Ordinanza cautelare 13 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/02/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00936/2025REG.PROV.COLL.
N. 02961/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2961 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Villa Cozza n. 12;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Mantova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Prima) n. 705/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Enzo Bernardini, nessuno presente per le parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante ha impugnato in primo grado il provvedimento con cui la Prefettura di Mantova ha rigettato l’istanza di emersione, presentata, ai sensi dell’art. 103, co. 1 D.L. 34/2020 dal Signor -OMISSIS-, motivata con le incongruenze reddituali della posizione del datore di lavoro, alla luce del volume d’affari dichiarato ai fini IVA.
2. Il Tar ha respinto il ricorso, dichiarandolo irricevibile, in quanto “ è stato notificato l’11.7.2023, oltre un anno dopo la notifica del provvedimento impugnato, avvenuta il 13.6.2022. 2.- Il ricorrente sostiene che il ricorso sarebbe ricevibile perché egli non comprende la lingua italiana e il provvedimento impugnato non è stato tradotto in lingua araba come prescriverebbe l’art. 2, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, il che comporterebbe la sua rimessione in termini per l’impugnazione. 3.- La tesi del ricorrente è manifestamente infondata per le seguenti ragioni. 3.1.- In primo luogo, ricorrono diverse circostanze alla luce delle quali risulta del tutto inverosimile che il ricorrente non fosse in grado di comprendere la lingua italiana quando gli è stato notificato il provvedimento impugnato: a) il ricorrente risiede in Italia almeno dall’8.3.2020, come dichiarato dal datore di lavoro nella domanda di emersione: cioè due anni e tre mesi prima della notifica del provvedimento; b) il 16.10.2020 il ricorrente ha firmato per accettazione la comunicazione di proroga del contratto di lavoro proveniente dal suo datore di lavoro, redatta in italiano (doc. 4 del ricorrente); c) egli ha lavorato per il medesimo datore di lavoro sig. -OMISSIS- dal 16.7.2020 al 31.12.2020 e poi dall’11.3.2021 al 30.6.2022 (v. le buste paga doc. 7 del ricorrente), dunque complessivamente per circa 20 mesi, e, trattandosi di datore di lavoro italiano, è da ritenere che nello svolgimento del rapporto di lavoro questi si rivolgesse al ricorrente in lingua italiana. Per sostenere la sua asserita incapacità di comprendere la lingua italiana, il ricorrente ha affermato, senza peraltro documentarlo, di avere un basso livello di istruzione e di non avere familiari in Italia; sennonché la prima circostanza è anodina, essendo notorio che ci sono moltissimi immigrati con basso livello di istruzione i quali tuttavia comprendono la lingua italiana, mentre la seconda circostanza semmai depone contro la tesi del ricorrente, perché può ritenersi che lo straniero privo in Italia di familiari con i quali possa esprimersi nella propria lingua sia maggiormente spinto a relazionarsi con altri soggetti comunicando in italiano. 3.2.- In secondo luogo, quand’anche il ricorrente non comprendesse la lingua italiana al tempo della notifica del provvedimento impugnato (come egli sostiene), nel caso di specie non ricorrerebbe comunque il presupposto dell’errore scusabile che giustifica la rimessione in termini, perché, come precisato da Cons. Stato, sez. III, 28.12.2022, n. 11510 richiamando altri precedenti della stessa sezione, “la Sezione (15 luglio 2022, n. 6073; 13 marzo 2019, n. 1674) ha chiarito che nelle more di un procedimento amministrativo che ha ad oggetto questioni sensibili, come il rinnovo