Decreto cautelare 22 marzo 2022
Sentenza breve 1 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 22/03/2022, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/03/2022
N. 00320/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 320 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili - Ufficio della Motorizzazione Civile di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Ufficio della Motorizzazione Civile di Brindisi, avente ad oggetto: “diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida”, recante data 26.01.2022 e notificato in pari giorno, nonchè di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alla controparte e depositato in data 21 Marzo 2022, alle ore 18,10;
Considerato che, prescindendo - allo stato - da ogni valutazione sul fumus boni juris (anche perché parte ricorrente non ha depositato il provvedimento gravato), tenuto conto che il provvedimento impugnato è stato notificato all’odierno ricorrente il 26 Gennaio 2022, nel mentre il ricorso contenente l’istanza di tutela cautelare presidenziale urgente è stato depositato (per libera scelta della parte ricorrente) solo in data 21 Marzo 2022, non si ravvisa nel caso di specie la presenza di un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione.
P.Q.M.
Respinge la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dalla parte ricorrente.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 13 Aprile 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce il giorno 22 Marzo 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.