Cass. civ., sez. III, sentenza 13/03/2009, n. 6175
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Sentenza 13 marzo 2009

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In tema di condominio, i beni indicati dall'articolo 1117 cod. civ., con elencazione non tassativa ma solo esemplificativa, si intendono comuni per presunzione derivante sia dall'attitudine oggettiva che dalla concreta destinazione degli stessi al servizio comune. La parte che voglia vincere tale presunzione ha l'onere di fornire la prova contraria, non potendo al riguardo valere nè le risultanze del regolamento condominiale né l'eventuale inclusione del bene nelle tabelle millesimali come proprietà esclusiva di un condomino. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato la responsabilità di un condominio per i danni conseguenti ad un allagamento causato dal difettoso funzionamento di una pompa di drenaggio, utilizzata dall'intero condominio per lo scarico delle acque, benché collocata in un locale di proprietà individuale non autonomamente accessibile per il condominio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 13/03/2009, n. 6175
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6175
    Data del deposito : 13 marzo 2009

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