del titolo di soggiorno, è onere dell'interessato attivarsi tempestivamente al fine di acquisire contezza degli atti che nel corso di quel procedimento vengono adottati, laddove non redatti nella lingua nota al destinatario: ciò tanto più quando esso scaturisca, come nel caso di specie, da una istanza di parte, la quale non può non generare in capo all'interessato la ragionevole presunzione che il provvedimento notificato abbia attinenza con il procedimento da lui spontaneamente attivato”. Questi principi valgono anche in materia di emersione perché, sebbene l’istanza sia presentata dal datore di lavoro, essa riguarda direttamente anche il lavoratore il quale, con il buon fine del procedimento, consegue il rilascio del permesso di soggiorno e l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla legge. Pertanto, ricevendo la notifica del provvedimento impugnato, indirizzato sia a lui sia al suo datore di lavoro, il ricorrente – quand’anche fosse vero che non comprendeva bene la lingua italiana – aveva comunque l’onere di attivarsi per acquisire contezza del contenuto del provvedimento stesso. Inoltre, considerato che il provvedimento è stato notificato lo stesso giorno al ricorrente e al datore di lavoro italiano, e che al tempo della notifica il ricorrente lavorava già da molto tempo per quel datore di lavoro, è del tutto inverosimile che i due non si siano dati reciprocamente comunicazione della notifica e non si siano confrontati in merito. L’inescusabilità dell’asserito errore in cui il ricorrente sarebbe incorso è tanto maggiore se si considera il lunghissimo lasso temporale, di oltre un anno e un mese, intercorso tra la notifica del provvedimento (13 giugno 2022) e la notifica del ricorso (27 luglio 2023), un lasso di tempo simile per estensione a quello che il Consiglio di Stato, nella succitata sentenza del 28.12.2022 n. 11510, ha valorizzato per escludere la rimessione in termini del ricorrente (in quel caso, la notifica del provvedimento era avvenuta in data 8 febbraio 2020 e la notifica del ricorso in data 16 marzo 2021). 3.3.- I precedenti giurisprudenziali invocati dal ricorrente per sostenere la tesi della ricevibilità del ricorso non appaiono pertinenti: - Cons. Stato 12.7.2022 n. 5825 ha riformato la sentenza di irricevibilità del TAR perché “in relazione alla ritenuta capacità dell’interessato di comprendere l’italiano, il Tar non ha dato adeguata motivazione al suo convincimento, sostenendo apoditticamente e non approfondendo la questione, che non vi fossero ragioni per dubitare di tale circostanza”: da questa pronuncia dunque si trae semplicemente il dovere per il giudice di motivare adeguatamente sulla ritenuta capacità dell’interessato di comprendere l’italiano; - Cons. Stato 9.9.2022 n. 7856 ha riformato la sentenza del TAR perché aveva ritenuto che la disciplina dei procedimenti di emersione non prevedesse l’obbligo di traduzione del provvedimento nella lingua dello straniero, mentre secondo il giudice d’appello l’ampia clausola generale contenuta nell’art. 2, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 consente di ricomprendervi anche i suddetti procedimenti, giacché finalizzati alla regolarizzazione del soggiorno dello straniero sul territorio dello Stato; ma l’applicabilità dell’art. 2, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 anche nei procedimenti di emersione non è qui negata; - TAR SC, sez. II, 3.2.2023 n. 102 ha affermato che, nella fattispecie ivi esaminata, non v’era alcuna prova della necessaria comprensione da parte dello straniero della lingua italiana; nel nostro caso invece la prova si trae in via presuntiva dalle circostanze sopra indicate al punto 3.1, che sono gravi, precise e concordanti ”.
