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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/01/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 1003/2024 Registro generale Appello Lavoro n. 859/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Roberto Vignati Presidente Dott. Giovanni Casella Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di LODI n. 100/2024, est. dott. Francesco Manfredi, discussa all'udienza collegiale del 12/11/2024 e promossa
DA
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli Avv.ti LENZI MANUELA e FARINA ANGELO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in VIA LEGNANO 8 26900 LODI
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MILANO nei cui Uffici in VIA FREGUGLIA 1 20123 MILANO è elettivamente domiciliato
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Nel merito: in via principale: accogliere il gravame proposto avverso la sentenza n. 100/2024 del Tribunale di Lodi -Sezione Lavoro ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la nullità/annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 29/2022 emessa dall' in data 23.11.2022 in quanto Controparte_2 infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata:
1. accogliere l'opposizione ai sensi dell'art. 6 comma 11 d.l.vo n.150/2011 poiché non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
2. Ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale. Con condanna dell'amministrazione resistente alla rifusione delle competenze professionali ed anticipazioni del giudizio”.
[1] Per l'appellato: “Voglia ecc.ma Corte d'Appello adita confermare la sentenza di primo grado con conseguente rigetto dell'appello avversario. Con condanna al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 31.07.2024 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 100/2024 mediante la quale il TRIBUNALE di LODI ha respinto l'opposizione dal medesimo presentata avverso l'ordinanza ingiunzione n. 29/2022/I del 23.11.2022 (prot. n. 67338 del 15.12.2022), notificata il 29.12.2022 con la quale l'
[...]
aveva intimato, anche quale Parte_2 obbligato solidale di il pagamento della somma Controparte_3 complessiva di Euro 108.019,00 per sanzioni e spese conseguenti alla violazione dell'art. 3, commi 3 e 3 ter, D. L. 12/2002, convertito con modificazioni dalla L. 73/2002 3, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D. Lgs. n.151/2015 per aver omesso di effettuare la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro dei seguenti lavoratori: , , Controparte_4 CP_5 Controparte_6
, Controparte_7 CP_8 Parte_3 CP_9 Parte_4
, , e .
[...] Controparte_10 Parte_5 Parte_6 Parte_7
A sostegno della domanda aveva contestato i Parte_1 risultati dell'accertamento ispettivo e sostenuto che dai documenti allegati al ricorso introduttivo emergeva che il medesimo non rivestiva alcun ruolo formale e/o carica direttiva all'interno di il cui ruolo era Controparte_3 ricoperto dal Presidente della come da dichiarazione sottoscritta da CP_3 quest'ultimo e con la quale veniva affermato che l'ingiunto era un semplice volontario dell' . Parte_8
Il TRIBUNALE, ammessa istruttoria orale, richiamati gli indici caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato, respingeva l'opposizione rilevando che i datori di lavoro di fatto della dovevano essere individuati in e nel CP_3 Parte_9 ricorrente.
In motivazione affermava che dalle deposizioni rese e da quanto dichiarato dai
“volontari” in sede di accesso ispettivo emergevano numerosi indici per ritenere che intercorresse un rapporto di lavoro subordinato con l'opponente e che alcuna rilevanza assumeva la dichiarazione redatta con mezzi meccanici e precompilata sottoscritta dal Presidente della il quale risultava Parte_10 nominato Presidente il 23.06.2018 e quindi in epoca successiva a quando erano state commesse le violazioni contestate.
In ragione della soccombenza condannava e Parte_1 Con
in solido tra loro, a rifondere a le spese di lite Controparte_3 liquidate in complessivi Euro 4.200,00 oltre a oneri di legge.
[2] Con un primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'“erronea interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di primo grado con conseguente illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata”.
Nella prospettazione del gravame evidenzia che la lettura congiunta e integrale delle deposizioni rese dai testi e Parte_6 Parte_5 CP_5 consentono di affermare che il potere decisionale era in capo a e Parte_9 che il ricorrente aveva solo un ruolo operativo.
