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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/04/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo il 2.05.2024, al n. 1833/2024 R.G., avente ad oggetto: “domanda di modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figlia nata fuori dal matrimonio” promossa da nata il [...] a [...], residente in [...] Parte_1
int. 1, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaela Di Paolo del Foro di C.F._1
Vicenza, con domicilio eletto presso il suo Studio in Montecchio MA (VI) Via P. Ceccato n. 78, giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente contro nato a [...] il [...] con ultima residenza nota in Controparte_1
VI TI (VI) via P. Mascagni n. 4 int. 13, C.F. , contumace C.F._2
Resistente
con l'intervento di
AVV. quale curatore speciale della minore nata a [...] il CP_2 Persona_1
16.06.2017, C.F.: C.F._3
1 nonché del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Vicenza
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
“1) Disporre a carico del signor un contributo al mantenimento della figlia Controparte_1
minore nella misura di € 250,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese Persona_1
alla signora , a modifica di quanto statuito da codesto Tribunale con Decreto del Parte_1
23.11.2018 nel procedimento n. 1713/2018 R.G.;
2) pronunciare, ai sensi dell'art. 330 c.c, la decadenza della responsabilità genitoriale in capo al signor
nei confronti della figlia minore;
Controparte_1 Persona_1
3) in subordine, pronunciare, ai sensi dell'art. 333 c.c., l'affievolimento della responsabilità genitoriale in capo al signor nei confronti della figlia minore;
Controparte_1 Persona_1
4) in ogni caso, confermare la sospensione di ogni diritto di visita tra padre e figlia, anche in luogo protetto;
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE:
“Si rimette in ordine alla richiesta di modifica del decreto del 23.11.2028 e non si oppone alla domanda di decadenza ex art. 330 c.c. e, in subordine, alla domanda ex art. 333 c.c.”.
CONCLUSIONI DEL P.M.:
“Si conclude per l'accoglimento del ricorso”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con decreto n. 12188 del 23.11.2018 reso a definizione del procedimento civile n.
1713/2018 V.G., avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore (nata in data [...] dalla relazione more uxorio Persona_1
tra e ), il Tribunale di Vicenza disponeva l'affidamento Parte_1 Controparte_1
esclusivo della minore alla madre, prevedendo che il padre potesse vederla ed incontrarla solo con
2 modalità protette alla presenza degli operatori del Servizio Sociale territorialmente competente e, sotto il profilo economico, facendo obbligo al genitore non collocatario di versare un contributo mensile di euro 200,00 con gli aggiornamenti Istat, a titolo di mantenimento ordinario della minore, oltre a concorrere, nella misura del 50%, al pagamento delle spese di natura straordinaria.
La deroga al regime ordinario di affido condiviso veniva motivata sulla base dello stato di irreperibilità del sig. che rendeva di fatto impossibile ogni forma di comunicazione tra i genitori per CP_1
l'assunzione delle decisioni nell'interesse di Inoltre, il Collegio riteneva opportuno stabilire che Per_1
le visite del padre si svolgessero in spazio neutro presso i Servizi Sociali secondo un calendario predisposto dai medesimi, valorizzando la circostanza che il resistente aveva assunto comportamenti minacciosi e violenti nei confronti della ex compagna, attestati da denunce querele e dall'ordinanza cautelare prodotta dal Pubblico Ministero.
Con ricorso ex art. 473 bis 47 c.p.c., depositato in data 2.05.2024, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale, chiedendo, a modifica del suddetto decreto, che fosse emessa una pronuncia di decadenza
(o, in subordine, l'affievolimento) della responsabilità genitoriale in capo a Controparte_1
con sospensione di ogni diritto di visita (anche in forma protetta) e che l'assegno di mantenimento posto a carico del resistente nell'interesse della figlia fosse aumentato ad euro 250,00 mensili.
A sostegno delle sue domande, la ricorrente allegava l'atteggiamento di totale disinteresse assunto dal resistente nei confronti della bambina anche dopo l'emissione del provvedimento di regolamentazione della potestà genitoriale, evidenziando che i contatti tra padre e figlia presso il
Servizio Sociale di Montecchio MA erano stati del tutto sporadici e, a partire dal 2020, erano cessati, in quanto il sig. non aveva più fatto richiesta di vedere la minore, né l'aveva più CP_1
cercata telefonicamente. Deduceva, altresì, che, a causa delle condotte violente reiterate dal resistente anche in epoca successiva alla cessazione della convivenza, questi era stato condannato dal
Tribunale Penale di Vicenza con sentenza n. 1582/2021 per il reato di cui all'art. 572 c.p. con l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 1 quinquies c.p. per aver commesso il fatto alla presenza della figlia minore, e per il reato di cui all'art. 612 c.p. e che detta sentenza era stata confermata dalla Corte
d'Appello di Venezia con sentenza n. 2562/2022 del 24.06.2022, divenuta definitiva.
Si costituiva in giudizio il curatore speciale della minore nominato ai sensi dell'art. 473 bis 8 lett. b c.p.c., giusto decreto del 12.08.2024.
3 Nella sua memoria di costituzione il curatore si riservava di formulare le proprie conclusioni sulla domanda di decadenza del resistente dalla potestà genitoriale all'esito di apposite indagini istruttorie, chiedendo di delegare ai Servizi Sociali l'esame della minore e di acquisire dagli stessi una relazione di aggiornamento sull'attuazione o meno dei provvedimenti disciplinanti il diritto di visita del padre.
Alla prima udienza del 26.09.2024, il Giudice relatore, dichiarata la contumacia di CP_1
a cui il ricorso era stato notificato ex art. 143 c.p.c. a fronte della sua persistente
[...]
irreperibilità, assegnava ai Servizi Sociali termine per il deposito della loro relazione di aggiornamento.
Alla successiva udienza del 4.02.2025 le parti costituite rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte e chiedevano di poter svolgere la discussione orale ai sensi dell'art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c.; quindi, espletato tale incombente, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per la formulazione del parere di competenza.
***
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Va premesso che, ai sensi dell'art.330 c.c., “il Giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio".
Come chiarito dalla Suprema Corte, per affermare la sussistenza dei presupposti per siffatta pronunzia "è necessario e sufficiente che la condotta tenuta dal genitore risulti oggettivamente lesiva ed in violazione dei doveri su di esso gravanti, a prescindere dalla coscienza di tale lesività”
(Cass. civ. Sez. I Ord., n. 22006 del 12/07/2022). In altri termini, la dichiarazione di decadenza poggia su esigenze di protezione dei minori, potendo essere adottata se dalla violazione dei doveri gravanti sui genitori sia derivato al minore un pregiudizio, e soltanto ove detto giudizio sia grave. Inoltre, stante la funzione "preventiva" e non repressiva del rimedio, il pregiudizio del figlio deve ritenersi non già quello verificatosi in forza degli atti compiuti dai genitori, ma il pregiudizio futuro, poiché esso potrebbe derivare dalla reiterazione di altri atti dello stesso genere, rispetto a quelli già compiuti, che si rendono prevedibili. Pertanto il giudice è chiamato ad esprimere una "prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura,
4 accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 12237 del 09/05/2023).
Ebbene, nel caso di specie, il comportamento di di totale disinteresse Controparte_1
per la situazione di vita della figlia minore nonché gravemente inadempiente all'obbligo di Per_1
mantenimento della stessa, vale ad integrare il presupposto per l'accoglimento della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata dalla ricorrente.
Osserva il Collegio che, all'epoca dell'emissione del decreto di cui oggi viene chiesta la revisione
(risalente al 2018), aveva appena un anno e, in virtù del provvedimento che autorizzava il Per_1
resistente a vedere la piccola attraverso incontri protetti presso i Servizi Sociali di Montecchio
MA (VI), egli avrebbe potuto tentare di allacciare un rapporto con la figlia che, a breve, compirà otto anni. Sennonché i Servizi incaricati, nella loro relazione di aggiornamento depositata il
2.01.2025, hanno riferito che “gli incontri tra il sig. e la figlia minore si sono CP_1 Per_1
bruscamente interrotti a luglio 2020, su richiesta dello stesso che, con una mail CP_1
indirizzata al servizio, comunicava di aver deciso di interrompere le visite con la figlia in attesa di un provvedimento del Giudice”, salvo poi apprendere che il padre si trovava, in realtà, in Austria. Nella medesima relazione viene specificato che “l'ultima richiesta di incontrare la figlia avanzata dal sig.
risale al 4.01.2021” (v. relazione prot. 0000245/2025 dell'Ulss 8 Berica – UOS CP_1
Consultori Familiari e Tutela Minori).
Non vi è dubbio, quindi, che il sig. non può che essere considerato una figura CP_1
totalmente estranea nella vita della bambina che non ha mai frequentato in questi anni, a causa della sua perdurante condotta omissiva, sintomatica di assoluta noncuranza, avendo di fatto rifiutato il suo stesso ruolo genitoriale sin dalla nascita della figlia.
Inoltre, in palese violazione del decreto del 23.11.2018, lo stesso non ha mai contribuito al mantenimento della minore e, pertanto, è stato tratto in giudizio per il reato di cui all'art. 570 bis c.p., definito con sentenza di improcedibilità ex art. 420 quater cpp per irreperibilità dell'imputato
(doc.ti 1 e 2 di cui alla nota di deposito 10.12.2024).
Tale comportamento del resistente si traduce per la figlia in un grave nocumento, tenuto conto dell'assenza della figura fisica del padre e della mancanza del referente genitoriale nella fase di crescita di Ciò vale a giustificare l'adozione di una misura radicale, quale è quella prevista Per_2
5 dall'art. 330 c.c., che trova il suo fondamento nel diritto del minore a crescere, essere amato, educato, ed istruito, nonché mantenuto, ricevendo cure ed attenzioni dai propri genitori.
Ai fini della pronuncia di decadenza nel presente giudizio, rilevano anche i gravi fatti di rilevanza penale di cui questo Tribunale non aveva un quadro completo al momento della decisione oggetto della richiesta di modifica. In forza del giudicato penale, costituito dalla sentenza n. 1582/2021 del
Tribunale di Vicenza del 6.12.2021 (doc 9), confermata dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 2562/2022 del 24.06.2022 (doc. 10), è stato riconosciuto Controparte_1
responsabile dei reati di cui all'art. 572 c.p. e all'art. 612 c.p.. E' stato, infatti, accertato in via definitiva, che il resistente, sia in costanza di convivenza che successivamente, si è reso autore di reiterate minacce, vessazioni e violenze sia fisiche che psicologiche ai danni della sig.ra Pt_1
, anche alla presenza della figlia minore che ha giustificato l'applicazione
[...] Per_1
dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 11 quinquies c.p.
Per le suesposte ragioni, in accoglimento della domanda di parte ricorrente (a cui ha aderito anche il
P.M. con parere espresso in data 10.02.2025, mentre il curatore della minore nulla ha opposto), il resistente va dichiarato decaduto, ai sensi dell'art. 330 c.c., dalla responsabilità genitoriale della figlia.
Va pure accolta la domanda di sospensione di ogni diritto di visita del padre, anche in forma protetta, a fronte del persistente stato di irreperibilità del sig. , che si Controparte_1
protrae da numerosi anni, dopo aver comunicato, per iscritto, ai Servizi Sociali di voler interrompere gli incontri e privato la figlia di ogni forma contatto (anche telefonico), recidendo il legame con la stessa.
Naturalmente il provvedimento di decadenza non incide sul dovere di mantenimento della prole che continua a gravare sul genitore secondo le regole ordinarie (in tal senso si richiama Cass. Pen., sez. VI, 24 aprile 2007 n 16559 che, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ha evidenziato che i provvedimenti adottati ex art. 330 c.c. hanno la funzione di impedire che i figli subiscano pregiudizi a causa della condotta dei genitori, ma non hanno alcuna valenza liberatoria rispetto all'obbligo di provvedere al mantenimento della prole).
6 Sotto tale profilo chiede che l'assegno di mantenimento per la figlia sia Parte_1
aumentato da euro 200,00 ad euro 250,00 ed il Collegio non può che disporre in conformità, tenuto conto delle aumentate esigenze della minore correlate all'età.
Per il principio di soccombenza le spese di lite vanno poste interamente a carico di CP_1
e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per le fasi studio ed
[...]
introduttiva, in riferimento ai valori medi previsti per le cause di valore indeterminabile di media complessità.
Il resistente va anche condannato, con applicazione dei medesimi parametri, al pagamento delle competenze del curatore speciale della minore liquidate con separato decreto, con Persona_1
versamento da effettuare in favore dell'Erario, stante l'ammissione della minore al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale di Vicenza, a parziale modifica del decreto n. 12188 del 23.11.2018, così provvedere:
1. dichiara decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della figlia Controparte_1
minore Per_1
2. sospende il diritto di visita del padre;
3. fa obbligo al resistente, con decorrenza dalla data della domanda, di versare ad Pt_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di euro 250,00 a titolo di mantenimento
[...]
ordinario della figlia minore, ferme le residue statuizioni vigenti;
4. condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in € Controparte_1
3.542,00, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
5. condanna il resistente al pagamento delle competenze del curatore speciale della minore liquidate per intero in complessivi € 3.542,00, oltre spese generali, iva e cpa come Persona_1
per legge, disponendo che il relativo versamento venga eseguito in favore dell'Erario.
Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio, il 25.03.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Elena Sollazzo
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