3. Con l’atto di appello, il ricorrente censura articolatamente la sentenza di primo grado:
- eccependo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998, rilevando “ il mancato decorso del termine per impugnare, stante la mancata traduzione dell’atto reiettivo in lingua conosciuta al lavoratore ricorrente. Riflettendosi la mancata traduzione sui termini di impugnazione, salvaguardando il diritto di 3 difesa del destinatario, reintegrandolo nelle sue facoltà impugnatorie laddove, in presenza della mancata traduzione, non abbia tempestivamente proposto il ricorso giurisdizionale. Il Tar rigettava l’istanza di rimessione in termini ritenendo sussistente la prova, seppur in via presuntiva, della conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero. A parere della difesa, Il Tar ha erroneamente rigettato la censura relativa alla mancata traduzione dell’atto. L’art. 41 comma 2 c.p.a. precisa che il termine di decadenza per la proposizione del ricorso decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento impugnato. L’art. 2 co. 6 del D.Lgs. 286/98 e l’art. 3 co. 3 del D.P.R. 394/99 richiedono la comprensione della lingua italiana, interpretata come piena conoscenza concreta ed effettiva del provvedimento. L’art. 2, comma 6 del D.Lgs. n. 286/1998 stabilisce che “ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario”. La conoscenza della lingua italiana, che consente di non effettuare la traduzione dell’atto, è circostanza della quale può essere fornita la prova, anche in via presuntiva, in base a presunzioni gravi, precise e concordanti (cfr.: Cass. civile sez. I 20/3/2009 n. 6928). Gli elementi utilizzati dal Tar non possono in alcun modo ritenersi sufficienti a determinare una presunzione di conoscenza della lingua italiana. Nel caso di specie, il Tar ha omesso di considerare in primo luogo che il ricorrente, sebbene presente in Italia da prima dell’inoltro della domanda di 4 sanatoria, circa due anni prima dell’emissione del rigetto, non ha mai avuto un permesso di soggiorno ed ha sempre svolto lavori manuali in agricoltura unitamente a connazionali. Come emerge dalle comunicazioni dei motivi ostativi depositate in giudizio dalla Prefettura di Mantova, i lavoratori per i quali il sig. -OMISSIS- ET ha presentato domanda di emersione sono tutti di origine marocchina (comunicazione motivi ostativi depositata sub all. 2 dalla Prefettura di Mantova - doc. 5), inoltre lo stesso svolgeva attività come bracciante agricolo; pertanto, si può ragionevolmente sostenere che il ricorrente abbia frequentato solo connazionali, mentre la tipologia dell’attività svolta (si trattava di lavori manuali in agricoltura) non può ragionevolmente aver determinato un accrescimento della conoscenza della lingua italiana in modo determinante, come affermato dal Tar. Il dato oggettivo della breve permanenza del ricorrente sul territorio italiano, un periodo di circa due anni prima della emissione del provvedimento di rigetto, avvalora il dubbio sulla sua capacità di apprezzare il contenuto dell'atto formato in lingua italiana, anche in assenza di una prova contraria connotata da un accettabile margine di attendibilità. Il Tar inoltre erroneamente rigetta quanto dedotto dal ricorrente circa il basso grado di istruzione del ricorrente, elemento che doveva necessariamente essere rapportato alla durata del soggiorno in Italia e alla difficoltà, in mancanza di un livello adeguato di istruzione, di apprendere un’altra lingua. Quanto all’assenza di famigliari, tale dato doveva essere letto quale assenza di radicamento territoriale, mancando famigliari eventualmente integrati sul territorio nazionale. Né decisiva ai fini della valutazione circa la conoscenza della lingua italiana può essere la sottoscrizione del contratto di lavoro avvenuta ad ottobre 2020, 5 il cui contenuto, di natura favorevole allo straniero, può non essere stato compreso nella sua interezza, potendo ritenersi sufficiente per lo straniero comprenderne il contenuto essenziale, quali la durata o il salario, tutti elementi a lui favorevoli. Al tempo della sottoscrizione, inoltre, lo straniero era presente sul territorio da pochi mesi, di conseguenza tale evento non è certamente determinante nel giudizio sul grado di conoscenza della lingua italiana, circostanza verosimilmente non realizzatasi al momento dell’inizio dell’attività lavorativa presso l’azienda agricola del sig. -OMISSIS-. La valutazione circa il grado di conoscenza della lingua italiana deve raffrontarsi con il dovere di rispetto delle garanzie procedurali del procedimento amministrativo: non può verosimilmente ritenersi che un cittadino straniero in fase di sanatoria sia in grado di comprendere il contenuto di un atto scritto quale il provvedimento di diniego, contenente non solo l’esposizione dei motivi ostativi ma anche, nel caso di rigetto, l’indicazione dei termini e delle modalità per impugnare ”;
