidità permanente sulla scorta dei criteri e dei parametri contrattualmente previsti e limitatamente a quanto riconosciuto a titolo di indennizzo dalla
Polizza in atti.
Per tutti i motivi sopra esposti, la concludeva “affinché l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito contraris reiectis, Voglia: • in via preliminare: dichiarare prescritto il diritto vantato dall'attore; - subordinatamente, nel merito, rigettare la domanda come proposta e formulata perché infondata sia in fatto ed in diritto e comunque non provata. - in via estremamente subordinata, limitare la condanna in misura corrispondente all'effettiva entità dell'indennizzo dovuto in base al contratto assicurativo;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di giudizio. In via istruttoria: si oppone sin d'ora alla prova per testi richiesta da parte attrice in quanto dedotta su capitoli contenenti valutazioni e/o giudizi e comunque aventi ad oggetto circostanze certamente irrilevanti nel presente giudizio (v.circostanze dedotte sull'asserito danno morale). Con riserva di ogni diritto di merito e di istruttoria”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante espletamento di prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, dopodiché veniva rinviata, da ultimo, per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 17.6.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
pagina 5 di 11 Tanto premesso, occorre innanzitutto precisare che non assume rilievo il mancato deposito, ad opera di parte attrice, delle note sostitutive dell'udienza odierna, ex art. 127-ter c.p.c., fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c.. Infatti, in conformità al consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, “Nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate” (Cass. Civ., Sez. 3,
22.2.2021, n. 4664).
Ciò chiarito, la domanda è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni e nei termini di seguito esposte.
In primo luogo, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Infatti, il termine di due anni sancito dall'art. 2952, comma 2, c.c., con decorrenza dalla data del sinistro, verificatosi il 5.9.2011, risulta essere stato tempestivamente interrotto dall'odierno attore a mezzo delle denunce di infortunio e richieste di messe in mora inviate alla Compagnia
Assicuratrice in data 8.9.2011, 28.9.2011, 22.2.2012, 6.4.2013, 2.1.2014, 13.10.2015 (cfr. documenti allegati all'atto di citazione), nonché dalla successiva istanza di mediazione inviata alla in relazione al procedimento di mediazione n. 100/2017. In Controparte_2
particolare, dal verbale negativo di mediazione del 6.3.2017 risulta che “nessuno compare per la parte invitata in mediazione, sebbene la comunicazione relativa Controparte_2 alla fissazione dell'odierno incontro sia stata ad essa regolarmente consegnata”. La convenuta, del resto, non ha mai contestato di non aver ricevuto la convocazione in mediazione, limitandosi ad eccepire l'intervenuto decorso della prescrizione stante il tempo trascorso dall'ultimo atto di messa in mora risalente al 13.10.2015. Va quindi rammentato che, come noto, l'istanza di mediazione determina l'interruzione della prescrizione e l'impedimento per una sola volta della decadenza dal diritto di agire, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 5, comma 6, d.lgs.
28/2010, ratione temporis vigente.
Ciò chiarito, l'istruttoria condotta ha consentito di appurare la dinamica del sinistro che vedeva coinvolto l'odierno attore, in termini coincidenti con quanto prospettato nell'atto di citazione.
È emerso, infatti, che in data 5.9.2011, il mentre si trovava a bordo del ciclomotore Parte_1
Honda Sh 150, targato DD92143, di proprietà e condotto dal sig. nel Persona_1
procedere regolarmente nel suo senso di marcia in Latina, Via F.Filzi, veniva violentemente pagina 6 di 11 urtato dal veicolo Citroen targato CPS45HY, condotto dalla sig.ra che ne Parte_2
provocava la rovinosa caduta.
In particolare, il teste , sentito all'udienza del 28.1.2021, presente al momento Testimone_1
del sinistro, ha confermato di aver assistito all'evento, riferendo che “sono a conoscenza dei fatti di cui mi si legge in quanto nella circostanza stavo camminando a piedi su via F. Filzi da Viale
Petrarca verso i giardini e mi trovavo sul marciapiede a destra rispetto alla mia direzione di marcia. Ho visto un motorino con due uomini a bordo che procedeva sulla strada nella mia stessa direzione che veniva urtato da una Citroen che procedeva dietro. Io visto la macchina urtare il motorino da dietro. Ricordo che dalla Citroen è uscita una donna. Ho visto il motorino cadere di lato con i due occupanti”, soggiungendo che “la conducente della Citroen scese dalla macchina e disse che l'incidente era colpa sua”. Il teste ha altresì riferito le circostanze di luogo del sinistro, precisando che “il sinistro è avvenuto all'altezza dei giardini che costeggiano Via F.
Filzi, che stavano sulla mia sinistra, non ricordo il punto preciso, circa a metà della strada e prima della semicurva dove ci sono i negozi”, non ravvisandosi alcuna contraddittorietà tra quanto dichiarato dal teste e quanto esposto dall'attore nei propri scritti difensivi.
Si osserva inoltre che il teste appare del tutto attendibile, poiché il racconto fornito è Tes_1
puntuale e intrinsecamente coerente, non ravvisandosi motivo alcuno per dubitare della genuinità della deposizione.
Risulta quindi appurata la dinamica del sinistro nei termini sopra descritti, da cui consegue l'accertamento della responsabilità del conducente della Citroen targata CPS45HY.
Ciò posto, in conseguenza del sinistro l'odierno attore si recava presso il Pronto Soccorso in data
6.9.2011, ove gli veniva diagnosticata “distorsione rachide cervicale” e “distorsione ginocchio destro”, con una prognosi di giorni venti.
Sul punto, il CTU incaricato, esaminata la documentazione in atti e previa sottoposizione dell'attore a visita medico-legale, ha riscontrato che “è possibile ritenere compatibili le cause e circostanze riferite dal p. con le lesioni riportate in occasione dell'evento traumatico del
05/09/2011 e consistenti nella distorsione del ginocchio e della caviglia destra”.
In merito ai precedenti sinistri che vedevano coinvolti il oggetto di contestazione da Parte_1
parte della convenuta, il perito incaricato ha precisato che “dalla documentazione in atti risulta possibile identificare le sole lesioni relative al sinistro del 2009 interessanti il rachide cervicale e il gomito destro, quindi distretti anatomici differenti riguardo quelli di cui al presente giudizio”.
pagina 7 di 11 Risulta quindi acclarato anche il nesso di causalità tra il sinistro oggetto di causa e i danni subiti dal , rispetto a quali non è emerso il concorso di fattori causali pregressi. Parte_3
Neppure può reputarsi sussistente un concorso di colpa del danneggiato, rilevante ex art. 1227
c.c.
In proposito, giova precisare che, come noto, nel caso di fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso, il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso (Cass. n. 7965/2023;
Cass. n. 11258/2018; Cass. n. 272/2017); di contro, il contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede (Cass. n. 12714/2010; Cass. n. 23734/2009;
Cass. n. 1213/2006; Cass. n. 564/2005; Cass. n. 5127/2004). Dunque, mentre il primo comma della citata disposizione attiene al contributo eziologico nella produzione del danno-evento, il secondo comma riguarda l'eventuale aggravamento del danno-conseguenza.
Ebbene, nel caso di specie non risulta alcuna condotta colposa del danneggiato, idonea a contribuire causalmente alla verificazione del danno-evento.
Quanto, invece, alla condotta dell'odierno attore che, nell'immediatezza del fatto, decideva di non recarsi al pronto soccorso, ritenendo di aver subito una semplice caduta, trattasi di circostanza che, eventualmente, avrebbe potuto incidere non già sulla verificazione del danno- evento, quanto piuttosto sull'aggravamento delle conseguenze dannose, laddove un intervento tempestivo avrebbe forse potuto consentire una riduzione delle stesse. Ed allora, venendo in rilievo in tal caso il secondo comma dell'art. 1227 c.c., il relativo accertamento non può essere compiuto d'ufficio dal Giudice, presupponendo un'eccezione in tal senso ad opera della parte convenuta, nella specie non sollevata.
Ciò posto, è pacifico che il avesse stipulato con l'odierna convenuta (già Parte_1 [...]
una polizza a copertura di infortuni per morte o invalidità permanente, n. Controparte_6
00100241337. Dunque, trovando la richiesta attorea fondamento nella polizza infortuni stipulata con la compagnia convenuta, deve trovare applicazione il principio indennitario sancito dall'art. 1905 c.c., in forza del quale “L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal
pagina 8 di 11 contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro”. Tali limiti sono quelli che riguardano l'evento che causa i danni, ma anche quelli che precisano quali siano i danni da indennizzo e quelli che concernono la misura dell'indennizzo. È infatti noto che l'assicurazione privata contro gli infortuni consiste nel contratto con il quale l'assicuratore, previa corresponsione di un premio, si obbliga al pagamento di una certa somma all'assicurato, nel caso di lesione dovuta ad una causa fortuita, violenta ed esterna che ne determini l'inabilità temporanea o l'invalidità permanente, ovvero ad un terzo beneficiario, nel caso di morte dell'assicurato medesimo conseguente ad infortunio.
