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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/07/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 661 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dagli Avvocati NIEDDU MARIA ADELAIDE e Pt_1
RIZZO ANTONINO
- Appellante - C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. PERRICONE VITO CP_1
- Appellato - All'udienza del 26/06/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO Con la sentenza n. 192/2023 del 22.03.2023 il Tribunale di Marsala ha parzialmente accolto la domanda proposta da con ricorso CP_1 depositato il 29.06.2022, diretta ad ottenere il computo, ai fini dell'indennità TFS, del servizio non di ruolo prestato alle dipendenze del Comune di Vita dal 2.01.1980 al 23.04.1983, condannando l' a corrispondere, a tale titolo (per il servizio Pt_1 prestato dal 1.02.1981, primo giorno successivo al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 1 L. n. 152/1968), dell'ulteriore importo di € 4.130,31, oltre accessori. In particolare, il Tribunale ha osservato che nella fattispecie dovevano ritenersi integrati tutti i presupposti per il riconoscimento del servizio non di ruolo anche ai fini dell'indennità di fine servizio, fissati dalla normativa di riferimento (art. 1 L. n. 152/1968), ovvero: a) l'espletamento da parte del lavoratore di almeno un
1 anno di servizio continuativo;
b) l'adibizione dello stesso a servizi di carattere permanente;
ha, d'altra parte, aggiunto che, quanto all'iscrizione del lavoratore all'INADEL, l'eventuale inadempienza datoriale non poteva pregiudicare l'insorgenza dei diritti strettamente collegati a tale adempimento, così come di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 27474/2020) alla luce del principio dell'automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c.. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con ricorso depositato il Pt_1
5.07.2023, chiedendone la riforma.
ha resistito al gravame. CP_1
All'udienza del 26/06/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** Con l'interposto gravame, l'appellante si duole che il Tribunale abbia travisato la normativa di riferimento che imponeva, per il computo del servizio pre- ruolo ai fini dell'indennità premio di fine servizio (IPS), la previa iscrizione all'INADEL ed il versamento della correlata contribuzione;
non avrebbe, pertanto, attribuito la giusta rilevanza alla circostanza che, com'era pacifico tra le parti, il ricorrente era stato iscritto all'INADEL soltanto in concomitanza della sua immissione in ruolo e che i contributi versati per il periodo precedente erano stati computati unicamente ai fini pensionistici, non potendo valere anche per l'indennità di fine servizio, per la quale l'eventuale ricongiunzione doveva essere onerosa. L'appello è infondato, omettendo, peraltro, di confrontarsi con la motivazione specificamente adottata dal primo giudice, concernente l'applicazione alla prestazione in argomento del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali. La normativa di riferimento, costituita dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, nell'art.
1 - la cui rubrica è intitolata "Iscrizione personale non di ruolo" - dispone che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione obbligatoria all'INADEL ai fini del trattamento di previdenza, è estesa al personale non di ruolo impiegato, sanitario e salariato degli enti tenuti ad iscrivere i propri dipendenti di ruolo all'Istituto medesimo a norma delle disposizioni vigenti, purché il personale predetto abbia almeno un anno di servizio continuativo e sia adibito a servizi di carattere permanente che comportino l'obbligo di iscrizione ai fini del trattamento di quiescenza". Orbene, secondo il recente orientamento di legittimità richiamato dal primo giudice (che ha superato un precedente opposto orientamento – Cass. n. 18754 del 17/09/2004, secondo cui il servizio pre-ruolo svolto dopo l'entrata in vigore della l.
2 n. 152/1968 poteva essere computato ai fini della determinazione dell'indennità premio, solo previa iscrizione all'INADEL e versamento dei contributi previdenziali), attesa la natura previdenziale dell'indennità premio servizio (Cass., S.U., 30 maggio 2005, n. 11329 e, più di recente Cass. 17 maggio 2019, n. 13433 e Cass. 18 marzo 2019, n. 7608), “avvalorata dal combinarsi del far carico della prestazione ad un ente terzo, sulla base di contribuzione espressamente indicata come «previdenziale» dall'art. 11 L. 152/1968 ed a carico anche del lavoratore”, occorre interpretarne la disciplina in modo compatibile con il principio di automaticità delle prestazioni. Esso, come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 374 del 5 dicembre 1997, <con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già, come afferma il remittente, "solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui", ma - come si esprime l'art. 2116 c.c.. - "salvo diverse disposizioni delle leggi speciali": il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso». «Detto principio» - prosegue ancora la Consulta - «costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti».>> La Suprema Corte si è allineata a tale ricostruzione del sistema, affermando anch'essa che «il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore» (Cass. 2 febbraio 2001, n. 1460 ed altre successive, tra cui Cass. 14 giugno 2007, n. 13874).” In linea con tale prospettiva, ha dunque affermato che “la previsione di cui all'art. 1 L. 152/1968… una volta coniugata con l'art. 2116, co. 1, c.c. comporta l'esistenza del diritto del lavoratore subordinato al computo anche dei periodi fuori ruolo muniti delle caratteristiche di cui alla norma stessa e per i quali il datore non abbia adempiuto all'obbligo di versamento della contribuzione” (v. Cass. n. 27474/2020 in motivazione). Ancor più di recente, la Corte di legittimità ha fatto leva sul medesimo principio per affermare specificamente l'irrilevanza della mancata iscrizione del lavoratore all'I.N.A.D.E.L. (e del conseguente mancato versamento dei contributi specifici nel periodo in contestazione) essendo decisivo e sufficiente – ai fini del computo del servizio per la prestazione in parola - l'accertamento della continuità del rapporto di lavoro dipendente, rimarcando come il principio di automatismo di cui all'art. 2116 c.c. comporta che gli obblighi di iscrizione all'ente previdenziale e di specifica contribuzione sono sufficienti per fare sorgere il diritto del pubblico
3 impiegato al T.F.S., a prescindere dal loro adempimento (v. Cass. n. 19023/2024 dell'11.07.2024). È infondato anche il secondo motivo di appello, con cui l' lamenta la Pt_1 determinazione al lordo, anziché al netto, dell'ulteriore importo dovuto;
sebbene, infatti, l'Istituto operi quale sostituto di imposta, come noto, i crediti del lavoratore vanno liquidati al lordo e non al netto delle ritenute fiscali, indipendentemente dall'istituto cui si riferiscano, in quanto il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro (o dell'istituto previdenziale) è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del lavoratore dipendente e si pone in relazione al distinto rapporto di imposta sul quale non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (v. ex multis Cass. n. 25016 del 23/10/2017). Pertanto l'appello va respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 192/2023 resa il 22.03.2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Marsala. Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese processuali che liquida per compensi in € 962,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 26/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
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