CASS
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2025, n. 38756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38756 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d'appello di Catanzaro. Udita la relazione svolta dal Consigliere AN CC;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al primo motivo di ricorso e l’inammissibilità nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna di IC OL per i reati di minaccia aggravata e di danneggiamento consumato in un luogo esposto alla pubblica fede. Si contestava all'imputato, odierno ricorrente, di avere con più azioni esecutive (a) minacciato FA RB con le frasi “ti brucio la casa, ti brucio la macchina, ti faccio vedere io con il mio avvocato”, nonché di avere mimato il gesto di tagliare la gola e di impugnare una pistola, (b) di avere danneggiato una delle telecamere dell'impianto di videosorveglianza montato all'esterno della proprietà della persona offesa. 2. Contro tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di Penale Sent. Sez. 2 Num. 38756 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 28/10/2025 2 IC SI che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 120 cod. pen.): la querela non conterrebbe la manifestazione della volontà di perseguire penalmente l'autore dei reati denunciati, che non sarebbe non deducibile dalla riserva di costituzione di parte civile;
inoltre, la persona offesa, nel corso dell'esame, non avrebbe riferito delle minacce effettuate con i gesti di “tagliare la gola” e di “impugnare la pistola”, ma solo quelle relative all'incendio della macchina e della casa;
2.2. violazione di legge (art. 635, comma 2, cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di danneggiamento: contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, la telecamera non sarebbe stata deteriorata o distrutta, in quanto la funzionalità della stessa non sarebbe stata intaccata, dato che sarebbe stato solo spezzato l'asse sul quale la stessa appoggiava;
2.3. violazione di legge (art. 625, n. 7) cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante di avere consumato il danneggiamento in un luogo esposto alla pubblica fede: l'area dove sarebbe avvenuta la condotta di danneggiamento era recintata, chiusa da un cancello e videosorvegliata circostanze che indicherebbero la sussistenza di un controllo costante sui luoghi, che sarebbe incompatibile con il riconoscimento dell'aggravante; 2.4. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio dichiarativo: le dichiarazioni della persona offesa sarebbero generiche;
HI IL, moglie dell’offeso racconterebbe “più” episodi di minaccia e non “uno solo”, diversamente dall’offeso; anche RB HE, figlia dell’offeso avrebbe riferito di plurimi episodi non coincidenti con quelli narrati dall’offeso; l'inconciliabilità tra gli apporti di dichiarativi indicherebbe l’inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie del ER. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso che contesta la sussistenza di una valida condizione di procedibilità è manifestamente infondato. Il Collegio riafferma, confermando la giurisprudenza prevalente, che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae;
ne consegue che la dichiarazione con la quale la persona offesa, all'atto della denuncia, si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile deve 3 essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela (Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801 – 01; Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Antonelli, Rv. 284616 – 01; contra Sez. 5, n. 17957 del 19/01/2024, Vacaru, Rv. 286451 - 01). Nel caso in esame, la Corte di appello riteneva che la volontà si perseguire penalmente gli autori dei reati fosse stata chiaramente espressa dalla persona offesa che si era riservata di costituirsi parte civile. La Corte d'appello rilevava, inoltre, che le dichiarazioni della persona offesa, FA RB, risultavano confermate da quelle dei familiari che hanno riferito di plurime minacce rivolte dal ricorrente nei confronti del congiunto, in relazioni alle quali sono state sporte diverse denunce. Segnatamente ha rilevato, con specifico riguardo alla minaccia da cui è scaturito il presente procedimento, che l'offeso aveva riferito che, mentre si trovava in piazza, il OL si era rivolto nei suoi confronti dicendogli «quando toglierai queste telecamere di casa ti brucio la macchina e ti brucio la casa» senza specificare se in quel momento fossero presenti anche la figlia o la moglie. In conclusione, la Corte di appello, esaminando le presunte discrasie tra le versioni offerte dai testimoni, riteneva, con motivazione priva di vizi logici, che le minacce riferite da IL HI e HE IE fossero ulteriori e diverse rispetto a quella in giudizio, ma che il loro narrato confermava comunque ab estrinseco il comportamento contestato al OL (pag. 5 della sentenza impugnata). 1.2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza del danneggiamento della telecamera, non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Sul punto il Collegio riafferma che in materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965). Nel caso in esame la Corte d'appello, confermando le valutazioni del Tribunale, rilevava che per il ripristino della funzionalità della telecamera, divelta dal muro con distacco dei fili, era stata necessaria un’attività di riparazione, il che consentiva di ritenere realizzata la fattispecie di danneggiamento in quanto la modificazione sull’oggetto nei cui confronti era stata agita l’aggressione aveva 4 reso necessario un intervento ripristinatorio (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). Si ribadisce, sul punto, che il delitto di danneggiamento si differenzia da quello di deturpamento e di imbrattamento di cose altrui non già in ragione del carattere irreversibile dagli effetti dell'azione dannosa ma per la diversa tipologia dell'alterazione, che, ove impedisca anche parzialmente l'uso delle cose, rendendo necessario un intervento ripristinatorio, connota il delitto di danneggiamento. (Sez. 2, n. 2768 del 02/12/2008, dep. 2009, Varsalona, Rv. 242708 - 01). 1.3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'aggravante della esposizione delle cose danneggiate alla pubblica fede, è manifestamente infondato. Sul punto il Collegio ribadisce che sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen. qualora l’azione delittuosa sia commessa in un luogo avente un sistema di videosorveglianza, il quale, ancorché consenta la conoscenza postuma delle immagini registrate, non costituisce di per sé una difesa idonea ad impedire la consumazione dell'illecito attraverso un immediato intervento ostativo (in caso di furto: Sez. 5, n. 6682 del 08/11/2007, dep. 2008, Manno, Rv. 239095 - 01). Invero soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808 - 01). Si ritiene infatti che il controllo della res esposta al pubblico con un sistema di videosorveglianza “attenui”, ma non elida l’esposizione alla pubblica fede, ovvero il presupposto fattuale per il riconoscimento dell’aggravante. È stato, infatti, affermato, con giurisprudenza che si condivide, che la ragione dell'aggravamento previsto dalla suddetta norma è data dalla volontà di apprestare una più energica tutela penale alle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per "necessità" o per "consuetudine" (nei sensi sopra indicati) e che, perciò, possono essere più facilmente sottratte (Sez. 4, 07 novembre 2007, n. 5113). La vulnerabilità delle res esposte alla pubblica fede non risulta attenuata dalla apposizione di sistemi di videosorveglianza;
questi predispongono infatti una forma di controllo che non garantisce l’interruzione immediata dell’azione criminosa e, dunque, non elide il presupposto dell’aggravante, ovvero l’affidamento alla pubblica fede conseguente alla esposizione del bene in un luogo raggiungibile da un numero indeterminato di persone. L’inidoneità di tale sistema di protezione ad ostacolare la consumazione dei delitti legittima, 5 pertanto, la protezione aggravata che costituisce la ratio della circostanza prevista dall’art. 625, n. 7), cod. pen. 1.4. Il quarto motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di integrare rivalutazione della capacità dimostrativa del compendio probatorio di matrice dichiarativa, attività che, come si è già rilevato al § 1.2 è esclusa dalla competenza del Giudice di legittimità. Contrariamente a quanto dedotto la Corte d'appello, confermando analoga valutazione del Tribunale, riteneva che le dichiarazioni delle persone che avevano reso testimonianza nell'ambito del presente procedimento convergevano nell'indicare la penale responsabilità del ricorrente, essendo le discrasie tra le stesse spiegabili alla luce della molteplicità degli episodi di minaccia (v. supra, § 1.1. e pag. 5 della sentenza impugnata). Si tratta di una valutazione coerente con le emergenze processuali e priva di vizi logici manifesti che esclude il riconoscimento di ogni vizio in questa sede. 3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 28 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente AN CC NA GA
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al primo motivo di ricorso e l’inammissibilità nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna di IC OL per i reati di minaccia aggravata e di danneggiamento consumato in un luogo esposto alla pubblica fede. Si contestava all'imputato, odierno ricorrente, di avere con più azioni esecutive (a) minacciato FA RB con le frasi “ti brucio la casa, ti brucio la macchina, ti faccio vedere io con il mio avvocato”, nonché di avere mimato il gesto di tagliare la gola e di impugnare una pistola, (b) di avere danneggiato una delle telecamere dell'impianto di videosorveglianza montato all'esterno della proprietà della persona offesa. 2. Contro tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di Penale Sent. Sez. 2 Num. 38756 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 28/10/2025 2 IC SI che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 120 cod. pen.): la querela non conterrebbe la manifestazione della volontà di perseguire penalmente l'autore dei reati denunciati, che non sarebbe non deducibile dalla riserva di costituzione di parte civile;
inoltre, la persona offesa, nel corso dell'esame, non avrebbe riferito delle minacce effettuate con i gesti di “tagliare la gola” e di “impugnare la pistola”, ma solo quelle relative all'incendio della macchina e della casa;
2.2. violazione di legge (art. 635, comma 2, cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di danneggiamento: contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, la telecamera non sarebbe stata deteriorata o distrutta, in quanto la funzionalità della stessa non sarebbe stata intaccata, dato che sarebbe stato solo spezzato l'asse sul quale la stessa appoggiava;
2.3. violazione di legge (art. 625, n. 7) cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante di avere consumato il danneggiamento in un luogo esposto alla pubblica fede: l'area dove sarebbe avvenuta la condotta di danneggiamento era recintata, chiusa da un cancello e videosorvegliata circostanze che indicherebbero la sussistenza di un controllo costante sui luoghi, che sarebbe incompatibile con il riconoscimento dell'aggravante; 2.4. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio dichiarativo: le dichiarazioni della persona offesa sarebbero generiche;
HI IL, moglie dell’offeso racconterebbe “più” episodi di minaccia e non “uno solo”, diversamente dall’offeso; anche RB HE, figlia dell’offeso avrebbe riferito di plurimi episodi non coincidenti con quelli narrati dall’offeso; l'inconciliabilità tra gli apporti di dichiarativi indicherebbe l’inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie del ER. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso che contesta la sussistenza di una valida condizione di procedibilità è manifestamente infondato. Il Collegio riafferma, confermando la giurisprudenza prevalente, che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae;
ne consegue che la dichiarazione con la quale la persona offesa, all'atto della denuncia, si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile deve 3 essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela (Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801 – 01; Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Antonelli, Rv. 284616 – 01; contra Sez. 5, n. 17957 del 19/01/2024, Vacaru, Rv. 286451 - 01). Nel caso in esame, la Corte di appello riteneva che la volontà si perseguire penalmente gli autori dei reati fosse stata chiaramente espressa dalla persona offesa che si era riservata di costituirsi parte civile. La Corte d'appello rilevava, inoltre, che le dichiarazioni della persona offesa, FA RB, risultavano confermate da quelle dei familiari che hanno riferito di plurime minacce rivolte dal ricorrente nei confronti del congiunto, in relazioni alle quali sono state sporte diverse denunce. Segnatamente ha rilevato, con specifico riguardo alla minaccia da cui è scaturito il presente procedimento, che l'offeso aveva riferito che, mentre si trovava in piazza, il OL si era rivolto nei suoi confronti dicendogli «quando toglierai queste telecamere di casa ti brucio la macchina e ti brucio la casa» senza specificare se in quel momento fossero presenti anche la figlia o la moglie. In conclusione, la Corte di appello, esaminando le presunte discrasie tra le versioni offerte dai testimoni, riteneva, con motivazione priva di vizi logici, che le minacce riferite da IL HI e HE IE fossero ulteriori e diverse rispetto a quella in giudizio, ma che il loro narrato confermava comunque ab estrinseco il comportamento contestato al OL (pag. 5 della sentenza impugnata). 