Art. 6. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 6 della Legge 22 marzo 1993, n. 99
Articolo 5
Articolo 6 della Legge 22 marzo 1993, n. 99
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8 aprile 1993
8 aprile 1993
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