Sentenza 13 marzo 2009
Massime • 1
In tema di condominio, i beni indicati dall'articolo 1117 cod. civ., con elencazione non tassativa ma solo esemplificativa, si intendono comuni per presunzione derivante sia dall'attitudine oggettiva che dalla concreta destinazione degli stessi al servizio comune. La parte che voglia vincere tale presunzione ha l'onere di fornire la prova contraria, non potendo al riguardo valere nè le risultanze del regolamento condominiale né l'eventuale inclusione del bene nelle tabelle millesimali come proprietà esclusiva di un condomino. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato la responsabilità di un condominio per i danni conseguenti ad un allagamento causato dal difettoso funzionamento di una pompa di drenaggio, utilizzata dall'intero condominio per lo scarico delle acque, benché collocata in un locale di proprietà individuale non autonomamente accessibile per il condominio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/03/2009, n. 6175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6175 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONDOMINIO VIALE BACCELLI 180 - 186 - CIVITAVECCHIA, in persona del suo amministratore sig. DE AV IO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VENERUSO ENRICO con studio in 00053 - Civitavecchia, via Leopoli 3, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO (n. 58835) DEL CENTRO NAUTICO DI CIVITACCHIA DI DE GU ZO & C. SNC, in persona del suo curatore avv. De Rosa Daniela, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 28, presso lo studio dell'avvocato DENTE ALBERTO, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 41/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, quarta sezione civile, emessa l'8/04/2003, R.G. 6127/00, udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/01/2009 dal Consigliere Dott.ssa LANZILLO RAFFAELLA;
udito l'Avvocato VENERUSO Enrico;
udito l'Avvocato DENTE Alberto;
lette le conclusioni, scritte dal sostituto procuratore generale Dott. GOLIA Aurelio, confermate in Camera di consiglio dal P.M. Dott.ssa CARESTIA Antonietta, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27 - 29.11.1991 la s.n.c. Centro Nautico Civitavecchia di NZ GU & C. ha convenuto davanti al Tribunale di Civitavecchia il Condominio di viale Baccelli n. 180 - 186, in Civitavecchia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa dell'allagamento verificatosi in un locale condotto in locazione, per la fuoriuscita di acqua dalle condutture condominiali.
Il Condominio ha resistito alla domanda, affermando che l'allagamento era stato provocato dal difettoso funzionamento di una pompa di drenaggio, ubicata all'interno di un locale di proprietà individuale.
Nelle more del giudizio è sopravvenuto il fallimento della società attrice.
Esperita l'istruttoria, con sentenza n. 94/2000 il Tribunale ha condannato il convenuto al risarcimento dei danni, liquidati in complessive L. 17.000.000, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal settembre 1991 al saldo ed oltre al rimborso delle spese di lite.
Proposto appello dal soccombente, a cui ha resistito l'appellato, con sentenza n. 41/2004, notificata il 5.6.2004, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, ponendo a carico dell'appellante le spese processuali.
Con atto notificato il 17.9.2004 il Condominio propone tre motivi di ricorso per cassazione.
Resiste il Fallimento con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La Corte di appello ha ritenuto corretto l'accertamento della responsabilità del Condominio di cui alla sentenza di primo grado, in quanto la pompa di drenaggio il cui difettoso funzionamento ha provocato l'allagamento rientra fra i beni comuni, ai sensi dell'art.1117 c.c., comma 3, la cui manutenzione costituisce preciso obbligo del Condominio.
2.- Con il primo motivo, deducendo violazione dell'art. 1117 c.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, il ricorrente lamenta che la Corte di appello gli abbia attribuito la proprietà della pompa di drenaggio, omettendo di considerare che il Regolamento di condominio non contempla il manufatto fra i beni comuni;
che la pompa è situata in un locale di proprietà esclusiva di un singolo condomino (CH Felice), locale a cui il Condominio non può accedere autonomamente;
che il CH ha sempre provveduto di persona alle spese di manutenzione. Quest'ultimo, pertanto, doveva essere ritenuto proprietario della pompa e responsabile del danno.
2.1.- Il motivo è manifestamente infondato.
In primo luogo il ricorrente richiama documenti e circostanze di fatto idonei a dimostrare la proprietà individuale della pompa di drenaggio, di cui la Corte di appello non avrebbe tenuto conto, senza riportare il contenuto dei documenti (Regolamento di condominio) e senza individuare i documenti stessi fra gli atti di causa, sì da consentirne l'esame ed il controllo in questa sede. Nè il ricorrente specifica da quali elementi allegati agli atti risultino le circostanze di fatto indicate (collocazione della pompa in un locale di proprietà privata non accessibile, ecc.), sicché il motivo di ricorso risulta inammissibile per difetto di autosufficienza (cfr., fra le altre, Cass. civ. 14 aprile 2003 n. 5886). In ogni caso, la Corte di appello ha addebitato la responsabilità al Condominio in considerazione della funzione a cui era adibita la pompa di drenaggio, cioè in considerazione del fatto che essa era utilizzata dall'intero Condominio, per lo scarico delle acque. Si è attenuta cioè alla presunzione di condominialità che attiene ai beni elencati nell'art. 1117 c.c., elencazione non tassativa, ma solo esemplificativa e che deriva sia dall'attitudine oggettiva del bene al godimento comune, sia dalla concreta destinazione del medesimo al servizio comune.
Chi voglia vincere tale presunzione ha l'onere di fornire la prova della proprietà esclusiva, non potendo essere considerate determinanti, a questo proposito, ne' le risultanze dell'eventuale regolamento di condominio, ne' l'eventuale inclusione del bene nelle tabelle millesimali, come proprietà esclusiva del singolo condomino (Cass. civ., Sez. 2^, 23 agosto 2007 n. 17928). A questi principi si è correttamente attenuta la Corte di appello. 3.- Il secondo motivo, con cui il ricorrente deduce l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, nella parte relativa alla quantificazione dei danni, ed il terzo motivo, con cui lamenta la violazione degli artt. 1223, 1224 e 1282 c.c., nonché ancora l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione nella quantificazione dei danni agli infissi del locale allagato, sono inammissibili, perché si risolvono in una serie di valutazioni negative circa il risultato a cui la Corte è pervenuta nell'esame delle prove.
Com'è noto, i vizi di motivazione che giustificano il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, sono quelli che attengono alla scorrettezza dei mezzi tramite i quali il Giudice abbia condotto il procedimento decisionale, non al risultato di tale procedimento, e vanno individuati nella mancanza assoluta di una motivazione, o nel richiamo di argomenti che siano fra loro in contraddizione, o comunque del tutto inidonei a manifestare le ragioni della soluzione adottata, sì da non consentire di identificare il procedimento logico - giuridico in base al quale il giudice è pervenuto alla sua decisione (cfr., fra le altre, Cass. civ., Sez. 3^, 9 aprile 2003 n. 5582; Cass. civ., Sez. 1^, 16 novembre 2000 n. 14858). Spetta esclusivamente al Giudice del merito, infatti, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, controllandone l'attendibilità e la concludenza, e di scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare come si siano svolti i fatti.
Le censure della ricorrente non evidenziano nulla di tutto ciò, mentre la motivazione della sentenza impugnata appare logica e congruente, nel dare conto dei motivi della soluzione adottata. 5.- Il ricorso deve essere rigettato.
6.- Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate complessivamente in Euro 1.500,00, di cui Euro 100,00, per esborsi ed Euro 1.400,00, per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2009