1.2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza del danneggiamento della telecamera, non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Sul punto il Collegio riafferma che in materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965). Nel caso in esame la Corte d'appello, confermando le valutazioni del Tribunale, rilevava che per il ripristino della funzionalità della telecamera, divelta dal muro con distacco dei fili, era stata necessaria un’attività di riparazione, il che consentiva di ritenere realizzata la fattispecie di danneggiamento in quanto la modificazione sull’oggetto nei cui confronti era stata agita l’aggressione aveva 4 reso necessario un intervento ripristinatorio (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). Si ribadisce, sul punto, che il delitto di danneggiamento si differenzia da quello di deturpamento e di imbrattamento di cose altrui non già in ragione del carattere irreversibile dagli effetti dell'azione dannosa ma per la diversa tipologia dell'alterazione, che, ove impedisca anche parzialmente l'uso delle cose, rendendo necessario un intervento ripristinatorio, connota il delitto di danneggiamento. (Sez. 2, n. 2768 del 02/12/2008, dep. 2009, Varsalona, Rv. 242708 - 01). 1.3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'aggravante della esposizione delle cose danneggiate alla pubblica fede, è manifestamente infondato. Sul punto il Collegio ribadisce che sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen. qualora l’azione delittuosa sia commessa in un luogo avente un sistema di videosorveglianza, il quale, ancorché consenta la conoscenza postuma delle immagini registrate, non costituisce di per sé una difesa idonea ad impedire la consumazione dell'illecito attraverso un immediato intervento ostativo (in caso di furto: Sez. 5, n. 6682 del 08/11/2007, dep. 2008, Manno, Rv. 239095 - 01). Invero soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808 - 01). Si ritiene infatti che il controllo della res esposta al pubblico con un sistema di videosorveglianza “attenui”, ma non elida l’esposizione alla pubblica fede, ovvero il presupposto fattuale per il riconoscimento dell’aggravante. È stato, infatti, affermato, con giurisprudenza che si condivide, che la ragione dell'aggravamento previsto dalla suddetta norma è data dalla volontà di apprestare una più energica tutela penale alle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per "necessità" o per "consuetudine" (nei sensi sopra indicati) e che, perciò, possono essere più facilmente sottratte (Sez. 4, 07 novembre 2007, n. 5113). La vulnerabilità delle res esposte alla pubblica fede non risulta attenuata dalla apposizione di sistemi di videosorveglianza;
questi predispongono infatti una forma di controllo che non garantisce l’interruzione immediata dell’azione criminosa e, dunque, non elide il presupposto dell’aggravante, ovvero l’affidamento alla pubblica fede conseguente alla esposizione del bene in un luogo raggiungibile da un numero indeterminato di persone. L’inidoneità di tale sistema di protezione ad ostacolare la consumazione dei delitti legittima, 5 pertanto, la protezione aggravata che costituisce la ratio della circostanza prevista dall’art. 625, n. 7), cod. pen. 1.4. Il quarto motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di integrare rivalutazione della capacità dimostrativa del compendio probatorio di matrice dichiarativa, attività che, come si è già rilevato al § 1.2 è esclusa dalla competenza del Giudice di legittimità. Contrariamente a quanto dedotto la Corte d'appello, confermando analoga valutazione del Tribunale, riteneva che le dichiarazioni delle persone che avevano reso testimonianza nell'ambito del presente procedimento convergevano nell'indicare la penale responsabilità del ricorrente, essendo le discrasie tra le stesse spiegabili alla luce della molteplicità degli episodi di minaccia (v. supra, § 1.1. e pag. 5 della sentenza impugnata). Si tratta di una valutazione coerente con le emergenze processuali e priva di vizi logici manifesti che esclude il riconoscimento di ogni vizio in questa sede. 3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 28 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente AN CC NA GA