Nel caso di specie, come si legge nel glossario allegato al fascicolo informativo relativo alla polizza in questione, le parti hanno attribuito ai termini (di seguito) indicati il significato che si riporta: “indennizzo” è “la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro”; “sinistro” è “il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione”; “infortunio” è “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente, una inabilità temporanea e/o una delle altre prestazioni garantite dalla polizza”; “invalidità permanente” è “la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile, in misura totale o parziale, della capacità fisica dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta”.
Quanto alla quantificazione di tale invalidità, alle parti è consentito di stabilire in che misura e con quali criteri vada risarcito il danno che forma oggetto di copertura assicurativa. Nel caso in esame, si applica a termini di polizza un criterio di liquidazione a franchigie differenziate, essendo previsto che: “sulla parte di somma assicurata sino a € 100.000,00, l'indennizzo verrà corrisposto senza applicazione di franchigia;
sulla parte della somma assicurata eccedente €
100.000,00 e fino a € 250.000,00, l'indennizzo verrà liquidato in relazione al grado di invalidità permanente accertato, con deduzione della franchigia del 5%. Se l'invalidità supera il 5% della totale verrà corrisposta l'indennità solo per la parte eccedente”.
Ne deriva che, come puntualmente chiarito dalla sino al 5% di invalidità Controparte_2 permanente occorre avere riguardo alla somma di € 100.000,00 quale capitale di riferimento – posto che, diversamente opinando, risultando la franchigia superiore all'invalidità permanente, nessun indennizzo sarebbe dovuto – con conseguente riconoscimento di Euro 1.000,00 per ciascun punto di invalidità permanente.
pagina 9 di 11 Ciò chiarito, il CTU incaricato ha riscontrato che il danno subito dal in conseguenza Parte_1
del sinistro oggetto di causa è consistito nella lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro e nella lesione del legamento peroneo astragalico anteriore di caviglia destra.
Pertanto, il perito, facendo applicazione della Tabella di cui al TU 1124/1965, richiamata CP_5
dalle condizioni di polizza (art. 2.5), ha ritenuto che la quantificazione dell'inabilità permanente,
a termini di polizza, dovesse essere effettuata in riferimento alla voce “esiti di rottura sottocutanea di un qualsiasi altro tendine: 2%”. Nel caso specifico, tuttavia, posto che le lesioni conseguenti al sinistro oggetto del presente giudizio hanno riguardato non la rottura, bensì la lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro e la lesione del legamento peroneo astragalico anteriore di caviglia destro, è pervenuto ad identificare una invalidità permanente complessivamente quantificabile nella misura del 3% (Tabelle ). CP_5
Ne deriva che, in applicazione dei criteri sopra enunciati per la determinazione dell'indennizzo, la somma spettante all'attore a titolo di invalidità permanente ammonta ad € 3.000,00.
In aggiunta, tenuto conto dell'applicazione di apparecchio gessato al ginocchio destro
(06/09/2011) e della sua rimozione (12/10/2011), il perito ha riscontrato un periodo di immobilizzazione di giorni 36, per tale intendendosi, sempre a condizioni di polizza, lo “stato temporaneo di incapacità fisica dell'Assicurato, totale o parziale, di svolgere le sue abituali occupazioni a seguito dell'applicazione di un mezzo di contenzione”, per cui risulta assicurata la somma di € 100,00 giornaliera.
L'importo spettante al pertanto, ammonta ad € 3.600,00. Parte_1
Da ultimo, va riconosciuto il rimborso delle spese di cura sostenute, assicurate in contratto sino all'importo di € 2.500,00, che il perito ha ritenuto documentate nella misura di € 698,81.
Nulla è dovuto, invece, a titolo di danno morale, non provato e comunque non compreso nella polizza stipulata dall'odierno attore. Parimenti, non merita di trovare accoglimento la pretesa attorea volta al conseguimento di un non meglio precisato “danno da inadempimento contrattuale”, stimato in € 5.000,00, in quanto del tutto priva di allegazione e di riscontro probatorio.
Nel complesso, dunque, la deve corrispondere all'attore la somma Controparte_2 di € 7.298,81.
Da ultimo, va rammentato che “In tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione
pagina 10 di 11 della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza
l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore” (Cass. Civ., Sez. 3, 8.6.2023, n.
16229). In quanto debito di valore, quindi, spettano altresì la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi calcolati al tasso legale sul capitale originario e su quello rivalutato anno per anno, con decorrenza dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso (5.9.2011).