Deduce inoltre l'inconferenza della giurisprudenza richiamata dal primo Giudice
“per quanto attiene all'individuazione dei parametri che indichino come datore di lavoro un soggetto formalmente non ricoprente alcuna carica sociale”. Nello specifico sostiene che i parametri da utilizzare sono l'organizzazione del lavoro, i poteri decisionali e disciplinari e di spesa, del tutto assenti nel caso di specie.
Evidenzia inoltre che all'appellante, al di fuori di ogni schema logico-giuridico e con valutazioni svincolate da riferimenti giurisprudenziali consolidati, viene imputato di non aver comunicato all' l'instaurazione Controparte_1 del rapporto di lavoro di alcuni membri e volontari dell'associazione, ma che tale compito non spettava a lui, bensì agli organi dirigenziali, in primis al Presidente della società, e all'amministratore e datore di lavoro Persona_1 di fatto indicato in . Parte_9
Con un ulteriore motivo lamenta la mancata ammissione dei capitoli di prova formulati con il ricorso introduttivo con conseguente violazione degli artt. 420 e seguenti c.p.c.
Su tali presupposti chiede alla CORTE di riformare la sentenza impugnata, nonché di ammettere le istanze istruttorie dedotte con il ricorso in opposizione.
Con Con memoria depositata il 29.10.2024 ha resistito difendendo la sentenza gravata della quale chiede la conferma con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite del grado.
All'udienza di discussione del 12.11.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce del quale è stata data lettura.
__________________
L'appello è meritevole di accoglimento.
Va innanzitutto ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro subordinato, ciò che rileva è l'esistenza della subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore di lavoro nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questi con riferimento alle modalità di
[3] esecuzione dell'attività lavorativa - da esplicarsi con ordini specifici, reiterati e inerenti la prestazione lavorativa e non semplici direttive di carattere generale che sono compatibili anche con altri tipi di rapporto, al potere organizzativo che si manifesta attraverso l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e al potere disciplinare del datore di lavoro, mentre altri elementi, come l'osservanza di un orario, l'assenza del rischio economico, la forma di retribuzione, la stessa collaborazione, possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante essendo riferibili sia al rapporto di lavoro subordinato che a quello autonomo (ex plurimis Cass. 22.11.1999 n. 12926, 6.4.2000, n. 4308, 11.2.2004 n. 2622, 28.9.2006 n. 21028).
Il datore di lavoro, quindi, è colui che esercita il potere etero direttivo e organizzativo, nonché il potere disciplinare, che mette a disposizione del lavoratore gli strumenti di lavoro e che provvede al pagamento della relativa retribuzione.
Fatta questa necessaria premessa, nel caso in esame si rileva che dal verbale unico di accertamento nel periodo oggetto di causa (dal 23.08.2016 al 18.07.2018) il ruolo di legale rappresentante della era stato ricoperto (dal CP_3
23.08.2016 al 22.06.2018) da e successivamente, dal 23.06.2018 Persona_2 da e che dal verbale di assemblea del 23.06.208 nel Persona_1 corso del quale si è proceduto alla nomina di quest'ultimo quale Presidente della era stato chiamato a fungere da CP_3 Controparte_12 Con Segretario (cfr. docc. nn. 10 e 12 fasc. I grado ).
Si rileva che alcun accertamento risulta effettuato al fine di poter sostenere che l'odierno appellante fosse un amministratore di fatto della CP_3
Dalle dichiarazioni rese dallo stesso non Parte_1 Parte_1 possono ricavarsi elementi utili a sostegno della natura di datore di lavoro di fatto del predetto, essendosi questi limitato a riferire di aver svolto un'attività di coordinamento dei volontari con riferimento ai servizi da svolgere.
Coordinamento che non significa, in assenza di prova contraria, aver esercitato un potere di eterodirezione/organizzazione nei confronti dei volontari come se fossero dei dipendenti subordinati.
Inoltre, non risulta che l'appellante si occupasse del reclutamento dei volontari dell'associazione, che effettuasse colloqui di lavoro, che eseguisse pagamenti e che avesse potere di operare sul conto corrente della società.
Da quanto emerso, egli si limitava a organizzare i trasporti dei pazienti e a illustrare ai volontari l'organizzazione dei turni sulle ambulanze, esclusivamente in ragione della propria esperienza professionale e non attraverso un'attività gestoria, a lui mai conferita dagli organi direttivi.
[4] Anche la dichiarazione rese dal teste il quale ha riferito di aver Controparte_7 ricevuto delle direttive da parte dell'appellante in ordine agli orari di lavoro e ai turni da coprire non costituisce elemento sufficiente a ritenere provata la natura di datore di lavoro di fatto in capo all'appellante.
Le semplici direttive di cui ha riferito il teste, in mancanza di ulteriore specificazione, non integrano gli ordini specifici, reiterati e inerenti alla prestazione lavorativa che sono necessari ai fini della qualificazione della natura subordinata di un rapporto di lavoro e della natura di datore di lavoro di chi li impartisce.
Alla luce di quanto sopra mancano gli elementi per ritener provato che
[...]
fosse il datore di lavoro di fatto non solo all'interno Parte_1 della ma che anche all'esterno venisse percepito come il legale CP_3 rappresentante dell'Ente.
Alla luce delle sopra esposte argomentazioni, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, la sentenza impugnata va riformata e conseguentemente vanno accolte le domande formulate con il ricorso di primo grado.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' . Parte_2
Tenuto conto del valore della causa e del grado di complessità, nonché dell'attività istruttoria svolta nella precedente fase di giudizio, le stesse vengono liquidate come da dispositivo in calce in base ai parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 nella complessiva somma di Euro 11.200,00 di cui Euro 6.200,00 per il giudizio di I grado e Euro 5.000,00 per quello di appello oltre a spese generali e oneri accessori di legge.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n.100/2024 del TRIBUNALE di LODI accoglie la domanda proposta da con il ricorso Parte_1 introduttivo dichiarando che le somme richieste con l'ordinanza opposta non sono dovute dall'appellante.
Condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese del doppio grado che liquida nella complessiva somma di Euro 11.200,00 oltre a spese generali e oneri di legge.
Milano, 12/11/2024
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Roberto Vignati Francesca Beoni
[5]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Roberto Vignati Presidente Dott. Giovanni Casella Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di LODI n. 100/2024, est. dott. Francesco Manfredi, discussa all'udienza collegiale del 12/11/2024 e promossa
DA
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli Avv.ti LENZI MANUELA e FARINA ANGELO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in VIA LEGNANO 8 26900 LODI
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MILANO nei cui Uffici in VIA FREGUGLIA 1 20123 MILANO è elettivamente domiciliato
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Nel merito: in via principale: accogliere il gravame proposto avverso la sentenza n. 100/2024 del Tribunale di Lodi -Sezione Lavoro ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la nullità/annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 29/2022 emessa dall' in data 23.11.2022 in quanto Controparte_2 infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata:
1. accogliere l'opposizione ai sensi dell'art. 6 comma 11 d.l.vo n.150/2011 poiché non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
2. Ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale. Con condanna dell'amministrazione resistente alla rifusione delle competenze professionali ed anticipazioni del giudizio”.
[1] Per l'appellato: “Voglia ecc.ma Corte d'Appello adita confermare la sentenza di primo grado con conseguente rigetto dell'appello avversario. Con condanna al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 31.07.2024 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 100/2024 mediante la quale il TRIBUNALE di LODI ha respinto l'opposizione dal medesimo presentata avverso l'ordinanza ingiunzione n. 29/2022/I del 23.11.2022 (prot. n. 67338 del 15.12.2022), notificata il 29.12.2022 con la quale l'
[...]
aveva intimato, anche quale Parte_2 obbligato solidale di il pagamento della somma Controparte_3 complessiva di Euro 108.019,00 per sanzioni e spese conseguenti alla violazione dell'art. 3, commi 3 e 3 ter, D. L. 12/2002, convertito con modificazioni dalla L. 73/2002 3, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D. Lgs. n.151/2015 per aver omesso di effettuare la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro dei seguenti lavoratori: , , Controparte_4 CP_5 Controparte_6
, Controparte_7 CP_8 Parte_3 CP_9 Parte_4
, , e .
[...] Controparte_10 Parte_5 Parte_6 Parte_7
A sostegno della domanda aveva contestato i Parte_1 risultati dell'accertamento ispettivo e sostenuto che dai documenti allegati al ricorso introduttivo emergeva che il medesimo non rivestiva alcun ruolo formale e/o carica direttiva all'interno di il cui ruolo era Controparte_3 ricoperto dal Presidente della come da dichiarazione sottoscritta da CP_3 quest'ultimo e con la quale veniva affermato che l'ingiunto era un semplice volontario dell' . Parte_8
Il TRIBUNALE, ammessa istruttoria orale, richiamati gli indici caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato, respingeva l'opposizione rilevando che i datori di lavoro di fatto della dovevano essere individuati in e nel CP_3 Parte_9 ricorrente.
In motivazione affermava che dalle deposizioni rese e da quanto dichiarato dai
“volontari” in sede di accesso ispettivo emergevano numerosi indici per ritenere che intercorresse un rapporto di lavoro subordinato con l'opponente e che alcuna rilevanza assumeva la dichiarazione redatta con mezzi meccanici e precompilata sottoscritta dal Presidente della il quale risultava Parte_10 nominato Presidente il 23.06.2018 e quindi in epoca successiva a quando erano state commesse le violazioni contestate.
In ragione della soccombenza condannava e Parte_1 Con
in solido tra loro, a rifondere a le spese di lite Controparte_3 liquidate in complessivi Euro 4.200,00 oltre a oneri di legge.
[2] Con un primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'“erronea interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di primo grado con conseguente illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata”.
Nella prospettazione del gravame evidenzia che la lettura congiunta e integrale delle deposizioni rese dai testi e Parte_6 Parte_5 CP_5 consentono di affermare che il potere decisionale era in capo a e Parte_9 che il ricorrente aveva solo un ruolo operativo.
Deduce inoltre l'inconferenza della giurisprudenza richiamata dal primo Giudice
“per quanto attiene all'individuazione dei parametri che indichino come datore di lavoro un soggetto formalmente non ricoprente alcuna carica sociale”. Nello specifico sostiene che i parametri da utilizzare sono l'organizzazione del lavoro, i poteri decisionali e disciplinari e di spesa, del tutto assenti nel caso di specie.
Evidenzia inoltre che all'appellante, al di fuori di ogni schema logico-giuridico e con valutazioni svincolate da riferimenti giurisprudenziali consolidati, viene imputato di non aver comunicato all' l'instaurazione Controparte_1 del rapporto di lavoro di alcuni membri e volontari dell'associazione, ma che tale compito non spettava a lui, bensì agli organi dirigenziali, in primis al Presidente della società, e all'amministratore e datore di lavoro Persona_1 di fatto indicato in . Parte_9
Con un ulteriore motivo lamenta la mancata ammissione dei capitoli di prova formulati con il ricorso introduttivo con conseguente violazione degli artt. 420 e seguenti c.p.c.
Su tali presupposti chiede alla CORTE di riformare la sentenza impugnata, nonché di ammettere le istanze istruttorie dedotte con il ricorso in opposizione.
Con Con memoria depositata il 29.10.2024 ha resistito difendendo la sentenza gravata della quale chiede la conferma con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite del grado.
All'udienza di discussione del 12.11.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce del quale è stata data lettura.
__________________
L'appello è meritevole di accoglimento.
Va innanzitutto ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro subordinato, ciò che rileva è l'esistenza della subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore di lavoro nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questi con riferimento alle modalità di
[3] esecuzione dell'attività lavorativa - da esplicarsi con ordini specifici, reiterati e inerenti la prestazione lavorativa e non semplici direttive di carattere generale che sono compatibili anche con altri tipi di rapporto, al potere organizzativo che si manifesta attraverso l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e al potere disciplinare del datore di lavoro, mentre altri elementi, come l'osservanza di un orario, l'assenza del rischio economico, la forma di retribuzione, la stessa collaborazione, possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante essendo riferibili sia al rapporto di lavoro subordinato che a quello autonomo (ex plurimis Cass. 22.11.1999 n. 12926, 6.4.2000, n. 4308, 11.2.2004 n. 2622, 28.9.2006 n. 21028).
Il datore di lavoro, quindi, è colui che esercita il potere etero direttivo e organizzativo, nonché il potere disciplinare, che mette a disposizione del lavoratore gli strumenti di lavoro e che provvede al pagamento della relativa retribuzione.
Fatta questa necessaria premessa, nel caso in esame si rileva che dal verbale unico di accertamento nel periodo oggetto di causa (dal 23.08.2016 al 18.07.2018) il ruolo di legale rappresentante della era stato ricoperto (dal CP_3
23.08.2016 al 22.06.2018) da e successivamente, dal 23.06.2018 Persona_2 da e che dal verbale di assemblea del 23.06.208 nel Persona_1 corso del quale si è proceduto alla nomina di quest'ultimo quale Presidente della era stato chiamato a fungere da CP_3 Controparte_12 Con Segretario (cfr. docc. nn. 10 e 12 fasc. I grado ).
Si rileva che alcun accertamento risulta effettuato al fine di poter sostenere che l'odierno appellante fosse un amministratore di fatto della CP_3
Dalle dichiarazioni rese dallo stesso non Parte_1 Parte_1 possono ricavarsi elementi utili a sostegno della natura di datore di lavoro di fatto del predetto, essendosi questi limitato a riferire di aver svolto un'attività di coordinamento dei volontari con riferimento ai servizi da svolgere.
Coordinamento che non significa, in assenza di prova contraria, aver esercitato un potere di eterodirezione/organizzazione nei confronti dei volontari come se fossero dei dipendenti subordinati.
Inoltre, non risulta che l'appellante si occupasse del reclutamento dei volontari dell'associazione, che effettuasse colloqui di lavoro, che eseguisse pagamenti e che avesse potere di operare sul conto corrente della società.
Da quanto emerso, egli si limitava a organizzare i trasporti dei pazienti e a illustrare ai volontari l'organizzazione dei turni sulle ambulanze, esclusivamente in ragione della propria esperienza professionale e non attraverso un'attività gestoria, a lui mai conferita dagli organi direttivi.
[4] Anche la dichiarazione rese dal teste il quale ha riferito di aver Controparte_7 ricevuto delle direttive da parte dell'appellante in ordine agli orari di lavoro e ai turni da coprire non costituisce elemento sufficiente a ritenere provata la natura di datore di lavoro di fatto in capo all'appellante.
Le semplici direttive di cui ha riferito il teste, in mancanza di ulteriore specificazione, non integrano gli ordini specifici, reiterati e inerenti alla prestazione lavorativa che sono necessari ai fini della qualificazione della natura subordinata di un rapporto di lavoro e della natura di datore di lavoro di chi li impartisce.
Alla luce di quanto sopra mancano gli elementi per ritener provato che
[...]
fosse il datore di lavoro di fatto non solo all'interno Parte_1 della ma che anche all'esterno venisse percepito come il legale CP_3 rappresentante dell'Ente.
Alla luce delle sopra esposte argomentazioni, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, la sentenza impugnata va riformata e conseguentemente vanno accolte le domande formulate con il ricorso di primo grado.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' . Parte_2
Tenuto conto del valore della causa e del grado di complessità, nonché dell'attività istruttoria svolta nella precedente fase di giudizio, le stesse vengono liquidate come da dispositivo in calce in base ai parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 nella complessiva somma di Euro 11.200,00 di cui Euro 6.200,00 per il giudizio di I grado e Euro 5.000,00 per quello di appello oltre a spese generali e oneri accessori di legge.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n.100/2024 del TRIBUNALE di LODI accoglie la domanda proposta da con il ricorso Parte_1 introduttivo dichiarando che le somme richieste con l'ordinanza opposta non sono dovute dall'appellante.
Condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese del doppio grado che liquida nella complessiva somma di Euro 11.200,00 oltre a spese generali e oneri di legge.
Milano, 12/11/2024
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Roberto Vignati Francesca Beoni
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