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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 2723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2723 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Paolo Scognamiglio ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 28377/2024
TRA
nata a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Alessandro Librino ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Napoli alla via Monte di Dio 25
Ricorrente
E
, C.F. in persona del liquidatore p.t. con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Napoli alla Piazza Amedeo n. 1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20 dicembre 2024 chiedeva la condanna Parte_1 della resistente al pagamento della somma di euro 19.645,92, di cui euro 14.874,64 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Esponeva di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 23 gennaio 2019 al 30 aprile 2024, allorquando il rapporto di lavoro era cessato per effetto delle sue dimissioni.
Precisava che in data 16 maggio 2024 era stato sottoscritto verbale di conciliazione ma la società non aveva corrisposto alcunchè.
Non si costituiva la resistente.
All'odierna udienza le parti discutevano la causa innanzi allo scrivente che, all'esito della camera di consiglio, decideva mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il credito del lavoratore risulta provato dalle busta paga e dal verbale di conciliazione. Non risulta in alcun modo provato il pagamento della retribuzione rivendicate e del resto parte resistente ha rinunciato ad offrire una versione alternativa allo scrivente, disinteressandosi della presente vicenda processuale e preferendo restare contumace.
A ciò si aggiunga che il resistente non è comparso a rendere interrogatorio formale ed il suo comportamento è valutabile ex art. 232 c.p.c.
Occorre però considerare che il credito del ricorrente si fonda sul verbale di conciliazione in cui viene riportata una somma leggermente inferiore a quella richiesta in ricorso (euro 16.148,68 anziché euro 19.645,92), in quanto tiene conto di una decurtazione per merce acquistata e non pagata che le parti avevano accettato e concordato.
Di conseguenza la resistente va condannata al pagamento in favore di Parte_1 della somma di euro 16.148,68 di cui euro 14.874,64 a titolo di trattamento di fine rapporto come emerge dalle buste paga.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- Condanna parte resistente al pagamento in favore di della somma di Parte_1 euro 16.148,68, di cui euro 14.874,64 a titolo di trattamento di fine rapporto oltre interessi e rivalutazione dal credito all'effettivo soddisfo
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.200,00 oltre accessori, con attribuzione
Napoli, 9 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Paolo Scognamiglio