L'importo spettante, comprensivo di interessi e rivalutazione dalla data del sinistro (5.9.2011) a quello della liquidazione, operata con la presente sentenza, ammonta quindi ad € 10.681,44.
Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto dell'art. 1282 c.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri medi. Le spese di CTU, stante la necessarietà della stessa al fine di determinare il grado di invalidità e l'indennizzo spettante all'attore, vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda, condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di , a titolo di Parte_1
indennizzo per il sinistro occorso in data 5.9.2011, dell'importo di € 10.681,44, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per Parte_1
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 17 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6907/2018
All'udienza del 17 giugno 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per , l'avv. Boccia Silvia ha depositato le note sostitutive di udienza Controparte_1
in data 10.6.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6907/2018 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Campagna Parte_1 C.F._1
Gianni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via Monti n. 35, giusta procura in atti;
ATTORE
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Boccia Silvia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via Isonzo n. 13, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: assicurazione contro i danni.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.6.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
esponendo che: 1) in data 5/11/2011 intorno alle ore 19.30 circa, il Controparte_2
motociclo Honda Sh 150, targato DD92143, di proprietà e condotto dal sig. Persona_1
con a bordo quale trasportato il Sig. , nel procedere regolarmente nel suo senso Parte_1
di marcia in Latina, Via F.Filzi, veniva violentemente tamponato da tergo dal veicolo Citroen targato CPS45HY, di proprietà e condotto dalla sig.ra che, colpendo il Parte_2
pagina 2 di 11 motociclo, faceva cadere l'attore a terra. Dall'urto derivavano ingenti danni materiali, oltre danni fisici e morali all'attore; 2) la signora ammetteva la propria responsabilità e Parte_2
sottoscriveva Modello CAI;
3) il sinistro cagionava danni materiali al mezzo attore e lesioni al sig. tanto che necessitava di cure immediate e doveva recarsi al Pronto Soccorso Parte_1
dell'Ospedale I.C.O.T. Di Latina ove veniva visitato e refertato;
4) dagli accertamenti medici effettuati anche nelle successive visite mediche, e dagli accertamenti strumentali, emergevano vari esiti per cui necessitava di terapie e cure mediche, come da certificati allegati;
5) il rovinoso sinistro, come già detto, cagionava esiti patologici per l'attore consistenti in difficoltà di movimento e dolore che avevano comportato ripercussioni negative sul normale svolgimento delle attività quotidiane dello stesso;
6) a seguito del sinistro de quo derivava una malattia oggetto di valutazione medico-legale consistente, tra l'altro, in distorsione del rachide cervicale, distorsione del ginocchio destro, fissurazione del corno posteriore del menisco mediale dx, alterazione del legamento collaterale mediale con disomogeneità, ampia lesione del legamento peroneo-astralgico anteriore;
7) il sinistro in oggetto aveva cagionato altresì all'attore un danno non patrimoniale per la cui quantificazione occorreva analizzare i diversi pregiudizi subiti a causa dell'evento, individuando, per sintesi descrittiva, danno biologico, danno morale e danno esistenziale, da risarcirsi facendo riferimento alle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano come da Sent. Corte Cass. III sez. n. 12408 del 07.06.2011; 8) il al tempo del sinistro era Parte_1
titolare di polizza infortuni denominata “Protezione infortuni” n° 041-00100241337 con l ora 9) l'attore denunciava prontamente l'accaduto alla Controparte_3 CP_1
Compagnia assicurativa, e per 1'assistenza stragiudiziale si affidava allo Studio legale Ottavi, che, con lettera Raccomandata A/R del 28/9/2011 e successive, effettuava regolare richiesta di risarcimento danni e messa in mora alla Assicurazione e avviava le trattative per definire il sinistro;
10) la Compagnia non offriva alcunchè a titolo di risarcimento/ indennizzo delle lesioni senza alcuna giustificazione, contravvenendo a precisi obblighi contrattuali e rendendosi inadempiente con conseguente obbligo di risarcimento del danno.
L'attore rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito adito, contrariis rejectis, in accoglimento della presente citazione, in virtù del rapporto contrattuale tra le parti, condannare la (ex in persona del legale Controparte_4 CP_3
rapp.te p.t. al risarcimento e/o indennizzo di tutti i danni fisici e morali e le spese sanitarie sostenute dall'attore, occorsi ed ocorrendi allo stesso, da liquidarsi nella somma pari ad €
pagina 3 di 11 10.000,00 o la diversa somma da determinarsi a seguito di Ctu Medico- legale di cui si chiede fin da ora l'ammissione, oltre € 5.000,00 per danni da inadempimento contrattuale, cosi in totale €
15.000,00, maggiorata di una congrua rivalutazione dell'Euro, in base agli indici ISTAT, e sul tutto gli interessi legali dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo”.
Si costituiva in giudizio la deducendo: 1) la prescrizione del diritto Controparte_1
all'indennizzo assicurativo ai sensi dell'art. 2952 c. I e c. II C.C.; 2) l'infondatezza della pretesa attorea;
in particolare, contestava i fatti genericamente esposti dall'attore nell'atto introduttivo, in quanto privi di alcun riscontro probatorio, rappresentando che il sinistro presentava incongruenze e peculiarità tali da far nutrire non poche perplessità in ordine all'evento stesso: - in primo luogo, non risultava che in occasione del sinistro fosse intervenuta alcuna Autorità al fine della rituale constatazione dei fatti e delle responsabilità; - inoltre, il si era recato presso il P.S. Parte_1
ospedaliero solo il giorno successivo all'evento e in detta occasione non erano stati obiettivati segni esterni di contusione quali abrasioni, ecchimosi ed ematomi, solitamente presenti nella tipologia di trauma da caduta da motociclo, descritta dall'odierna parte attrice;
- ancora, quanto alla caviglia destra, si trattava di distretto anatomico non riportato all'esame obiettivo in referto di
P.S., ma comparso solo successivamente;
- in sede di visita medica presso il Fiduciario della
Compagnia, il sottaceva precedenti eventi infortunistici che, invece, risultavano Parte_1
documentati nel Casellario Centrale Infortuni;
3) che, a mente della Polizza oggetto di causa, per infortunio doveva intendersi “l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili”, e che, a mente dell'art.
2.2 delle Condizioni di
Polizza “La Società corrisponderà l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da menomazioni e da condizioni patologiche preesistenti. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali previste dalla tabella A di cui all'art.
2.4 o dalla tabella dell'art.2.5 -se resa operante- sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità CP_5
preesistente.”. Nel caso di specie, l'evento non risultava supportato da alcun elemento e/o riscontro probatorio oggettivo e l'attore non aveva fornito alcuna circa i pretesi esiti dell'asserito infortunio, né in merito alla sussistenza del nesso causale;
3) che, in via subordinata, la domanda risultava abnorme e destituita di ogni fondamento, in quanto la Compagnia non era tenuto al risarcimento di tutti i danni, dovendosi discorrere in questa sede unicamente di “indennità” in virtù della Polizza Infortuni invocata da parte attrice;
4) che, in forza delle condizioni di polizza,
pagina 4 di 11 il grado di invalidità permanente era da accertarsi secondo i criteri le percentuali indicati dalla
Tabella ivi richiamata;
inoltre, posto che il capitale assicurato per invalidità permanente CP_5
era pari a 170.000,00, doveva tenersi conto che, a termini di Polizza, ai fini del calcolo dell'indennizzo era prevista l'Invalidità permanente con franchigie differenziate;
pertanto: sino al
5% di invalidità permanente il capitale di riferimento era 100.000.00 Euro, con conseguente riconoscimento di Euro 1.000,00 per ciascun punto di invalidità permanente;
oltre il 6% di invalidità permanente il capitale di riferimento era 170.000,00 Euro, con conseguente applicazione di Euro 1.700,00 per ciascun punto di invalidità permanente, e così via;
5) che, quindi, le pretese e la quantificazione attorea risultavano abnormi e pretestuose, non operando tra l'altro alcun riferimento alla specifica disciplina contrattuale. In ogni caso, nulla era dovuto a titolo di invalidità temporanea, così come esulavano certamente dall'indennizzo le voci di danno pretese dall'attore quali pregiudizi morali e/o non patrimoniali, non riconosciuti dalla polizza infortuni;
6) che una eventuale CTU doveva necessariamente accertare e verificare gli eventuali postumi determinativi di invalidità permanente sulla scorta dei criteri e dei parametri contrattualmente previsti e limitatamente a quanto riconosciuto a titolo di indennizzo dalla
Polizza in atti.
Per tutti i motivi sopra esposti, la concludeva “affinché l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito contraris reiectis, Voglia: • in via preliminare: dichiarare prescritto il diritto vantato dall'attore; - subordinatamente, nel merito, rigettare la domanda come proposta e formulata perché infondata sia in fatto ed in diritto e comunque non provata. - in via estremamente subordinata, limitare la condanna in misura corrispondente all'effettiva entità dell'indennizzo dovuto in base al contratto assicurativo;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di giudizio. In via istruttoria: si oppone sin d'ora alla prova per testi richiesta da parte attrice in quanto dedotta su capitoli contenenti valutazioni e/o giudizi e comunque aventi ad oggetto circostanze certamente irrilevanti nel presente giudizio (v.circostanze dedotte sull'asserito danno morale). Con riserva di ogni diritto di merito e di istruttoria”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante espletamento di prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, dopodiché veniva rinviata, da ultimo, per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 17.6.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
pagina 5 di 11 Tanto premesso, occorre innanzitutto precisare che non assume rilievo il mancato deposito, ad opera di parte attrice, delle note sostitutive dell'udienza odierna, ex art. 127-ter c.p.c., fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c.. Infatti, in conformità al consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, “Nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate” (Cass. Civ., Sez. 3,
22.2.2021, n. 4664).
Ciò chiarito, la domanda è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni e nei termini di seguito esposte.
In primo luogo, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Infatti, il termine di due anni sancito dall'art. 2952, comma 2, c.c., con decorrenza dalla data del sinistro, verificatosi il 5.9.2011, risulta essere stato tempestivamente interrotto dall'odierno attore a mezzo delle denunce di infortunio e richieste di messe in mora inviate alla Compagnia
Assicuratrice in data 8.9.2011, 28.9.2011, 22.2.2012, 6.4.2013, 2.1.2014, 13.10.2015 (cfr. documenti allegati all'atto di citazione), nonché dalla successiva istanza di mediazione inviata alla in relazione al procedimento di mediazione n. 100/2017. In Controparte_2
particolare, dal verbale negativo di mediazione del 6.3.2017 risulta che “nessuno compare per la parte invitata in mediazione, sebbene la comunicazione relativa Controparte_2 alla fissazione dell'odierno incontro sia stata ad essa regolarmente consegnata”. La convenuta, del resto, non ha mai contestato di non aver ricevuto la convocazione in mediazione, limitandosi ad eccepire l'intervenuto decorso della prescrizione stante il tempo trascorso dall'ultimo atto di messa in mora risalente al 13.10.2015. Va quindi rammentato che, come noto, l'istanza di mediazione determina l'interruzione della prescrizione e l'impedimento per una sola volta della decadenza dal diritto di agire, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 5, comma 6, d.lgs.
28/2010, ratione temporis vigente.
Ciò chiarito, l'istruttoria condotta ha consentito di appurare la dinamica del sinistro che vedeva coinvolto l'odierno attore, in termini coincidenti con quanto prospettato nell'atto di citazione.
È emerso, infatti, che in data 5.9.2011, il mentre si trovava a bordo del ciclomotore Parte_1
Honda Sh 150, targato DD92143, di proprietà e condotto dal sig. nel Persona_1
procedere regolarmente nel suo senso di marcia in Latina, Via F.Filzi, veniva violentemente pagina 6 di 11 urtato dal veicolo Citroen targato CPS45HY, condotto dalla sig.ra che ne Parte_2
provocava la rovinosa caduta.
In particolare, il teste , sentito all'udienza del 28.1.2021, presente al momento Testimone_1
del sinistro, ha confermato di aver assistito all'evento, riferendo che “sono a conoscenza dei fatti di cui mi si legge in quanto nella circostanza stavo camminando a piedi su via F. Filzi da Viale
Petrarca verso i giardini e mi trovavo sul marciapiede a destra rispetto alla mia direzione di marcia. Ho visto un motorino con due uomini a bordo che procedeva sulla strada nella mia stessa direzione che veniva urtato da una Citroen che procedeva dietro. Io visto la macchina urtare il motorino da dietro. Ricordo che dalla Citroen è uscita una donna. Ho visto il motorino cadere di lato con i due occupanti”, soggiungendo che “la conducente della Citroen scese dalla macchina e disse che l'incidente era colpa sua”. Il teste ha altresì riferito le circostanze di luogo del sinistro, precisando che “il sinistro è avvenuto all'altezza dei giardini che costeggiano Via F.
Filzi, che stavano sulla mia sinistra, non ricordo il punto preciso, circa a metà della strada e prima della semicurva dove ci sono i negozi”, non ravvisandosi alcuna contraddittorietà tra quanto dichiarato dal teste e quanto esposto dall'attore nei propri scritti difensivi.
Si osserva inoltre che il teste appare del tutto attendibile, poiché il racconto fornito è Tes_1
puntuale e intrinsecamente coerente, non ravvisandosi motivo alcuno per dubitare della genuinità della deposizione.
Risulta quindi appurata la dinamica del sinistro nei termini sopra descritti, da cui consegue l'accertamento della responsabilità del conducente della Citroen targata CPS45HY.
Ciò posto, in conseguenza del sinistro l'odierno attore si recava presso il Pronto Soccorso in data
6.9.2011, ove gli veniva diagnosticata “distorsione rachide cervicale” e “distorsione ginocchio destro”, con una prognosi di giorni venti.
Sul punto, il CTU incaricato, esaminata la documentazione in atti e previa sottoposizione dell'attore a visita medico-legale, ha riscontrato che “è possibile ritenere compatibili le cause e circostanze riferite dal p. con le lesioni riportate in occasione dell'evento traumatico del
05/09/2011 e consistenti nella distorsione del ginocchio e della caviglia destra”.
In merito ai precedenti sinistri che vedevano coinvolti il oggetto di contestazione da Parte_1
parte della convenuta, il perito incaricato ha precisato che “dalla documentazione in atti risulta possibile identificare le sole lesioni relative al sinistro del 2009 interessanti il rachide cervicale e il gomito destro, quindi distretti anatomici differenti riguardo quelli di cui al presente giudizio”.
pagina 7 di 11 Risulta quindi acclarato anche il nesso di causalità tra il sinistro oggetto di causa e i danni subiti dal , rispetto a quali non è emerso il concorso di fattori causali pregressi. Parte_3
Neppure può reputarsi sussistente un concorso di colpa del danneggiato, rilevante ex art. 1227
c.c.
In proposito, giova precisare che, come noto, nel caso di fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso, il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso (Cass. n. 7965/2023;
Cass. n. 11258/2018; Cass. n. 272/2017); di contro, il contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede (Cass. n. 12714/2010; Cass. n. 23734/2009;
Cass. n. 1213/2006; Cass. n. 564/2005; Cass. n. 5127/2004). Dunque, mentre il primo comma della citata disposizione attiene al contributo eziologico nella produzione del danno-evento, il secondo comma riguarda l'eventuale aggravamento del danno-conseguenza.
Ebbene, nel caso di specie non risulta alcuna condotta colposa del danneggiato, idonea a contribuire causalmente alla verificazione del danno-evento.
Quanto, invece, alla condotta dell'odierno attore che, nell'immediatezza del fatto, decideva di non recarsi al pronto soccorso, ritenendo di aver subito una semplice caduta, trattasi di circostanza che, eventualmente, avrebbe potuto incidere non già sulla verificazione del danno- evento, quanto piuttosto sull'aggravamento delle conseguenze dannose, laddove un intervento tempestivo avrebbe forse potuto consentire una riduzione delle stesse. Ed allora, venendo in rilievo in tal caso il secondo comma dell'art. 1227 c.c., il relativo accertamento non può essere compiuto d'ufficio dal Giudice, presupponendo un'eccezione in tal senso ad opera della parte convenuta, nella specie non sollevata.
Ciò posto, è pacifico che il avesse stipulato con l'odierna convenuta (già Parte_1 [...]
una polizza a copertura di infortuni per morte o invalidità permanente, n. Controparte_6
00100241337. Dunque, trovando la richiesta attorea fondamento nella polizza infortuni stipulata con la compagnia convenuta, deve trovare applicazione il principio indennitario sancito dall'art. 1905 c.c., in forza del quale “L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal
pagina 8 di 11 contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro”. Tali limiti sono quelli che riguardano l'evento che causa i danni, ma anche quelli che precisano quali siano i danni da indennizzo e quelli che concernono la misura dell'indennizzo. È infatti noto che l'assicurazione privata contro gli infortuni consiste nel contratto con il quale l'assicuratore, previa corresponsione di un premio, si obbliga al pagamento di una certa somma all'assicurato, nel caso di lesione dovuta ad una causa fortuita, violenta ed esterna che ne determini l'inabilità temporanea o l'invalidità permanente, ovvero ad un terzo beneficiario, nel caso di morte dell'assicurato medesimo conseguente ad infortunio.
Nel caso di specie, come si legge nel glossario allegato al fascicolo informativo relativo alla polizza in questione, le parti hanno attribuito ai termini (di seguito) indicati il significato che si riporta: “indennizzo” è “la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro”; “sinistro” è “il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione”; “infortunio” è “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente, una inabilità temporanea e/o una delle altre prestazioni garantite dalla polizza”; “invalidità permanente” è “la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile, in misura totale o parziale, della capacità fisica dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta”.
Quanto alla quantificazione di tale invalidità, alle parti è consentito di stabilire in che misura e con quali criteri vada risarcito il danno che forma oggetto di copertura assicurativa. Nel caso in esame, si applica a termini di polizza un criterio di liquidazione a franchigie differenziate, essendo previsto che: “sulla parte di somma assicurata sino a € 100.000,00, l'indennizzo verrà corrisposto senza applicazione di franchigia;
sulla parte della somma assicurata eccedente €
100.000,00 e fino a € 250.000,00, l'indennizzo verrà liquidato in relazione al grado di invalidità permanente accertato, con deduzione della franchigia del 5%. Se l'invalidità supera il 5% della totale verrà corrisposta l'indennità solo per la parte eccedente”.
Ne deriva che, come puntualmente chiarito dalla sino al 5% di invalidità Controparte_2 permanente occorre avere riguardo alla somma di € 100.000,00 quale capitale di riferimento – posto che, diversamente opinando, risultando la franchigia superiore all'invalidità permanente, nessun indennizzo sarebbe dovuto – con conseguente riconoscimento di Euro 1.000,00 per ciascun punto di invalidità permanente.
pagina 9 di 11 Ciò chiarito, il CTU incaricato ha riscontrato che il danno subito dal in conseguenza Parte_1
del sinistro oggetto di causa è consistito nella lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro e nella lesione del legamento peroneo astragalico anteriore di caviglia destra.
Pertanto, il perito, facendo applicazione della Tabella di cui al TU 1124/1965, richiamata CP_5
dalle condizioni di polizza (art. 2.5), ha ritenuto che la quantificazione dell'inabilità permanente,
a termini di polizza, dovesse essere effettuata in riferimento alla voce “esiti di rottura sottocutanea di un qualsiasi altro tendine: 2%”. Nel caso specifico, tuttavia, posto che le lesioni conseguenti al sinistro oggetto del presente giudizio hanno riguardato non la rottura, bensì la lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro e la lesione del legamento peroneo astragalico anteriore di caviglia destro, è pervenuto ad identificare una invalidità permanente complessivamente quantificabile nella misura del 3% (Tabelle ). CP_5
Ne deriva che, in applicazione dei criteri sopra enunciati per la determinazione dell'indennizzo, la somma spettante all'attore a titolo di invalidità permanente ammonta ad € 3.000,00.
In aggiunta, tenuto conto dell'applicazione di apparecchio gessato al ginocchio destro
(06/09/2011) e della sua rimozione (12/10/2011), il perito ha riscontrato un periodo di immobilizzazione di giorni 36, per tale intendendosi, sempre a condizioni di polizza, lo “stato temporaneo di incapacità fisica dell'Assicurato, totale o parziale, di svolgere le sue abituali occupazioni a seguito dell'applicazione di un mezzo di contenzione”, per cui risulta assicurata la somma di € 100,00 giornaliera.
L'importo spettante al pertanto, ammonta ad € 3.600,00. Parte_1
Da ultimo, va riconosciuto il rimborso delle spese di cura sostenute, assicurate in contratto sino all'importo di € 2.500,00, che il perito ha ritenuto documentate nella misura di € 698,81.
Nulla è dovuto, invece, a titolo di danno morale, non provato e comunque non compreso nella polizza stipulata dall'odierno attore. Parimenti, non merita di trovare accoglimento la pretesa attorea volta al conseguimento di un non meglio precisato “danno da inadempimento contrattuale”, stimato in € 5.000,00, in quanto del tutto priva di allegazione e di riscontro probatorio.
Nel complesso, dunque, la deve corrispondere all'attore la somma Controparte_2 di € 7.298,81.
Da ultimo, va rammentato che “In tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione
pagina 10 di 11 della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza
l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore” (Cass. Civ., Sez. 3, 8.6.2023, n.
16229). In quanto debito di valore, quindi, spettano altresì la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi calcolati al tasso legale sul capitale originario e su quello rivalutato anno per anno, con decorrenza dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso (5.9.2011).
L'importo spettante, comprensivo di interessi e rivalutazione dalla data del sinistro (5.9.2011) a quello della liquidazione, operata con la presente sentenza, ammonta quindi ad € 10.681,44.
Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto dell'art. 1282 c.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri medi. Le spese di CTU, stante la necessarietà della stessa al fine di determinare il grado di invalidità e l'indennizzo spettante all'attore, vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda, condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di , a titolo di Parte_1
indennizzo per il sinistro occorso in data 5.9.2011, dell'importo di € 10.681,44, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per Parte_1
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 17 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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