- invocando “ la violazione falsa applicazione dell’art. 103 co. 10 lett. c) e d) del D.L. 34/2020. Il provvedimento impugnato è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione. La Prefettura si limita a comunicare che i dati reddituali del datore di lavoro non sarebbero idonei, come rilevato dai riscontri relativi al modello persone fisiche e dai dati relativi al volume affari ed acquisti indicati nel modello IVA per l’anno di imposta 2019, senza tuttavia indicare quale sia la soglia reddituale richiesta dalla ITL per la regolarizzazione del sig. -OMISSIS-, ovvero quali indici di riferimento siano stati presi in considerazione dall’Ispettorato, che abbiano condotto ad un giudizio di non idoneità della capacità reddituale del datore di lavoro. Nel modulo della domanda di emersione il datore di lavoro, quale imprenditore agricolo, dichiarava di voler concludere un contratto con il sig. -OMISSIS-per lo svolgimento di un contratto a tempo determinato in agricoltura, indicando quale volume d’affari conseguito nell’anno 2019 l’importo di euro 206.839,00, mentre quale reddito risultante dalla denuncia dei redditi di impresa del 2019 la somma di euro 229.800,00 (doc. 6). Successivamente all’invio della domanda il sig. -OMISSIS- veniva assunto e lavorava con contratti a tempo determinato nel corso del 2020 (doc. 7), 2021(doc. 8) e 2022 (doc. 9). Il decreto reiettivo è carente di motivazione: non è in alcun modo possibile percepire quale sia stata la ragione del rigetto. La normativa individua una quota reddituale fissa in caso di assunzione di un solo lavoratore, mentre rimanda a criteri di valutazione plurimi in caso di richieste per più lavoratori. La Prefettura di Mantova non indica quali parametri sono stati presi in considerazione per la valutazione dei redditi del datore di lavoro…Nel caso di specie, dal provvedimento di rigetto non è in alcun modo possibile comprendere quale sia la ragione del diniego, a fronte di un volume d’affari riferito all’anno 2019 più che positivo e, di conseguenza, oggettivamente adeguato rispetto alla richiesta di regolarizzazione riferita al ricorrente ”.
4.1. La Commissione per il patrocinio a spese dello Stato costituita presso il Consiglio di Stato, con decreto n. -OMISSIS-ha ammesso il ricorrente al beneficio, avendo ritenuto, sulla base di una sommaria valutazione delle circostanze di fatto e di diritto riferite, allo stato degli atti, le prospettazioni difensive dell’istante non manifestamente infondate.
4.2. Il legale ha depositato una nota spese (dimidiata del 50% come da normativa vigente) di € 2.864,65 e una successiva nota con richiesta di passaggio in decisione della causa e liquidazione degli onorari.
5. In sede cautelare, con ordinanza -OMISSIS- è stata accolta l’istanza di sospensiva “ ritenuto che il profilo del fumus commissi delicti inerisce anzitutto una quaestio facti (relativa alla effettiva conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, ed alla conseguente valutazione della ricevibilità o meno della tardiva impugnazione del provvedimento non tradotto), e che nelle more della decisione di merito gli effetti potenzialmente irreversibili dell’esecuzione della sentenza gravata sono tali da configurare un profilo di pregiudizio grave ed irreparabile nella sfera dell’appellante, mentre per converso non risultano profili di pericolosità a carico dell’interessato tali da prefigurare esigenze antagoniste, per cui sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare ”.
6. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile, senza controdedurre e depositando atti inerenti il primo grado di giudizio.
7. All’udienza pubblica del 12 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, quindi, respinto.
2.1. Preliminarmente va rilevato che dall’esame degli atti di causa emerge che la reale capacità reddituale del datore di lavoro è inferiore alla soglia prevista dalla normativa.
2.2. Su tale aspetto il più recente orientamento giurisprudenziale di questa Sezione ha stabilito che “ la titolarità in capo al datore di lavoro di reddito nella misura indicata dall’articolo 9 del d.m. 27 maggio 2020 costituisce un presupposto indefettibile per la definizione in senso positivo della procedura dato che la titolarità di tali redditi ha la funzione di dimostrare l’effettività e/o sostenibilità del rapporto di lavoro da parte di colui che si afferma datore di lavoro ovvero si propone come tale ” (Consiglio di Stato, Sez. III, nn. 4383-9469/2024).
2.3. Ne deriva che il difetto di reddito adeguato in capo al datore di lavoro costituisce legittimo motivo del rigetto dell’istanza di emersione.
2.4. Per quanto attiene alla mancata traduzione del provvedimento, il Collegio condivide e fa proprio il precedente della Sezione secondo cui “ (…) la censura relativa alla mancata traduzione del provvedimento impugnato, (…) secondo pacifica giurisprudenza, deve ritenersi infondata posto che tale violazione non comporta l’invalidità del provvedimento ma può condurre soltanto alla rimessione nei termini in favore del cittadino straniero che abbia tardivamente impugnato il provvedimento lesivo in ragione della mancata conoscenza della lingua italiana ” (Cons. St., sez. III, n. 8052/2022).
Va aggiunto, in linea con il precedente della Sezione n. 9469/2024, sempre con riguardo alla mancata traduzione del provvedimento in lingua nota al ricorrente, che “ L’apporto partecipativo del ricorrente non avrebbe determinato un diverso esito del procedimento amministrativo, posto che nemmeno nel presente giudizio il ricorrente è stato in grado di dimostrare il possesso di reddito adeguato da parte del datore di lavoro. L’asserita mancanza di traduzione del provvedimento in una lingua nota al ricorrente non ha impedito l’esercizio del diritto di difesa e tanto basta a far ritenere la allegata violazione irrilevante ”.
Al riguardo, appaiono assolutamente condivisibili le valutazioni esperite dal Giudice di prime cure, quando afferma che “ il ricorrente – quand’anche fosse vero che non comprendeva bene la lingua italiana – aveva comunque l’onere di attivarsi per acquisire contezza del contenuto del provvedimento stesso. Inoltre, considerato che il provvedimento è stato notificato lo stesso giorno al ricorrente e al datore di lavoro italiano, e che al tempo della notifica il ricorrente lavorava già da molto tempo per quel datore di lavoro, è del tutto inverosimile che i due non si siano dati reciprocamente comunicazione della notifica e non si siano confrontati in merito. L’inescusabilità dell’asserito errore in cui il ricorrente sarebbe incorso è tanto maggiore se si considera il lunghissimo lasso temporale, di oltre un anno e un mese, intercorso tra la notifica del provvedimento (13 giugno 2022) e la notifica del ricorso (27 luglio 2023) ”.
3. Per quanto detto, il Collegio ritiene di dover respingere l’appello.
4. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
5. Il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso in favore dell’appellante, va confermato, sussistendo i presupposti di legge.
6.1. Il Collegio ritiene, altresì, di pronunziarsi sull’istanza del 6 maggio 2024, avanzata dal difensore dell’appellante, di liquidazione degli onorari spettanti per l’attività svolta nel presente grado di giudizio, giudicandola meritevole di accoglimento nei limiti di seguito evidenziati.
6.2. A tale riguardo, occorre, invero, tener conto, da un lato, dell’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 (testo unico delle spese di giustizia), che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti e tenuto conto dell’impegno professionale, e, dall’altro, dell’art. 130, dello stesso testo unico, che in relazione al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori.
6.3. Nella suddetta prospettiva, ritiene il Collegio che, in relazione alla natura della controversia e all’impegno professionale richiesto, in fase cautelare e nel merito, risulti congrua la determinazione della somma spettante all’avvocato istante a titolo di onorari, diritti e spese per il presente giudizio, in complessivi euro 1.200,00 (milleduecento/00), oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Conferma l’ammissione della parte appellante al gratuito patrocinio a spese dello Stato e liquida al suo difensore complessivamente la somma di euro 1.200,00 (milleduecento/00), oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e di altre persone fisiche menzionate nella decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO