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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 3030 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, C.F._1
e nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
; C.F._2 entrambe le parti rappresentate e difese dall'avv. PAOLELLA NI, come da procure in atti;
ricorrenti NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI: Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., Parte_1 Parte_2 anche da loro sottoscritto, in data 16/12/2024, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 12/10/1991, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Pomigliano D'CO (NA) (al N.28, Parte I, Anno 1991). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Premesso che dal matrimonio sono nati i figli - NI nato ad [...] il [...],
[...]
nato ad [...] il [...] e nato ad [...] il [...] -, le parti hanno indicato Per_1 Per_2 compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (comunicazione del 20/01/2025). La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“A. la casa coniugale sita in Acerra (NA) in Via San Cuono n. 49 rimarrà̀ nella disponibilità della sig.ra ; Parte_1
B. il figlio minore rimarrà affidato prevalentemente alla madre SO
, con esercizio congiunto della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori;
Parte_1
C. il sig. potrà̀ incontrare e tenere con sé il minore: Parte_2
1. in ogni occasione egli o il figlio lo desiderino ed in ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, secondo i tempi e le modalità di frequentazione di seguito indicate;
- a settimane alterne dal sabato mattina – in una fascia oraria dalle ore 10:00 alle ore 11:00 oppure in diverso orario previo avviso telefonico – fino alle ore 20:00/21:00 dello stesso giorno;
nonché la domenica mattina – in una fascia oraria dalle ore 10:00 alle ore 11:00 oppure in diverso orario previo avviso telefonico – fino alle ore 20:00/21:00 dello stesso giorno;
-durante il periodo natalizio, di anno in anno in alternanza paritetica fra i genitori, quattro giorni dal 25 dicembre fino al 28 dicembre ovvero, in alternativa appunto, quattro giorni dal 30 dicembre fino al 2 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, sempre alternativamente di anno in anno, con l'uno e altro genitore, il giorno di Pasqua e del Lunedì in Albis in una fascia oraria dalle ore 10:00 oppure in diverso orario previo avviso telefonico – fino al pomeriggio sera dello stesso giorno entro le ore 22:00;
-nel periodo estivo, da intendersi compreso dal primo luglio alla prima settimana di settembre di ogni anno, il sig. potrà tenere con sé il figlio per quindici Parte_2 Persona_1 giorni. Tali periodi dovranno essere concordati tra i genitori e comunicati tra loro per lo meno entro il primo giugno di ciascun anno e comunque sempre nel rispetto delle reciproche esigenze e con l'obbligo di portare a conoscenza dell'altro coniuge i luoghi dove verranno trascorse le vacanze con il minore;
-il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori il proprio compleanno e Persona_1 alternativamente di anno in anno con il sig. i giorni del di Lui Parte_2 compleanno oltre la Festa del Papà e con la sig.ra i giorni del di Lei compleanno Parte_1
e quello della festa della mamma, compatibilmente con le esigenze del minore;
D. i coniugi concordano sull'opportunità di mantenere un dialogo costante e rispettoso e di assicurare una reciproca collaborazione ed informazione su ogni aspetto della crescita del figlio.
E. la sig.ra si obbliga a concordare con il padre preventivamente ogni decisione Parte_1 relativa alla salute, istruzione educazione ed eventuali attività sportive del loro figlio minore.
F. il sig. i obbliga a corrispondere alla sig.ra entro Parte_2 Parte_1 il 10 di ogni mese, un importo mensile pari ad euro 100,00 (100/00 euro) a titolo di contribuzione paterna al mantenimento del figlio minore , da rivalutarsi annualmente, sulla base Persona_1 degli indici ISTAT, a decorrere dal mese e dall'anno successivo a quelli di sottoscrizione dei presenti patti. G. I sig. e si danno reciprocamente atto dell'indipendenza economica Parte_2 Pt_1 oramai raggiunta dagli altri figli maggiorenni NI e Persona_4
H. La sig. rinuncia a qualsiasi personale mantenimento di ogni natura, Parte_1 dichiarandosi economicamente autosufficiente. Le somme versate a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio saranno corrisposte fino alla totale indipendenza economica dello stesso.
I. il sig. i obbliga, altresì, a contribuire nella misura del 70% alle spese Parte_2 scolastiche e mediche non coperte dal SSN occorrenti per il figlio.
J. le parti autorizzano la competente autorità amministrativa a rilasciare, mantenere, prorogare il passaporto o altro documento valido per l'espatrio per ciascun genitore e per la figlia minore, da inserire nel documento di ciascun genitore;
K. Le spese tra le parti si compensano.” L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) l'ascolto della prole. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n.
3030 /2024, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pomigliano D'CO (NA) (al N.28, Parte I,
Anno 1991) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pomigliano D'CO (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.
Nola, 28/03/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice